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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 04.12.2019 52.2018.526

4 décembre 2019·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,636 mots·~8 min·3

Résumé

Irricevibilità di un ricorso inviato via fax - firma originale

Texte intégral

Incarto n. 52.2018.526  

Lugano 4 dicembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo

Matteo Cassina, vicepresidente

assistito dal vicecancelliere:

Reto Peterhans

statuendo sul ricorso del 31 ottobre 2018 di

 RI 1    

contro  

la decisione del 19 settembre 2018 (n. 4346) del Consiglio di Stato che dichiara irricevibile il gravame inoltrato dall'insorgente avverso la risoluzione del 9 maggio 2017 con cui la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha negato il rilascio di un permesso per frontalieri UE/AELS;

ritenuto,                          in fatto

che il 6 dicembre 2016 il cittadino italiano RI 1 ha postulato il rilascio di un permesso per confinanti UE/AELS, al fine di poter esercitare un'attività lucrativa dipendente in Svizzera;

che con decisione del 9 maggio 2017 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha respinto tale richiesta per motivi di ordine pubblico, fissando nel contempo all'interessato un termine con scadenza il 9 luglio successivo per cessare l'attività lavorativa intrapresa;

che il 24 maggio 2017 RI 1 è insorto contro detta decisione, inoltrando il proprio gravame (recante come destinatario il Consiglio di Stato, per il tramite dell'Ufficio della migrazione) via e-mail alla Sezione della popolazione, la quale il 1° giugno successivo lo ha trasmesso per competenza al Governo, in applicazione dell'art. 6 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100);

che il 2 giugno 2017 l'Esecutivo cantonale ha rispedito l'atto ricorsuale a RI 1, assegnandogli un termine di 5 giorni per ritornarlo debitamente firmato giusta l'art. 70 cpv. 1 LPAmm, con la comminatoria dell'irricevibilità in caso di mancato rispetto del termine impartito;

che agli atti risulta che l'interessato ha dato seguito a tale intimazione governativa, limitandosi a trasmettere via fax l'atto ricorsuale sottoscritto dal suo patrocinatore;

che con decreto del 27 giugno 2017 il Consiglio di Stato ha impartito a RI 1 un termine di 10 giorni dalla sua ricezione per versare fr. 600.- a titolo di anticipo delle presunte spese processuali, e - dopo l'avvenuto pagamento di detto importo - ha promosso lo scambio degli allegati;

che il 19 settembre 2018 il Governo ha dichiarato irricevibile il ricorso, considerando che l'invio di un rimedio giuridico per fax implica il difetto della firma autografa, ovvero di un elemento essenziale del gravame, che deve essere presentato entro il termine d'impugnazione, non potendo entrare in linea di conto la fissazione di un termine perentorio per sanare un tale vizio; l'Esecutivo cantonale ha inoltre ritenuto che il rappresentante dell'interessato non aveva comprovato il conferimento del mandato, non avendo prodotto alcuna procura;

che con scritto datato 29 ottobre 2018 (consegnato alle Poste italiane il 31 ottobre successivo) RI 1 insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, sostenendo - per quanto qui d'interesse - di avere inviato l'impugnativa al Consiglio di Stato tramite e-mail il 14 (recte: 24) maggio 2017 e, a seguito dell'ordinanza governativa del 2 giugno successivo, di avere sanato "l'anomalia" della mancanza della firma, considerando - tra l'altro - che nella citata ordinanza l'Esecutivo si sarebbe riferito unicamente alla sottoscrizione del gravame, non alla sua spedizione in originale;

che all'accoglimento dell'impugnativa si oppongono sia il Dipartimento che il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni;

che in replica RI 1 si limita a riconfermarsi nelle proprie argomentazioni ricorsuali, producendo una dichiarazione del suo datore di lavoro;

considerato,                   in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, e per esso del giudice delegato alla causa (art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006; LOG; RL 177.100), è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 143.100);

che la legittimazione a ricorrere dell'insorgente, destinatario materiale del giudizio impugnato, è certa (art. 65 cpv. 1 LPAmm);

che per contro sussistono forti dubbi circa la tempestività ex art. 68 cpv. 1 LPAmm del presente gravame, il quale, benché datato 29 ottobre 2018, è stato consegnato alle Poste italiane unicamente il 31 ottobre successivo; sia come sia, la questione può rimanere indecisa poiché il ricorso deve essere respinto per i motivi che seguono;

che innanzitutto occorre rilevare che oggetto della presente vertenza è unicamente la questione di sapere se è a torto o a ragione che il Consiglio di Stato ha respinto in ordine l'impugnativa inoltrata dall'insorgente;

che nella misura in cui quest'ultimo solleva nella presente sede anche delle argomentazioni riferite al merito della decisione con cui la Sezione della popolazione gli ha negato il rilascio di un permesso di lavoro per frontalieri UE/AELS, le stesse appaiono inammissibili; infatti, dichiarando irricevibile il ricorso, il Governo non si è neppure chinato sul merito della controversia;

che ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 LPAmm gli allegati devono essere scritti in lingua italiana, firmati dalle parti o dai loro patrocinatori e consegnati all'autorità oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera;

che l'art. 70 cpv. 1 LPAmm precisa - tra l'altro che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova richiesti e la firma del ricorrente o del suo patrocinatore;

che la giurisprudenza non riconosce il telefax come strumento di trasmissione - e quindi di inoltro - di un atto processuale, in quanto sull'allegato ricevuto dall'autorità fa difetto la firma in originale del ricorrente (cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 ad art. 8; Frank Seethaler/Fabia Bochsler, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo 2009, n. 23 ad art. 52 con rinvii; Laurent Merz, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Basilea 2011, n. 35 ad art .42, tutti con rinvii alla prassi; DTF 142 IV 299 consid. 1.1);

che inoltre chi trasmette un ricorso via telefax è sin dall'inizio consapevole che lo stesso non rispetta i requisiti legali formali: non ci si trova dunque di fronte ad una semplice dimenticanza, ossia ad un'omissione involontaria della firma, ipotesi nella quale l'autorità è tenuta a fissare all'interessato un breve termine per ripresentare l'atto debitamente sottoscritto in ossequio al divieto di eccesso di formalismo (cfr. Seethaler/Bochsler, op. cit., n. 115 ad art. 52; Merz, ibidem, entrambe con rinvii alla prassi);

che, come accennato in narrativa, con ordinanza del 2 giugno 2017 il Consiglio di Stato ha nondimeno informato RI 1 che il suo ricorso doveva essere firmato da lui stesso o dal suo patrocinatore ai sensi dell'art. 70 LPAmm e lo ha invitato a provvedere ritornando l'allegato debitamente firmato entro un termine di 5 giorni, precisando che se tale termine fosse scaduto infruttuoso, il gravame sarebbe stato dichiarato irricevibile giusta l'art. 12 cpv. 1 LPAmm;

che il ricorrente ha sì sottoscritto, per il tramite del suo patrocinatore, l'atto ricorsuale in questione ma si è limitato a ritrasmettere al Governo tale documento unicamente via fax, circostanza, questa, che, alla luce di quanto sopra esposto, comporta indubbiamente l'irricevibilità del medesimo, difettando della firma in originale;

che il ricorrente in questa sede riconosce questa sua omissione: egli sostiene però che nulla gli può essere rimproverato poiché nella sua ordinanza del 2 giugno 2017 il Governo aveva fatto "esplicito ed esclusivo riferimento alla sottoscrizione del ricorso non alla sua spedizione in originale" (cfr. ricorso datato 29 ottobre 2018, pag. 2); inoltre, a mente dell'insorgente, l'Esecutivo cantonale avrebbe dovuto e potuto informarlo che tra le cause di irricevibilità vi era anche quella della mancata spedizione di una copia cartacea dell'allegato ricorsuale;

che queste argomentazioni sono prive di pregio e devono essere respinte;

che in effetti già dinanzi alla precedente istanza di ricorso l'insorgente era rappresentato da un avvocato, ovvero da una persona che avrebbe dovuto conoscere le norme procedurali applicabili al procedimento avviato e le conseguenze relative al mancato rispetto delle stesse;

che, sebbene il predetto decreto governativo facesse riferimento unicamente alla questione della mancata sottoscrizione del gravame, il patrocinatore del ricorrente, proprio perché persona cognita di diritto, non poteva ignorare che tra i requisiti di ricevibilità di tale atto processuale ci fosse anche quello che impone che il medesimo arrechi la firma originale della parte che agisce in giudizio o del suo rappresentante, ciò che fa sì che il telefax non costituisce un valido strumento di inoltro di un atto processuale;

che in ogni caso, quand'anche egli non fosse stato a conoscenza delle regole che disciplinano l'ordinamento processuale amministrativo vigente nel Cantone Ticino, spettava a quest'ultimo, in virtù dei propri doveri professionali, informarsi in proposito attraverso la preventiva consultazione dei testi legislativi e della relativa giurisprudenza;

che a questo proposito giova infatti rammentare che l'ignoranza della legge non protegge il singolo dal profilo della buona fede (cfr. Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 652);

che il ricorrente non poteva dedurre alcunché riguardo alla ricevibilità del proprio gravame dal fatto che il 27 giugno 2017 il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato gli aveva chiesto di versare la somma di fr. 600.- a titolo di anticipo delle spese processuali;

che infatti l'art. 72 LPAmm, che permette all'autorità di ricorso di dichiarare irricevibile un gravame immediatamente dopo la sua ricezione, è una norma di carattere potestativo: essa non impedisce dunque all'istanza ricorsuale adita di pervenire alla medesima conclusione dopo avere chiesto alla parte insorgente l'anticipo delle presunte spese processuali e avere portato a termine lo scambio degli allegati;

che, sulla scorta di quanto precede, il gravame deve essere respinto, poiché infondato;

che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza del ricorrente (art. 47 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, di fr. 800.-, sono poste a carico del ricorrente, al quale va restituita la somma di fr. 200.-, versata in eccesso a titolo di anticipo delle presunte spese processuali.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                                   4.   Intimazione a:

Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo

Il vicecancelliere