Incarto n. 52.2018.404
Lugano 12 marzo 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 7 settembre 2018 di
RI 2 rappresentata da: RI 1 patrocinata da: PA 1
contro
la decisione del 22 agosto 2018 (n. 3583) del Consiglio di Stato che ha respinto il suo gravame avverso la decisione del 21 marzo 2018 con cui il Municipio del CO 2 ha assunto CO 1 come apprendista impiegata di commercio;
ritenuto, in fatto
che il __________ il Municipio di CO 2 ha aperto il concorso per l'assunzione di un apprendista impiegato di commercio per la cancelleria comunale (cfr. FU n. __________ pag. __________);
che la scadenza del concorso è stata fissata al 16 febbraio 2018, mentre l'inizio del tirocinio era previsto per il 27 agosto 2018 o a data da convenire;
che il bando di concorso annunciava tra le condizioni di partecipazione il possesso della licenza di scuola media al termine dell'anno scolastico 2017/2018;
che al concorso hanno preso parte, tra gli altri, RI 2 e CO 1;
che con scritto del 21 marzo 2018 il Municipio ha informato RI 2 di aver preferito un altro concorrente indicandole via e termini di ricorso per contestare tale decisione;
che RI 2, rappresentata dal padre, ha interposto ricorso dinanzi al Consiglio di Stato contro la decisione con cui il Municipio ha assunto un'apprendista sostenendo di essere più qualificata della candidata scelta;
che con decisione del 22 agosto 2018 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso; esso ha innanzitutto rilevato che al momento della decisione municipale CO 1, candidata assunta dall'Esecutivo comunale, non disponeva ancora della licenza di scuola media; ha tuttavia considerato tale mancanza sanata con il conseguimento della stessa pendente causa;
che il Governo ha pertanto tutelato la decisione municipale, ritenendo che la candidata scelta disponesse di tutti i requisiti posti dal bando di concorso;
che RI 2, rappresentata dal padre, è insorta contro la decisione governativa dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento; in via subordinata ha domandato il rinvio degli atti all'Esecutivo comunale per nuova decisione, previo accertamento delle qualifiche personali dei concorrenti;
che a mente della ricorrente, in estrema sintesi, la risoluzione sarebbe arbitraria in quanto tutelerebbe un'assunzione gravemente viziata dall'assenza di un requisito fondamentale della candidata;
che con decisione del 12 ottobre 2018 questo Tribunale ha accolto l'istanza del Municipio di revocare l'effetto sospensivo al ricorso permettendo così a CO 1 di proseguire la formazione professionale nelle more della procedura;
che al gravame si è opposto il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni;
che pure il Municipio di CO 2 ha sollecitato la reiezione dell'impugnativa sostenendo che il bando di concorso richiedeva il possesso della licenza di scuola media alla conclusione dell'anno scolastico 2017/2018, ancora in corso al momento della scadenza del termine per l'inoltro delle candidature; agli aspiranti apprendisti era pertanto concesso di dimostrare l'adempimento di tale requisito a posteriori;
che, ha soggiunto il Municipio, se la candidata scelta non avesse ottenuto la licenza, il relativo contratto di tirocinio non sarebbe stato formalizzato;
che, con argomentazioni analoghe, anche CO 1, rappresentata dai genitori, ha avversato il ricorso;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100); la legittimazione attiva della ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100; art. 209 LOC); il ricorso è tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm);
che la domanda della ricorrente di annullare la decisione municipale è inammissibile; lo esclude l'art. 89 cpv. 1 LPAmm che in caso di assunzione o nomina illegittima, impone al Tribunale cantonale amministrativo di limitarsi ad accertarlo nella sentenza (messaggio n. 6645 del 23 maggio 2012 concernente la revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, p. 59); entro questi limiti, il ricorso è ricevibile in ordine;
che l'art. 126 cpv. 1 LOC subordina la nomina dei dipendenti comunali all'esperimento di un concorso;
che il concorso si configura come un procedimento ordinato, mediante il quale l'ente pubblico sollecita chiunque sia in possesso dei requisiti fissati dalla legge e dal bando a candidarsi per occupare un determinato posto nell'amministrazione comunale; esso mira a permettere al datore di lavoro di individuare il candidato più idoneo ad occupare il posto messo a concorso, assicurando nel contempo la parità di trattamento tra i concorrenti; il concorso non conferisce ai partecipanti alcun diritto di essere assunti; anche se soddisfano i requisiti prestabiliti, i concorrenti non possono rivendicare né la nomina, né l'incarico (cfr. RtiD I-2009 n. 2 consid. 1.2);
che nella valutazione dell'idoneità dei concorrenti a essere assunti per occupare un posto messo a concorso, l'autorità di nomina è anzitutto vincolata ai requisiti fissati dalla legge; essa deve inoltre attenersi alle esigenze ulteriormente stabilite dalle prescrizioni di gara (STA 52.2013.327 del 13 gennaio 2014 in: RtiD I-2015 n. 3 consid. 2);
che nella misura in cui tale valutazione è rimessa all'apprezzamento, l'autorità è tenuta a esprimere un giudizio fondato su criteri oggettivi e pertinenti, scevro da considerazioni estranee alla materia e rispettoso dei principi fondamentali del diritto, segnatamente di quelli riconducibili alla parità di trattamento e alla proporzionalità;
che il suo giudizio è pertanto sindacabile da parte del Tribunale cantonale amministrativo soltanto nei limiti fissati dall'art. 69 LPAmm; censurabili sono unicamente le valutazioni insostenibili, poiché integrano gli estremi della violazione del diritto sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm); in assenza di una disposizione esplicita che glielo conferisca, il controllo dell'adeguatezza gli è precluso (art. 69 cpv. 2 LPAmm);
che il Tribunale deve quindi evitare di sostituire il suo apprezzamento a quello esercitato dall'autorità di nomina (cfr. messaggio n. 6645 citato, p. 59; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad art. 61);
che nel caso concreto il Municipio, il 23 novembre 2017, ha pubblicato il bando di concorso per l'assunzione di un apprendista che avrebbe dovuto iniziare il tirocinio a fine agosto 2018;
che l'avviso di concorso fissava il termine di inoltro delle candidature al 16 febbraio 2018 e poneva le seguenti condizioni di partecipazione:
Il concorso è aperto a tutti/e i/le cittadini/e svizzeri/e o stranieri con permesso di domicilio C in possesso della licenza di scuola media al termine dell'anno scolastico 2017/2018;
che quest'ultimo requisito non doveva, all'evidenza, essere soddisfatto già al momento dell'inoltro delle candidature; l'anno scolastico era in effetti ancora in corso;
che avendo precisato che i candidati dovevano disporre della licenza al termine dell'anno scolastico 2017/2018, il Municipio ha inteso specificare un presupposto necessario per iniziare l'apprendistato, non già per partecipare alla selezione;
che, senza incorrere in violazioni del diritto, l'Esecutivo comunale si è premurato di procedere alla scelta dell'apprendista con un certo anticipo rispetto alla data di inizio del tirocinio;
che il mancato ottenimento della licenza media avrebbe semmai comportato la revoca della decisione di assunzione;
che tale evenienza non si è comunque verificata nel caso di specie, avendo CO 1 terminato la scuola media con successo;
che su questo aspetto la decisione municipale, conforme alle condizioni poste dal bando di concorso, appare pienamente sostenibile;
che il ricorso si rileva pertanto infondato e va respinto nella misura della sua ricevibilità;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm);
che non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 800.-, già anticipata dalla ricorrente, resta a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera