Incarto n. 52.2018.169
Lugano 16 settembre 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliere:
Thierry Romanzini
statuendo sul ricorso del 5 aprile 2018 di
RI 1 patrocinato da PA 1
contro
la risoluzione del 21 febbraio 2018 (n. 778) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione con cui il 20 giugno 2017 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni non è entrata nel merito della sua istanza di riesame del provvedimento di revoca del suo permesso di domicilio pronunciato il 14 aprile 2017;
ritenuto, in fatto
che il 14 aprile 2017 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha revocato il permesso di domicilio al cittadino brasiliano RI 1 (1979), di cui era titolare dal 1982 quando era entrato in Svizzera per ricongiungersi con la madre;
che il provvedimento - fondato sugli art. 3, 43, 50 cpv. 1 lett. a, 61 cpv. 2, 63 cpv. 1 lett. a, 64, 64d, 90 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (dal 1° gennaio 2019 rinominata legge federale sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI; RS 142.20]) - è stato motivato con il fatto che l'interessato:
resosi irreperibile dal marzo 2013, aveva richiesto soltanto il 15 gennaio 2015 la proroga del termine di controllo della sua autorizzazione di domicilio scaduto dal 27 giugno 2014 e non aveva dato seguito alle richieste di informazioni inviategli più volte (il 5 febbraio, 17 marzo, 23 giugno e 9 settembre 2015; il 29 gennaio, 9 novembre e 30 dicembre 2016; 1° febbraio, 3 e 21 marzo, e 6 aprile 2017), disattendendo pertanto il suo obbligo di collaborazione;
aveva a carico diversi attestati di carenza per un totale di oltre fr. 69'100.– e pendenti delle procedure esecutive che superavano i fr. 8'200.–;
che la decisione, munita dell'indicazione dei mezzi e del termine per impugnarla, è stata regolarmente intimata per raccomandata e recapitata all'indirizzo comunicato da RI 1 di via __________ a L__________, il quale non l'ha ritirata, di modo che la medesima è cresciuta in giudicato;
che il 12 giugno 2017 RI 1 ha presentato alla Sezione della popolazione un'istanza di riesame della decisione dipartimentale del 14 aprile 2017, adducendo di essere stato spesso assente dal proprio domicilio e di non aver quindi dato seguito alle richieste del Dipartimento in quanto sua madre, residente a C__________, soffriva di problemi di salute abbastanza seri ed egli doveva quindi trascorrere del tempo presso di lei allo scopo di darle una mano nelle incombenze pratiche;
che egli ha soggiunto di essere intenzionato ad estinguere, grazie alla sua attività di pittore in proprio, i debiti accumulati;
che il 20 giugno 2017 l'Autorità dipartimentale non è entrata nel merito della richiesta, l'istante non avendo addotto fatti nuovi e di importanza tale da giustificare un riesame della decisione del 14 aprile 2017; ha inoltre tolto l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso ed ha fissato all'interessato un termine fino al 14 luglio successivo per lasciare il territorio svizzero;
che con un giudizio del 21 febbraio 2018 il Consiglio di Stato ha confermato la predetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1, in quanto gli argomenti addotti da quest'ultimo non configuravano gli estremi per entrare nel merito della domanda di riesame;
che contro la predetta pronunzia governativa il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone - previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame - l'annullamento e postulando di dichiarare nulla la decisione dipartimentale del 14 aprile 2017; in via del tutto subordinata, egli chiede di annullarla e di rinviare gli atti all'Autorità dipartimentale, affinché confermi la validità del suo permesso di domicilio;
che RI 1 ribadisce gli argomenti addotti nell'istanza di riesame, dolendosi inoltre del fatto che il Governo avrebbe violato il suo diritto di essere sentito per non essersi chinato sulla sua richiesta di nullità della decisione dipartimentale del 14 aprile 2017, che ritiene viziata da formalismo eccessivo;
che all'accoglimento del gravame si oppongono sia il Dipartimento sia il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni al riguardo;
che, pendente causa, il ricorrente ha documentato di avere versato all'Ufficio esecuzione di __________ un importo di fr. 12'000.– (pignoramento di salario);
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 143.100);
che il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm);
che occorre innanzitutto rammentare che oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se il Consiglio di Stato abbia a ragione o a torto tutelato la decisione con cui la Sezione della popolazione non è entrata nel merito della sua istanza di riesame;
che, ferma questa premessa, le Autorità amministrative sono tenute a riesaminare le loro decisioni nella misura in cui una disposizione legale lo prevede espressamente o se una pratica amministrativa costante lo impone (STF 2C_1010/2011 del 31 gennaio 2012 consid. 2.2);
che un riesame può inoltre venir preteso direttamente sulla base dell'art. 29 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), se le circostanze si sono modificate in modo rilevante dopo la prima decisione oppure se il richiedente invoca fatti o mezzi di prova importanti che non conosceva o dei quali non poteva o non aveva ragione di prevalersi durante la procedura precedente (DTF 124 II 1 consid. 3a; STF 2C_1224/2013 del 12 dicembre 2014 consid. 4.1; 2C_225/2014 del 20 marzo 2014 consid. 5.1; 2C_125/2014 del 12 febbraio 2014 consid. 3.1);
che il riesame di decisioni cresciute in giudicato non può tuttavia servire a rimettere di continuo in discussione decisioni divenute esecutive o a derogare ai termini d'impugnazione previsti per le vie di ricorso ordinarie (DTF 136 II 177 consid. 2.1; STF 2C_1224/2013 del 12 dicembre 2014 consid. 4.1; 2C_125/2014 del 12 febbraio 2014 consid. 3.1; 2C_172/2013 del 21 giugno 2013 consid. 4.1; 2C_796/2012 dell'8 marzo 2013 consid. 3.1);
che la revoca rispettivamente il mancato rinnovo di un'autorizzazione di soggiorno costituiscono delle decisioni che esplicano i loro effetti per il futuro e che comportano la caducità del permesso di cui lo straniero beneficiava fino a quel momento: di conseguenza, quest'ultimo può di principio formulare una nuova domanda d'autorizzazione in ogni tempo (STF 2C_402/2015 dell'11 novembre 2016 consid. 1.1; 2C_1224/2013 del 12 dicembre 2014 consid. 4.2 e 2C_876/2013 del 18 novembre 2013 consid. 3.1);
che l'eventuale accoglimento della sua richiesta non comporta la rinascita dell'autorizzazione decaduta, bensì il rilascio di un nuovo permesso, che viene concesso poiché al momento della formulazione della nuova domanda le condizioni risultano adempiute (STF 2C_1224/2013 del 12 dicembre 2014 consid. 4.2; 2C_876/2013 del 18 novembre 2013 consid. 3.1 e 3.7; 2C_1170/2012 del 24 maggio 2013 consid. 3.3);
che in un simile contesto non ci si trova infatti in una situazione di riesame in senso proprio (STF 2C_876/2013 del 18 novembre 2013 consid. 3.7); ciò nondimeno, come nel caso di una domanda di riesame in senso proprio, queste nuove richieste non devono permettere a uno straniero di rimettere in discussione senza limiti una decisione che ha posto termine al suo precedente titolo di soggiorno e, al pari di una domanda di riesame, devono essere quindi prese in considerazione soltanto quando le circostanze si sono modificate in modo rilevante, oppure se il richiedente invoca fatti o mezzi di prova importanti che non conosceva o di cui non poteva o aveva ragione di prevalersi in precedenza (DTF 136 II 177 consid. 2; STF 2C_402/2015 dell'11 novembre 2016 consid. 1.2; 2C_1081/2014 del 19 febbraio 2016 consid. 2.1; 2C_366/2014 del 6 giugno 2014 consid. 2.3 e 2C_876/2013 del 18 novembre 2013 consid. 3.1);
che, come detto dianzi, il 14 aprile 2017 la Sezione della popolazione ha revocato il permesso di domicilio a RI 1 in quanto quest'ultimo, resosi irreperibile dal marzo 2013, non aveva dato seguito alle richieste di informazioni inviategli più volte (il 5 febbraio, 17 marzo, 23 giugno e 9 settembre 2015; il 29 gennaio, 9 novembre e 30 dicembre 2016; 1° febbraio, 3 e 21 marzo, e 6 aprile 2017), disattendendo pertanto il suo obbligo di collaborazione, ed era oberato di debiti (attestati di carenza beni a carico per un totale di oltre fr. 69'100.– e procedure esecutive pendenti per più di fr. 8'200.–);
che come hanno considerato le Autorità inferiori, gli argomenti addotti dal ricorrente non permettono di entrare nel merito della sua domanda presentata il 12 giugno 2017, e questo a prescindere dalla sua qualifica quale istanza di riesame o quale semplice richiesta di rilascio di un nuovo permesso;
che l'insorgente non fa valere infatti delle circostanze che si sarebbero modificate in modo rilevante dall'emanazione del provvedimento dipartimentale del 14 aprile 2017 né invoca fatti o mezzi di prova importanti che non conosceva o di cui non poteva o non aveva ragione di prevalersi in precedenza;
che non è certo la giustificazione secondo cui egli non aveva dato seguito durante un paio d'anni ai numerosi solleciti rivoltigli dal Dipartimento a causa della sua frequente assenza dal proprio domicilio di L__________ per poter dare una mano nelle incombenze pratiche a sua madre residente a C__________ (la quale aveva durante quel periodo dei problemi di salute ed era stata costretta a mettere una protesi a un ginocchio), che permette di ritenere il contrario;
che a identica conclusione si deve giungere laddove RI 1 sostiene che con la sua attività di pittore in proprio avviata da tempo e che inizia ad essere redditizia egli intenda ora estinguere i debiti accumulati, visto che la sua situazione debitoria persiste;
che non è atto a sovvertire quanto precede il fatto che egli abbia postulato - peraltro soltanto con il ricorso al Consiglio di Stato, per di più in fase di replica - la nullità della decisione dipartimentale del 14 aprile 2017, adducendo che sarebbe viziata da formalismo eccessivo in quanto adottata illegalmente sulla base dell'art. 90 LStrI che sancisce l'obbligo di collaborare;
che l'illegalità di una decisione, la quale non costituisce di regola un motivo di nullità, deve essere invocata nell'ambito degli ordinari rimedi giuridici (DTF 130 II 249 consid. 2.4; STF 6B_544/2018 del 4 settembre 2018 consid. 3.1);
che nella misura in cui il ricorrente solleva delle censure che avrebbero dovuto essere sollevate nell'ambito di un eventuale ricorso contro la decisione con la quale l'Autorità dipartimentale gli aveva precedentemente revocato il permesso di domicilio, le stesse risultano pertanto inammissibili in quanto esulano dal tema del contendere;
che a torto quindi l'insorgente lamenta in questa sede la violazione del suo diritto di essere sentito, adducendo che il Governo non si è chinato sulla sua censura di nullità della decisione di revoca del suo permesso di domicilio;
che in esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere pertanto respinto con la conferma delle decisioni con le quali le precedenti istanze si sono rifiutate di esaminare nel merito l'istanza di riesame proposta da RI 1 il 12 giugno 2017;
che con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al gravame diviene priva di oggetto;
che la tassa di giudizio è quindi posta a carico del ricorrente in quanto parte soccombente, conformemente all'art. 47 LPAmm.
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1'500.-, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF; RS 173.110]).
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il vicecancelliere