Incarto n. 52.2017.415
Lugano 17 aprile 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina
vicecancelliera:
Elisa Bagnaia
statuendo sul ricorso dell'11 agosto 2017 di
RI 1
contro
la decisione dell'11 luglio 2017 (n. 3358) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la risoluzione del 14 dicembre 2016 del CO 1 in materia di diniego di un'autorizzazione annuale di posteggio;
ritenuto, in fatto
A. Il 16 giugno 2016 il CO 1, in risposta a una formale richiesta di RI 1, ha negato a quest'ultimo il rilascio di un'autorizzazione per l'utilizzo del parcheggio pubblico sito in __________ (denominato P10), informandolo che tale facilitazione poteva essere concessa solo alle persone residenti nell'area di utilizzo del posteggio, mentre che per gli abitanti del nucleo, come nel caso dell'interessato, vi era la possibilità di stipulare degli abbonamenti annuali per l'utilizzo dell'autosilo comunale (denominato P1). Con più scritti RI 1 ha contestato tale decisione sostenendo che la propria abitazione è ad ogni modo limitrofa al posteggio P10, che la distanza da casa sua è minore e il tragitto più comodo rispetto all'autosilo , che la maggioranza delle persone che risiedono nella zona del posteggio P10 dispone di parcheggi privati e dunque non utilizzano i posteggi pubblici e che ad ogni modo le particolari circostanze del caso giustificherebbero il rilascio dell'autorizzazione postulata. Il CO 1 ha tuttavia ogni volta confermato il contenuto della propria presa di posizione e negato l'autorizzazione, in ultima battuta con decisione del 14 dicembre 2016.
B. Con giudizio dell'11 luglio 2017 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame presentato da RI 1 avverso la suddetta risoluzione municipale. Dopo aver evocato il quadro legislativo applicabile in specie e aver escluso un'eventuale violazione del diritto di essere sentito, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che l'abitazione del ricorrente non si trova nell'area di utilizzo del parcheggio P10, la quale va intesa come quella che si affaccia sul posteggio in questione e, segnatamente, quella posta nelle immediate vicinanze. Ne ha concluso dunque che il richiedente non ossequia le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione richiesta e che non ricorrono in specie delle circostanze particolari tali da giustificare la concessione di una deroga.
C. Avverso quest'ultima pronuncia, RI 1 si aggrava ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando nuovamente che gli sia rilasciata l'autorizzazione per il posteggio sito in __________. Sostiene di adempiere le condizioni per l'ottenimento di questo permesso. Critica inoltre la differenza tra il prezzo del posteggio P10, corrispondente a fr. 60.- mensili, e il costo dell'abbonamento annuale per l'autosilo comunale, il quale ammonta a fr. 120.mensili.
D. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni. A identica conclusione perviene il CO 1 con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
E. In sede di replica e duplica le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive tesi e domande di giudizio.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100). Il ricorrente, direttamente toccato dalla decisione impugnata è legittimato ad agire in giudizio (art. 209 lett. b LOC). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. Preliminarmente ci si può chiedere se il Consiglio di Stato non doveva dichiarare d'acchito inammissibile il gravame inoltrato da RI 1, ritenendo che l'atto dedotto in giudizio avesse il carattere di una semplice decisione confermativa delle precedenti risoluzioni con cui il CO 1 aveva negato all'insorgente il rilascio dell'autorizzazione di parcheggio litigiosa. In un simile caso, il suddetto gravame sarebbe sfuggito all'esame da parte del Governo cantonale (RDAT I-1998 n. 40). Il quesito non merita approfondimento, ritenuto che la presente impugnativa deve comunque essere respinta nel merito per i motivi che seguono.
3. 3.1. Secondo l'art. 177 cpv. 1 LOC i beni amministrativi sono beni comunali che servono all'adempimento di compiti di diritto pubblico; tra questi vi sono da annoverare i beni di uso comune ovvero quelli che ognuno può liberamente utilizzare conformemente alla loro destinazione rispettando i diritti altrui (RDAT I-1993 N. 8; STA 52.2001.413 del 24 maggio 2002 consid. 2.1, 52.2001.11 del 25 luglio 2001 consid. 2.2). Nell'ambito dei suoi poteri di polizia locale il Municipio disciplina l'uso accresciuto ed esclusivo dei beni comunali (art.107 cpv. 2 lett. c LOC). L'esecutivo comunale dispone in questo ambito di un ampio potere discrezionale, che è tenuto ad esercitare nel rispetto dei principi generali del diritto e dei diritti fondamentali dei cittadini, che non comprendono soltanto il divieto d'arbitrio e la parità di trattamento, ma anche le libertà ideali garantite dalla Costituzione (DTF 138 I 274 consid. 2.2.2, 127 I 164 consid. 3b, 124 I 267 consid. 3a, 107 Ia 63 consid. 2a; STA 52.2004.150 del 4 ottobre 2004 consid. 2.3).
3.2. Il Comune di __________ ha previsto delle norme specifiche volte a disciplinare l'utilizzazione dei beni amministrativi all'interno del regolamento comunale del 16 marzo 1992 (RC). L'art. 128 RC disciplina l'uso speciale, per il quale il Municipio è competente a rilasciare le autorizzazioni per gli usi di poca intensità (art. 126 cpv. 3 e art. 128 cpv. 1 lett. b RC), tra i quali, specifica la norma, rientra anche il posteggio continuato di veicoli. Le condizioni dell'uso speciale sono fissate dal Municipio nell'atto di autorizzazione o di concessione o mediante speciale ordinanza; la decisione in quest'ambito deve considerare gli interessi in gioco, in particolare l'interesse pubblico all'utilizzazione del bene secondo la sua destinazione (art. 128 cpv. 1 lett. e RC). In questo contesto si inscrive l'ordinanza municipale concernente i parcheggi pubblici nel comprensorio comunale del 24 novembre 2015, la quale prevede al suo art. 5, per quanto qui di interesse, che hanno diritto all'ottenimento dell'autorizzazione per l'uso senza limitazioni di tempo del parcheggio sito in __________ (P10) le persone domiciliate che risiedono nell'area di utilizzo del posteggio e che non hanno la possibilità di avere un posteggio privato a disposizione, nonché altri interessati quando particolari circostanze siano tali da giustificare un analogo diritto del richiedente (disposto nella sua versione in vigore fino al 15 maggio 2017).
4. 4.1. Il ricorrente critica la decisione governativa impugnata, contestando che l'autosilo di sia più vicino alla sua abitazione rispetto al parcheggio P10. Afferma anzi che il tragitto da casa sino all'autosilo è meno comodo e più lungo in termini di tempo. Sostiene quindi che la sua abitazione si trova all'interno dell'area di utilizzo del suddetto parcheggio, visto anche che la maggior parte delle persone residenti in zona disporrebbero di un posteggio privato. Ritiene che, in ogni modo, sussisterebbero delle circostanze particolari tali da giustificare un'eccezione a suo favore.
4.2. In quanto procedenti da apprezzamento e riconducibili all'autonomia comunale, le decisioni del Municipio in materia di autorizzazioni di posteggio sono sindacabili da parte delle istanze di ricorso soltanto nella misura in cui violano il diritto, segnatamente sotto il profilo di un esercizio abusivo del potere discrezionale che la legge riserva all'autorità comunale. Sono censurabili soltanto le decisioni che violano il diritto, vale a dire, in particolare, quelle che si fondano su considerazioni estranee alla materia o che scaturiscono da una ponderazione insostenibile degli interessi contrapposti. In questo ambito le istanze di ricorso devono pertanto limitarsi a rilevare eventuali violazioni del diritto. Non possono semplicemente sostituire il loro apprezzamento a quello dell'autorità comunale (STA 52.2016.89 del 16 agosto 2016 consid. 2.5, 52.2004.275 del 18 dicembre 2006 consid. 2.3). Ora, premesso che il privato non ha un diritto soggettivo all'ottenimento dell'autorizzazione per l'uso speciale della cosa pubblica (Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, Bellinzona/Cadenazzo 1993, n. 576), la valutazione operata dall'esecutivo comunale, e confermata dal Governo, per quanto opinabile possa apparire, regge alle critiche sollevate dal ricorrente. In particolare, la stessa non appare di certo insostenibile. Il posteggio P10, che comprende una ventina di posti auto, è destinato a servire prevalentemente la zona immediatamente limitrofa, di cui il nucleo del villaggio - dove vive l'insorgente - non fa parte. La zona del nucleo invece, è coperta ora per il fabbisogno di posteggi dal nuovo autosilo comunale (300 posti auto) che permette al Comune, in generale, una migliore gestione dello stazionamento prolungato di veicoli, segnatamente la concentrazione dei mezzi a motore nella nuova struttura e l'utilizzo delle altre aree di parcheggio in primo luogo da parte degli abitanti più prossimi ad esse. Dall'altra parte, il vantaggio che deriverebbe per il ricorrente dal disporre di un posto auto presso il parcheggio P10 si limita al fatto che potrebbe beneficiare di un tragitto fino a casa a lui più comodo e di un tempo di percorrenza a piedi di soli 3 minuti più breve; ciò che in tutta evidenza non può ancora essere ritenuto prevalente rispetto all'interesse del Comune di poter organizzare in modo ottimale e coordinato la sosta prolungata sul proprio territorio dei veicoli appartenenti alle persone residenti, né permette di ritenere che siano in specie date delle circostanze particolari tali da giustificare la concessione a favore dell'insorgente di una deroga.
5. Nel suo gravame RI 1 si lamenta anche della differenza tra la tassa percepita per il posteggio P10, corrispondente a fr. 60.- al mese, e il costo dell'abbonamento annuale all'autosilo comunale, il quale ammonta a fr. 120.- al mese. Sennonché la censura è improponibile in questa sede poiché esula dall'oggetto della lite. L'autorità di ricorso può esaminare la compatibilità di una norma con il diritto di rango superiore e può paralizzarne l'applicazione solo in caso di esame di atti concreti. Non può invece annullarla o modificarla operando un controllo astratto (abstrakte Normenkontrolle) della norma stessa (STA 52.2016.598 del 30 marzo 2017 consid. 3.2, 52.2016.200 del 9 luglio 2018 consid. 2; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, 2. ed., Cadenazzo 2002, n. 375 segg. e riferimenti). Circostanza, questa, che nel caso di specie non si verifica, dal momento che il presente litigio non verte su di un caso concreto di applicazione delle suddette tasse di parcheggio, ma unicamente sul mancato rilascio all'insorgente dell'autorizzazione ad utilizzare il posteggio P10 di __________.
6. 6.1. Stante quanto precede, il ricorso va dunque respinto con conseguente conferma della decisione governativa qui impugnata.
6.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, in quanto soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Benché patrocinato da un avvocato, al Comune di __________ non possono essere assegnate delle ripetibili come da esso richiesto nei suoi allegati di causa, non essendone date le condizioni. A questo proposito giova in effetti rammentare che, tranne nei casi in cui è esplicitamente escluso dalla legge (si veda per es. art. 104 cpv. 3 Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege del Canton Berna), il riconoscimento di una simile indennità a favore dell'autorità pubblica può entrare in linea di conto unicamente se quest'ultima si è trovata confrontata, nell'ambito della conduzione di un procedimento giudiziario, con un dispendio lavorativo al di fuori della norma, con la necessità di dover far capo all'assistenza di un legale a causa della complessità giuridica delle problematiche in gioco oppure poiché sprovvista di servizi sufficienti ad assicurare un'adeguata tutela degli interessi perseguiti dalla decisione impugnata (cfr. Kaspar Plüss, in: Martin Bertschi/Marco Donatsch/Alain Griffel/Tobias Jaag/Regina Kiener/Kaspar Plüss [a cura di], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 3a ed., Zurigo 2014, n. 51 ad § 17 con numerosi riferimenti; STA 52.2008.409 del 6 marzo 2009, consid. 4.1). Nella prassi si ritiene che il fatto di compiere degli atti di causa in sede processuale rientri tra i compiti ordinari di cui un autorità amministrativa deve sapersi fare carico autonomamente, adottando, se del caso, i dovuti accorgimenti organizzativi al proprio interno per potervi fare fronte; inoltre si considera che, di regola, nelle liti che la concernono l'autorità si trova a dover affrontare delle tematiche giuridiche sulle quali già dispone di conoscenze specialistiche (Plüss, loc. cit.), per cui il privato che si vede costretto ad intraprendere la via ricorsuale per tutelare i propri diritti nei confronti dell'ente pubblico deve di massima poter contare sul fatto che in caso di soccombenza non gli deriveranno altri svantaggi sul piano finanziario oltre a quello di dover sopportare le spese di procedura da esso generate (si veda in questo senso: Thomas Merkli/Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, n. 14 ad art. 104). Nel caso di specie quello di __________ è senza dubbio un piccolo Comune, sprovvisto di un proprio servizio giuridico. Si deve però considerare che la presente vertenza non poneva delle questioni giuridiche particolarmente complesse che necessitavano a tutti i costi il sostegno di un legale per poter essere discusse. Il Municipio oltretutto, in quanto autorità competente a decidere in materia di uso di beni comunali, era sostanzialmente chiamato in sede ricorsuale a difendere il proprio operato limitandosi a giustificare le valutazioni che lo avevano portato a negare l'autorizzazione chiesta dal ricorrente. Compito questo, che avrebbe potuto essere svolto senza troppe difficoltà dall'amministrazione comunale e che non imponeva di ricorrere al patrocinio di un legale.
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 800.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico.
3. Non si assegnano ripetibili.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
5. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera