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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.06.2018 52.2018.152

20 juin 2018·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,218 mots·~11 min·4

Résumé

Sanzione disciplinare

Texte intégral

Incarto n. 52.2018.152  

Lugano 20 giugno 2018  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Sarah Socchi, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 26 marzo 2018 dell'

avv. RI 1    

contro  

la decisione del 27 febbraio 2018 (n. 155) con cui la Commissione di disciplina degli avvocati le ha inflitto una multa di fr. 500.- a titolo di sanzione disciplinare;

ritenuto,                      in fatto

                            A.  Con e-mail dell'11 giugno, 17 giugno e 7 ottobre 2016, ________ ha segnalato al presidente dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino (OATI) la condotta tenuta dall'avv. RI 1, che l'aveva patrocinata nell'ambito di un procedimento civile a tutela dell'unione coniugale. Nella segnalazione - che il presidente dell'OATI ha successivamente trasmesso per competenza alla Commissione di disciplina degli avvocati (Commissione) - la denunciante ha in particolare rimproverato all'avv. RI 1 di non avere restituito l'incarto al termine del mandato né a lei né al suo nuovo patrocinatore, di non averla compiutamente informata sui principi della fatturazione e sui costi della causa (che si sarebbero peraltro in seguito rivelati esorbitanti), di non avere adeguatamente curato i suoi interessi e di non avere osservato il segreto professionale.

                                  b. Preso atto di tale segnalazione, il 12 ottobre 2016 la Commissione ha aperto nei confronti dell'avv. RI 1 un procedimento disciplinare per presunta violazione dell'obbligo di restituzione atti, di rendiconto, di cura, diligenza e fedeltà nonché del segreto professionale.

                                  c. Chiamata a pronunciarsi in merito, l'interessata ha contestato ogni addebito mosso contro di lei. In particolare, per quanto attiene alla violazione dell'obbligo di restituzione degli atti, ha affermato di avere già reso all'allora sua cliente le carte di cui le veniva rimproverata la mancata riconsegna - cioè la documentazione relativa alla situazione finanziaria del marito - in occasione di una riunione svoltasi nel suo ufficio il 28 aprile 2016.

                            B.  Tenuto conto dell'ulteriore scambio di allegati, con decisione del 27 febbraio 2018 la Commissione ha condannato l'avv. RI 1 al pagamento di una multa disciplinare di fr. 500.-, ritenendo i fatti oggetto della segnalazione solo in parte costitutivi di una violazione delle regole professionali.

                                  La precedente istanza ha in particolare concluso che la denunciata fosse incorsa in una violazione dell'obbligo di restituzione degli atti, non essendo stata in grado di dimostrare - segnatamente mediante una ricevuta - di avere riconsegnato l'incarto alla segnalante. Restituzione - ha soggiunto la Commissione - cui sarebbe peraltro stato prematuro procedere già il 28 aprile 2016, non essendo il mandato ancora stato revocato e dovendo la denunciata poter disporre degli atti in questione per preparare l'udienza pretorile prevista per il 10 maggio successivo. Per il resto l'autorità inferiore ha invece disatteso - siccome infondati o esorbitanti la propria competenza - tutti gli altri addebiti avanzati dalla denunciante. La sanzione è stata commisurata tenendo conto della gravità media dell'infrazione e dell'assenza di precedenti.

                            C.  Avverso la predetta decisione, l'avvRI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. L'insorgente lamenta che la Commissione, in dispregio del principio della presunzione d'innocenza, abbia fondato la condanna sulla mancata dimostrazione da parte sua dell'avvenuta riconsegna degli atti alla segnalante, ribaltando così l'onere della prova. Contesta che la denunciante avesse chiesto la restituzione dell'intero incarto, spiegando che aveva invece preteso e ottenuto unicamente la riconsegna dei documenti concernenti le finanze del marito. Precisa che, essendo il mandato ancora in essere, non vi era motivo per formalizzare mediante una ricevuta l'effettiva restituzione di tali carte, peraltro inutili ai fini della citata udienza in Pretura. In ogni caso, ritiene eccessiva la sanzione inflittale, che andrebbe semmai ricondotta a un avvertimento rispettivamente a un ammonimento.

                            D. In sede di risposta, la Commissione ha rinunciato a formulare osservazioni, riconfermandosi integralmente nel provvedimento impugnato.

Considerato,               in diritto

                             1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 della legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 3.2.1.1). Certa è la legittimazione attiva della ricorrente, personalmente e direttamente toccata dalla decisione impugnata, di cui è destinataria (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

                             2.  2.1. La legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61) garantisce la libera circolazione degli avvocati e stabilisce i principi applicabili all'esercizio dell'avvocatura in Svizzera (art. 1 LLCA). La normativa unifica e disciplina in modo esaustivo a livello federale taluni aspetti dell'esercizio dell'avvocatura, in particolare le regole professionali (art. 12-13) e le sanzioni disciplinari (art. 17; cfr. Messaggio del 28 aprile 1999 concernente la legge federale sulla libera circolazione degli avvocati in: FF 1999, pag. 4983 segg., in particolare pag. 4984 e 5007, n. 172.2).

                                  2.2. Giusta l'art. 12 lett. a LLCA, l'avvocato esercita la professione con cura e diligenza. Secondo l'art. 400 cpv. 1 del codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO; RS 220), l'avvocato deve restituire al cliente tutto ciò che per qualsiasi titolo ha ricevuto in forza del mandato. L'obbligo di restituzione concerne non solo quanto gli è stato trasmesso dal cliente, ma anche ciò che ha acquisito da terzi (cfr. DTF 122 IV 322 consid. 3c; Walter Fellmann, in: Fellmann/Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, II ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, ad art. 12, n. 33; François Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, n. 1222 e 2842). Per dottrina e giurisprudenza la pretesa, di natura principalmente civile, rientra anche tra le regole professionali dell'avvocato, in quanto emanazione del dovere di diligenza ai sensi dell'art. 12 lett. a LLCA (cfr. Fellmann, op. cit., ad art. 12, n. 33 con rinvii; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1222 e 2842 e rimandi). L'obbligo di restituzione si estende a tutti quei documenti riferiti alle operazioni che possono interessare il mandante, come la corrispondenza, gli atti giudiziari, i contratti ecc., a eccezione di documenti puramente interni, quali note, studi preventivi, progetti e ogni altro materiale scientifico raccolto dal mandatario in vista dell'esecuzione del mandato (cfr. DTF 122 IV 322 consid. 3c; Fellmann, op. cit., ad art. 12, n. 33; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2845). L'obbligo di consegna degli atti alla fine del mandato sussiste indipendentemente da una diversa regolamentazione interna tra il cliente e l'avvocato: quest'ultimo non può pertanto rifiutare di consegnare gli atti al nuovo patrocinatore con l'argomento che il cliente ne è già stato documentato. Il nuovo avvocato non deve fare affidamento sul fatto che lo stato di documentazione del cliente e quello del precedente patrocinatore siano identici: il cliente potrebbe infatti aver consegnato al precedente mandante dei documenti senza averne tenuto copia o aver ricevuto dall'avvocato degli atti o delle copie degli stessi, senza (compiutamente) archiviarli (cfr. Fellmann, op. cit., ad art. 12, n. 35a, che rinvia alla decisione della Commissione di vigilanza sugli avvocati del Canton Basilea Campagna del 26 giugno 2006 n. 270 06 294 [D 47] consid. 6 seg.). La restituzione degli atti deve avvenire entro un termine ragionevole, laddove 10 giorni dovrebbero di regola essere sufficienti (cfr. Fellmann, op. cit., ad art. 12, n. 33). L'avvocato non può infine far dipendere la restituzione degli atti dal pagamento di un onorario: egli non detiene infatti alcun diritto di ritenzione sui documenti del cliente (DTF 122 IV 322 consid. 3c; RtiD II-2017 n. 62 consid. 5.1; Fellmann, op. cit., ad art. 12, n. 34). Nello stesso senso anche l'art. 19 cpv. 2 LAvv ricorda che gli atti che sono affidati all'avvocato sono restituiti all'avente diritto alla prima richiesta, sia o meno coperto l'onorario.

                             3.  Nella fattispecie, la ricorrente stessa ammette pacificamente di non aver mai restituito alla segnalante l'incarto completo riferito alla vertenza civile che la opponeva al marito, ma solo la documentazione relativa alle finanze del coniuge (cfr. ricorso, pag. 3 e 4). Ancorché la Commissione abbia apparentemente confuso quest'ultima documentazione (che l'insorgente ha affermato di avere riconsegnato il 28 aprile 2016, siccome inutile ai fini della causa) con il fascicolo completo, è dunque certo che l'incarto in quanto tale non è mai stato restituito. Invano l'insorgente pretende invece di non aver mai ricevuto una richiesta in tal senso. Le tavole processuali dimostrano infatti che la denunciante ha domandato, già per il tramite del suo nuovo patrocinatore, la restituzione di tutto il fascicolo che la concerneva e non soltanto dei documenti inerenti alla situazione finanziaria del marito (cfr. e-mail 16 maggio 2016 dell'avv. __________). Richiesta alla quale la ricorrente non ha tuttavia dato seguito, limitandosi a rispondere al nuovo patrocinatore che la cliente aveva già l'incarto, ("ossia la mia istanza con l'elenco documenti e le due convocazioni") rispettivamente la "scansione di tutto", invitando il collega a "farsela mandare" (cfr. e-mail 17 maggio 2017). Così facendo la ricorrente ha quindi in sostanza rifiutato la riconsegna dell'incarto, rimandando il collega - che doveva allestire un atto d'appello - alle copie che aveva già trasmesso alla segnalante. Ciò che è inammissibile, posto che l'avvocato è, come detto, sempre tenuto a restituire l'intero incarto al nuovo patrocinatore, indipendentemente dal fatto che il cliente abbia già ricevuto di volta in volta una copia degli atti (cfr. Fellmann, op. cit., ad art. 12 n. 35a; decisione della Commissione di vigilanza sugli avvocati del Canton Basilea Campagna citata, consid. 6 seg.). Ne discende che, a prescindere dalla questione di sapere se l'insorgente abbia o non abbia restituito (almeno) i citati documenti inerenti alla situazione finanziaria del marito della denunciante il 28 aprile 2016, la conclusione cui è giunta la Commissione, seppur per motivi in parte differenti, merita conferma. Non avendo consegnato alla cliente rispettivamente al suo nuovo patrocinatore, a prima richiesta ed entro un termine ragionevole, il controverso incarto, l'insorgente è innegabilmente incorsa in una violazione dell'obbligo di restituzione che discende dall'art. 12 lett. a LLCA.

                             4. Ferme queste premesse, resta da verificare l'entità della sanzione da infliggere alla ricorrente.

4.1. In caso di violazione della LLCA, l'art. 17 cpv. 1 prevede le misure disciplinari seguenti:

a.     l'avvertimento;

b.     l'ammonimento;

c.     la multa fino a fr. 20'000.-;

d.     la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo;

e.     il divieto definitivo di esercitare.

                                  La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il divieto definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA).

La Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento deve tenere conto in maniera appropriata della natura e della gravità della violazione delle regole professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un ruolo. Occorre poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere nel caso concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale fine. Così come avviene nel diritto penale (cfr. art. 47 e 48 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0), l'autorità terrà in particolar modo conto anche degli antecedenti e del comportamento tenuto dall'avvocato durante la procedura disciplinare (cfr. STA 52.2015.68 del 4 dicembre 2015 consid. 8; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178, 2183-2187; Tomas Poledna, in: Fellmann/Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, II ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, ad art. 17, n. 23 segg.).

                                  4.2. In concreto, la violazione commessa dalla ricorrente dev'essere considerata di media gravità, a maggior ragione se si pon mente al fatto che è stata perpetrata in pendenza di una procedura contenziosa e meglio nel momento in cui il nuovo legale della segnalante si trovava confrontato all'urgenza di rispettare il termine per allestire e inoltrare l'atto di appello. Se non giova all'insorgente il fatto di non aver mostrato segni di autocritica e di ravvedimento, depone per contro a suo favore l'assenza di precedenti disciplinari. Alla luce di tutto quanto precede, si giustifica pertanto di confermare la multa di fr. 500.- inflitta dalla Commissione, per la violazione di cui si è detto. La sanzione così commisurata, situata nella fascia inferiore di quanto previsto dalla norma, risulta tutto sommato opportunamente ragguagliata alle circostanze del caso concreto e rispettosa del principio della proporzionalità. Tiene adeguatamente conto dell'incensuratezza della ricorrente e appare sufficiente a richiamarla al rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto disattesi. Considerata l'importanza della violazione in questione, non si può invece dar seguito alla domanda dell'insorgente di pronunciare solo un avvertimento o un ammonimento; misure, queste, che sono di principio riservate alle sole violazioni deontologiche di lieve entità, rispettivamente che non raggiungono la soglia dei casi di media gravità (cfr. Poledna, op. cit, ad art. 17, n. 30 e 32).

                             5.  5.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.

5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza.

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.  Il ricorso è respinto.

2.  La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dalla ricorrente, resta interamente a suo carico.

3.  Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.  Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                  La vicecancelliera

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