Incarto n. 52.2018.491
Lugano 6 luglio 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina
vicecancelliere:
Reto Peterhans
statuendo sul ricorso del 19 ottobre 2018 di
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione del 17 settembre 2018 (n. LIT.2016.6) della Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 25 ottobre 2016 della Sezione dell'agricoltura del Dipartimento delle finanze e dell'economia, con cui è stato accordato alla CO 2 l'accesso parziale ai documenti relativi all'autorizzazione d'acquisto dei mapp. n. __________ e __________ di __________, sezione di __________;
ritenuto, in fatto
A. a. Con domanda del 17 marzo 2016 la CO 2 ha chiesto alla Sezione dell'agricoltura del Dipartimento delle finanze e dell'economia l'accesso alla documentazione relativa alla procedura di autorizzazione all'acquisto dei mapp. n. __________ e __________ di __________, sezione di __________, da parte di RI 1. L'istanza era fondata sulla legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT; RL 162.100).
b. L'11 aprile 2016 la Sezione dell'agricoltura ha concesso al proprietario dei citati terreni la possibilità di presentare le proprie osservazioni. RI 1 si è opposto, ritenendo abusiva la domanda della CO 2, visto l'atteggiamento da essa tenuto nei suoi confronti, nonché l'estraneità della fattispecie con gli scopi perseguiti dall'associazione richiedente, e considerando gli atti in questione come privati.
c. Fallito il tentativo di mediazione e conciliazione dinanzi alla Commissione di mediazione indipendente LIT e su richiesta di RI 1, il 25 ottobre 2016 la Sezione dell'agricoltura ha reso una decisione formale concedendo l'accesso parziale agli atti richiesti dalla CO 2, considerandoli documenti ufficiali ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LIT ed escludendo la violazione della sfera privata del proprietario dei fondi interessati.
B. Con decisione del 17 settembre 2018 la Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza (CC-PDT) ha respinto il ricorso con cui RI 1 ha chiesto di negare l'accesso ai documenti. Dopo avere escluso l'esistenza di una violazione del diritto di essere sentito sollevata da quest'ultimo in merito alla motivazione della decisione della Sezione dell'agricoltura, la CC-PDT ha condiviso l'opinione dipartimentale, considerando gli atti oggetto della decisione della Sezione dell'agricoltura come documenti ufficiali, indipendentemente dalla voluminosità dell'incarto e dalla tempistica della richiesta. In merito al carattere abusivo della domanda presentata dalla CO 2, l'autorità inferiore ha ritenuto che le istanze ai sensi della LIT non devono essere motivate e di conseguenza non occorre comprovare particolari interessi o dimostrare uno scopo.
C. RI 1 insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, contestando la legittimazione attiva della CO 2, postulando la congiunzione della causa con le altre procedure avviate presso il Municipio di __________ e i Servizi generali del Dipartimento del territorio, e chiedendo nel merito di negare l'accesso agli incarti richiesti. In via subordinata domanda che la CC-PDT proceda a una ponderazione delle informazioni a cui concedere l'accesso e stabilisca le modalità con cui la CO 2 possa conservarle e divulgarle.
Nel merito sostiene che la CC-PDT non avrebbe giudicato la questione confrontandosi con le specificità del caso concreto, caratterizzato dalla volontà della richiedente di condurre una campagna contro la sua persona e ritenuto che la richiesta di accesso alla documentazione in questione sarebbe lesiva della sua sfera privata. L'insorgente teme infatti che le informazioni contenute negli atti richiesti - riguardanti in particolare i piani della sua abitazione potrebbero essere divulgate a terzi, aumentando così i rischi per la propria sicurezza.
D. La CC-PDT resiste al ricorso, senza formulare osservazioni. Alla medesima conclusione perviene la CO 2, con argomenti di cui si dirà in appresso. La Sezione dell'agricoltura si riconferma nelle osservazioni presentate alla CC-PDT e si rimette al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo. La Commissione di mediazione indipendente LIT non prende invece posizione.
E. In replica RI 1 ripropone il contenuto del gravame. Con la duplica la CO 2 risponde alle argomentazioni del ricorrente, non opponendosi alla congiunzione delle procedure legate alla presente fattispecie. La Commissione di mediazione indipendente LIT non formula osservazioni, mentre la Sezione dell'agricoltura e la CC-PDT rimangono silenti.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 20 cpv. 2 LIT. In virtù del cpv. 3 della medesima norma, il procedimento è retto dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100). La legittimazione attiva dell'insorgente è certa (art. 65 cpv. 1 LPAmm) e il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), può essere evaso sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Non occorre procedere con l'unione delle procedure avviate dalla CO 2 dinanzi al Municipio di __________ e ai Servizi generali del Dipartimento del territorio. Pur trattandosi di fattispecie collegate e simili, esse concernono differenti autorità, e in un caso la decisione in prima istanza ha avuto un esito differente rispetto a quella della Sezione dell'agricoltura.
2. 2.1. RI 1 contesta in primo luogo la legittimazione attiva della CO 2, poiché non vi sarebbe la prova che l'Assemblea dei soci abbia avallato la richiesta di accesso alla documentazione oggetto del procedimento, presentata dal suo vicepresidente.
2.2. L'art. 54 del codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210) prevede che le persone giuridiche hanno l'esercizio dei diritti civili tosto che siano costituti gli organi a ciò necessari conformemente alla legge ed agli statuti. Esse esercitano i loro diritti civili per mezzo dei loro organi, i quali sono chiamati ad esprimerne la volontà (cfr. art. 55 cpv. 1 CC). Nell'ambito di una procedura giudiziaria, le persone giuridiche agiscono per il tramite degli organi che le rappresentano. Il potere di rappresentanza degli organi di una persona giuridica, rispettivamente dei suoi rappresentanti contrattuali, è determinato dalla sua organizzazione nonché dalle disposizioni speciali relative alla forma giuridica da essa adottata (cfr. Bruno Cocchi/Francesco Trezzini/Giorgio A. Bernasconi, Commentario al codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 236 seg.).
2.3. La CO 2 è un'associazione ai sensi degli art. 60 segg. CC. Giusta l'art. 69 CC, la direzione - che, nella prassi, può assumere anche altre denominazioni - ha il diritto e il dovere di curare gli interessi dell'associazione e di rappresentarla secondo le facoltà concesse dagli statuti.
La norma attribuisce all'organo direttivo il diritto e il dovere di occuparsi della gestione corrente e di rappresentare l'associazione.
Secondo dottrina e giurisprudenza, per le associazioni non iscritte a registro di commercio (cfr. art. 52 cpv. 2 CC) - qual è la CO 2 - ciascun membro della direzione dispone del potere di rappresentanza, a meno che una limitazione dello stesso sia stata altrimenti resa nota in modo adeguato. Dal profilo materiale l'estensione del potere di rappresentanza è comunque circoscritta a quegli atti (giuridici) che sono conformi allo scopo sociale (cfr. DTF 117 IV 437 consid. 1c per il diritto di presentare querela; Anton Heini/Urs Scherrer, in: Basler Kommentar, ZGB I, VI ed., Basilea 2018, ad art. 69 n. 32 segg.; Anton Heini/Wolfgang Portmann/Matthias Seemann, Grundriss des Vereinsrechts, Basilea 2009, pag. 130 n. 414 seg.; Hans Michael Riemer, in: Berner Kommentar, ZGB, Das Personenrecht, Berna 1990, ad art. 69 n. 67). In sostanza, ciascun membro dell'organo direttivo di un'associazione non iscritta a registro di commercio può fare, in nome della stessa, tutti gli atti conformi allo scopo sociale (Arthur Meier-Hayoz/Peter Forstmoser/ Rolf Sethe, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, XII ed., Berna 2018, § 20 n. 83; cfr., per analogia, art. 718 cpv. 1 seconda proposizione e 718a cpv. 1 del codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911; CO; RS 220).
2.4. Giusta l'art. 5 dello statuto della CO 2 del 21 maggio 2017 - dunque in vigore al momento dell'inoltro del ricorso dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo - gli organi sociali della stessa sono: l'Assemblea dei soci (lett. a), il Consiglio direttivo (lett. b), l'Ufficio presidenziale (lett. c) e l'Ufficio di revisione dei conti (lett. d). In base al citato statuto, il Consiglio direttivo è formato da un minimo di 5 a un massimo di 15 membri, eletti dall'Assemblea ogni 3 anni e rieleggibili (art. 8 dello statuto). Il Consiglio direttivo è, in generale, responsabile del buon funzionamento dell'associazione e, segnatamente, prende le iniziative opportune per il conseguimento dello scopo sociale decidendo - tra l'altro - se promuovere procedure di accesso a decisioni degli Enti pubblici cantonali o comunali, ai sensi della LIT. Per il disbrigo degli affari correnti il Consiglio direttivo nomina fra i suoi membri l'Ufficio presidenziale formato dal presidente, dal vicepresidente e dal segretario ed eventualmente da altri due membri del Consiglio direttivo, per un massimo di 5 membri (art. 9 dello statuto). __________, quale vicepresidente della CO 2, fa parte dell'Ufficio presidenziale, ha inoltrato la domanda di accesso agli atti. Il 25 luglio 2017 il Consiglio direttivo ha peraltro formalmente approvato la presentazione di tale richiesta.
2.5. L'art. 9 dello statuto menziona dunque esplicitamente quale compito del Consiglio direttivo anche il promovimento di procedure in materia di LIT. Conseguentemente, in assenza di una diversa regolamentazione dei poteri di firma iscritta a registro di commercio o altrimenti notificata, a ciascun suo membro, e quindi anche a __________ quale membro del Consiglio direttivo, dell'Ufficio presidenziale e vicepresidente dell'associazione medesima, compete il potere di rappresentare (con firma individuale) la CO 2 e, dunque, di inoltrare per conto di quest'ultima la richiesta di accesso agli atti alla Sezione dell'agricoltura nonché di conferire mandato a PA 2, anch'egli membro del Consiglio direttivo, di continuare la procedura dinanzi alla CC-PDT e in questa sede. Tanto basta per considerare che la CO 2 sia qui legittimata. Diversamente da quanto inoltre preteso dall'insorgente non era necessario dimostrare la volontà dell'organo supremo della CO 2 - ovvero l'Assemblea dei soci - di procedere, poiché l'atto compiuto dal membro di direzione legittimato a rappresentare l'associazione, ovvero da un suo organo, esprime direttamente la volontà di quest'ultima (cfr. art. 55 CC; Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op. cit., pag. 237). Del resto, non vi era motivo alcuno di dubitare della volontà (interna) della resistente di accedere ai documenti richiesti e di continuare la procedura dinanzi alla CC-PDT e in questa sede, posto che se la CO 2 non fosse stata d'accordo con l'introduzione della richiesta per mano del suo vicepresidente, nulla le avrebbe impedito di ritirarla. Come si è visto, il Consiglio direttivo dell'associazione ha invece espressamente approvato l'agire del vicepresidente. Ferme queste premesse la censura ricorsuale deve essere respinta.
3. 3.1. Nel Cantone Ticino l'informazione del pubblico e l'accesso ai documenti ufficiali è disciplinato dalla LIT, che ha come scopo di garantire la libera informazione dell'opinione pubblica e favorire la partecipazione alla vita pubblica, promovendo la trasparenza sui compiti, l'organizzazione e l'attività dello Stato (art. 1 cpv. 1 e 2 LIT). Con l'entrata in vigore della LIT il principio secondo cui l'attività delle autorità e delle loro amministrazioni è caratterizzata dalla segretezza con riserva di pubblicità è stato sostituito con la regola della pubblicità con riserva della segretezza (messaggio del Consiglio di Stato relativo alla LIT del 19 novembre 2009 [n. 6296], non pubblicato nella RVGC, ma reperibile in: www.ti.ch/gc, cap. I.2). La LIT si applica - tra l'altro - alle Assemblee comunali, ai Consigli comunali e alle loro commissioni, ai Municipi e alle amministrazioni comunali (art. 2 cpv. 1 lett. d LIT).
3.2. Secondo l'art. 8 cpv. 1 LIT sono considerati documenti ufficiali tutte le informazioni in possesso dell'autorità che le ha elaborate o alla quale sono state comunicate, concernenti l'adempimento di un compito pubblico e registrate su un qualsiasi supporto. Il secondo capoverso specifica che non sono considerati ufficiali i documenti la cui elaborazione non è terminata o che sono destinati a scopi personali o che vengono utilizzati da un'autorità per scopi commerciali.
3.3. Tornando al caso in esame, nessun dubbio può sorgere sul carattere di documento ufficiale degli atti a cui il 25 ottobre 2016 la Sezione dell'agricoltura ha consentito l'accesso. Trattasi in particolare di quanto segue:
- decisione della Sezione dell'agricoltura n. __________ del 6 aprile 2010;
- estratti della Camera di Commercio Industria e Artigianato Agricoltura di __________;
- relazione di stima del dr. __________ del 16 giugno 2005, pag. 5;
- perizia stragiudiziale del geometra __________ del 30 maggio 2005, pagg. 1-8;
- valutazione del prezzo esorbitante secondo la legge federale sul diritto fondiario rurale del 4 ottobre 1991 (LDFR; RS 211.412.11).
Contrariamente a quanto indicato nel gravame i citati documenti non sono in relazione a una domanda di costruzione, bensì a un procedimento di acquisto di un fondo agricolo per il quale è stato necessario l'ottenimento dell'autorizzazione da parte della Sezione dell'agricoltura. Non è condivisibile l'opinione dell'insorgente secondo cui la CC-PDT non avrebbe dovuto includere in tale definizione anche i documenti confidenziali riguardanti la sua sfera privata, compresi quelli elaborati da terzi giunti alla Sezione dell'agricoltura. Come testé esposto l'art. 8 cpv. 1 LIT comprende anche tali atti nella definizione, risultando determinante il fatto che le informazioni siano comunicate all'autorità e registrate allo scopo di espletare un compito pubblico (cfr. anche messaggio LIT citato, n. 1 ad art. 8). Sapere poi se a tali documenti debba essere dato accesso, vista la presenza di informazioni sensibili, è una questione che deve essere valutata alla luce dei criteri posti dagli art. 10 segg. LIT.
4. L'insorgente ritiene inoltre che stante i motivi soggiacenti alla richiesta di accesso agli atti, la domanda della CO 2 sarebbe abusiva.
4.1. Per l'art. 9 cpv. 1 LIT ogni persona ha il diritto di consultare i documenti ufficiali e di ottenere informazioni sul loro contenuto da parte dell'autorità. Essa, prosegue la norma, può consultare i documenti ufficiali sul posto oppure ottenerne una copia; un diritto all'invio di copie è riconosciuto se l'onere amministrativo non è sproporzionato e se la persona interessata ne assume i costi (cpv. 2). Il medesimo disposto sancisce anche che se un documento è pubblicato in un organo ufficiale o su una pagina Internet del Cantone o di altri enti, corporazioni, società o organismi sottoposti alla LIT, il diritto di consultazione è considerato adempiuto (cpv. 4).
4.2. Per costante giurisprudenza, vi è abuso di diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 134 I 65 consid. 5.1). Il divieto dell'abuso di diritto è componente del principio della buona fede (Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, VII ed., Zurigo/San Gallo 2016, n. 722) previsto dall'art. 5 cpv. 3 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), che impone allo Stato, alle autorità e ai privati di agire nel suo rispetto. Il messaggio della LIT spiega che devono essere considerate abusive e, pertanto, respinte in limine le domande di accesso quando il richiedente vuole deliberatamente perturbare il funzionamento dell'amministrazione o chiede ripetutamente e sistematicamente la comunicazione di un documento che già ha potuto consultare in base alla legge sulla trasparenza o in altro modo (n. 6 ad art. 13). D'altro canto, l'art. 13 cpv. 2 LIT pone esplicitamente il principio secondo cui la domanda di accesso non deve essere motivata. Né, del resto, l'amministrazione può esigere che siano indicate le ragioni che sottendono alla richiesta, non spettando all'autorità di sindacarne l'utilità per il richiedente (STA 52.2015.477 del 12 dicembre 2017 consid. 2.5, confermata dal Tribunale federale con decisione pubblicata in: RtiD II-2018 n. 4).
4.3. Nel caso in esame il ricorrente sostiene che la richiesta di accesso agli atti della CO 2 serva a condurre una campagna nei suoi confronti e leda la sua sfera privata. Come visto, i motivi alla base dell'istanza sono del tutto ininfluenti ai fini di valutare l'ammissibilità della stessa. Deve altresì essere osservato che nemmeno è possibile intravvedere in concreto un agire contrario al funzionamento dell'amministrazione nella richiesta della CO 2, così come ininfluente si rivela il fatto che la medesima sia stata inoltrata anni dopo l'acquisto del fondo in questione. Non pertinenti risultano inoltre le considerazioni ricorsuali inerenti le precedenti pubblicazioni delle domande di costruzione relative ai mapp. n. __________ e __________ di __________, Sezione di __________, trattandosi nella fattispecie unicamente dei documenti relativi alla procedura di autorizzazione all'acquisto del fondo n. __________.
5. RI 1 ritiene che la documentazione richiesta contenga dati personali che lo riguardano; egli sarebbe così toccato nella propria sfera privata. Chiede di conseguenza che gli atti siano ritornati alla CC-PDT affinché proceda alla ponderazione delle informazioni da concedere in virtù della LIT, sulla base delle indicazioni fornite dallo scrivente Tribunale.
5.1.
5.1.1. Il diritto all'accesso a documenti ufficiali previsto dalla LIT non è assoluto. L'art. 10 cpv. 1 lett. e LIT permette di negarlo se ciò può ledere la sfera privata di terzi, fermo restando che l'interesse pubblico all'accesso può eccezionalmente prevalere. Secondo l'art. 14 cpv. 2 del regolamento della LIT del 5 settembre 2012 (RLIT; RL 162.110) ciò è il caso se la pubblicazione risponde a un particolare e urgente bisogno di informazione da parte del pubblico, in special modo in seguito a nuovi eventi (lett. a), se la pubblicazione serve a tutelare interessi pubblici specifici, segnatamente l'ordine pubblico, la sicurezza o la salute pubblica (lett. b) oppure se la persona, la cui sfera privata potrebbe essere lesa dalla pubblicazione, ha un rapporto di diritto o di fatto con una delle autorità sottoposte alla legge, dalla quale ricava vantaggi considerevoli (lett. c).
5.1.2. La legge, tuttavia, non chiarisce cosa si deve intendere per sfera privata. Il messaggio relativo alla LIT spiega comunque che la definizione e la delimitazione di questo concetto devono essere dedotte dal testo dell'art. 13 Cost., concernente la protezione della sfera privata, e dell'art. 28 CC, relativo alla protezione della personalità contro lesioni illecite (n. 7.2. ad art. 10). Le nozioni di sfera privata e di protezione della personalità sono infatti connesse e il ricorso a un concetto unico è imprescindibile per assicurare il coordinamento necessario nell'applicazione della legislazione sulla trasparenza e di quella sulla protezione dei dati (ibidem).
5.1.3. Per l'art. 13 cpv. 1 Cost. ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. Questo diritto, dunque, concerne un vasto ventaglio di comportamenti, atteggiamenti o manifestazioni di ciò che il privato considera parte del proprio mondo: dall'integrità fisica ai comportamenti sessuali, passando dalle relazioni sociali e la comunicazione con terzi (Andreas Auer/Giorgio Malinverni/ Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, III ed., Berna 2013, n. 382). Inoltre, il secondo capoverso dell'art. 13 Cost. stabilisce che ognuno ha diritto d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali. Si tratta del cosiddetto diritto all'autodeterminazione informativa, secondo cui ogni persona oggetto del trattamento estraneo, statale o privato che sia, di informazioni che la concernono deve poter decidere se e per quale scopo i suoi dati personali possono essere elaborati (DTF 144 II 77 consid. 5.2). La nozione di elaborazione comprende, sotto il profilo della protezione dei dati, anche la comunicazione, ovvero l'accesso, la trasmissione e la pubblicazione di dati personali (ibidem).
5.1.4. Secondo l'art. 28 cpv. 2 CC una lesione della personalità è illecita quando non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge. Per quanto qui interessa, il privato non deve sentirsi costantemente osservato, ma entro certi limiti deve poter stabilire autonomamente chi può avere quali informazioni che lo concernono, rispettivamente quali eventi e caratteristiche personali debbano rimanere sconosciute a determinati terzi o al pubblico in generale (Regina E. Aebi-Müller, in: Peter Breitschmid/Alexandra Jungo [curatori], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Personen- und Familienrecht - Partnerschaftsgesetz, III ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, n. 23 ad art. 28 CC).
5.2.
5.2.1. L'art. 12 cpv. 1 LIT prevede che i documenti ufficiali che contengono dati personali - ovvero indicazioni o informazioni che direttamente o indirettamente permettono di identificare una persona fisica o giuridica (cfr. art. 4 cpv. 1 della legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987; LPDP; RL 163.100; messaggio LIT citato, n. 3 ad art. 12) - devono, se possibile, essere resi anonimi prima di essere consultati. Se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali che non possono essere resi anonimi, prosegue la norma (cpv. 2), si applicano le disposizioni della LPDP. Ciò è il caso quando la domanda porta proprio sulla pubblicazione di dati personali oppure se l'anonimizzazione cagiona un carico amministrativo sproporzionato (DTF 144 II 77 consid. 5.1; STF 1C_50/2015 del 5 febbraio 2016 consid. 5.2.2). L'anonimizzazione del documento deve avvenire sempre, anche se la sua pubblicazione non lede in apparenza la sfera privata di terzi (messaggio LIT citato, n. 4 ad art. 12).
5.2.2. L'art. 11 cpv. 2 LPDP, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2013 (BU 2012, 426; cfr. messaggio LIT citato, n. 7 ad art. 12), stabilisce che l'organo responsabile può trasmettere dati personali anche d'ufficio o in virtù della LIT se i dati personali da trasmettere sono in rapporto con l'adempimento di compiti pubblici (lett. a) e se sussiste un interesse pubblico preponderante alla loro pubblicazione (lett. b). Nell'ambito della LIT l'adempimento della prima condizione risulta già dalla definizione stessa di documento ufficiale di cui all'art. 8 cpv. 1 LIT (cfr. anche DTF 144 II 91 consid. 4.4).
5.3. A prescindere dal rapporto esistente tra l'art. 10 cpv. 1 lett. e LIT e l'art. 11 cpv. 2 LPDP combinato con l'art. 12 cpv. 2 LIT, la loro applicazione conduce l'autorità a compiere una ponderazione degli interessi pubblici e privati in gioco, conferendole un certo potere di apprezzamento (RtiD II-2018 n.4 consid. 4.4; DTF 142 II 340 consid. 4.3 riferito alla legislazione federale analoga; cfr. inoltre DTAF A-3649/2014 del 25 gennaio 2016 consid. 8.3.1 con rinvio a Bertil Cottier/Rainer J.Schweizer/Nina Widmer, in: Stephan C. Brunner/Luzius Mader [curatori], Öffentlichkeitsgesetz, Berna 2008, n. 50 ad art. 7), censurabile davanti al Tribunale unicamente nella misura in cui procede da un eccesso o abuso del suo esercizio (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm).
5.4. L'autorità deve sempre tener conto del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.), concretizzato dall'art. 11 LIT, il quale prevede una gradualità del diniego di accesso puro e semplice, specificando che esso può anche solo essere limitato (cpv. 1), differito (cpv. 2) o condizionato (cpv. 3). La limitazione si applica unicamente alle parti del documento la cui diffusione può compromettere gli interessi pubblici o privati previsti dall'art. 10 LIT; in questi casi l'autorità può nondimeno rifiutare l'accesso all'intero documento ove lo stralcio delle parti inaccessibili ne deformi il senso e la portata. Il differimento può avvenire quando i motivi che giustificano l'inaccessibilità sono temporanei. Infine, l'accesso può essere vincolato a condizioni od oneri a tutela degli interessi pubblici o privati dell'art. 10 LIT.
5.5. Da ultimo, quando si tratta di concedere l'accesso a documenti ufficiali che contengono dati personali di terzi, deve essere svolta una procedura plurifase (cfr. DTF 142 II 340 consid. 4.6). In un primo momento l'autorità è chiamata a valutare se una pubblicazione dei dati entra in linea di conto. In un secondo tempo, se ciò non appare escluso, essa deve dare la possibilità ai terzi interessati di esprimersi, prima di prendere la decisione (art. 14 cpv. 1 LIT).
5.6. Tornando al caso in esame occorre osservare che la Sezione dell'agricoltura ha già provveduto a eseguire una scelta degli atti a cui può essere dato accesso tenendo conto della richiesta della CO 2 e dell'esigenza di proteggere la sfera privata dell'insorgente. Tale approccio è stato in seguito confermato dalla CC-PDT, che ha richiamato l'incarto dalla Sezione dell'agricoltura potendo di conseguenza verificarne la composizione e disponendo l'anonimizzazione dei contenuti accessibili, la quale non si avvera come comportante un carico amministrativo sproporzionato.
Contrariamente a quanto sostenuto nell'impugnativa, per quanto concerne la procedura di autorizzazione all'acquisto del terreno agricolo in questione, le autorità inferiori hanno infatti limitato ai documenti elencati in precedenza (cfr. supra consid. 3.3.) l'accesso richiesto dalla CO 2. Non si è quindi trattato di un accoglimento della richiesta sprovvisto di una valutazione in merito al contenuto di tali atti, i quali - invero anche senza anonimizzazione - non concernono dati sensibili per cui deve essere garantita la segretezza, come per esempio i piani dell'abitazione del ricorrente.
La valutazione effettuata dalla Sezione dell'agricoltura e dalla CC-PDT regge dunque alle critiche formulate da RI 1 e merita pertanto la conferma.
6. 6.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono il gravame deve essere respinto, con la conseguente conferma della decisione della CC-PDT qui impugnata.
6.2. Le cause inerenti l'accesso ai documenti ufficiali sono di principio gratuite, ciò che si estende anche alla procedura di mediazione e di decisione di cui agli art. 18 e 19 LIT, ma che non concerne invece i ricorsi presentati alla CC-PDT e al Tribunale cantonale amministrativo secondo l'art. 20 LIT (cfr. messaggio LIT citato, n. 3 ad art. 16). Il fatto che la CC-PDT abbia rinunciato - senza motivare tale scelta - a percepire una tassa di giustizia, non conduce questa Corte a fare altrettanto. Di conseguenza la tassa di giustizia è posta in capo a RI 1 (art. 47 cpv. 1 LPAmm), il quale dovrà inoltre versare alla CO 2 le ripetibili di questa sede (art. 49 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 1'000.-, già anticipate dall'insorgente, rimangono a suo carico.
3. RI 1 rifonderà alla CO 2 l'importo di fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
5. Intimazione a:
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il vicecancelliere