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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 12.11.2019 52.2018.28

12 novembre 2019·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·3,998 mots·~20 min·2

Résumé

Dipendenti cantonali. Passaggio al nuovo modello salariale

Texte intégral

Incarto n. 52.2018.28  

Lugano 12 novembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 12 gennaio 2018 di

 RI 1   patrocinata da:   PA 1    

contro  

la decisione del 15 novembre 2017 (n. 4996) con cui il Consiglio di Stato le ha attribuito la funzione di consulente IAS e l'ha iscritta nella classe di stipendio 7 con 6 aumenti a far tempo dal 1° gennaio 2018;

ritenuto,                          in fatto

                                  A.   RI 1 è entrata alle dipendenze dello Stato del Cantone Ticino il 1° aprile 2013 quale consulente AI (26-29) presso l'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS), iscritta al minimo della classe 26 secondo l'ordinamento retributivo statale a quel momento vigente.

                                  B.   a. Il 15 dicembre 2015 il Gran Consiglio ha approvato il preventivo per l'anno 2016. Anticipando parzialmente quanto previsto nella nuova normativa salariale che sarebbe entrata in vigore da lì a breve e nella necessità di contenere il disavanzo statale, anche la spesa riguardante il personale è stata rivista verso il basso con l'introduzione di misure puntuali e di misure strutturali, segnatamente l'allineamento delle date degli scatti automatici al 1° gennaio e la sospensione degli avanzamenti, delle promozioni in classi tra parentesi, delle promozioni a funzioni superiori disciplinate da regolamenti specifici e quella della carriera dei docenti per l'anno scolastico 2016/2017 (cfr. messaggio n. 7121 del 29 settembre 2015 del Consiglio di Stato relativo al preventivo 2016, punto n. 2.4. pag. 33 e seg.; cfr. per la modifica della legislazione sugli stipendi BU 7/2016 del 9 febbraio 2016 pag. 63 e seg. e la NAP 103/2015 della seduta del Consiglio di Stato del 9 settembre 2015).

b. L'11 aprile 2016 il Governo ha licenziato il messaggio n. 7181 concernente la revisione totale della vLStip, con il quale si proponeva di attuare importanti modifiche nella gestione del personale, tra l'altro con l'introduzione di un nuovo modello di retribuzione più trasparente e rispettoso del principio di equità, in linea con quanto la Confederazione e numerosi altri Cantoni già applicavano, mantenendo la neutralità finanziaria a medio termine e nel contempo contribuendo ad aumentare l'attrattività della funzione pubblica cantonale. Per quanto qui di interesse, a fronte di aumenti annuali automatici e una carriera salariale assai breve (10 - 15 anni), l'Esecutivo cantonale prospettava un numero di aumenti maggiore rispetto al sistema a quel momento in vigore (24 aumenti per tutte le 20 classi), così come aumenti più marcati ad inizio carriera e una progressione più lenta in seguito.

La nuova legge stipendi è stata approvata dal Gran Consiglio il 23 gennaio 2017 ed è stata posta in vigore per il 1° gennaio 2018 (LStip; RL 173.300), con abrogazione della precedente.

                                  C.   Il 1° gennaio 2017 RI 1 ha beneficiato di un avanzamento nella classe alternativa 27 con 3 aumenti, sempre nella stessa funzione di consulente AI.

                                  D.   a. In vista dell'entrata in vigore del nuovo sistema salariale dei dipendenti dello Stato, il 13 ottobre 2017 il vicedirettore dell'IAS ha informato RI 1 che dal 1° gennaio 2018 sarebbe stata agganciata al nuovo modello retributivo nella funzione di consulente IAS in classe 7 con 6 aumenti. Le ha inoltre assegnato un termine per formulare osservazioni dinanzi alla Direzione. Essa non ha fatto uso di questa facoltà, né ha avanzato necessità di delucidazione.

b. Con risoluzione del 15 novembre 2017, comunicata all'interessata il 29 novembre successivo, il Consiglio di Stato ha quindi confermato la funzione e la classe già prospettata.

                                  E.   Nel seguito, RI 1 e il suo legale hanno chiesto a due riprese al direttore dell'IAS di poter visionare il mansionario alla base della classificazione dei consulenti IAS e di conoscere i criteri della decisione di aggancio. Ripercorsa la carriera professionale della dipendente e ribadito in concreto i meccanismi e le conseguenze del passaggio dal precedente al nuovo sistema retributivo statale, il vicedirettore dell'IAS ha per finire negato loro la possibilità di compulsare il documento richiesto, in assenza dell'autorizzazione da parte del Consiglio di Stato. 

                                  F.   a. RI 1 ha adito il Tribunale cantonale amministrativo contro la predetta decisione governativa, della quale ha chiesto in via principale l'annullamento. In via subordinata ha postulato che le siano riconosciuti 7 aumenti. Anzitutto, essa fa valere una violazione del suo diritto di essere sentita per carenza di motivazione della decisione impugnata e per non aver potuto accedere alla documentazione richiesta che le avrebbe permesso di verificare la legittimità dell'aggancio anche in confronto ad altre professioni che beneficiano di un trattamento salariale migliore. Nel merito, la ricorrente ha ricordato il diritto degli impiegati agli aumenti salariali al 1° gennaio di ogni anno (1° settembre per i docenti), diritto ripreso anche nel nuovo ordinamento salariale. Ha poi ritenuto che se fosse rimasto in vigore il precedente sistema di stipendi, essa avrebbe maturato un ulteriore, automatico aumento a partire dal 1°gennaio 2018, beneficiando così della classe 27 con 4 aumenti (fr. 86'203.-). Lo stipendio immediatamente superiore a tale importo secondo il modello retributivo ora in vigore corrisponderebbe pertanto alla classe 7 con 7 aumenti per fr. 87'914.-. La decisione del Consiglio di Stato violerebbe di conseguenza i suoi diritti acquisiti.

                                         b. Al ricorso si è opposto il Consiglio di Stato. Ha negato di esser incorso in una violazione del diritto di essere sentito dalla ricorrente. Non rivestendo il regolamento concernente le funzioni e classificazioni dei dipendenti dello Stato dell'11 luglio 2017 (RClass; RL 173.310) carattere di decisione, le censure che mettono in discussione direttamente o indirettamente la pianta organica dei dipendenti non sono pertanto proponibili. Per il resto, l'aggancio della dipendente è avvenuto sulla base dell'art. 41 LStip e del RCLass ed è corretto, mentre la censura di violazione del principio della parità di trattamento va respinta siccome le professioni prese a paragone dalla ricorrente sono manifestamente diverse quanto a compiti e responsabilità e non permettono un confronto. Ribadisce infine che gli aspetti retributivi degli impieghi pubblici non costituisco diritti acquisiti.

c. La ricorrente non ha replicato.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale è data dall'art. 40 cpv. 1 LStip in combinazione con l'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100). La legittimazione attiva della ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Nemmeno la ricorrente sollecita l'assunzione di particolari prove.

                                   2.   2.1. La ricorrente fa valere anzitutto la violazione del suo diritto di essere sentita per non aver potuto consultare i documenti alla base della decisione impugnata, ossia il mansionario del consulente IAS. Violazione che sarebbe data anche perché a suo avviso l'atto dedotto in giudizio non sarebbe sufficientemente motivato, così da impedirle di valutare la legittimità della classificazione operata, soprattutto nel confronto con altre professioni meglio retribuite.

2.2. Secondo l'art. 46 cpv. 1 LPAmm ogni decisione deve essere motivata per scritto. Scopo dell'obbligo di motivazione, componente essenziale del diritto di essere sentito, è di permettere al destinatario di afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e se del caso di deferirla con piena cognizione di causa a una giurisdizione superiore, la quale possa a sua volta esercitare un suo controllo effettivo. Una motivazione può essere ritenuta sufficiente - ed adempiere pertanto al citato scopo - quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro, oppure quando risulta implicitamente dai diversi considerandi componenti la decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010 consid. 3.1) o da rinvii ad altri atti (cfr. STF 2A.199/2003 del 10 ottobre 2003 consid. 2.2.2 e 1P.708/1999 del 2 febbraio 2000 consid. 2), ponendo in questo modo le parti nella situazione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione dello stesso (DTF 142 I 135 consid. 2.1, 138 I 232 consid. 5.1, 136 I 229 consid. 5.2; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2c ad art. 26). Le esigenze di motivazione sono tanto più rigorose quanto più esteso è il potere d'apprezzamento di cui dispone l'autorità (DTF 133 I 270 consid. 3.1, 129 I 232 consid. 3.3).

2.3. La giurisprudenza ha dedotto dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) il diritto dell'interessato di esprimersi prima che una decisione sia presa a suo sfavore, di fornire prove sui fatti suscettibili di influire sul procedimento, di consultare gli atti di causa, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi in merito (cfr. DTF 142 II 218 consid. 2.3, 132 V 368 consid. 3.1 con rinvii; RDAT II-2003 n. 53 consid. 5.2, I-2000 n. 42 consid. 2b, pure con rinvii). A livello cantonale la facoltà di consultare gli atti in particolare è ancorata all'art. 32 LPAmm, secondo cui chi è parte in un procedimento amministrativo ha diritto di esaminare gli atti e di farsene inoltre rilasciare copia se ciò non comporta per l'autorità un aggravio eccessivo (cpv. 1). Tale diritto può essere limitato solo a protezione di legittimi interessi pubblici o privati o di un'istruttoria in corso (art. 33 cpv. 1 LPAmm). Giusta l'art. 33 cpv. 2 LPAmm poi, l'atto il cui esame è stato negato a una parte può essere adoperato contro di essa soltanto se l'autorità gliene ha comunicato oralmente o per iscritto il contenuto essenziale e le ha dato inoltre la possibilità di pronunciarsi e di indicare prove contrarie. Il diritto di consultare gli atti - alla stregua di quello di esaminare le prove assunte dall'autorità - rientra nel diritto di essere sentito poiché costituisce la premessa necessaria del diritto di esprimersi e di esporre i propri argomenti, vero fulcro del diritto di essere uditi: in tale misura l'esame degli atti, rispetto al diritto di esprimersi, costituisce un prius che ne condiziona l'esercizio e partecipa inoltre alla cosiddetta natura formale del diritto di essere sentiti. In linea di principio, il diritto di consultare gli atti è soddisfatto quando l'interessato ha potuto prendere conoscenza dei documenti decisivi posti a fondamento della decisione, esaminandoli presso la sede dell'autorità giudicante e prendendo, ove occorra, i necessari appunti (DTF 132 II 485 consid. 3.2; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3. ed., Zurigo 2013, N. 296 e segg.; STA 52.2010.265 del 24 settembre 2010 consid. 2.2; Borghi/Corti, op. cit., n. 2a e 3 ad art. 20 e rif.). La violazione del diritto di essere sentito comporta in linea di massima l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalla prova di un interesse o dalle probabilità di esito favorevole. Resta riservata la possibilità di sanare il difetto in sede di impugnazione, qualora l'istanza di ricorso sia dotata di pieno potere di cognizione e l'interessato abbia potuto consultare gli atti (Borghi/Corti, op. cit., n. 2 ad art. 20).

                                   3.   3.1. Come accennato in narrativa, la ricorrente (così come tutti i dipendenti dello Stato) è stata messa al corrente più volte dei

cambiamenti in atto nel sistema retributivo dei dipendenti statali. Da ultimo, a garanzia del suo diritto di essere sentita e in ossequio a quanto previsto dall'art. 35 cpv. 2 LPAmm, essa è stata informata preventivamente circa la sua nuova funzione e classificazione a partire dal 1° gennaio 2018 (consulente IAS in classe 7 con 6 aumenti) ed è stata invitata a presentare (eventuali) osservazioni, ritenuto che il suo funzionario dirigente sarebbe stato a disposizione per ogni ulteriore informazione. La ricorrente non ha ritenuto di chiedere in tempo utile né delucidazioni generali riguardo al passaggio dal precedente al nuovo sistema né precisazioni relative alla prospettata sua classificazione personale. Prima dell'emanazione della decisione impugnata è rimasta del tutto silente, per cui ora è malvenuta a invocare una lesione del suo diritto di essere sentita per aver ottenuto una decisione a suo dire carente di motivazione che non le avrebbe consentito di comprendere i motivi a sostegno della stessa. In queste circostanze, non si può rimproverare alcunché al Consiglio di Stato che in assenza di qualsivoglia richiesta della ricorrente e richiamate le informazioni già comunicate ai dipendenti e le norme generali applicabili, ha proceduto ad agganciarla nella nuova classe di stipendio già prospettatale e garantendole almeno lo stipendio percepito al 31 dicembre 2017 (art. 41 LStip). La critica di insufficiente motivazione della decisione impugnata è quindi da respingere. A maggior ragione questa conclusione si impone se si considera che l'autorità competente, così sollecitata dalla ricorrente e dal suo legale, dopo l'emanazione della decisione impugnata, ha comunque fornito loro più precisi dettagli sulle condizioni di aggancio. Inoltre, anche in questa sede il Consiglio di Stato ha nuovamente ribadito i principi del cambiamento del sistema retributivo e ha illustrato i motivi per i quali un paragone con le funzioni elencate dalla ricorrente (consulente all'integrazione del Dipartimento delle istituzioni e orientatore scolastico) non poteva essere praticabile a fronte di responsabilità e compiti decisamente diversi, anche se le posizioni fossero occupate da dipendenti con medesimo titolo studio. Per il che, semmai fosse stato violato l'obbligo di motivare le decisioni, la lesione sarebbe comunque stata sanata successivamente. Si osserva infine che la ricorrente, sentite le considerazioni dell'autorità di nomina in questa procedura, non si è più premurata di replicare, malgrado fosse stata a ciò invitata dal Tribunale.

                                         3.2. Quanto al fatto di non aver potuto visionare il mansionario relativo alla classificazione della funzione da essa svolta, si osserva che il diritto di consultare gli atti deve essere garantito in primis prima dell'emanazione di una decisione, ma parimenti deve essere concesso nell'ottica della presentazione di un ricorso contro di essa (Bernhard Waldmann/Jürg Bickel, in   Bernhard Waldmann, Philippe Weissenberger [curatori], VwVG-Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2. ed., Zurigo 2016, n. 26 e 90 ad art. 32). Ora, la ricorrente non ha chiesto di poter accedere ai documenti dell'incarto prima dell'emanazione della decisione di aggancio ora contestata, per cui anche qui all'autorità inferiore non può essere mossa alcuna critica. Ad essa doveva però essere in seguito data la facoltà di visionarli, perlomeno per valutare l'opportunità di un'impugnativa contro la decisione concreta del suo aggancio, ciò che le è stato tuttavia negato dall'autorità di nomina con motivazioni che non possono essere seguite. La pianta organica dei dipendenti è certo un atto organizzativo di carattere generale e interno all'amministrazione e in quanto tale non è impugnabile dai dipendenti, che nemmeno sono parte nella procedura della sua adozione (cfr. DTF 131 IV 32 consid. 3; BVR 2009 pag. 461 consid. 3.4; Markus Müller, in Auer/Müller/Schindler, Kommentar VwVG, Zurigo 2008, n. 44 ad art. 5 e rinvii; Adelio Scolari, Diritto amministrativo parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 760; cfr. anche STA 52.2012.412 del 1° luglio 2013 consid. 1.1, 52.2011.395 del 9 settembre 2011). Tuttavia, essi sono legittimati a contestare la decisione concreta resa in applicazione dell'atto normativo e in tale contesto non si vede come possa essere negato loro il diritto di consultare gli atti rilevanti a fondamento della medesima, ossia, nel caso concreto il documento (mansionario) allestito per la valutazione analitica della funzione che ha determinato la classificazione (art. 2 cpv. 1 LStip; cfr. anche STF 8C_84/2011 del 2 maggio 2012 consid. 2.3). Certo, le argomentazioni del Consiglio di Stato, secondo cui le funzioni di consulente all'integrazione del Dipartimento delle istituzioni e orientatore scolastico non potrebbero essere paragonate a quella svolta dalla ricorrente a fronte di compiti e attività sostanzialmente differenti non appaiono a prima vista prive di fondamento, ritenuto anche i differenti criteri posti alla base del metodo analitico di valutazione (cfr. messaggio n. 7181 citato, n. 6 pag. 11 e segg.). Le differenti classificazioni potrebbero già solo per questo motivo avere una loro ragione d'essere e di conseguenza la compulsazione del documento potrebbe rivelarsi del tutto superflua. Tuttavia, ciò non basta per negare tout court la visione del mansionario, riferito oltretutto alla propria funzione, fondamento per la classificazione nella pianta organica della funzione di consulente IAS. Da ultimo, si osserva che l'Esecutivo cantonale non ha messo a disposizione tale documento nemmeno in sede ricorsuale, per cui il Tribunale si trova a maggior ragione nell'impossibilità di verificare la fondatezza delle argomentazioni dell'autorità di nomina. La decisione impugnata deve quindi essere annullata e l'incarto è rinviato alla precedente istanza affinché, qualora la ricorrente dovesse comunque insistere nella sua richiesta, essa possa accedere al mansionario richiesto e formulare osservazioni prima che l'autorità di nomina renda una nuova decisione debitamente motivata.

                                   4.   La ricorrente contesta pure la mancata concessione dell'aumento che essa ha maturato nel 2017 ancora in regime di vLStip, che non è stato considerato al momento dell'aggancio al nuovo sistema. La censura non ha fondamento.

                                         4.1. Come accennato in narrativa, i meccanismi di contenimento della spesa pubblica decisi con il Preventivo 2016 sono stati trasposti per quanto riguarda i dipendenti pubblici all'art. 41 LStip, norma transitoria che regola il passaggio dal vecchio sistema salariale a quello nuovo ora in vigore e che dispone quanto segue: 

                                                      Art. 41 (Norma transitoria - adeguamento dei salari alle nuove classi)

                                                       1   Ai dipendenti viene garantito lo stipendio percepito al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

                                                       2   Ai dipendenti con uno stipendio determinante inferiore a quello minimo della classe previsto per la funzione, lo stipendio sarà adeguato fino al raggiungimento di questo minimo.

                                                       3   Ai dipendenti con uno stipendio determinante compreso tra il minimo e il massimo della classe prevista per la funzione e per i quali le disposizioni vigenti nel 2016 prevedevano un aumento o un avanzamento all'1.1.2017 per gli impiegati e all'1.9.2017 per i docenti, lo stesso sarà riconosciuto a tale data secondo il modello precedente. All'1.1.2018 per gli impiegati e all'1.9.2018 per i docenti lo stipendio sarà poi adeguato all'aumento immediatamente superiore della nuova classe salariale ove questo sia previsto.

                                                       4   Agli impiegati con uno stipendio determinante compreso tra il minimo e il massimo della classe prevista per la funzione e per i quali le disposizioni vigenti nel 2016 avrebbero consentito un aumento o un avanzamento dall'1.1.2018, lo stesso sarà riconosciuto a tale data secondo il modello precedente. Per essi all'1.1.2019 lo stipendio sarà poi adeguato all'aumento immediatamente superiore della nuova classe salariale ove questo sia previsto.

                                                       5   Qualora da un confronto eseguito per ogni dipendente dal 2017 tra l'applicazione del modello salariale precedente e l'applicazione dei cpv. 3 e 4 risultasse che il modello precedente fosse più favorevole al dipendente in modo significativo, il Consiglio di Stato potrebbe considerare il riconoscimento di uno scatto supplementare secondo il modello precedente. Per tali correttivi si pone un limite massimo complessivo di fr. 300' - 400'000.-.

                                                       6   I dipendenti al massimo della carriera, in classe speciale o con contratto speciale nel 2016, mantengono il medesimo stipendio nel 2017. Per essi all'1.1.2018 lo stipendio sarà adeguato all'aumento immediatamente superiore ove questo sia previsto.

                                          In sede di discussione, alcuni parlamentari avevano proposto di emendare l'art. 41 cpv. 3 e 4 LStip nel senso di riconoscere al momento dell'aggancio al nuovo sistema quell'aumento del quale i dipendenti avrebbero potuto beneficiare al 1° gennaio 2018 secondo il vecchio modello salariale e a partire da quell'importo calcolare lo stipendio sulla base della nuova scala. La proposta è tuttavia stata respinta poiché è stata ritenuta contraria alle decisioni del Preventivo 2016 e avrebbe comportato un mancato risparmio di circa fr. 6.5 milioni. La norma in questione è quindi stata approvata così come da progetto di legge (cfr. verbali del Gran Consiglio, anno 2016/2017, seduta XXVIII di giovedì 15 dicembre 2016, ad art. 41 cpv. 3 e 4).  Questo Tribunale ha già stabilito che la mancata concessione dell'aumento maturato dal dipendente che sarebbe stato agganciato al nuovo sistema già a partire dal 1° gennaio 2018 non era lesiva del diritto (cfr. STA 52.2018.30/31/32 del 14 dicembre 2018 consid. 2 e 3, 52.2017.646 del 20 dicembre 2018 consid. 2 e 3, quest'ultima nota anche al patrocinatore della ricorrente).

                                         4.2. Nel caso di specie, la ricorrente non ha subito penalizzazioni dalle misure di risparmio decise con il Preventivo 2016. Essa ha beneficiato di un avanzamento di carriera al 1° gennaio 2017 e alla fine di quell'anno è stata agganciata al nuovo modello retributivo. Ad essa è applicabile, ed è stato applicato correttamente, l'art. 41 cpv. 3 LStip.  La decisione di ignorare l'ulteriore aumento maturato nel 2017 se la precedente normativa fosse rimasta in vigore è perfettamente in linea con gli obiettivi di risparmio e di politica salariale fissati dall'autorità cantonale (in particolare: sospensione di aumenti/avanzamenti e passaggio al nuovo modello salariale con garanzia dello stipendio percepito in precedenza), trasposti nell'art. 41 LStip e rispecchia la volontà del legislatore. Pertanto, come per tutti i dipendenti agganciati al 1° gennaio 2018, nel caso concreto lo stipendio determinante per il passaggio al nuovo modello salariale è l'ultimo percepito (31 dicembre 2017) e non può prendere in considerazione l'(ipotetico) aumento maturato secondo la cessata legge. La situazione non sarebbe del resto diversa, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente nel suo gravame, se la LStip fosse entrata in vigore già il 1° gennaio 2017, essendo il meccanismo lo stesso ma semplicemente anticipato di un anno. Da questo ristretto punto di vista, l'agire dell'autorità di nomina è quindi esente da ogni critica.

4.3. Anche la censura di violazione dei diritti acquisiti non può trovare accoglimento. Anzitutto, si osserva che di principio le pretese pecuniarie dei dipendenti pubblici non fondano diritti acquisiti. Il rapporto di lavoro è regolato dalla legislazione in vigore al momento determinante e lo Stato è libero di rivedere unilateralmente in ogni momento la politica di impiego e salariale. I dipendenti pubblici non possono contare sul fatto che le disposizioni che regolano il loro statuto restino immutate nel tempo. È possibile ammettere dei diritti acquisiti in questo ambito solo se la legge regola una volta per tutte delle situazioni particolari, sottraendole agli effetti dei cambiamenti legislativi o, ancora, se sono state date assicurazioni precise in occasione dell'assunzione (DTF 143 I 65 consid. 6.2 e riferimenti; STF 8D_4/2017 del 26 aprile 2018 consid. 5.2, 8C_158/2016 del 2 febbraio 2017 consid. 6.2; Jasmin Malla in: Wolfgang Portmann/Felix Uhlmann [ed.], Bundespersonalgesetz, Zurigo 2013, n. 12 ad art. 15). Evenienze, queste ultime, che chiaramente non si verificano in concreto; la ricorrente non pretende invero il contrario. Nulla obbligava quindi lo Stato ad assicurare ai dipendenti la corresponsione di un aumento ulteriore maturato prima dell'entrata in vigore della modifica di legge. Anzi, proprio il caso contrario è stato esplicitamente avallato dal Legislativo cantonale che ha adottato la norma transitoria di cui all'art. 41 cpv. 3 e 4 LStip così come proposta dal Consiglio di Stato, con reiezione degli emendamenti proposti.

                                   5.   5.1. Visto quanto precede, il ricorso deve essere parzialmente accolto e la decisione impugnata annullata. L'incarto è rinviato al Consiglio di Stato, affinché consenta alla ricorrente l'accesso agli atti da essa richiesti e, raccolte eventuali osservazioni dell'interessata, emetta una nuova decisione motivata che tenga conto anche delle considerazioni di cui sopra al consid. 4 del presente giudizio.

5.2. La tassa di giustizia è posta a carico delle parti in ragione del loro grado di soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Alla ricorrente è riconosciuta un'indennità per ripetibili ridotta (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

Di conseguenza la decisione impugnata è annullata e l'incarto è rinviato al Consiglio di Stato per nuova decisione ai sensi del considerando 5.1.

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico della ricorrente e dello Stato in ragione di 1/2 ciascuno. Alla ricorrente è restituito l'importo di fr. 900.versato in eccesso a titolo di anticipo. Lo Stato rifonderà alla ricorrente fr. 900.- a titolo di ripetibili.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.100). Il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1 lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).

4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            La vicecancelliera

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