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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 21.12.2017 52.2017.300

21 décembre 2017·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,246 mots·~6 min·3

Résumé

Licenziamento di un dipendente comunale. L'atto con cui il dipendente licenziato domanda al Consiglio di Stato di accertare il carattere ingiustificato della decisione di disdetta è irricevibile

Texte intégral

Incarto n. 52.2017.300  

Lugano 21 dicembre 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso 26 maggio 2017 di

RI 1  patrocinato da: PA 1   

contro  

la decisione 26 aprile 2017 (n. 1903) del Consiglio di Stato che dichiara inammissibile la domanda del ricorrente di accertare il carattere ingiustificato della decisione 30 maggio 2016 con cui il municipio di CO 1 ha disdetto il suo rapporto di lavoro per il 30 novembre 2016;

ritenuto,                      in fatto

                                  che il 1° settembre 2013 RI 1 è stato assunto dal comune di CO 1 quale direttore degli Istituti e dei Servizi Sociali;

che per motivi che non occorre evocare, il 30 maggio 2016 il municipio ha disdetto il rapporto di lavoro con il dipendente con effetto al 30 novembre 2016;

che RI 1 è insorto dinanzi al Consiglio di Stato contro la decisione municipale, chiedendo di accertare che la decisione di licenziamento era ingiustificata; con l'allegato di replica ha pure postulato, in via subordinata, che il licenziamento venisse annullato;

che il 26 aprile 2017 l'Esecutivo cantonale ha dichiarato l'atto inoltrato dal dipendente inammissibile come istanza di accertamento e irricevibile quale ricorso;

                                  che contro la decisione governativa RI 1 è insorto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e il rinvio degli atti all'autorità ricorsuale inferiore per dare avvio all'istruzione del procedimento; premesso di non avere alcun interesse ad una reintegra nella precedente funzione, nemmeno attuabile visto il suo precario stato di salute, in base all'art. 70 cpv. 2 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1), che vieta nuove domande in sede di ricorso, in combinazione con l'art. 91 cpv. 1 LPAmm, che limita il margine di manovra di questo Tribunale al solo accertamento dell'illiceità del licenziamento di dipendenti pubblici, egli ritiene che la domanda di appurare il carattere illegale della disdetta gli debba essere riconosciuta, così come in seconda istanza, anche dinanzi al primo Giudice; il Governo avrebbe quindi dovuto entrare nel merito della sua istanza/ricor-so;

che al ricorso si oppone il municipio di CO 1, con argomentazioni di cui si dirà nei considerandi; anche il Consiglio di Stato ha chiesto la reiezione del ricorso, senza tuttavia formulare osservazioni;

                                  che nei successivi allegati scritti le parti si sono riconfermate nelle rispettive domande;

considerato,                in diritto

                                  che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2);

                                  che la legittimazione attiva del ricorrente, direttamente interessato dalla decisione governativa impugnata e destinatario della stessa, è certa (art. 65 cpv. 1 LPAmm e art. 209 lett. b LOC) e il ricorso è tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm e art. 213 LOC); il ricorso è quindi ricevibile in ordine;

che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm); visto che la presente controversia è circoscritta al quesito di sapere se a torto o a ragione il Consiglio di Stato non è entrato nel merito dell'istanza/ricorso del dipendente, le prove sollecitate con il gravame (richiamo dei certificati medici e perizia medica) si rivelano ininfluenti per il giudizio;

                                  che le decisioni di scioglimento del rapporto di impiego dei dipendenti comunali possono essere impugnate dinanzi al Consiglio di Stato mediante ricorso giusta l'art. 208 cpv. 1 LOC; a loro volta, le decisioni del Governo possono essere dedotte in giudizio dinanzi a questo Tribunale, che tuttavia non può annullare la disdetta ma deve limitarsi ad accertare se la stessa è giustificata o no (art. 91 cpv. 2 LPAmm);

che, in generale, una domanda di accertamento formulata all'autorità ricorsuale ha natura sussidiaria; non è ammissibile se il risultato può essere conseguito mediante una domanda condannatoria o costitutiva; che eccezioni a questo principio sono possibili sono se l'accertamento permette di risolvere preventivamente determinate questioni, evitando l'avvio di procedimenti dispendiosi (DTF 142 V 2 consid. 1.1, 141 II 113 consid. 1.7, 131 I 166 consid. 1.4; STF 8C_466/2017 del 9 novembre 2017 consid. 2.1; Frank Seethaler/Fabia Portmann, in: Waldmann/Weis-senberger (ed.), Kommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2. ed. Zurigo 2016, n. 36 ad art. 52);

che come ricordato in narrativa, il ricorrente ha chiesto all'auto-rità ricorsuale di prima istanza unicamente di accertare il carattere ingiustificato della disdetta, vista l'assenza di un suo interesse per motivi personali (di salute) a continuare l'attività presso il comune; egli ha quindi rinunciato a postulare l'annullamento dell'atto con il quale l'ente comunale ha posto fine al rapporto di lavoro;

che, come pertinentemente osservato dal resistente, il fine dichiarato dal ricorrente di accertare il carattere illecito della fine del rapporto di lavoro nell'ottica di una successiva richiesta di risarcimento avrebbe potuto essere conseguito con una domanda di annullamento della disdetta per gli stessi motivi addotti a sostegno dell'istanza inoltrata, ossia con una domanda di natura costitutiva; avendovi rinunciato, ciò comporta l'inammissibilità della domanda di accertamento;

che non soccorre le tesi dell'insorgente nemmeno il fatto che davanti a questo Tribunale non sono possibili nuove domande (art. 70 cpv. 2 LPAmm) e che l'art. 91 cpv. 2 LPAmm limita la facoltà di decisione del medesimo al solo accertamento del carattere illecito della disdetta, motivo per cui le medesime domande che possono o, meglio, devono essere poste in seconda istanza, dovrebbero essere ammesse anche dinanzi all'autorità di ricorso di prima istanza;

che, in effetti, non si tratta in quel caso di una nuova domanda ma del semplice rispetto di una limitazione voluta dal legislatore per evitare di imporre al datore di lavoro di riprendere alle sue dipendenze un lavoratore nel quale non ha più fiducia, nel caso fosse appurato da parte dell'autorità di ricorso che il licenziamento era ingiustificato (cfr. RDAT I-1994 n. 19, consid. 4; STA 52.2012.317 del 24 luglio 2013, consid. 1.3.; Marco Borghi/ Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 1a ad art. 69);

che pertanto, ai fini del presente giudizio è determinante unicamente il fatto che il ricorrente avrebbe potuto ottenere con una domanda di annullamento della disdetta quanto fatto valere con la domanda di accertamento del carattere illecito della medesima, ragione per cui non può essergli riconosciuto un interesse giuridico degno di protezione; a ragione il Consiglio di Stato ha quindi dichiarato irricevibile la sua istanza;

che giustamente in questa sede il ricorrente non avanza obiezioni riguardo alla domanda di completamento del petitum, formulato in via subordinata in sede di replica davanti al Governo, ritenuto che, per le considerazioni esposte nella decisione impugnata, era manifestamente tardiva;

che, visto quanto precede, il ricorso è quindi respinto;

che la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm); egli rifonderà alla controparte, patrocinata da un legale, un congruo importo a titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.  Il ricorso è respinto.

2.  La tassa di giustizia di fr. 1'500.- già anticipata dal ricorrente rimane a suo carico. L'importo di fr. 500.- versato in eccesso a titolo di anticipo delle spese processuali gli viene restituito. Il ricorrente rifonderà al comune di CO 1, assistito da un legale, fr. 1'500.-  importo a titolo di ripetibili.

3.  Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 85 LTF.

4.  Intimazione a:

  ;   .

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                  La vicecancelliera

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