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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 12.07.2019 52.2018.249

12 juillet 2019·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,915 mots·~10 min·5

Résumé

Conferma del diniego del rilascio della licenza edilizia per la costruzione di una pergola sul tetto piano di un immobile esistente

Texte intégral

Incarto n. 52.2018.249  

Lugano 12 luglio 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Laura Bruseghini

statuendo sul ricorso del 17 maggio 2018 di

 RI 1   patrocinato da:   PA 1    

contro  

la decisione del 25 aprile 2018 (n. 1939) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa inoltrata da RI 1 avverso la decisione del 29 maggio 2017 con cui il Municipio di Gambarogno gli ha negato la licenza edilizia per la formazione di una pergola sul tetto dell'edificio esistente al mapp. __________ di quel Comune, sezione di Vira Gambarogno;

ritenuto,                      in fatto

                            A.  a. RI 1, qui ricorrente, è proprietario del mapp. __________ di Gambarogno, sezione di Vira, tuttora attribuito alla zona residenziale estensiva (R2) disciplinata dall'art. 60 delle norme di attuazione del piano regolatore approvato dal Consiglio di Stato con

ris. gov. n. 4004 del 12 luglio 1985 (NAPR 1985; cfr. ris. gov. n. 4082 del 21 luglio 2011 di approvazione della revisione del PR del Comune di Gambarogno, pag. 43 e 195 pto. 5.1.18; piano delle zone). Sul fondo sorge, tra l'altro, una casa d'abitazione articolata su tre livelli fuori terra, coperta con un tetto in parte piano (adibito a terrazza-giardino) e in parte ad arco, sotto il quale è stato ricavato un locale-attico, che funge da soggiorno dell'appartamento sito al secondo piano (terzo livello). Questa configurazione è il risultato di un intervento di sopraelevazione che, nel 2004, ha dato luogo ad una procedura di rilascio del permesso in sanatoria per superamento dell'altezza massima ammissibile (9.00 m alla gronda, 11.00 m al colmo) prescritta dall'art. 60 NAPR 1985. Permesso che, con decisione del 10 marzo 2004, è stato negato dal Municipio dell'allora Comune di Vira Gambarogno, il quale, il successivo 5 maggio, ha posto a carico di RI 1 una sanzione pecuniaria di fr. 157'350.-, che il diretto interessato non ha contestato.

                                  b. Con notifica di costruzione del 17/23 marzo 2017, RI 1 ha chiesto al Municipio di Gambarogno, tra l'altro, il permesso di posare sul tetto piano (lato nord-ovest), davanti al citato locale-soggiorno, una pergola (4.00 x 3.00 x 2.50), eseguita con una struttura autoportante in alluminio verniciato, munita di una copertura piana formata da pale bioclimatiche orientabili e di una tenda a caduta verticale sul lato lungo, rivolto verso il lago.

c. Informato del fatto che l'opera non avrebbe potuto essere approvata, RI 1 ha comunque preteso la pubblicazione della notifica di costruzione. Quest'ultima, avvenuta dal 10 aprile all'8 maggio 2017, non ha suscitato alcuna opposizione.

d. Con decisione del 29 maggio 2017, il Municipio ha negato il permesso richiesto. Rilevato come l'opera in questione non potesse essere assimilata ad un corpo tecnico (art. 12 NAPR 2011), l'Esecutivo comunale ha ritenuto che essa aggraverebbe ulteriormente la violazione (dell'altezza) già presente e si porrebbe in contrasto con l'art. 60 NAPR 1985.

                            B.  Con giudizio del 25 aprile 2018, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso inoltrato da RI 1 avverso il suddetto provvedimento municipale, confermando il diniego del permesso.

Disattesa l'obiezione concernente la procedura adottata, il Governo ha reputato che la controversa opera (pergola), qualificabile come costruzione accessoria ai sensi dell'art. 11 NAPR 2011, fosse soggetta a licenza edilizia. Data la sua ubicazione sul tetto piano dell'edificio, ha poi osservato, la sua altezza (2.50 m) non potrebbe tuttavia essere valutata da sola, ma andrebbe sommata a quella della costruzione principale sottostante. In concreto, venendo raggiunta l'altezza complessiva di 10.70 m, sarebbe pertanto lesa l'altezza massima alla gronda (9.00 m) prescritta dall'art. 60 NAPR 1985. Da ultimo, l'Esecutivo cantonale ha escluso che l'eventuale sussistenza di altre situazioni non conformi al diritto potesse giustificare il rilascio della licenza richiesta.

                            C.  Contro il predetto giudizio governativo, RI 1 si aggrava dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il suo annullamento e la parziale riforma della decisione municipale nel senso di autorizzare anche la formazione della pergola.

Secondo l'insorgente, la giurisprudenza richiamata dal Governo non sarebbe applicabile. In concreto, bisognerebbe dar prova di buonsenso e pragmatismo, posto che il manufatto in questione sarebbe paragonabile, né più né meno, ad un ombrellone. La struttura, aperta sui quattro lati e con lamelle modulabili nella parte superiore, rispetterebbe peraltro l'altezza prescritta dall'art. 11 NAPR 2011. Occupando una superficie esigua, alla stessa stregua dei corpi tecnici disciplinati dall'art. 12 NAPR 2011 non sarebbe neppure idonea a modificare la volumetria e le altezze dell'edificio esistente.

                            D.  All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni.

Il Municipio, riconfermandosi nei contenuti della sua risposta davanti al Governo, si rimette al giudizio del Tribunale.

Considerato,               in diritto

                             1.  1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). La legittimazione attiva del ricorrente, già istante in licenza, è certa (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge in modo sufficiente dalle carte processuali. Neppure le parti sollecitano del resto l'assunzione di particolari prove.

                             2.  2.1. Le pergole sono costituite da un'impalcatura formata da una doppia serie di elementi verticali (pali, lastre di granito, ecc.), infissi nel terreno ad intervalli regolari, le cui estremità superiori sono collegate fra loro da elementi orizzontali (sbarre, fili, ecc.),

disposti a reticolo al fine di permettere alle piante che vi si arrampicano (vite, gelsomino, ecc.) di svilupparsi orizzontalmente (STA n. 145/85 del 9 settembre 1985 consid. C, parzialmente pubblicata in RDAT 1986 n. 64).

Le pergole sono considerate costruzioni soggette a licenza edilizia (art. 6 cpv. 1 cifra 3 del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992; RLE; RL 705.110). Devono quindi rispettare i parametri edificatori concretamente applicabili nella zona di situazione. Non avrebbe infatti senso assoggettare questo genere di opere all'obbligo del permesso se non soggiacessero alle regole solitamente applicabili alle costruzioni.

Dal profilo delle distanze e delle altezze, le pergole determinano ingombri chiaramente percepibili, analoghi a quelli delle tettoie aperte sui lati. Al pari di qualsiasi altra costruzione, devono quindi rispettare sia le distanze, sia le altezze, a prescindere dal fatto che siano coperte o meno da vegetazione. Possono essere considerate costruzioni accessorie e beneficiare delle relative facilitazioni soltanto se rientrano nelle dimensioni massime prescritte dalle norme applicabili a questo genere di opere edilizie. Non servendo né all'abitazione, né al lavoro, sono escluse dal computo della superficie utile lorda (SUL) e, quindi, dell'indice di sfruttamento (i.s.). Dal profilo dell'indice di occupazione (i.o.), computabile è invece la superficie effettivamente occupata dalla proiezione sulla superficie del fondo della loro struttura orizzontale, a prescindere dalla vegetazione che le ricopre (cfr. art. 38 cpv. 3 LE; cfr. STA 52.2016.55 del 6 ottobre 2017, 52.2011.201 del 16 luglio 2012 consid. 2.1).

2.2. Nel caso concreto, il ricorrente ha chiesto il permesso per costruire sul tetto piano del suo edificio, davanti al corpo adibito a soggiorno, un manufatto (4.00 x 3.00 x 2.50) aperto sui quattro lati, denominato pergola. La struttura, in alluminio verniciato, presenta una doppia serie di elementi verticali (pilastri), che sorreggono la copertura superiore, formata da pale bioclimatiche orientabili. Benché non ricoperta da vegetazione, l'opera è paragonabile ad una pergola o, comunque, ad una tettoia aperta sui lati. Trattandosi di una struttura fissa, di dimensioni non trascurabili e fermamente ancorata al tetto piano, che determina un ingombro chiaramente percepibile (cfr. piani di progetto, in particolare: prospetti nord-est e sud-ovest), configura senz'altro una costruzione soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 22 cpv. 1 della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700; cfr. pure art. 6 cpv. 1 cifra 3 RLE). Neppure il ricorrente pretende invero il contrario, dato che postula il rilascio della licenza. Da questo profilo, il giudizio impugnato merita piena tutela.

3.  3.1. Il Governo ha ritenuto che la controversa struttura non potesse essere considerata un corpo tecnico, ma dovesse essere qualificata come costruzione accessoria. Ferma questa premessa, ha reputato che, essendo posizionata sul tetto piano, la sua altezza (2.50 m) non dovesse essere valutata isolatamente, ma dovesse essere sommata a quella dell'edificio sottostante. Da qui il diniego del permesso, essendo complessivamente superata l'altezza massima alla gronda prescritta per la zona di situazione (10.70 m > 9.00 m).

3.2. Nella misura in cui le sue caratteristiche escludono che sia destinabile all'abitazione e/o al lavoro e rispetta le dimensioni massime prescritte (2.50 m alla gronda) per questo genere di opere, il manufatto in questione, posto al servizio della costruzione principale, costituisce una costruzione accessoria ai sensi dell'art. 11 NAPR 2011. Come giustamente assume il Governo, non può invece essere assimilata ad un corpo tecnico, la cui altezza non è di principio considerata in quella dell'edificio sottostante (cfr. art. 12 NAPR 2011). Il concetto di corpo tecnico, comune a numerosi ordinamenti comunali, si riferisce infatti unicamente a quegli elementi costruttivi, solitamente di ridotte dimensioni, che sporgono oltre il tetto e servono alla funzionalità degli edifici, come ad esempio le torrette degli ascensori, gli impianti di ventilazione o climatizzazione, i comignoli e le antenne.

Ciò detto, immune da critiche è la deduzione che ha portato il Governo a considerare che la realizzazione di tale struttura sul tetto piano dell'immobile esistente comportasse la violazione dell'altezza massima alla gronda prescritta dall'art. 60 NAPR 1985. Alla luce dei piani di cui alla precedente procedura in sanatoria e di quelli relativi al nuovo progetto, non v'è in effetti alcun dubbio che riportando l'ingombro della controversa struttura sul filo delle facciate sottostanti, conformemente alla regola generale secondo cui l'altezza degli edifici è rilevata lungo il perimetro esterno, conteggiando anche le parti arretrate in quanto rilevanti dal profilo degli ingombri verticali e delle ripercussioni ingenerate sui fondi circostanti e sul paesaggio (cfr. art. 43 RLE per gli attici e art. 40 cpv. 2 LE per i gradoni che presentano un arretramento inferiore a 12 m; cfr. STA 52.2013.360 del 12 gennaio 2015 consid. 5.1, 52.2010.172 consid. 3.1, pubbl. in: RtiD I-2011 n. 19; Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, ad art. 40/41 LE n. 1234), l'altezza complessiva dell'edificio, misurata dal terreno sistemato al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto (cfr. art. 40 cpv. 1 LE), oltrepassi quella massima prescritta (9.00 m alla gronda) nella zona di situazione. Nemmeno l'insorgente, del resto, sostiene il contrario. Non porta ad altra conclusione la circostanza che l'ingombro della nuova struttura sia inferiore a quello del retrostante locale-attico adibito a soggiorno. La presenza di una preesistenza difforme, semplicemente tollerata, non consente infatti di ottenere l'autorizzazione per un'altra opera in contrasto con il diritto. Il diniego del permesso va dunque confermato.

                             4.  4.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.

4.2. La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non vengono assegnate ripetibili al Comune di Gambarogno, non patrocinato (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

                             1.  Il ricorso è respinto.

                             2.  La tassa di giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata, è posta a carico del ricorrente.

3.  Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).     

4.  Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                            La vicecancelliera

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