Incarto n. 52.2018.204
Lugano 22 gennaio 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello
vicecancelliere:
Reto Peterhans
statuendo sul ricorso del 25 aprile 2018 di
RI 1
contro
la risoluzione del 28 marzo 2018 (n. 1446) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione del 3 marzo 2017 (n. 341) con cui il CO 1 ha risposto a diverse domande relative al mapp. __________, di proprietà del ricorrente;
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è proprietario del mapp. __________ di __________. Secondo l'estratto del registro fondiario esso è ubicato a Molò. Siccome esterno al perimetro della zona edificabile stabilita dal piano regolatore, per l'edificio che vi sorge nel settembre 1993 è stata allestita una scheda descrittiva, poi inserita nell'inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili (IEFZ). Con risoluzioni del 18 dicembre 1996 (n. 6741) e del 7 maggio 1997 (n. 2229) il Consiglio di Stato ha approvato la variante di piano regolatore concernente l'IEFZ e, in particolare, la qualifica di edificio rustico già trasformato (rilevato 4) per la costruzione sul mapp. __________. Il fondo è inoltre inserito nel perimetro del piano di utilizzazione cantonale del Parco del Piano di Magadino, che lo attribuisce - eccezion fatta per la porzione su cui sorge l'edificio - alle superfici per l'avvicendamento colturale (SAC; cfr. anche STA 90.2015.32 del 30 marzo 2018).
B. Il 3 marzo 2017 il CO 1 ha risposto ad alcune domande formulate da RI 1 in merito al suo fondo. Per quanto qui ancora interessi, l'Esecutivo comunale ha in particolare respinto la richiesta di correggere la scheda dell'inventario degli edifici situati fuori zona edificabile (IEFZ) e di modificare la denominazione dell'ubicazione da "Molò" in "Curtone".
C. Con decisione del 28 marzo 2018 (n. 1446) il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso con cui RI 1 ha ribadito le sue richieste, ponendo a suo carico la tassa di giustizia di fr. 500.-. Secondo il Governo per quanto concerne l'aspetto dei nomi geografici quella del Municipio, che non avrebbe competenza in materia, sarebbe una semplice informazione, cui difetta il carattere di decisione. Quanto alla la modifica della scheda dell'IEFZ, essa non si giustificherebbe sotto il profilo dell'interesse pubblico né sarebbe dato il requisito del cambiamento notevole delle circostanze. In ogni caso, nessuna norma obbligherebbe l'Autorità comunale ad avviare una variante a richiesta dei proprietari, di modo che in questo campo la decisione del Municipio, che rientrerebbe nelle "scelte opportunistiche", non sarebbe in concreto "per nulla arbitraria".
D. Con ricorso del 25 aprile 2018, assistito da una replica, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo contro la decisione appena descritta, chiedendone l'annullamento al pari di quella municipale da essa tutelata e di conseguenza di accogliere ai sensi dei considerandi le sue richieste volte a "conformare la situazione reale dei luoghi anche a livello di mappature". Dopo aver rimproverato al Municipio di non aver trasmesso le sue domande alle autorità semmai competenti, egli sostiene che l'agire di quest'ultimo sia da considerare quale denegata giustizia, poiché sarebbe inverosimile che non si possa correggere gli errori concernenti i suoi fondi. Egli ribadisce poi che vi sarebbe una contraddizione tra l'estratto del geometra revisore e la "mappa a registro fondiario", giacché la prima indica il fondo in "via Curtone" e la seconda in zona Molò. In fine, egli contesta la tassa di giustizia, poiché la situazione attuale sarebbe dovuta a manchevolezze delle autorità preposte.
E. All'accoglimento del ricorso resistono il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni, e il CO 1, con argomenti che verranno discussi - ove necessario - in diritto.
Considerato, in diritto
1. Il Consiglio di Stato ha reso la risoluzione considerando che ad essere impugnata fosse una decisione del Municipio. Entro questi termini, riservate la precisazione di cui si dirà in seguito (infra, consid. 6.1.), la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100) e la legittimazione attiva di RI 1 è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria. Non si dà in particolare seguito alla richiesta di audizione personale del ricorrente, giacché né la legislazione cantonale né quella federale garantiscono alla parte il diritto di essere udita oralmente. È sufficiente infatti che essa possa far valere le proprie ragioni per iscritto, come è stato il caso nella presente fattispecie (DTF 134 I 140 consid. 5.3, 130 II 425 consid. 2.1, 125 I 209 consid. 9b e rinvii, 117 II 132 consid. 3b; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 494). Nemmeno appare utile procedere con un esperimento di conciliazione: non se ne intravvede l'utilità nel caso concreto (art. 23 LPAmm).
Aggiornamento scheda IEFZ
2. L'insorgente domanda che la scheda dell'IEFZ venga corretta in quanto conterrebbe degli errori e meglio (ricorso, pag. 3):
l'edificio non è isolato bensì in gruppo,
sul fondo (come riconosciuto anche dal Municipio) esiste una vegetazione arborea,
il fondo si trova in una zona di protezione del paesaggio (Parco del piano di Magadino),
il fondo si trova in zona di pericolo.
Il Municipio si è rifiutato di procedere in tal senso perché la decisione relativa all'inventario IEFZ è passata da tempo in giudicato, da un lato, e la portata di quest'ultimo andrebbe relativizzata, dall'altro. Con il giudizio impugnato, il Consiglio di Stato, evocati il principio della stabilità dei piani e la "latitudine di giudizio" del Municipio in materia di avvio della procedura pianificatoria, ha tutelato siccome "per nulla arbitraria", la decisione dell'organo comunale. Decisione che - seppure soltanto nell'esito - dev'essere confermata, per i seguenti motivi.
3. 3.1. Innanzitutto il Consiglio di Stato, limitando a torto il proprio potere all'esame dell'arbitrio pur disponendo di piena cognizione (art. 69 cpv. 1 LPAmm), ha commesso un diniego di giustizia formale (DTF 121 II 271 consid. 11.7.1 con rinvio alla 115 Ia 6 consid. 2b; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeins Verwaltungsrecht, VII ed., Zurigo/San Gallo 2016, n. 1045 i.f.). Il fatto che il Comune goda di autonomia in materia pianificatoria non modifica certo i motivi di ricorso, riducendoli al solo arbitrio. Sia come sia, per economia processuale questo Tribunale procede eccezionalmente all'esame della decisione municipale con pieno potere cognitivo, rendendo comunque attento il Governo su questo aspetto e tenendone conto nel fissare la tassa di giustizia.
3.2. Contrariamente a quanto pretende l'insorgente, la modifica dell'inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili segue sempre la procedura di variante del piano regolatore (art. 33 cpv. 2 e 70 cpv. 3 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; LST; RL 701.100).
3.3. Questo Tribunale ha già avuto modo di considerare che spetta al Municipio il compito di avviare la procedura pianificatoria (art. 25 cpv. 1 e 35 cpv. 1 LST), anche quando questa è sollecitata da un privato; l'Autorità comunale deve, in particolare, dapprima verificare se siano dati i presupposti dell'art. 21 cpv. 2 della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), ossia se si sia verificato un notevole cambiamento delle circostanze, per procedere a un adeguamento dell'assetto pianificatorio (STA 90.2011.42 del 14 giugno 2012 consid. 4.3.). Contro la decisione del Municipio che avvia una procedura di variante del piano regolatore non è dato ricorso: si tratta, infatti, di una decisione incidentale, non suscettibile di cagionare un pregiudizio irreparabile secondo l'art. 66 cpv. 2 lett. a LPAmm. Per contro, la decisione del Municipio che respinge la domanda di adeguamento del piano regolatore inoltrata da un proprietario di fondi è impugnabile direttamente davanti al Consiglio di Stato poiché definitiva (ibidem).
3.4. Nel caso concreto, è innanzitutto quantomeno dubbio che gli elementi descrittivi della scheda cui è riferita la richiesta di correzione dell'insorgente abbiano carattere vincolante e dunque siano (stati a suo tempo) suscettibili di essere impugnati. Tanto più che il ricorrente non trae nessuna conclusione in merito alla valutazione dell'edificio che ne consegue, aspetto che avrebbe - con certezza, invece potuto essere oggetto di un ricorso. Quanto alle considerazioni sviluppate dal Consiglio di Stato in merito alla stabilità dei piani, esse non sono pertinenti: a distanza di oltre vent'anni dall'approvazione della variante del piano regolatore (avvenuta il 18 dicembre 1996) di principio non è più possibile appellarsi alla sua stabilità e, inoltre, errori pianificatori possono essere corretti in ogni tempo se riferiti ad aspetti secondari del piano (STA 90.2016.48 del 27 ottobre 2016 consid. 3.2.). Per contro, i motivi invocati dal Municipio per negare la modifica della scheda dell'inventario IEFZ sono pertinenti e meritano di essere condivisi. Accertato come la scheda in parola fosse ormai da tempo passata in giudicato, esso ha esaminato la sussistenza dell'interesse pubblico all'avvio di una procedura di variante, negandolo a ragione. Infatti, il ricorrente travisa lo scopo dell'inventario, che non è quello di informare terzi sullo statuto pianificatorio o di fatto del fondo. Esso è stato a suo tempo allestito ai fini di approntare le basi decisionali per la definizione dei paesaggi da proteggere secondo quanto previsto dalla scheda n. 8.5 del piano direttore 1990, in modo da rendere applicabile nel nostro Cantone le facoltà concesse dall'art. 39 cpv. 2 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2007, RU 2006, 4705). Nel frattempo, con l'approvazione l'11 maggio 2010 da parte del Gran Consiglio, è entrato in vigore il piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti (PUC-PEIP), nel cui comprensorio non è inserito il piano di Magadino dov'è il fondo del ricorrente. Ne discende che la decisione del Municipio di non avviare una procedura di variante per il solo fondo del ricorrente ai fini di correggere presunti errori della scheda IEFZ in assenza di un sufficiente interesse pubblico è corretta e, inoltre, risponde al principio di proporzionalità, cui sempre deve soggiacere l'attività dello Stato (art. 5 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101). Non da ultimo, essa permette di realizzare al meglio il precetto della parsimonia cui dev'essere improntata la gestione finanziaria dei comuni (art. 151 cpv. 1 LOC). Su questo punto il ricorso dev'essere respinto.
Nomenclatura
4. Il ricorrente sottolinea che il Governo avrebbe a torto negato la competenza del Comune in materia di nomenclatura e sostiene che quella del Municipio sia una decisione, poiché l'obbligherebbe a tollerare un'iscrizione e una descrizione errate del suo fondo facendo credere a terzi che esso possieda qualità differenti ciò che, in caso di compravendita, potrebbe causargli un danno. Ribadisce quindi la sua richiesta di correzione.
5. 5.1. Il registro fondiario consiste nel libro mastro con gli atti che lo completano (mappa catastale, sommarione, documenti giustificativi, descrizioni degli immobili) e nel libro giornale (art. 942 cpv. 2 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907; CC; RS 210).
5.2. Per l'art. 17 dell'ordinanza sul registro fondiario del 23 settembre 2011 (ORF; RS 211.432.1) un fondo è intavolato nel registro fondiario mediante rilievo nel piano per il registro fondiario, se la rappresentazione è possibile (lett. a); apertura di un foglio nel libro mastro (lett. b) e descrizione del fondo (lett. c). La descrizione del fondo - i cui dati non hanno nessuno degli effetti del registro fondiario previsti dagli art. 971-974 CC (art. 20 cpv. 2 ORF) - comprende, tra l'altro, il dato relativo alla sua ubicazione (strada, località, toponimo; art. 20 cpv. 1 lett. a ORF).
5.3. In forza dell'art. 26 cpv. 1 ORF ognuno, anche senza far valere un interesse, ha diritto di ottenere informazioni o un estratto dei seguenti dati giuridicamente efficaci iscritti nel libro mastro: la designazione e la descrizione del fondo, il nome e l'identità del proprietario, la forma di proprietà e la data d'acquisto (lett. a); le servitù e gli oneri fondiari (lett. b); le menzioni, salvo alcune eccezioni (lett. c). Ove è in vigore il registro fondiario informatizzato, gli estratti cartacei sono stampe dei dati presenti nel sistema e sono autenticati dalla persona competente dell'ufficio del registro fondiario mediante l'apposizione di data e firma (art. 32 cpv. 1 ORF); possono anche essere rilasciate stampe non autenticate a scopo informativo (art. 33 ORF).
5.4. L'iscrizione e la descrizione dei singoli fondi nel registro fondiario ha luogo sulla base della misurazione ufficiale, segnatamente sulla base di un piano per il registro fondiario (art. 21 ORF). L'ordinanza concernente la misurazione ufficiale del 18 novembre 1992 (OMU; RS 211.432.2) stabilisce che sono componenti della misurazione ufficiale, in particolare, i dati secondo il modello dei dati della misurazione ufficiale (art. 5 lett. b OMU) e il piano per il registro fondiario e gli altri estratti dei dati della misurazione ufficiale allestiti per la tenuta del registro fondiario (art. 5 lett. c OMU). Il modello dei dati descrive il contenuto, conformemente al catalogo degli oggetti che comprende segnatamente i livelli d'informazione "nomenclatura" e "indirizzi degli edifici" (art. 6 cpv. 1 e 2 OMU). Il piano per il registro fondiario è l'estratto grafico analogico o digitale allestito sulla base dei dati della misurazione ufficiale, cui sono conferiti gli effetti giuridici delle iscrizioni nel registro fondiario; in esso sono indicati i contenuti dei livelli d'informazione "punti fissi", "copertura del suolo", "oggetti singoli", "nomenclatura", "beni immobili", "condotte sotterranee", "confini giurisdizionali", "indirizzi degli edifici" e "suddivisioni amministrative" (art. 7 cpv. 1, 2 e 4 OMU). In altri termini, laddove è stata introdotta la tenuta informatizzata del registro fondiario, non esiste più un unico e originale piano cartaceo, come in passato, ma questo viene creato di volta in volta sulla base di una vasta banca dati giuridicamente vincolante (cfr. anche: art. 949a CC; Meinrad Huser, Schweizerisches Vermessungsrecht, III ed., Zurigo 2014, n. 470 segg.).
5.5. L'art. 7 cpv. 1 della legge federale sulla geoinformazione del 5 ottobre 2007 (LGI; RL 510.62) affida al Consiglio federale il compito di emanare prescrizioni sul coordinamento dei nomi di Comuni, località e strade e, inoltre, di disciplinare gli altri nomi geografici, le competenze e la procedura della Confederazione e dei Cantoni, nonché l'assunzione delle spese. Il Governo federale, prosegue la norma (cpv. 2), decide in ultima istanza sulle controversie derivanti dall'applicazione del capoverso 1. Dando seguito al mandato ricevuto, il Consiglio federale ha adottato l'ordinanza sui nomi geografici del 21 maggio 2008 (ONGeo; RS 510.625), che mira all'utilizzazione uniforme dei nomi geografici nelle relazioni ufficiali e in tutti i supporti d'informazione ufficiali (art. 1 ONGeo). Essa disciplina la competenza, la procedura e l'assunzione dei costi per il rilevamento, la determinazione, l'aggiornamento e la gestione dei nomi geografici (art. 2 ONGeo). Sono nomi geografici della misurazione ufficiale i nomi degli oggetti topografici utilizzati nei livelli d'informazione "nomenclatura" (nomi locali, nomi di località e nomi di luogo), "copertura del suolo" e "oggetti singoli".
5.6. Nel nostro Cantone l'art. 6 della legge sulla misurazione ufficiale dell'8 novembre 2005 (LMU; RL 216.300) stabilisce che la tenuta a giorno permanente delle componenti della misurazione ufficiale, a eccezione dei punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 2, è eseguita dal Comune. A tal fine esso nomina un geometra revisore (art. 48 LMU), il quale esegue la gestione della misurazione ufficiale ai sensi del titolo settimo dell'OTEMU (art. 55 LMU). Contraddizioni tra i piani della misurazione ufficiale e la realtà o tra i piani stessi sono rettificate d'ufficio dall'ingegnere geometra revisore che ne dà comunicazione al Servizio di vigilanza (art. 56 LMU). Per contro, la competenza per determinare i nomi geografici della misurazione ufficiale è demandato al Servizio di vigilanza sulle misurazioni ufficiali. È inoltre istituita una Commissione cantonale di nomenclatura quale servizio specializzato del Cantone per i nomi geografici della misurazione ufficiale (art. 13 LMU e 9 cpv. 1 ONGeo), cui è affidato in particolare il compito di verificare la correttezza linguistica e comunicare le proprie verifiche e raccomandazioni al Servizio di vigilanza.
6. 6.1. Come visto, competente per la rettifica delle contraddizioni tra i piani stessi, rispettivamente con la realtà è il geometra revisore, cui rettamente il Comune ha trasmesso la richiesta dell'insorgente. Il geometra ha quindi esperito le verifiche necessarie, confermando la correttezza del nome locale, ovvero la congruenza dei dati della misurazione ufficiale, comunicando l'esito di queste verifiche anche al Servizio di vigilanza, ovvero l'Ufficio del catasto e dei riordini fondiari (art. 7 LMU in combinato disposto con l'art. 2a cpv. 3 del regolamento sulla misurazione ufficiale del 10 ottobre 2006; RLMU; RL 216.310). I risultati di questa verifica sono quindi stati trasmessi al Municipio che, a sua volta, ha notificato la decisione al ricorrente. Entro questi termini, nella misura in cui il ricorrente ha impugnato la "decisione" del Municipio, il ricorso andava in realtà considerato rivolto avverso la determinazione del geometra revisore. Se ciò nulla muta sotto il profilo della competenza del Governo, prima (art. 80 cpv. 1 LMU), e del Tribunale, poi (art. 80 cpv. 2 LMU), ha non di meno un primo importante riflesso sulla questione di sapere se l'atto impugnato sia o non sia una decisione, quesito che a questo punto dev'essere risolto alla luce dell'art. 2 cpv. 1 LPAmm. Non conta, dunque, qui far capo alla prassi che costantemente intrepretata in maniera più estensiva la nozione di decisione in materia comunale (cfr., riassuntivamente, RDAT II-1999 n. 6 consid. 2.2).
6.2.
6.2.1. Per principio possono formare oggetto di ricorso soltanto le decisioni, ovvero i provvedimenti adottati dall'autorità d'imperio, in casi concreti e individuali, per costituire, modificare o sopprimere diritti od obblighi degli amministrati fondati sul diritto pubblico o per accertarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione (art. 1 cpv. 1 e 2 LPAmm; RDAT II-1994 n. 8; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 4 ad art. 1; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 200). Il concetto di decisione nel diritto pubblico ticinese coincide pertanto con quello ancorato, a livello federale, all'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e, più in generale, con la nozione tradizionalmente ritenuta da dottrina e giurisprudenza, ove la decisione è comunemente definita quale atto d'imperio individuale rivolto al privato, mediante il quale un rapporto concreto di diritto amministrativo viene creato o accertato in modo vincolante, tale da poter essere posto in esecuzione (cfr. la giurisprudenza precitata).
6.2.2. In concreto, il rifiuto da parte del geometra revisore di procedere a correggere la pretesa errata contraddizione nell'indicazione dell'ubicazione del fondo del ricorrente non può formare oggetto di impugnativa. Essa, infatti, difetta di pressoché tutti i requisiti per essere considerata una decisione. In particolare, non viene istaurato nessun rapporto di subordinazione con il privato, né viene creato, modificato o soppresso nessun diritto o obbligo a suo carico. A ben vedere, esso nemmeno è rivolto al ricorrente, essendo piuttosto destinato alle autorità. A torto l'insorgente paventa poi possibili pregiudizi da un'eventuale indicazione errata: infatti, l'ubicazione (strada, località o toponimo) del fondo è un elemento descrittivo, che come spiegato in precedenza non ha nessuno degli effetti del registro fondiario (cfr. anche: Huser, op. cit., n. 537).
6.2.3. Sia soggiunto che il ricorso avrebbe dovuto comunque sia essere respinto nel merito dal Consiglio di Stato. Intanto, contrariamente a quanto pretende il ricorrente, la mappa di cui al doc. B da lui prodotto non è la "mappa a registro fondiario", ma una semplice stampa dal portale cantonale della misurazione ufficiale. Cosa appare su queste stampe dipende dai livelli attivati a video e dalla scala scelta. Non vi è dunque contraddizione alcuna: infatti, l'indicazione "Via Curtone" è un elemento del livello "indirizzi degli edifici", mentre "Molò" lo è della "nomenclatura": si tratta di dati tra loro complementari, non antitetici. Il ricorrente, in realtà, sembra non distingue tra l'estratto ufficiale del registro fondiario, che viene rilasciato dall'ufficiale del registro fondiario (art. 74 del regolamento concernente la legge sul registro fondiario del 1° aprile 1998; RLRF; RL 216.110) e l'estratto ufficiale del piano per il registro fondiario il cui rilascio compete al geometra revisore (art. 47 cpv. 1 RLMU). I dati riportati su questi documenti, come spiegato, non sono i medesimi.
7. Alla luce di quanto precede, a torto l'insorgente contesta la tassa di giustizia, correttamente messa a suo carico in quanto soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). L'importo esposto - di modesta entità e del tutto proporzionato - merita dunque conferma e il ricorso va respinto anche su questo punto.
8. Sulla scorta delle motivazioni che precedono, il ricorso è respinto. Le spese della procedura - il cui importo viene ridotto in considerazione di quanto spiegato al consid. 3.1. - seguono la soccombenza anche in questa sede (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è a carico di RI 1, cui dev'essere retrocesso l'importo di fr. 300.- anticipato in eccesso.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il vicecancelliere