Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 10.10.2017 52.2016.213

10 octobre 2017·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,704 mots·~9 min·3

Résumé

Ordine di presentare una domanda di costruzione in variante. Termopompa

Texte intégral

Incarto n. 52.2016.213  

Lugano 10 ottobre 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Giada Rovelli

statuendo sul ricorso 20 aprile 2016 di

RI 1 e RI 2, patrocinati da: PA 1,  

contro  

la decisione 8 marzo 2016 (n. 1052) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata da RI 2 e RI 1 avverso la decisione 1° dicembre 2015 con cui il municipio di Minusio ha ingiunto loro di inoltrare una nuova domanda di costruzione nella forma della notifica (variante completa) per posare un nuovo modello di termopompa esterna al mapp. __________ di quel comune;

ritenuto,                          in fatto

che RI 2 e RI 1, qui ricorrenti, sono comproprietari di un fondo (part. __________) a Minusio, sul quale si trova una casa monofamiliare;

che il 16 maggio 2014 il municipio ha rilasciato agli insorgenti la licenza edilizia per ristrutturare il suddetto edificio e, per quanto qui interessa, installare un nuovo impianto di riscaldamento tramite pompa di calore aria-acqua esterna;

che tale permesso dichiarava parte integrante l'avviso favorevole dei Servizi generali del Dipartimento del territorio (n. 87155 del 18 aprile 2014), il quale ha imposto, tra l'altro, a titolo di condizione (pag. 3) che i dati relativi alla potenza sonora della pompa di calore e del condizionatore devono corrispondere scrupolosamente a quelli elencati nella scheda tecnica della ditta Toshiba (modello HWS-1103H-E e HWS-1103H8-E);

che al momento di posare il nuovo impianto conformemente ai piani approvati, il modello della pompa di calore prescelto (Toshiba, HWS-1103H8-E) risultava fuori produzione; RI 1 e RI 2 hanno pertanto ricevuto il nuovo modello corrispondente (Toshiba, HWS-1104H8-E), il quale, secondo le schede tecniche, presenta le stesse dimensioni, la stessa potenza termica e la stessa pressione sonora della precedente versione, ma ha un miglior coefficiente di prestazione (COP);

che, con comunicazione 20 novembre 2015, dopo aver riscontrato che i dati relativi alla termopompa presente in cantiere (non ancora posata) non corrispondevano a quelli indicati sull'avviso cantonale n. 87155, l'ufficio tecnico comunale (UTC) ha ingiunto ai ricorrenti di sospenderne l'installazione;

che nel frattempo lo stesso Ufficio ha interpellato la Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) che, in una comunicazione via e-mail, ha indicato di non ravvisare problemi particolari alla posa del nuovo impianto - considerato che i dati sulla rumorosità sono uguali al precedente modello - osservando nondimeno che visto che nell'avviso cantonale sarebbe stato vincolato il tipo di termopompa sta a voi la scelta se fare una nuova procedura o no (cfr. scambio di corrispondenza __________ e __________);

che con decisione 1° dicembre 2015, il municipio, ritenendo che l'impianto in fase di installazione non corrisponde al modello (tipo) vincolato nel citato avviso cantonale, ha ingiunto a RI 2 e RI 1 di inoltrare una nuova domanda di costruzione nella forma della notifica Variante completa, per la posa del nuovo modello della pompa di calore esterna che verrà pubblicata e trasmessa per preavviso al preposto ufficio cantonale (SPAAS);

che con decisione 8 marzo 2016, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto dagli insorgenti avverso il suddetto provvedimento, che ha confermato, considerando l'agire del municipio corretto e non eccessivamente formale;

che il Governo ha in sostanza rilevato come l'impianto in questione non fosse il medesimo di quello approvato con la predetta licenza edilizia (sulla base del vincolante avviso cantonale); la termopompa, formalmente non autorizzata dal municipio, richiederebbe pertanto l'avvio di una procedura di rilascio del permesso; priva di rilievo sarebbe invece la presa di posizione preliminare favorevole della SPAAS, per il tramite di una sua funzionaria, al di fuori della formale procedura di rilascio del permesso; 

che, con ricorso 20 aprile 2016, RI 2 e RI 1 si aggravano contro il predetto giudizio dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato, assieme alla risoluzione municipale;

che riproponendo le censure rimaste inascoltate, i ricorrenti rimproverano in particolare alle precedenti istanze di essere incorse in un formalismo eccessivo, ritenuto che il nuovo modello di termopompa è sostanzialmente identico a quello già autorizzato (potenza termica e pressione sonora sono uguali, mentre il consumo energetico è diminuito); neppure il giudizio impugnato, immotivato e arbitrario, avrebbe del resto spiegato quali differenze tecniche renderebbero necessario l'avvio di una nuova procedura di rilascio del permesso, che costituirebbe un'inutile e ingiustificata lungaggine burocratica;

che all'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni;

che, con decreto 16 giugno 2016, è stata estromessa dall'incarto la risposta 15 giugno 2016 presentata dal municipio, dichiarata irricevibile poiché tardiva;

che in replica i ricorrenti hanno riconfermato quanto esposto nel ricorso;

considerato,                   in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1); la legittimazione attiva dei ricorrenti è certa (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1); il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine;

che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, integrati dal carteggio prodotto dal municipio con la risposta 15 giugno 2016 (art. 25 cpv. 1 LPAmm); l'estromissione della risposta tardiva del municipio (cfr. supra) non impedisce a questo Tribunale di accertare i fatti sulla base dei documenti da esso prodotti (formanti l'incarto alla base della procedura), noti alle parti;

che, secondo l'art. 16 cpv. 1 LE, la procedura di pubblicazione deve essere ripetuta se i progetti vengono modificati nel corso della procedura di approvazione o successivamente; l'obbligo di pubblicizzare la variante mira essenzialmente a salvaguardare i diritti di opposizione di eventuali interessati;

che, per principio, le varianti soggiacciono alla procedura ordinaria di rilascio del permesso di costruzione; tale regola non è tuttavia assoluta, l'art. 16 cpv. 2 LE prevede infatti che se i progetti rimangono immutati nelle loro caratteristiche essenziali è applicabile la procedura della notifica; lo stesso disposto prevede inoltre che le differenze che non superano un grado di tolleranza ragionevolmente ammissibile, non soggiacciono a nessuna formalità, precisazione quest'ultima il cui scopo è essenzialmente quello di evitare procedure sproporzionate all'entità dei cambiamenti da apportare;

che, secondo dottrina e giurisprudenza, non superano un grado di tolleranza ragionevolmente ammissibile ad esempio lievi modificazioni dell'ubicazione e dell'altezza dei fabbricati senza alcun pregiudizio per l'interesse pubblico e per quello dei vicini, una diversa ripartizione dei vani interni di un edificio, una diversa disposizione delle aperture, la riduzione del volume della costruzione, la soppressione o l'aggiunta di determinati manufatti, la rinuncia a determinate utilizzazioni e, in genere, le modifiche del progetto originario che non comportano un mutamento della destinazione, non turbano l'aspetto esteriore del fabbricato, non influiscono sulle immissioni e non determinano l'applicazione di nuove norme edilizie (cfr. Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, ad art. 16 LE n. 900 e riferimenti ivi citati);

che in concreto, oggetto di controversia è unicamente la questione di sapere se la posa del modello più "evoluto" (Toshiba, HWS-1104H8-E) della termopompa approvata (Toshiba, HWS-1103H8-E) con licenza edilizia 16 maggio 2014 esiga o meno la ripetizione di una procedura di rilascio del permesso;

che nessuno contesta che le differenze tra i due modelli siano da ricondurre unicamente a quelle riscontrabili dalle relative schede tecniche; tali differenze, come giustamente rilevano i ricorrenti, sono tuttavia di minima entità; infatti, fatto salvo per il rendimento energetico (coefficiente COP, migliorato nella versione più attuale), le caratteristiche tecniche dei due modelli sono pressoché identiche: le due termopompe presentano, tra l'altro, la stessa volumetria e lo stesso livello di pressione acustica (cfr. schede agli atti); neppure le precedenti istanze hanno del resto preteso qualcosa di diverso;

che il nuovo modello influisce pertanto allo stesso modo sull'aspetto esteriore del fabbricato, causa le stesse immissioni foniche e di per sé non comporta neppure l'applicazione di nuove norme edilizie; le differenze tra i due modelli non superano pertanto un grado di tolleranza ragionevolmente ammissibile;

che in questo contesto, l'installazione dell'impianto in questione non è neppure atta a comportare alcun pregiudizio per l'interesse pubblico e per quello dei vicini;

che contrariamente a quanto ritenuto dalle precedenti istanze, l'installazione del nuovo modello di termopompa non si pone affatto in contrasto con il citato avviso cantonale (n. 87155): infatti, seppure il modello abbia una diversa denominazione (come visto si tratta dell'evoluzione dello stesso modello), i dati relativi alla potenza sonora dell'impianto corrispondono ancora scrupolosamente a quelli elencati nella scheda tecnica del modello approvato, proprio come imposto dall'autorità dipartimentale (cfr. citato avviso, pag. 3);

che la diversa conclusione tutelata dal Governo, volta a imporre l'avvio di una nuova procedura di rilascio del permesso alla fin fine solo per la diversa designazione dell'impianto (rimasto però, come detto, sostanzialmente invariato), non appare ragionevolmente difendibile, ma al contrario lesiva del principio di proporzionalità e del divieto di formalismo eccessivo;

che in definitiva, l'installazione del nuovo modello di termopompa (HWS-1104H8-E) - in sostituzione di quello approvato dal municipio il 16 maggio 2014, ora fuori produzione (HWS-1103H8-E) - non deve pertanto sottostare a nessuna formalità (cfr. art. 16 cpv. 2 LE); va da sé che per ubicazione e tempi di funzionamento, l'impianto dovrà rispettare le condizioni imposte in sede di licenza edilizia;

che, sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, con conseguente annullamento del giudizio impugnato e della decisione municipale soggiacente;

che, dato l'esito, non si preleva alcuna tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm), ritenuto che il comune ne va esente essendo comparso per esigenze di funzione (art. 47 cpv. 6 LPAmm);

che il comune è tuttavia tenuto a rifondere ai ricorrenti, assistiti da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili, per entrambe le istanze (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è accolto.

§.   Di conseguenza, sono annullate:

1.1.   la decisione 8 marzo 2016 (n. 1052) del Consiglio di Stato;

1.2.   la decisione 1° dicembre 2015 del municipio di Minusio.

2.   Non si preleva tassa di giustizia.

Agli insorgenti va restituito l'importo di fr. 1'500.- versato a titolo di anticipo delle presunte spese processuali.

Il comune di Minusio è tenuto a versare ai ricorrenti fr. 1'200.- a titolo di ripetibili per entrambe le istanze.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                     La vicecancelliera

52.2016.213 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 10.10.2017 52.2016.213 — Swissrulings