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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.04.2018 52.2018.170

9 avril 2018·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,383 mots·~7 min·5

Résumé

Commessa pubblica. Esclusione dalla procedura di concorso d'architettura a due fasi per invio tardivo del formulario di iscrizione

Texte intégral

Incarto n. 52.2018.170  

Lugano 9 aprile 2018  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo

Flavia Verzasconi, presidente

assistito dalla vicecancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso 5 aprile 2018 dell'

RI 1,  

contro  

la decisione 27 marzo 2018 del municipio di CO 1 che lo ha escluso dalla procedura di concorso d'architettura a due fasi per la riqualifica del comparto centrale __________;

ritenuto,                          in fatto

che il __________ il comune CO 1, rappresentato dal suo municipio, ha indetto un concorso d'architettura a due fasi, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) e impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare la progettazione di una scuola dell'infanzia comprensiva di un rifugio di protezione civile (cfr. FU __________ pag. 1942 segg.);

che l'avviso di gara, al punto 9, annunciava che l'iscrizione scritta sarebbe dovuta pervenire al committente entro venerdì 23 marzo 2018 alle ore 11:00 corredata dai seguenti documenti:

formulario di iscrizione e autocertificazione, compilato e firmato;

i documenti che comprovino l'adempimento delle condizioni di partecipazione (criteri di idoneità) secondo il punto 1.5.1 del programma di concorso;

copia della ricevuta comprovante il versamento del deposito di fr. 300.- sul conto intestato a Cassa comunale __________, […];

che il punto 2.2 del programma di concorso precisava inoltre che non sarebbero state ammesse iscrizioni pervenute in ritardo;

che il 22 marzo 2018 è stato inviato per lettera raccomandata il formulario chiedente l'iscrizione al predetto concorso del consorzio formato dall'arch. RI 1, quale capofila, e dallo studio di architettura __________;

che il documento è stato recapitato al committente soltanto il 24 marzo 2018 alle ore 8:41;

che con decisione 27 marzo 2018 il committente ha escluso dalla procedura l'arch. RI 1, rilevando che il formulario di iscrizione al concorso non era pervenuto entro il termine stabilito (23 marzo 2018 alle ore 11:00);

che contro tale decisione è insorto l'arch. RI 1 dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo di essere ammessi alla prima fase del concorso;

che il gravame riporta in calce il nome del ricorrente, che non ha tuttavia apposto la propria firma autografa;

che il ricorrente non ha allegato la decisione impugnata;

che a sostegno della sua domanda ha addotto un ritardo di poco conto e le dichiarazioni del responsabile dell'ufficio postale di Sementina, che avrebbe garantito la consegna via espresso entro i termini di concorso;

che il Tribunale ha richiamato gli atti dal committente, senza intimazione del gravame per la risposta;

considerato,                   in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;

che l'impugnativa è tempestiva (art. 36 cpv. 1 LCPubb);

che può essere lasciato aperto il quesito di sapere se il ricorrente sia legittimato a presentare un ricorso a suo nome contro la decisione di estromissione dal concorso (art. 37 lett. b LCPubb e 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1) per il quale si è candidato in consorzio con uno studio di architettura, non menzionato nel gravame (cfr. STA 52.2002.132 del 7 maggio 2002 consid. 2);

che, come detto, non occorre esaminare la questione poiché l'impugnativa va comunque respinta nel merito;

che per la medesima ragione non occorre assegnare un termine al ricorrente per sanare l'omissione della firma sul gravame e per produrre la decisione impugnata (art. 70 LPAmm);

che non ponendo questioni di principio né di rilevante importanza ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1) il gravame può essere evaso da un giudice unico, senza intimazione del medesimo alle parti (art. 72 LPAmm), né istruttoria (art. 25 LPAmm);

che secondo l'art. 26 cpv. 1 LCPubb gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per iscritto, in modo completo e tempestivo; il committente, soggiunge il cpv. 2, esclude dalla procedura le offerte tardive o quelle che presentano lacune formali rilevanti (cfr. pure art. 42 cpv. 1 lett. a regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli

appalti pubblici del 12 settembre 2006; RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6);

che l'ordinamento delle commesse pubbliche attribuisce alle prescrizioni di forma particolare rilevanza; quanto meno nella misura in cui servono a garantire i principi cardine delle procedure di aggiudicazione, come quello della parità di trattamento tra i concorrenti, le prescrizioni di forma devono essere rispettate tanto da parte del committente, quanto da parte dei concorrenti; resta riservato il divieto di formalismo eccessivo, derivante dall'art. 29 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), che impedisce al committente di escludere offerte viziate da difetti formali irrilevanti;

che l'esclusione dalla gara per motivi formali presuppone in ogni caso l'esistenza di un vizio di una certa importanza (cfr. STA 52.2015.456 del 13 novembre 2015; 52.2011.589 del 6 febbraio 2012 consid. 2.3; 52.2011.153 dell'11 maggio 2011 consid. 2; 52.2010.149 del 7 giugno 2010 e riferimenti ivi contenuti);

che l'avviso di gara pubblicato dal committente e il relativo programma di concorso stabilivano che l'iscrizione sarebbe dovuta pervenire entro venerdì 23 marzo 2018 alle ore 11:00; in proposito il programma di concorso precisava che non sarebbero state ammesse iscrizioni pervenute in ritardo;

che esigendo che arrivasse effettivamente presso la sede indicata, ossia che entrasse nella sfera di disposizione dell'ufficio in questione, l'ente banditore ha chiaramente e inequivocabilmente attribuito un valore ricettizio alla candidatura dei concorrenti (cfr. STA 52.2012.292 del 21 settembre 2012 consid. 4; 52.2002.238 del 9 luglio 2002);

che questo Tribunale ha già avuto modo di stabilire che l'offerta è un atto soggetto a ricezione e deve quindi pervenire alla committenza prima della scadenza della gara (cfr. 52.2012.292 del 21 settembre 2012); dal profilo legale si avvera pertanto determinante il momento in cui l'offerta arriva in mano alla stazione

appaltante (Olivier Rodondi, Les délais en droit des marchés publics, in: RDAF 2007 I 277 segg., in particolare pag. 285);

che il rischio di una tardiva ricezione da parte della committenza grava indubitabilmente sui concorrenti, i quali devono prendere i provvedimenti necessari per assicurarsi che l'offerta giunga per tempo all'ente banditore; all'occorrenza, portandola di persona e consegnandola brevi manu;

che dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che l'ente banditore non dispone di alcun margine di apprezzamento in relazione al termine stabilito per la consegna degli atti;

che secondo la dottrina infatti, il rispetto di questo termine è una condizione preliminare ed essenziale per procedere all'esame di qualsiasi offerta; ha carattere perentorio, poiché una sua eventuale inosservanza viene sanzionata per legge con l'estromissione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione;

che è del resto unanimemente riconosciuto che il mancato rispetto del termine per la presentazione di un'offerta costituisce un grave vizio di forma (Rodondi, op. cit., pag. 285; Jean-Baptiste Zufferey/Corinne Maillard/Nicolas Michel, Droit des marchés publics, Fribourg 2002, pag. 110);

che l'estromissione dal concorso delle offerte giunte tardivamente nelle mani della committenza è una delle tante regole imperative contenute nell'ordinamento sulle commesse pubbliche, la cui disattenzione lederebbe in modo inammissibile il principio della parità di trattamento tra concorrenti (Peter Galli/André Moser/ Elisabeth Lang/Marc Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 3. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, n. 507 segg.);

che nel caso concreto è indubbio e incontestato che il modulo di iscrizione alla prima fase del concorso, inviato per lettera raccomandata il 22 marzo 2018, è stato recapitato all'ente banditore solo il sabato 24 marzo 2018 alle ore 8:41 (cfr. estratto track and trace);

che essendo giunta oltre il termine fissato in maniera inequivocabile dal committente, la candidatura non poteva pertanto entrare in considerazione per le successive fasi della procedura;

che a giusta ragione il committente l'ha quindi estromessa dal concorso;

che non costituisce eccesso di formalismo dedurre effetti preclusivi dall'inosservanza del termine in questione; al contrario, ammettere la candidatura tardiva avrebbe costituito una palese violazione del diritto;

che sulla scorta delle considerazioni che precedono, il gravame, manifestamente infondato, va senz'altro respinto nella misura in cui è ricevibile;

che la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

                                   4.   Intimazione a:

Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo

La vicecancelliera

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