Incarto n. 52.2017.337
Lugano 22 novembre 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso 16 giugno 2017 di
RI 1
contro
la decisione 5 maggio 2017 (n. 20.2016.9) con cui la CO 1 ha pronunciato nei confronti dell'insorgente un avvertimento, a titolo di sanzione disciplinare;
ritenuto, in fatto
A. a. In data 7 ottobre 2014 il notaio RI 1 ha rogato un atto di compravendita per una darsena situata a __________, sezione di __________ (part. __________). Comproprietari del bene immobiliare, rispettivamente parte venditrice, erano la defunta __________ (6/10), rappresentata dall'esecutore testamentario, __________ (2/10) e la comunione ereditaria composta da __________ e __________ (2/10). Secondo il punto n. 4a del rogito, il notaio era tra le altre cose incaricato di versare, ad avvenuta iscrizione a registro fondiario del trapasso di proprietà, l'importo di fr. __________ - pari al 5% del prezzo di vendita (fr. __________) - sul conto corrente postale dell'Ufficio esazione e condoni di Bellinzona a valere quale deposito per il pagamento delle imposte garantite da ipoteca legale giusta l'art. 253a della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT; RL 10.2.1.1), ciò che questi ha provveduto a fare il 26 novembre 2014.
b. Dedotte dall'importo depositato le imposte da esso garantite, tra cui quella sugli utili immobiliari (in seguito: TUI), il 21 agosto 2015 l'Ufficio esazione e condoni ha quantificato in fr. __________ la somma da restituire, la quale è effettivamente stata riaccreditata sul conto clienti del notaio il 28 agosto successivo.
c. Con scritto e-mail 11 aprile 2016 __________, lamentando di non avere avuto alcun riscontro in merito nonostante il tempo trascorso dalla firma del rogito, ha chiesto di essere aggiornata riguardo al deposito per la TUI. Non avendo ricevuto risposta, si è quindi rivolta all'avv. __________ - che l'aveva assistita nell'ambito della compravendita - affinché contattasse telefonicamente il notaio.
Ne sono seguiti dei contatti telefonici (l'ultimo ad inizio giugno 2016), durante i quali, stando alla venditrice, il notaio avrebbe assicurato che avrebbe provveduto a ragguagliarla. Ciò malgrado, essa ha continuato a non ricevere le informazioni richieste.
Con scritto raccomandato 24 giugno 2016 ha quindi fissato al notaio un termine di 10 giorni per trasmetterle il rendiconto relativo al deposito trattenuto a garanzia del pagamento della TUI, preannunciandogli che, trascorsa infruttuosa tale scadenza, si sarebbe vista costretta ad interpellare la competente autorità disciplinare.
B. a. Considerato come la sua raccomandata fosse rimasta lettera morta, il 25 luglio 2016 __________ ha quindi segnalato il comportamento, a suo dire scorretto, del notaio RI 1 alla CO 1 (in seguito: __________).
Esposti i fatti, la denunciante ha sostanzialmente rimproverato al notaio la violazione del suo obbligo di rendiconto.
b. Con e-mail 7 agosto 2016 il notaio ha illustrato a __________ il conteggio relativo al deposito TUI, comunicandole peraltro di rinunciare, sulla quota parte di sua pertinenza (pari a fr. 518.30), al diritto di ritenzione che gli sarebbe spettato fintanto che le sue pretese non fossero state saldate. Il giorno successivo ha quindi bonificato il suddetto importo sul conto della venditrice.
c. Preso atto della segnalazione, il 30 agosto 2016 la CO 1 ha aperto nei confronti del notaio RI 1 un procedimento disciplinare.
Chiamato a pronunciarsi in merito, l'interessato ha contestato ogni addebito mosso nei suoi confronti. Ha in particolare affermato di avere spiegato, nel corso dei colloqui telefonici seguiti alla prima richiesta di rendiconto, di essere sovraccarico di lavoro e di essersi dunque accordato per evaderla al più tardi con le ferie estive. Della raccomandata 24 giugno 2016 avrebbe preso conoscenza soltanto al suo rientro dalle vacanze e l'avrebbe evasa nel giro di pochi giorni, inviando a __________ il conteggio desiderato e liberando a suo favore l'importo di fr. 518.30 - che avrebbe peraltro rinunciato a trattenere sino ad avvenuto pagamento del proprio onorario.
C. Con decisione 5 maggio 2017, la CO 1 ha pronunciato nei confronti del notaio RI 1 un avvertimento.
Ha ritenuto che il pubblico ufficiale, avendo tardato a presentare il conteggio richiesto, avesse mancato al dovere di diligenza prescritto dall'art. 12 della legge sul notariato del 26 novembre 2013 (LN; RL 3.2.2.1) e che, non avendo immediatamente liberato l'importo di spettanza della segnalante, avesse violato anche l'art. 14 LN. Ha in particolare considerato che lasciar trascorrere otto mesi (dal 28 agosto 2015 all'11 aprile 2016) senza segnalare all'interessata di avere ricevuto la restituzione dell'eccedenza del deposito TUI e senza dare seguito ai suoi reiterati solleciti per ulteriori quattro mesi (cioè fino ad inizio agosto 2016) fosse inaccettabile e non potesse essere giustificato con l'asserito carico di lavoro. Il fatto che il notaio abbia soddisfatto la richiesta in pendenza del procedimento disciplinare - pur non rendendo lo stesso privo di oggetto - sarebbe stato considerato nella commisurazione della sanzione, unitamente al grado - soltanto lieve - della negligenza a lui imputabile ed all'assenza di precedenti a suo carico. Le spese della procedura, fissate in fr. 2'000.-, sono state addossate al denunciato.
D. Avverso la predetta decisione, il notaio RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone, in via principale, l'annullamento e postulando, in via subordinata, una riduzione delle spese della procedura.
L'insorgente rileva anzitutto che le rispettive interessenze nella comunione ereditaria venditrice erano oggetto di separata causa in Pretura, terminata solo poche settimane prima. Ribadita inoltre l'iniziale disponibilità della segnalante ad aspettare le ferie giudiziarie e qualificata la sua successiva raccomandata quale inopinato ripensamento, reputa dati gli estremi per prescindere dalla pronuncia di una sanzione. Contesta inoltre di avere contravvenuto all'art. 14 LN nella misura in cui tale norma riserva i diritti di compensazione e di ritenzione previsti dalla legge, che in concreto sarebbero dati, essendo il suo onorario stato corrisposto soltanto nella primavera 2017. In ogni caso, ritiene sproporzionate le spese di procedura poste a suo carico, che chiede siano ridotte.
E. In sede di risposta, la CO 1 ha rinunciato a formulare osservazioni, riconfermandosi nel provvedimento impugnato.
F. In replica, il ricorrente ribadisce le proprie argomentazioni e domande, chiedendo inoltre l'istruzione della causa mediante l'audizione di tutta una serie di testi.
Con la duplica, la CO 1 si riconferma nel provvedimento impugnato, opponendosi all'assunzione delle prove offerte dall'insorgente.
G. Delle osservazioni formulate nella triplica e nella quadruplica, come pure delle ulteriori osservazioni del ricorrente, si dirà, se del caso, in appresso.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 102 cpv. 1 LN. Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 104 LN e 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Il gravame, tempestivo (art. 104 LN e 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il ricorso può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Ad una valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3 e rimandi), le prove sollecitate dall'insorgente non appaiono idonee ad apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti ai fini del presente giudizio. Non occorre in particolare dar seguito alla richiesta di audizione personale nella misura in cui egli ha già avuto modo di esercitare compiutamente il suo diritto di essere sentito per iscritto, mediante gli allegati di causa. Va infatti ricordato che né la legislazione cantonale, né quella federale garantiscono alle parti il diritto di esprimersi oralmente, essendo sufficiente che le stesse possano fare valere le loro ragioni per iscritto (DTF 134 I 140 consid. 5.3; cfr. fra le tante: STA 52.2011.436 del 3 novembre 2014).
2. L'insorgente lamenta anzitutto una violazione del suo diritto di essere sentito, per il fatto che la precedente istanza non avrebbe sufficientemente motivato la propria decisione, trattando tutte le censure sollevate.
2.1. Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto. La citata disposizione legale si limita a stabilire il principio della motivazione scritta e non precisa altrimenti il contenuto e l'estensione della motivazione, cosicché valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Il diritto di essere sentito ancorato in quest'ultima norma assicura al cittadino la facoltà di esprimersi prima che sia presa una decisione che lo tocca nella sua situazione giuridica e comprende tutte quelle facoltà che devono essergli riconosciute affinché possa far valere efficacemente la sua posizione nella procedura (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1; 133 I 270 consid. 3.1). Tra queste, anche il diritto ad una motivazione sufficiente. Tale diritto non impone tuttavia di esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure proposti; è infatti sufficiente che dalla decisione impugnata emergano in maniera chiara i motivi su cui l'autorità fonda il suo ragionamento (cfr. DTF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 IV 81 consid. 2.2; 137 II 266 consid. 3.2 e riferimenti). Dal punto di vista formale, il diritto ad una motivazione è rispettato anche se la motivazione è implicita, risulta dai diversi considerandi componenti la decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010 consid. 3.1), oppure da rinvii ad altri atti (cfr. STF 2C_630/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2 e rimandi).
2.2. Nella decisione impugnata, così come indicato in narrativa (cfr. consid. C), la precedente istanza ha spiegato i motivi per i quali ha concluso che il notaio era incorso in una violazione degli art. 12 e 14 LN.
È ben vero, come annota l'insorgente, che la CO 1 non ha affrontato in modo esplicito tutte le censure da lui sollevate. Dalla pronuncia è nondimeno possibile desumere con sufficiente chiarezza le ragioni che hanno indotto la precedente istanza ad infliggere all'insorgente una sanzione disciplinare e rigettare, anche solo implicitamente, le censure da lui avanzate. La fondatezza o meno di tali argomenti è questione di merito. Le motivazioni della CO 1 sono del resto state recepite dal ricorrente, che ha potuto impugnare con cognizione il suo giudizio, riproponendo in questa sede tutte le tesi già sollevate senza successo. Ne discende che, tutto sommato, non vi è stata una violazione del suo diritto di essere sentito. Anche se vi fosse stata, una simile lesione dovrebbe comunque essere considerata sanata, atteso che, come detto, l'insorgente ha potuto difendersi compiutamente dinnanzi a questo Tribunale; oltretutto, in concreto, un rinvio degli atti all'istanza inferiore costituirebbe una sterile formalità, in un'ottica di economia processuale (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2 e rinvii; 135 I 279 consid. 2.6.1).
3. 3.1. La violazione dei doveri che incombono al notaio è sanzionata a livello disciplinare (cfr. RDAT II-2001 n. 11 consid. 3c; Adrian Glatthard in: Stephan Wolf [curatore], Kommentar zum Notariatsrecht des Kantons Bern, Berna 2009, n. 1 segg. ad art. 45 NG; Peter Ruf, Notariatsrecht, Langenthal 1995, pag. 293 segg., n. 1119 segg.).
Corollario della vigilanza assicurata dallo Stato al fine di garantire l'esercizio irreprensibile della professione e di preservare la fiducia del pubblico, la responsabilità disciplinare del notaio è regolata esaustivamente dal diritto cantonale (cfr. DTF 133 II 468 consid. 2; Michel Mooser, Le droit notarial en Suisse, II ed., Berna 2014, pag. 71 segg., n. 122 segg. e pag. 216, n. 330; François Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, pag. 1434, n. 3632).
3.2. In Ticino, l'art. 20 cpv. 1 LN prevede la repressione in via disciplinare degli atti commessi dal notaio in violazione dei suoi doveri o tali da compromettere in qualunque modo la sua reputazione professionale, il suo onore in relazione agli obblighi professionali o la fiducia che in lui ripone il pubblico. La norma precisa che la CO 1 giudica tutte le violazioni alla legge sul notariato, al regolamento, alla legge sulla tariffa notarile, alle norme deontologiche e allo statuto. Quest'ultima puntualizzazione - assente nel corrispondente art. 126 n. 1 della previgente legge sul notariato del 23 febbraio 1983 (vLN; BU 1985, 217) - è stata aggiunta al fine di conferire una chiara base legale in merito al perseguimento delle violazioni ai doveri del notaio, concetto il cui contenuto può essere individuato anche facendo capo alle norme deontologiche (cfr. al riguardo: Messaggio n. 6491 del 5 aprile 2011, pag. 11, ad art. 22; STF 2P.224/2000 del 19 dicembre 2000 in RDAT II-2001 n. 11 consid. 3b e rimandi; cfr. inoltre Mooser, op. cit., pag. 76, n. 126 e pag. 221 seg., n. 338; Denis Piotet, Déontologie notariale et droit suisse, in: SJ 2002 II 275, in particolare pag. 278 seg.).
4. 4.1. Giusta l'art. 12 LN, il notaio deve usare la massima diligenza nell'espletare le proprie funzioni. Secondo il codice professionale emanato dall'Ordine dei notai del Cantone Ticino del 18 giugno 2015 (cfr. art. 15 cpv. 3 LN), pubblicato nella raccolta ufficiale delle leggi (RL 3.2.2.4), il notaio deve eseguire i compiti affidatigli in modo imparziale, secondo scienza e coscienza e con sollecitudine (art. 5 cpv. 1).
Egli deve dunque consacrare il massimo impegno alla pronta esecuzione del compito che gli è affidato, trattando con solerzia le pratiche e garantendo ai piccoli incarti la stessa cura che dedica alle operazioni più importanti (cfr. Mooser, op. cit., pag. 89, n. 149). Il notaio - che ha l'obbligo di vegliare al rispetto di eventuali termini (cfr. Aron Pfammatter in: Stephan Wolf [curatore], Kommentar zum Notariatsrecht des Kantons Bern, Berna 2009, n. 20 ad art. 37 NG) - non deve necessariamente occuparsi dei suoi dossier secondo l'ordine cronologico con cui ha ricevuto gli incarichi, ma deve orientare la sua decisione in base alla possibilità che la sua inazione provochi un danno. Nello stabilire l'ordine di trattazione degli incarti, egli dispone di un certo margine di apprezzamento, ritenuto che il grado di diligenza dipende segnatamente dalla natura degli atti che è chiamato ad istrumentare (cfr. Mooser, op. cit., pag. 89, n. 149; Ruf, op. cit., pag. 269, n. 1015). A condizione che ciò non nuoccia a precedenti pendenze, il notaio può su base consensuale stabilire in relazione a determinate pratiche termini stretti o addirittura garantire un'istrumentazione immediata. In tal caso egli è tenuto, secondo i principi del diritto contrattuale, al rispetto di tali accordi (cfr. Christian Brückner, Schweizerisches Beurkundungsrecht, Zurigo 1993, pag. 280, n. 929).
4.2. A norma dell'art. 14 cpv. 1 LN, il notaio custodisce in modo separato dal proprio patrimonio le somme di denaro, le carte valori e le altre cose fungibili affidategli in modo da poterle restituire in ogni momento; restano riservati i diritti di compensazione e ritenzione previsti dalla legge. L'art. 10 del codice professionale, oltre che ribadire l'obbligo di custodire separatamente dal proprio patrimonio gli averi che gli sono affidati, precisa che il notaio deve provvedere con la massima sollecitudine al pagamento delle tasse e delle imposte anticipategli dai clienti, nonché ai pagamenti a terzi di cui sia stato incaricato previo deposito, restituendo le cose fungibili alla prima richiesta, riservati i diritti di compensazione e di ritenzione previsti dalla legge.
Il notaio deve perciò essere in grado in ogni momento di restituire i valori in questione e non può in nessun caso, neppure temporaneamente, impiegarli per scopi personali o mischiarli ai suoi propri averi (cfr. Mooser, op. cit., pag. 187 segg., n. 279 segg.; Klaus Bürgi in: Stephan Wolf [curatore], Kommentar zum Notariatsrecht des Kantons Bern, Berna 2009, n. 1 ad art. 28 NV e n. 1 ad art. 30 NV; Ruf, op. cit., pag. 270, n. 1018 e pag. 272, n. 1019). Resta riservata la facoltà del notaio di opporre, a determinate condizioni, un diritto di ritenzione o la compensazione con il credito da lui vantato per i suoi onorari rispettivamente per il rimborso degli anticipi e delle spese pagati per la regolare esecuzione dell'incarico (cfr. Mooser, op. cit., pag. 188, n. 281, pag. 272, n. 407a e pag. 274 seg., n. 412 seg.).
4.3. Sia il dovere di diligenza che il dovere di conservare debitamente i valori affidatigli derivano dall'obbligo del notaio di tutelare al meglio gli interessi delle parti, rispettivamente da quello di esercitare la professione in modo irreprensibile (cfr. Mooser, op. cit., pag. 187, n. 279; Bürgi, op. cit., n. 2 ad art. 28 NV e n. 2 ad art. 29 NV).
5. 5.1. Con la decisione impugnata, la precedente istanza ha ritenuto che, avendo tardato a presentare il conteggio richiesto come pure a liberare a favore della segnalante l'importo di sua spettanza, il notaio RI 1 fosse incorso in una violazione sia del suo dovere di diligenza, sia del suo obbligo di restituzione.
5.2. Ora, dagli atti risulta che, dopo che il 28 agosto 2015 l'Ufficio esazione e condoni gli aveva riaccreditato l'eccedenza del deposito TUI destinata ai venditori, il ricorrente è rimasto totalmente passivo e nulla ha intrapreso in vista della restituzione agli aventi diritto della loro rispettiva quota parte. E ciò benché egli sapesse perfettamente che tale importo era rientrato sul suo conto clienti (nemmeno lui ha mai preteso il contrario) e che egli doveva pertanto allestire il conteggio dell'importo da restituire in tempi brevi (cfr. osservazioni 9 settembre 2016 alla CO 1, in cui l'insorgente ammette che tale operazione era nei sospesi da evadere). A prescindere dai modesti valori in gioco, un diligente espletamento delle proprie funzioni avrebbe richiesto che il notaio avesse comunicato con maggior sollecitudine alla segnalante l'avvenuto ritorno del saldo della somma depositata a garanzia della TUI, fornendole i dati necessari per determinare l'ammontare della quota parte di sua spettanza. Al più tardi avrebbe dovuto informarla dopo che, l'11 aprile 2016, ella si era rivolta a lui chiedendo espressamente di essere ragguagliata in merito al suddetto deposito. Ciò che tuttavia egli non ha fatto, neppure dopo essere stato ripetutamente sollecitato in tal senso anche dal legale della venditrice.
E ciò benché il compito che gli incombeva fosse di una banalità disarmante. Si trattava infatti di eseguire un puro calcolo matematico, che si riduceva sostanzialmente alla semplice divisione per 10 della somma restituita dall'Ufficio esazione e condoni. La semplicità dell'operazione (per il notaio così come per chiunque altro avesse avuto il rogito sotto gli occhi) è del resto inequivocabilmente dimostrata anche dallo scritto con cui, il 7 agosto 2016, il ricorrente ha finalmente fornito il richiesto conteggio (pur accampando un nuovo pretesto per giustificare il ritardo, e cioè che il conteggio per un errore di archiviazione era finito nell'incarto sbagliato). Ritenuto come il facile compito che gli incombeva non richiedesse né molto tempo né grande impegno, il notaio non può prevalersi del sovraccarico di lavoro per giustificare il suo ritardo.
Invano l'insorgente pretende che per fornire il conteggio fosse necessario attendere l'esito della causa successoria pendente in Pretura: quest'ultima concerneva infatti le rispettive quote di partecipazione di __________ e dell'esecutore testamentario di __________ e non riguardava in alcun modo la posizione della segnalante (cfr. la premessa c del rogito laddove chiarisce inequivocabilmente che l'interessenza complessiva di __________ nel bene compravenduto corrisponde ad 1/10 (un decimo) derivante dalla sua qualità di membro della comunione ereditaria fu __________, fatto questo incontestato e che rimarrà invariato quale che sia l'esito delle sopra menzionate contestazioni). Il notaio avrebbe pertanto dovuto agire con maggiore prontezza, tanto più che in concreto il punto n. 4a del rogito disponeva che, nella misura in cui non vi fossero contestazioni pendenti (com'era appunto il caso per __________), egli avrebbe dovuto ripartire subito l'eccedenza in questione tra gli alienanti.
Non porta ad altra conclusione l'asserito successivo accordo con la segnalante, secondo cui egli l'avrebbe aggiornata in merito al deposito per la TUI al più tardi con le ferie estive. Un'eventuale intesa in questo senso sarebbe in ogni caso stata superata dall'ennesima richiesta, formulata dall'interessata mediante lettera raccomandata 24 giugno 2016, volta ad ottenere il conteggio in questione entro il termine di 10 giorni. Nulla potrebbe invece dedurre l'insorgente dal fatto di averne preso conoscenza soltanto al suo rientro dalle ferie: un notaio diligente è infatti tenuto a vegliare a che il suo studio funzioni anche in sua assenza e a che eventuali termini, tanto più se impartiti per raccomandata, non vengano ignorati.
Malvenuto è poi il ricorrente a sostenere che la segnalante avrebbe potuto chiedere all'esecutore testamentario - che si era personalmente occupato della pratica e con il quale avrebbe avuto frequenti contatti in relazione alla causa successoria - qualsiasi precisazione sulla dichiarazione TUI e calcolare per differenza quale potesse essere l'eccedenza del deposito di garanzia. Al di là del fatto che, come visto, tale vertenza non riguardava __________, poco importa che ella potesse ottenere i dati in questione da un'altra fonte: spettava infatti al ricorrente, in qualità di notaio rogante, informare le parti interessate circa il destino dell'eccedenza del deposito TUI.
5.3. Da tutto quanto sopra discende che, avendo tardato nel dar seguito alle legittime richieste della segnalante, l'insorgente ha violato il dovere di diligenza che incombe al notaio e che gli impone di eseguire prontamente i compiti affidatigli, ma anche il suo dovere di restituzione. Irrilevante - a quest'ultimo riguardo - è che la richiesta di restituzione della propria quota dell'eccedenza del deposito TUI non sia mai stata espressamente formulata dalla segnalante, nella misura in cui essa risultava implicitamente dai ripetuti solleciti volti ad ottenere il relativo conteggio, tant'è che, quando vi ha per finire dato seguito, il notaio non si è limitato a far avere a __________ il richiesto conteggio ma ha provveduto anche a versarle il denaro di sua spettanza. Tanto più che, come visto, il rogito prevedeva la ripartizione immediata dell'eccedenza del deposito TUI, con la conseguenza che la restituzione alla segnalante avrebbe dovuto avvenire senza indugio.
Poco conta poi che il rimprovero relativo al ritardo nella restituzione non figuri espressamente nella segnalazione. Come correttamente rilevato in duplica, la CO 1, quale organo dello Stato al quale compete la verifica di comportamenti contrari alla funzione pubblica che il notaio assume, può infatti intervenire anche d'ufficio nella misura in cui venga a conoscenza di un comportamento non conforme alle norme che reggono la professione o comunque di circostanze da approfondire. Del resto, la CO 1 - quale autorità amministrativa - applica il diritto d'ufficio (cfr. art. 104 LN e 31 LPAmm; cfr. pure Messaggio del Consiglio di Stato n. 6645 del 23 maggio 2012, pag. 18): una volta aperto il procedimento disciplinare nei confronti di un notaio, deve dunque poter verificare tutte le eventuali violazioni. Le finalità del diritto disciplinare (cfr. sotto, consid. 6.1) non fanno che confermare tale conclusione.
Da respingere è infine la tesi del ricorrente che pretende che sarebbe stato legittimato a trattenere l'importo che ha per finire reso alla segnalante, in quanto la stessa era solidalmente responsabile nei suoi confronti per il pagamento delle sue prestazioni. Così argomentando l'insorgente dimentica infatti che il diritto di compensare riservato agli art. 14 cpv.1 in fine LN e 10 del codice professionale presuppone - oltre all'adempimento dei requisiti posti dall'art. 120 del codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO; RS 220) - anche una dichiarazione espressa del debitore che manifesti l'intenzione di compensare il proprio debito con un credito da lui vantato nei confronti del proprio creditore (cfr. art. 124 cpv. 1 CO), formalità che nel caso di specie il ricorrente - che risulta aver evocato il tema soltanto nell'e-mail del 7 agosto 2016 (in cui impropriamente si appella al diritto di ritenzione) e poi nell'ambito del presente procedimento disciplinare non dimostra di aver adempiuto già nel momento in cui ancora deteneva il denaro destinato alla segnalante, con la conseguenza che, a quell'epoca, egli non poteva prevalersi di tale istituto per opporsi alla restituzione.
6. Ferme queste premesse, resta da statuire in merito alla sanzione da infliggere al ricorrente.
6.1. In caso di violazione della legge notarile, l'art. 97 cpv. 1 LN prevede le misure disciplinari seguenti:
- l'avvertimento;
- l'ammonimento;
- la multa fino a fr. 20'000.-;
- la sospensione dall'esercizio o il divieto definitivo di esercitare, misure da pubblicarsi sul Foglio ufficiale.
La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio del notariato o con il divieto definitivo di esercitare (art. 97 cpv. 2 LN).
L'art. 98 cpv. 1 LN precisa che nella commisurazione delle misure disciplinari devono essere considerati la rilevanza del fatto, l'intensità del dolo, il grado della colpa, nonché le possibili conseguenze derivanti dalle mancanze e in genere il comportamento del notaio.
La CO 1 gode di un certo margine di apprezzamento nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Occorre considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere - che di principio non è tanto quello di punire il trasgressore, quanto piuttosto quello di garantire che in futuro questi eserciti in maniera ineccepibile la sua funzione - e scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale fine. La sanzione deve essere fissata in maniera appropriata in funzione della natura e della gravità della violazione dei doveri legati all'esercizio della pubblica funzione. L'autorità terrà in particolare conto della colpa del trasgressore, degli interessi minacciati o lesi, del modo in cui il notaio ha svolto la sua funzione in precedenza, così come del comportamento da lui tenuto durante la procedura disciplinare (cfr. STA 52.2016.158 del 21 aprile 2017, consid. 5.1 e riferimenti).
6.2. In concreto, la negligenza del notaio RI 1 all'origine della duplice violazione dei suoi doveri deontologici può tutto sommato ancora essere considerata lieve. Colpisce tuttavia l'energia con la quale egli si è sempre opposto ai rimproveri mossigli, dimostrando così una totale assenza di assunzione di responsabilità. È del resto in particolare per questa ragione che contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente - non appaiono dati in concreto gli estremi per prescindere dalla pronuncia di una sanzione. Il suo atteggiamento - privo di segni di autocritica e di ravvedimento, ma contrassegnato dalla continua (ancora in questa sede)
contestazione delle violazioni rimproverategli - non indica infatti con sufficiente sicurezza che egli si atterrà in futuro alle norme deontologiche della professione di notaio, nella misura in cui non pare avere preso consapevolezza delle sue manchevolezze (cfr. Mooser, op. cit., pag. 231, n. 350; Ruf, op. cit., pag. 295, n. 1122). Se siffatto comportamento non giova all'insorgente, depongono per contro a suo favore il fatto di avere dato seguito alle richieste della segnalante già prima di essere messo al corrente del procedimento disciplinare aperto nei suoi confronti, come pure l'esiguità dell'importo indebitamente trattenuto (fr. 518.30) e l'assenza di precedenti disciplinari.
Alla luce di tutto quanto esposto, si giustifica pertanto di confermare l'avvertimento pronunciato dalla CO 1. La sanzione così commisurata, corrispondente alla più lieve misura prevista dall'art. 97 cpv. 1 LN, risulta adeguatamente ragguagliata alle circostanze del caso concreto e senz'altro rispettosa del principio della proporzionalità. Tiene adeguatamente conto dell'incensuratezza del ricorrente e appare sufficiente a richiamarlo al rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto disattesi.
Di transenna si osserva che il provvedimento adottato - come detto il meno severo tra quelli comminati dalla LN - non si rivelerebbe sproporzionato neanche nella denegata ipotesi in cui il ricorrente non fosse incorso nella violazione dell'obbligo di restituzione. L'avvertimento in questione si giustificherebbe infatti già soltanto per la violazione dell'obbligo di diligenza derivante dall'avere tardato a fornire il conteggio richiestogli dalla venditrice.
7. Neppure la censura relativa all'entità delle spese procedurali merita accoglimento.
Ricordato come la tassa di giustizia debba rispettare i principi della copertura dei costi (cfr. art. 50 regolamento sul notariato del 25 marzo 2015; RN; RL 3.2.2.1.1) e dell'equivalenza e tenuto conto dell'ampio potere di apprezzamento di cui dispone l'autorità amministrativa o giudiziaria (che può essere censurato solo in caso di eccesso o di abuso; cfr. art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm; cfr. STA 52.2016.158 citata, consid. 6.1 e riferimenti), in concreto, l'ammontare della tassa applicata dalla CO 1 (fr. 2'000.-), oltre che rientrare nella forchetta compresa tra fr. 100.- e fr.
5'000.- prevista dall'art. 109 cpv. 1 LN, appare del tutto rispettoso dei citati principi. Seppur non particolarmente modico, esso non si risulta ancora sproporzionato, a fronte del dispendio di tempo occasionato alla CO 1 dall'evasione della pratica. La commisurazione della controversa tassa di giustizia da parte dell'autorità inferiore non procede dunque da un esercizio scorretto, in quanto abusivo, del suo potere di apprezzamento e deve quindi essere tutelata.
8. 8.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto.
8.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-, già anticipata in ragione di fr. 1'200.-, è posta a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera