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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 13.01.2020 52.2018.396

13 janvier 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·4,098 mots·~20 min·2

Résumé

Concessione dell'attinenza comunale nell'ambito della naturalizzazione svizzera in via ordinaria

Texte intégral

Incarto n. 52.2018.396  

Lugano 13 gennaio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Fulvio Campello

vicecancelliere:

Thierry Romanzini

statuendo sul ricorso del 4 settembre 2018 del

RI 1 rappresentato dal suo RA 1    

contro

la risoluzione dell'11 luglio 2018 (n. 3477) del Consiglio di Stato, che accoglie l'impugnativa inoltrata da CO 1 e CO 2 avverso la decisione del 18 dicembre 2017 del Consiglio comunale di __________ in materia di rifiuto della concessione dell'attinenza comunale;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   a. Il 3 rispettivamente 4 agosto 2016 i cittadini afgani CO 2 (__________ 1997) e CO 1 (__________ 1999) entrati in Svizzera il 16 maggio 2010, titolari di un permesso di dimora e residenti a __________ dal 1° novembre 2010 - hanno depositato presso la locale cancelleria comunale una domanda, secondo la procedura ordinaria, volta ad ottenere la cittadinanza svizzera, quella cantonale e l'attinenza comunale per stranieri, allegando la documentazione richiesta.

b. Esperite le formalità del caso volte a determinare il grado di idoneità degli istanti, il 20 luglio 2017 il Municipio di RA 1 ha licenziato i relativi messaggi (n. ________: CO 1; n. __________: CO 2), proponendo la concessione dell'attinenza, che ha poi demandato per esame alla Commissione delle petizioni.

Dopo avere convocato i candidati, la Commissione ha allestito per entrambi un rapporto di minoranza, il 7 dicembre 2017, che aderiva al messaggio municipale, e uno di maggioranza, l'11 dicembre 2017, contrario alla concessione dell'attinenza comunale.

c. Riunitosi in seduta ordinaria alla presenza di 27 membri su 30, il 18 dicembre 2017 il Consiglio comunale di __________ ha respinto, dopo discussione e per alzata di mano, la proposta municipale di concedere l'attinenza comunale a CO 1 con 15 voti contrari, 10 favorevoli e 2 astenuti, e a CO 2 con 16 voti contrari e 11 favorevoli.

Il 20 dicembre 2017, giorno della pubblicazione all'albo della risoluzione comunale, il Municipio ha informato separatamente CO 1 e CO 2 della decisione del Legislativo.

                                  B.   Con un unico giudizio dell'11 luglio 2018 il Consiglio di Stato ha accolto i gravami di CO 1 e CO 2 e annullato la decisione del 18 dicembre 2017 del Consiglio comunale di ________, rinviando gli atti all'Autorità inferiore per nuova decisione.

Pur tenendo conto dell'importante margine di apprezzamento che la legge riconosce agli organi comunali nell'ambito della valutazione della domanda, l'Esecutivo cantonale ha rilevato che non vi erano elementi tali da ritenere che CO 1 e CO 2 non fossero integrati nella comunità svizzera e non si fossero familiarizzati con il modo di vita e gli usi e costumi elvetici, motivi posti alla base della decisione di rifiuto. Adempiendo gli interessati tutte le condizioni imposte dalla legge, li ha quindi considerati idonei all'ottenimento dell'attinenza comunale.

                                  C.   Contro il predetto giudicato governativo il Comune di RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Sostiene che CO 1 e CO 2 non sono idonei all'ottenimento dell'attinenza comunale, gli stessi denotando una mancanza di integrazione e una scarsa familiarità con il modo di vita e gli usi e costumi svizzeri (scarsa conoscenza della lingua italiana e delle attività culturali e sociali che si svolgono sul territorio come pure dei principali eventi e festività di carattere pubblico, nessuna idea del funzionamento delle istituzioni, precarietà del curriculum formativo), e che la loro candidatura è stata depositata per mere ragioni di convenienza.

                                  D.   All'accoglimento dell'impugnativa aderiscono il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio comunale di __________, mentre vi si oppongono sia il Consiglio di Stato sia CO 1 e CO 2, questi ultimi con argomenti di cui si dirà, se necessario, nell'ambito dei considerandi di diritto.

                                  E.   In fase di replica il Comune ricorrente si rimette al giudizio del Tribunale, ciò che è stato pure postulato dal Presidente e dal Vicepresidente del Consiglio comunale, mentre le controparti non hanno presentato un allegato di duplica.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire sulla presente causa discende dagli art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100) e 41a cpv. 2 della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994 (LCCit; RL 141.100). La legittimazione a ricorrere del Comune di RI 1, in veste di corporazione di diritto pubblico, è data invece dall'art. 209 lett. b LOC.

Il gravame, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100), è quindi ricevibile in ordine. Ritenuto che riguarda unicamente aspetti di natura giuridica, esso può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

                                   2.   Ai fini del presente giudizio, occorre illustrare preliminarmente il quadro legislativo che regola la naturalizzazione ordinaria nel nostro Paese.

2.1. Secondo l'art. 37 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), ha la cittadinanza svizzera chi possiede una cittadinanza comunale e quella di un Cantone. Giusta l'art. 38 cpv. 2 Cost., la Confederazione emana prescrizioni minime sulla naturalizzazione degli stranieri da parte dei Cantoni e rilascia il relativo permesso.

2.2. La legge federale sulla cittadinanza del 29 settembre 1952 (LCit; RS 141.0) - nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2017 e quindi applicabile alla presente fattispecie in forza dell'art. 50 cpv. 2 nLCit del 20 giugno 2014 - disciplina l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera.

L'art. 12 cpv. 1 LCit dispone che nella procedura ordinaria - quale è quella in oggetto - la cittadinanza svizzera si acquista mediante la naturalizzazione in un Cantone e in un Comune.

Il richiedente è considerato idoneo all'ottenimento della naturalizzazione, precisa l'art. 14 LCit, se si è integrato nella comunità svizzera (a), si è familiarizzato con il modo di vita e gli usi e costumi elvetici (b), si conforma al nostro ordine giuridico (c) e non compromette la sicurezza interna o esterna della Svizzera (d).

Secondo l'art. 15 LCit, lo straniero può chiedere l'autorizzazione soltanto se ha risieduto nella Svizzera durante dodici anni, di cui tre nel corso dei cinque anni che precedono la domanda (cpv. 1). Nel calcolo dei dodici anni di residenza, il tempo che il richiedente ha trascorso in Svizzera tra dieci e vent'anni compiuti è computato due volte (cpv. 2).

2.3. In Ticino, la naturalizzazione è disciplinata dalla LCCit (nel caso di specie nella sua versione al momento del deposito della domanda, cfr. art. 44 LCCit). La cittadinanza cantonale può essere concessa allo straniero se ha risieduto nel Cantone durante cinque anni, adempie i requisiti per la concessione dell'autorizzazione federale alla naturalizzazione e rispetta i valori della Costituzione cantonale (art. 12 cpv. 1 LCCit).

Lo straniero che intende chiedere in via ordinaria la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale - e con ciò la cittadinanza svizzera - deve presentare la sua domanda al Municipio del Comune di residenza, utilizzando l'apposito modulo ufficiale e allegando i documenti previsti (art. 15 cpv. 1 LCCit; cfr. anche art. 5 del regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale [RLCCit, RL 141.110], nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2017 giusta l'art. 32 nRLCCit).

Secondo l'art. 16 LCCit, l'Autorità comunale verifica la ricevibilità della domanda e, allo scopo di accertare l'idoneità del richiedente, procede a un esame atto a dare un quadro completo della sua personalità e di quella dei membri minorenni della sua famiglia, secondo i principi previsti dall'art. 14 LCit (cpv. 1). Essa deve pure accertare, tramite esame, le sue conoscenze della lingua italiana, di civica, di storia e di geografia svizzere e ticinesi come pure delle principali norme penali che sarà chiamato a rispettare ed in particolare di quelle relative all'integrità della persona, compreso il divieto di sottoporre bambine, adolescenti e donne a mutilazioni di organi genitali (cpv. 2). Dall'accertamento di cui al cpv. 2 è esonerato lo straniero che abbia frequentato la scuola media o superiore ticinese (cpv. 3). Sotto questo profilo, l'art. 7 cpv. 2 RLCCit precisa che è esonerato dall'esame lo straniero che abbia frequentato per un ciclo completo, in una scuola pubblica o privata, la scuola media, il liceo o la scuola di commercio ticinesi. L'esame è svolto da uno o più esaminatori nominati dal municipio ogni quattro anni (art. 9 cpv. 1 RLCCit).

Secondo l'art. 10 RLCCit, tanto nell'esaminare quanto nel decidere sull'idoneità del candidato, si deve tenere conto delle sue condizioni sociali e del suo grado d'istruzione (cpv. 1). L'esito dell'esame si esprime con un giudizio complessivo di sufficienza o di insufficienza; anche in caso di esito negativo, il municipio sottopone la domanda all'assemblea o al consiglio comunale, a meno che il candidato non chieda espressamente di voler ripetere l'esame; il nuovo esame non può aver luogo prima che siano trascorsi sei mesi dal precedente (cpv. 2). Il verbale dell'esame, con il suo esito, resta allegato agli atti dell'incarto (cpv. 3).

Il Municipio assume per mezzo dei suoi servizi, della polizia cantonale ed eventualmente di ogni altro ufficio pubblico, tutte le informazioni atte a dare un quadro completo della personalità del richiedente e dei membri della sua famiglia, in particolare, per quanto si riferisce all'integrazione nella comunità ticinese, alla condotta, alle condizioni economiche e sociali, come pure alle relazioni con il paese di origine (art. 6 cpv. 1 RLCCit).

Conclusi gli accertamenti, dispone l'art. 17 LCCit, il Legislativo comunale decide sulla concessione dell'attinenza comunale (cpv. 1). Se la stessa è rifiutata, la procedura ha termine (cpv. 2). Il Municipio comunica in forma scritta al richiedente il risultato della decisione dell'assemblea o del consiglio comunale (art. 4 cpv. 2 RLCCit, giusta il rinvio di cui all'art. 8 RLCCit).

Concessa l'attinenza comunale, l'Autorità cantonale trasmette la domanda a quella federale con il suo preavviso. L'Autorità cantonale può effettuare ulteriori accertamenti (art. 18 LCCit).

Conferita l'attinenza comunale e rilasciata l'autorizzazione federale, il Gran Consiglio si pronuncia sulla concessione della cittadinanza cantonale (art. 19 LCCit).

Sempre a livello cantonale, l'art. 34 cpv. 4 LCCit sancisce che il richiedente la cittadinanza cantonale ha diritto di prendere conoscenza degli atti inerenti le procedure previste dalla legge e che lo concernono. Conclusi gli accertamenti, soggiunge il capoverso 4 della medesima norma, l'autorità competente deve darne comunicazione all'istante, avvisandolo della facoltà di prendere visione degli atti e di domandare, entro quindici giorni, un complemento d'inchiesta, indicandone i motivi e i mezzi.

2.4. In Svizzera, la procedura di naturalizzazione è pertanto applicata a tre livelli e coinvolge la Confederazione, il Cantone e il Comune. La competenza per la naturalizzazione spetta al Cantone e al Comune, che possono prevedere condizioni proprie oltre a quelle previste dal diritto federale.

2.5. Nel nostro Cantone, le decisioni in materia di attinenza comunale sono prese dall'Assemblea (art. 13 cpv. 1 lett. n LOC) rispettivamente dal Consiglio comunale, laddove è istituito (art. 42 cpv. 2 LOC), come è il caso a __________.

Conformemente all'art. 61 cpv. 1 LOC, le risoluzioni volte ad accordare l'attinenza comunale sono prese a maggioranza dei votanti e devono raccogliere il voto affermativo di almeno un terzo dei membri del Consiglio.

L'art. 212 LOC dispone che le singole decisioni degli organi comunali sono annullabili, tra l'altro, se contrarie a norme della Costituzione, di legge o di regolamenti (lett. a) oppure quando fossero violate formalità essenziali prescritte da leggi o da regolamenti (lett. e).

2.6. Ritenuto che nella procedura ordinaria di naturalizzazione lo straniero non dispone di un diritto alla nazionalità svizzera, le Autorità amministrative competenti in materia di cittadinanza godono di un certo potere discrezionale.

Il Tribunale federale ha comunque chiarito che le procedure di naturalizzazione non si svolgono in un contesto privo di regole giuridiche e che le Autorità competenti a decidere in materia sono tenute ad agire in modo non arbitrario e non discriminatorio. Esse devono quindi fare uso del vasto margine di apprezzamento di cui dispongono, rispettando però i principi generali del diritto e tenendo conto del senso e dello scopo perseguiti dalla legislazione in materia. Dal profilo materiale, le decisioni adottate in questo ambito costituiscono pertanto degli atti concreti di applicazione della legge (DTF 129 I 232 consid. 3.3).

                                   3.   Ferme queste premesse di ordine generale, la presente vertenza ruota ora attorno alla questione di sapere se CO 1 e CO 2 possano essere considerati idonei all'ottenimento dell'attinenza comunale.

Ciò che l'Autorità comunale nega, sulla base del rapporto di maggioranza della Commissione delle petizioni, sostanzialmente perché i candidati denoterebbero una certa mancanza di integrazione nel contesto sociale, culturale ed istituzionale e una scarsa familiarità con il modo di vita e gli usi e costumi svizzeri.

3.1. Come detto, l'art. 14 LCit dispone che il richiedente è considerato idoneo all'ottenimento della naturalizzazione, se si è integrato nella comunità svizzera (a), si è familiarizzato con il modo di vita, gli usi e costumi elvetici (b), si conforma al nostro ordine giuridico (c) e non compromette la sicurezza interna o esterna della Svizzera (d).

L'elemento dell'integrazione nella comunità svizzera sancito dall'art. 14 lett. a LCit designa l'accoglimento dello straniero nella comunità locale e la sua disponibilità a inserirsi nell'ambiente elvetico, senza per questo rinunciare ai suoi legami e peculiarità culturali nonché alla sua nazionalità d'origine. Da questo profilo, le assemblee comunali possono esigere dal richiedente la naturalizzazione una "certa integrazione locale" (DTF 138 I 242 consid. 5.3). Criterio determinante non è però l'esistenza di un'affiliazione presso un'associazione o ad altre organizzazioni, in quanto misconoscerebbe l'essenza dell'integrazione, che consiste appunto in un'assimilazione graduale alle consuetudini svizzere. Risolutive risultano piuttosto le relazioni interpersonali nonché la partecipazione a qualsiasi attività sociale all'interno del comune nell'ambito sportivo, culturale, politico, formativo, o anche prestando del volontariato (STF 1D_2/2013 del 14 novembre 2013 consid. 3.3.2). Oltre alla partecipazione alla vita economica, sociale e culturale, è richiesta l'osservanza di regole di comportamento elementari che permettano una vita societaria senza conflitti.

Per quanto riguarda la familiarità con il modo di vita e gli usi e costumi svizzeri (art. 14 lett. b LCit), essa non deve essere intesa nel senso di assimilazione, vale a dire della condizione posta allo straniero di doversi adattare e adeguare in maniera completa alla realtà elvetica. Il concetto deve piuttosto essere inteso nel senso di uno stato di avanzata integrazione come pure di una conoscenza approfondita delle condizioni di vita, del modo di pensare e degli atteggiamenti tipici degli svizzeri. Tale conoscenza si basa su uno sviluppo quasi naturale affidato al libero apprezzamento del singolo straniero che consiste nel collegare tra di loro elementi della cultura elvetica e di quella straniera. Ne fanno parte la capacità di esprimersi in una lingua nazionale (condizione adempiuta dal candidato che possiede le conoscenze linguistiche necessarie per la vita quotidiana e ciò in conformità alla sua situazione professionale e sociale) e le conoscenze relative alla vita pubblica e sociale (inteso che non è opportuno esigere nozioni superiori a quelle possedute dai cittadini svizzeri in una situazione personale paragonabile).

Per il rilascio dell'autorizzazione federale alla naturalizzazione è pure necessario che il richiedente si conformi all'ordine giuridico svizzero (art. 14 lett. c LCit). Ciò significa in sostanza che l'interessato deve godere di una buona reputazione per quanto concerne l'aspetto penale e in ordine all'esecuzione e al fallimento. Deve inoltre essere considerato il comportamento assunto da quest'ultimo nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento dei suoi obblighi. Infine, come previsto dall'art. 14 lett. d LCit, egli non deve compromettere la sicurezza della Svizzera (vedi messaggio relativo alla cittadinanza per giovani stranieri e alla revisione della legge sulla cittadinanza del 21 novembre 2001, FF 2.2.1.3; Michele Albertini, Procedura di naturalizzazione: accertamento dell'idoneità dei richiedenti e tutela della sfera privata, in: RtiD II-2007, pag. 364, con riferimenti).

3.2. RI 1, nato il __________ 1999 a __________ (Afghanistan), è entrato in Svizzera il 16 maggio 2010 ed è titolare di un permesso di dimora. Come risulta dalle tavole processuali, egli risiede dal 1° novembre 2010 con la famiglia a __________, dove ha frequentato la scuola elementare fino al 2012 e poi tutto il ciclo di scuola media, conseguendo la relativa licenza con una media del 4.33 nel giugno 2016.

Il resistente ha quindi frequentato buona parte delle scuole dell'obbligo in Ticino, completando l'intero ciclo di scuola media con una nota sufficiente in lingua italiana. Come ha indicato il Consiglio di Stato, pur considerando qualche inevitabile lacuna legata al fatto che il candidato proviene comunque da un Paese in cui il sistema linguistico non ha nessun legame con il nostro, egli ne possiede le conoscenze necessarie per la vita quotidiana in conformità alla sua situazione sociale e professionale, intrattenendo normali rapporti con i suoi coetanei, il mondo del lavoro e la comunità.

In seguito, dopo avere iniziato un pretirocinio abbandonato dopo pochi mesi, CO 1 ha intrapreso un apprendistato quale impiegato di commercio presso la ditta ________ SA a __________, ciò che denota una sua partecipazione alla vita economica del nostro Paese. Non permette ancora di sovvertire quanto precede il fatto che egli abbia abbandonato il pretirocinio, tale circostanza non essendo estranea a molti giovani che vivono in Ticino e questo indipendentemente dalle loro origini.

Dal profilo delle sue conoscenze di civica e geografia elvetica e ticinese, rispettivamente della vita politica svizzera e _________, va rilevato che, pur essendo stato esentato dall'obbligo dell'esame orale per avere frequentato un ciclo completo di scuola media (cfr. art. 16 cpv. 3 LCCit e 7 cpv. 2 RLCCit), l'Autorità comunale lo ha comunque sottoposto, in due distinte occasioni (8 giugno 2017: formulari 5.B e di procedura ordinaria; 24 novembre 2017: questionario speciale relativo all'integrazione, familiarità con il modo di vita e gli usi e costumi svizzeri, compilato dal candidato e sottoscritto anche da un'esaminatrice), a un colloquio e ad un esame nel corso dei quali gli sono state poste tutta una serie di domande atte a determinare il suo grado di familiarità con il modo di vita, gli usi e i costumi svizzeri a cui CO 1 ha fornito delle risposte, come risulta dall'inserto di causa, che permettono di affermare che le sue conoscenze in materia sono pienamente sufficienti. Da questi atti risulta inoltre che il resistente, attivo nella squadra giovanile di calcio del __________ dopo avere frequentato quella di __________, ha sviluppato tutta una serie di normali relazioni con le persone da lui conosciute e frequentate durante tutti questi anni, di modo che la sua situazione non è così diversa rispetto a quella che tocca numerosi cittadini svizzeri. Per quanto riguarda poi le motivazioni addotte dalla maggioranza della Commissione delle petizioni nel rapporto dell'11 dicembre 2017 sulle presunte insufficienti conoscenze del candidato relative alla vita pubblica e sociale riscontrate in occasione del colloquio avvenuto il 6 novembre 2017, domande la cui portata non è peraltro nota, le stesse non trovano alcun riscontro agli atti e non permetterebbero comunque di confutare le risultanze emerse con le prove dell'8 giugno e 24 novembre 2017.

Il fatto poi che il candidato, il quale non ha rapporti con il Paese d'origine, abbia motivato la propria richiesta di naturalizzazione al fine di assolvere i propri obblighi militari cui è favorevole, non è certo in contrasto con la sua volontà di vivere in Svizzera, dove risiede dall'età di 11 anni, e di partecipare alla vita economica, sociale e culturale del nostro Paese.

Oltre a ciò il resistente gode di buona reputazione per quanto concerne l'aspetto penale e dal profilo esecutivo, non avendo né condanne iscritte nel suo casellario giudiziale né debiti sfociati in attestati di carenza beni. Inoltre non ha mai compromesso la sicurezza del nostro Paese.

Visto quanto precede bisogna pertanto concludere che CO 1 ha sufficientemente dimostrato di adempiere tutti i requisiti di idoneità all'ottenimento della naturalizzazione previsti dagli art. 14 LCit e 12 LCCit.

3.3. CO 2, nata il __________ 1997 a __________ (Afghanistan), è entrata in Svizzera come il fratello Jawid il 16 maggio 2010 ed è titolare di un permesso di dimora. Essa risiede dal 1° novembre 2010 con la famiglia a __________, dove ha frequentato il terzo e quarto anno di scuola media (2010-2012). Come risulta dalle tavole processuali, dopo avere seguito un pretirocinio di integrazione a __________ nel 2012-2013 e un semestre di motivazione a __________ dal 2 settembre 2013 al 31 gennaio 2014, nel giugno del 2014 essa ha ottenuto la licenza della scuola media per privatisti a __________.

La candidata ha quindi frequentato, come il fratello, parte delle scuole dell'obbligo in Ticino, completando l'intero ciclo di scuola media con una nota sufficiente in lingua italiana. Come ha indicato il Consiglio di Stato, pur considerando qualche inevitabile lacuna legata al fatto che CO 2 proviene comunque da un Paese in cui il sistema linguistico non ha nessun legame con il nostro, essa ne possiede le conoscenze necessarie per la vita quotidiana in conformità alla sua situazione sociale e professionale, intrattenendo normali rapporti con i suoi coetanei, il mondo del lavoro e la comunità.

Conclusa la scuola dell'obbligo, CO 2 ha svolto un apprendistato quale assistente di farmacia AFC durante gli anni scolastici 2014-2015 e 2015-2016 al Centro professionale commerciale di __________, che ha in seguito abbandonato per intraprendere una nuova formazione professionale, quale assistente d'ufficio, presso la scuola media di __________, ciò che denota una sua partecipazione alla vita economica del nostro Paese.

Non permette ancora di sovvertire quanto precede il fatto che essa abbia modificato il proprio orientamento formativo-professionale, tale circostanza non essendo estranea a molti giovani che vivono in Ticino e questo indipendentemente dalle loro origini.

Dal profilo delle sue conoscenze di civica, storia, geografia elvetica e ticinese, anch'essa è stata sottoposta l'8 giugno 2017 (formulari 5.B e di procedura ordinaria) e il 24 novembre 2017 (questionario speciale relativo all'integrazione, familiarità con il modo di vita e gli usi e costumi svizzeri compilato dalla candidata e sottoscritto anche da un'esaminatrice) a un colloquio e ad un esame, rispondendo correttamente a tutte le domande, come risulta dall'inserto di causa, ciò che permette di affermare che le sue conoscenze in materia sono pienamente sufficienti. Pur partecipando poco alle manifestazioni promosse sul nostro territorio e pur non essendo iscritta a una associazione locale, essa ha comunque sviluppato tutta una serie di normali relazioni interpersonali, di modo che la sua situazione non è così diversa rispetto a quella di molti cittadini svizzeri.

Inoltre la domanda di naturalizzazione della resistente, la quale non ha rapporti con il Paese d'origine, non può essere riconducibile a ragioni di mera convenienza, come pretende il rapporto commissionale di maggioranza dell'11 dicembre 2017. Il fatto di avere motivato la richiesta allo scopo di risiedere nel nostro Paese, che le piace, e per avere più possibilità nel trovare un posto di lavoro, non contrasta con la sua volontà di vivere stabilmente in Svizzera, dove risiede dall'età di 13 anni, e di partecipare alla vita economica, sociale e culturale del nostro Paese.

Oltre a ciò la resistente gode di buona reputazione per quanto concerne l'aspetto penale e dal profilo esecutivo, non avendo né condanne iscritte nel suo casellario giudiziale né debiti sfociati in attestati di carenza beni. Inoltre non ha mai compromesso la sicurezza del nostro Paese.

Visto quanto precede bisogna pertanto concludere che pure CO 2 ha sufficientemente dimostrato di adempiere tutti i requisiti di idoneità all'ottenimento della naturalizzazione previsti dagli art. 14 LCit e 12 LCCit.

                                   4.   In conclusione, il Consiglio di Stato ha esaminato con piena cognizione la vertenza, spiegando in modo chiaro ed esaustivo i motivi per i quali ha accolto il gravame. Il Governo ha liberamente valutato tutte le questioni di fatto e di diritto della causa, considerando come il requisito dell'integrazione che occorre soddisfare per ottenere l'attinenza comunale fosse adempiuto nella presente fattispecie che, va ricordato, è decisa sulla base delle norme in vigore fino al 31 dicembre 2017, prima dell'entrata in vigore delle più restrittive norme della LCit e della LCCit.

Del resto, negare l'attinenza comunale allorquando sono rispettate tutte le condizioni per il suo ottenimento violerebbe pure il principio della forza derogatoria del diritto federale e relegherebbe la sua concessione essenzialmente a un mero atto politico, ciò che è contrario a quanto stabilito ormai da tempo dalla giurisprudenza del Tribunale federale.

                                   5.   Stante tutto quanto precede, il ricorso dev'essere pertanto respinto e la decisione impugnata confermata, siccome immune da violazioni del diritto.

Ritenuto che il Comune di RI 1 è comparso in causa per motivi derivanti dalla sua funzione, non si prelevano né tasse né spese. Esso dovrà però rifondere ai resistenti CO 1 e CO 2, assistiti da un consulente giuridico, un'adeguata indennità per ripetibili (art. 47 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano né tasse né spese di giudizio.

                                   3.   A CO 1 e a CO 2 il Comune di RI 1 rifonderà a ciascuno un'indennità di fr. 300.–, complessivamente fr. 600.–, a titolo di ripetibili.

4.    Contro la presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 113 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

5.    Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                     Il vicecancelliere

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