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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.11.2019 52.2018.371

6 novembre 2019·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,849 mots·~14 min·2

Résumé

Sanzione disciplinare

Texte intégral

Incarto n. 52.2018.371  

Lugano 6 novembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 16 agosto 2018 di

  RI 1   patrocinata da:   PA 1    

contro  

la decisione del 18 luglio 2018 (n. 224) con cui la Commissione di disciplina degli avvocati le ha inflitto una multa di fr. 600.- a titolo di sanzione disciplinare;

ritenuto,                          in fatto

A.   a. Il 16 aprile 2018 __________ ha segnalato alla Commissione di disciplina degli avvocati (Commissione) la condotta tenuta dall'avv. RI 1, patrocinatrice di suo marito nell'ambito di una procedura di separazione molto conflittuale. La denunciante ha rimproverato diversi comportamenti, a suo dire scorretti, che la legale avrebbe adottato nei suoi confronti e in generale nel quadro della procedura (azioni di terrorismo psicologico, accordi con il proprio legale in contrasto con il volere dei clienti, ecc.). Per quanto qui interessa, __________ ha in particolare biasimato la denunciata per aver violato le norme deontologiche che vietano all'avvocato di contattare i testimoni. Nello specifico, l'avv. RI 1 avrebbe inviato alla figlia di primo letto della segnalante una lettera con cui l'avrebbe invitata a negare di avere avuto una relazione promiscua con il marito della madre.

b. Preso atto di tale segnalazione, il 3 maggio 2018 la Commissione ha aperto nei confronti dell'avv. RI 1un procedimento disciplinare per presunta violazione del dovere di cura e diligenza, del divieto di portare attacchi alla controparte e delle norme che regolano il contatto con i testimoni (art. 12 lett. a della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000 [LLCA; RS 935.61], 16 della legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 [LAvv; RL 951.100]) e 1, 2, 7 e 24 del codice svizzero di deontologia del 10 giugno 2005 [CSD]).

c. Chiamata a pronunciarsi in merito, l'interessata ha contestato ogni addebito mosso contro di lei. In particolare, per quanto attiene alla presa di contatto con la figlia della segnalante, ha affermato di avere agito nel rispetto delle norme deontologiche e delle condizioni poste dalla giurisprudenza del Tribunale federale e dalla dottrina, contestando che vi sia stato qualsivoglia tentativo di influenzare la teste.

                                  B.   Con decisione del 18 luglio 2018 la Commissione ha condannato l'avv. RI 1 al pagamento di una multa disciplinare di fr. 600.- per i fatti segnalati da __________, che ha ritenuto solo in parte costitutivi di una violazione delle regole professionali. La precedente istanza ha in particolare concluso che la denunciata fosse incorsa in una violazione delle norme che impongono all'avvocato di evitare qualsiasi atto che potrebbe influenzare i testimoni. Dopo aver espresso vari dubbi sul rispetto delle condizioni poste dalla giurisprudenza federale per legittimare un contatto preliminare fra un avvocato e un teste, la Commissione ha in ogni caso ritenuto che in concreto non fossero stati ossequiati tutti quei provvedimenti formali che l'Alta Corte federale impone al legale che intende rivolgersi al teste in via preliminare (non avendo chiesto alla testimone di poterla incontrare, non avendola informata del fatto che non era né obbligata a dar seguito al suo invito, né a esprimersi nel merito, ecc.). Per il resto l'autorità inferiore ha invece disatteso - siccome infondati - tutti gli altri addebiti avanzati dalla denunciante. La sanzione è stata commisurata tenendo conto della media gravità dell'infrazione e dell'assenza di precedenti.

                                  C.   Avverso la predetta decisione, l'avv. RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. L'insorgente contesta anzitutto che la figlia di primo letto della segnalante possa essere considerata teste, ritenuto come non sia mai stata citata in tale veste in alcuna causa. Critica la Commissione per avere invece dato per acquisito che la testimone fosse stata sentita nella procedura di separazione, dando verosimilmente per buona la tesi della denunciante, senza minimamente verificarla. In ogni caso rileva come la violazione di una norma deontologica debba essere suffragata da prove concrete e non possa lasciare dei dubbi all'autorità preposta a sanzionarla. Pur ammettendo di non aver indicato alla destinataria del suo scritto la possibilità di un incontro, evidenzia di essersi resa disponibile per una conferenza telefonica. Contesta infine di non averle lasciato la dovuta libertà di esprimersi, sottolineando come la lettera non contenesse alcuna ingiunzione a determinarsi in merito al suo contenuto.

                                  D.   In sede di risposta, la Commissione ha rinunciato a formulare osservazioni, riconfermandosi integralmente nel provvedimento impugnato.

                                  E.   Non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia della ricorrente a presentare una replica.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 della legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 3.2.1.1). Certa è la legittimazione attiva della ricorrente, personalmente e direttamente toccata dalla decisione impugnata, di cui è destinataria (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

                                   2.   2.1. La legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61) garantisce la libera circolazione degli avvocati e stabilisce i principi applicabili all'esercizio dell'avvocatura in Svizzera (art. 1 LLCA). La normativa unifica e disciplina in modo esaustivo a livello federale taluni aspetti dell'esercizio dell'avvocatura, in particolare le regole professionali (art. 12-13) e le sanzioni disciplinari (art. 17; cfr. Messaggio del 28 aprile 1999 concernente la legge federale sulla libera circolazione degli avvocati in: FF 1999, pag. 4983 segg., in particolare pag. 4984 e 5007, n. 172.2).

2.2. Giusta l'art. 12 lett. a LLCA, l'avvocato esercita la professione con cura e diligenza. Tra i doveri che gli incombono vi è anche quello di evitare di principio ogni atto che potrebbe comportare il pericolo di influenzare i testimoni (cfr. art. 7 cpv. 1 CSD). In questo senso, contattare privatamente una persona che potrebbe entrare in considerazione quale teste appare problematico, poiché a tale comportamento è sempre collegato un pericolo almeno astratto di influenzarla (Walter Fellmann, in: Fellmann/Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, II ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, n. 22a ad art. 12). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la presa di contatto con un potenziale testimone è solo eccezionalmente compatibile con il dovere dell'avvocato di esercitare la professione con cura e diligenza e va effettuata con riserbo e prudenza. In generale, infatti, l'accertamento dei fatti e l'escussione dei testimoni competono al tribunale e non alle parti o ai loro patrocinatori (DTF 136 II 551 consid. 3.2.2 e rimandi). Di principio, l'audizione privata di testimoni è pertanto ammessa soltanto se: (1) tale audizione risulta oggettivamente necessaria, (2) è nell'interesse del mandante e (3) viene condotta in modo da evitare qualsiasi influenza e garantire l'assenza d'interferenze nell'accertamento dei fatti da parte del tribunale o dell'autorità inquirente (cfr. DTF 136 II 551 consid. 3.2.3 e 3.2.4; STF 2C_536/2018 del 25 febbraio 2019 consid. 2.3; cfr. anche Fellmann, op. cit., n. 23 ad art. 12). Può in particolare costituire un motivo oggettivo che giustifica una presa di contatto con un potenziale testimone la necessità di valutare le chances di successo di atti processuali (quali ad esempio l'introduzione di una causa, l'inoltro o il ritiro di un mezzo di ricorso o la presentazione di richieste di prova); determinanti sono comunque le circostanze del caso concreto. Per evitare il pericolo di influenzare il potenziale teste rispettivamente per contrastare l'apparenza di un'indebita interferenza, il Tribunale federale ritiene in particolare che debbano essere adottate delle precauzioni (Vorsichtsmassnahmen). In tal senso, l'avvocato deve rivolgersi per iscritto al teste, chiedendo di poterlo incontrare, avvisandolo tuttavia che non è obbligato né a comparire, né a testimoniare. Deve inoltre chiarire al teste nell'interesse di quale mandante il colloquio dovrebbe avvenire. Il colloquio deve poi tenersi senza il mandante e, per quanto possibile, nell'ufficio dell'avvocato, coinvolgendo se del caso una terza persona quale testimone di quell'incontro. L'avvocato non può esercitare alcuna pressione sul testimone affinché rilasci una determinata dichiarazione - o anche solo una qualsiasi - né può minacciarlo di ripercussioni in caso di silenzio. Vietato è infine porre domande suggestive (cfr. DTF 136 II 551 consid. 3.2.2 e rimandi dottrinali; STF 2C_536/2018 citata consid. 2.3, 2C_909/2010 del 12 aprile 2011 consid. 2.1; Fellmann, op. cit., n. 23a ad art. 12).

                                   3.   3.1. In concreto, nella decisione impugnata, la Commissione ha indicato di nutrire seri dubbi sul rispetto da parte della denunciata delle tre condizioni che per giurisprudenza devono essere cumulativamente osservate per legittimare un contatto preliminare fra un avvocato e un teste. Pur ritenendo apparentemente date le prime due (ossia quelle della necessità oggettiva e del contatto nell'interesse del cliente), si è detta non del tutto convinta che fosse stata rispettata quella relativa alla garanzia dell'assenza di interferenze nell'accertamento dei fatti da parte del tribunale, nella misura in cui la teste avrebbe dovuto essere sentita dal giudice e poteva quindi rappresentare un'ingerenza contattarla prima, per il rilascio di una dichiarazione. In ogni caso ha ritenuto che non fossero con chiara evidenza stati ossequiati tutti quei provvedimenti formali che il Tribunale federale impone al legale se intende rivolgersi al teste in via preliminare. La legale non avrebbe segnatamente chiesto alla testimone di poterla incontrare e non l'avrebbe informata del fatto che non era obbligata a dar seguito al suo invito, né a pronunciarsi in merito; vista la formulazione della lettera, non le avrebbe neppure lasciato la libertà di esprimersi. Ne ha pertanto dedotto che la ricorrente fosse incorsa in una violazione delle norme che impongono all'avvocato di evitare qualsiasi atto che potrebbe influenzare i testimoni.

3.2. La ricorrente contesta tale conclusione, sostenendo anzitutto che all'epoca in cui ha inviato la lettera (4 maggio 2016) la destinataria (che non avrebbe peraltro mai risposto) non sarebbe stata testimone in alcuna causa (e mai lo sarebbe stata neppure in seguito): sostiene pertanto che non potrebbe esserle addebitata l'infrazione in questione. La tesi è priva di fondamento. Il principio secondo cui l'avvocato deve evitare qualsiasi comportamento che potrebbe influenzare i testimoni si applica infatti a ogni potenziale teste (potentiellen Zeugen; Person, die als Zeuge in Betracht kommt), ovvero a tutte le persone che potrebbero entrare in considerazione per essere sentite in qualità di testimoni in una procedura giudiziaria (cfr. DTF 136 II 551 consid. 3.2; STF 2C_536/2018 citata consid. 2.2 e 2.3, 2C_909/2010 citata consid. 2). In tal senso, è innegabile che la figlia della segnalante che l'insorgente ha interpellato rappresentava una possibile teste, non solo nel quadro della citata procedura di divorzio (in cui l'avv. RI 1 l'ha poi indicata tra i mezzi di prova, cfr. ricorso, pag. 4), ma anche in vista di un'eventuale causa penale (cfr. osservazioni del 24 maggio 2018, pag. 4: l'informazione relativa alla presunta relazione era oggettivamente indispensabile, anche al fine di presentare poi la querela [...] e di poter valutare ex ante la fondatezza delle accuse [...]). Poco conta invece che, nella vertenza civile, la richiesta di sentire la teste non sia per finire stata accolta dal Pretore e sia stata ritirata (cfr. ricorso, pag. 4). Altrettanto irrilevante è il fatto che, nel momento in cui ha inoltrato la denuncia (16 aprile 2018), la segnalante sapesse che sua figlia non sarebbe mai stata chiamata a testimoniare. Quel che conta è infatti solo che quest'ultima - nel momento in cui la ricorrente l'ha contattata - entrasse in considerazione quale teste.

3.3. Ferma questa premessa, la valutazione della precedente istanza merita per il resto sostanziale conferma. In effetti, a prescindere dalla questione di sapere se lo scritto con cui l'insorgente si è rivolta alla figlia della segnalante risultasse oggettivamente necessario e nell'interesse del suo mandante, a giusta ragione la precedente istanza ha ritenuto che la presa di contatto non fosse in ogni caso avvenuta in modo da evitare qualsiasi influenza, in particolare che la legale non avesse adottato tutte le precauzioni che la giurisprudenza esige affinché un avvocato possa eccezionalmente prendere contatto con un potenziale teste. Vero è che la ricorrente si è rivolta all'interessata per iscritto, comunicandole di agire in rappresentanza del marito della madre. La stessa ha tuttavia omesso di chiedere alla potenziale testimone di poterla incontrare e di avvisarla espressamente che non era tenuta né a dar seguito alla convocazione, né a rilasciarle qualsivoglia dichiarazione. In tal senso, insufficiente è il fatto che la legale si sia limitata a dare la propria disponibilità per una conferenza telefonica (nel caso volesse approfondire i contenuti di questa mia), anche per ragioni pratiche (essendo la destinataria residente all'estero). La richiesta non è poi avvenuta con quel necessario riserbo che s'impone in simili circostanze: domandando all'interpellata solo di confermare le affermazioni del suo mandante e di attestare l'assoluta assenza di qualsiasi relazione promiscua fra lei e il marito di Sua madre, la legale non le ha in particolare lasciato una sufficiente libertà di esprimersi. Tanto meno l'ha resa attenta alla possibilità di non rispondere affatto, su un tema oltretutto estremamente delicato, che poteva invero anche porla in un conflitto di lealtà con le persone a lei vicine. Avvertendola del fatto che vi erano in gioco la vita di due bambine e di un padre che si difende strenuamente da imputazioni gravemente infamanti e chiedendole un riscontro con una certa urgenza, ma anche ringraziandola per quanto potrà fare, ha invece oggettivamente esposto l'eventuale testimone a una certa pressione, ciò che è proprio contrario alla regola secondo cui un'audizione privata deve comunque avvenire con ogni cautela e prudenza. In conclusione, non avendo adottato tutte le precauzioni del caso e non avendo quindi agito in una maniera atta a evitare ogni influenza sulla potenziale teste - e, di riflesso, idonea a garantire un possibile accertamento dei fatti, senza ingerenze, da parte delle autorità adite (e/o da adire) - l'insorgente è innegabilmente incorsa in una violazione del dovere di esercitare la professione con cura e diligenza sancito dall'art. 12 lett. a LLCA.

                                   4.   Resta ora da verificare l'entità della sanzione da infliggere alla ricorrente.

4.1. In caso di violazione della LLCA, l'art. 17 cpv. 1 prevede le misure disciplinari seguenti:

a.    l'avvertimento;

b.    l'ammonimento;

c.    la multa fino a fr. 20'000.-;

d.    la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo;

e.    il divieto definitivo di esercitare.

                                         La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il divieto definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA).

La Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento deve tenere conto in maniera appropriata della natura e della gravità della violazione delle regole professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un ruolo. Occorre poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere nel caso concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale fine. Così come avviene nel diritto penale (cfr. art. 47 e 48 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0), l'autorità terrà in particolar modo conto anche degli antecedenti e del comportamento tenuto dall'avvocato durante la procedura disciplinare (cfr. STA 52.2015.68 del 4 dicembre 2015 consid. 8; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178, 2183-2187; Tomas Poledna, in: Fellmann/Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, II ed., Zurigo/Basilea/ Ginevra 2011, ad art. 17, n. 23 segg.).

4.2. In concreto, la violazione commessa dalla ricorrente dev'essere considerata di media gravità, a maggior ragione se si pon mente al fatto che è stata perpetrata nell'ambito di una procedura di separazione molto litigiosa e che il tema su cui è stata interpellata in via preventiva la teste era estremamente delicato. Se non giova all'insorgente il fatto di non aver mostrato segni di autocritica e di ravvedimento, depone per contro a suo favore l'assenza di precedenti disciplinari. Tutto sommato pure a suo favore va considerato che la ricorrente ha per finire rinunciato all'audizione della destinataria del suo scritto, evitando così che l'influenza esercitata su di lei potesse avere conseguenze concrete. Alla luce di tutto quanto precede, si giustifica pertanto di confermare la multa di fr. 600.- inflitta dalla Commissione, per la violazione di cui si è detto. La sanzione così commisurata, situata nella fascia inferiore di quanto previsto dalla norma, risulta tutto sommato opportunamente ragguagliata alle circostanze del caso concreto e rispettosa del principio della proporzionalità. Tiene adeguatamente conto dell'incensuratezza dell'insorgente e appare sufficiente a richiamarla al rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto disattesi.

                                   5.   5.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.

5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico della ricorrente, secondo soccombenza.

Per questi motivi,

decide:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dalla ricorrente, resta interamente a suo carico.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            La vicecancelliera

52.2018.371 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.11.2019 52.2018.371 — Swissrulings