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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 29.11.2016 52.2016.194

29 novembre 2016·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·5,625 mots·~28 min·3

Résumé

Annullamento dell'elezione del municipio e del consiglio comunale per irregolarità procedurali nell'ambito dei lavori preparatori in vista dello spoglio delle schede

Texte intégral

Incarto n. 52.2016.194  

Lugano 29 novembre 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente, Giovan Maria Tattarletti, Sarah Socchi  

vicecancelliere:

Fulvio Campello

statuendo sul ricorso 11 aprile 2016 di

RI 1  RI 2  patrocinati da: PA 2   

contro  

l'elezione 10 aprile 2016 del consiglio comunale e del municipio nel comune di CO 1;

ritenuto,                      in fatto

A.    Il 10 aprile 2016 hanno avuto luogo nel Cantone Ticino le elezioni generali per il rinnovo dei poteri comunali per il quadriennio 2016 - 2020. Nel comune di CO 1 il materiale di voto, contenuto in complessive 1459 buste, è stato distribuito il 9 marzo 2016 a tutti gli iscritti in catalogo mediante invio postale. Il 15 marzo seguente sono poi state consegnate a mano ulteriori 49 buste agli ospiti della casa anziani Residenza __________, ai municipali e ai loro familiari, come pure ai dipendenti e alle persone con recapito presso i servizi sociali del comune. Nel frattempo il 14 marzo 2016 il municipio aveva deciso di istituire due uffici elettorali. Il primo composto dai municipali A 1 (Gruppo 1), in qualità di presidente, e B 1 (Gruppo 2) e C 1 (Gruppo 1), in qualità di membri, con D 1 (Gruppo 1) quale supplente. Il secondo composto dai municipali E 1 (Gruppo 1), in veste di presidente, e da F 1 (Gruppo 3) e D 1 (Gruppo 1), quali membri, e con G 1 (Gruppo 4), quale supplente. Tra lunedì 4 aprile e giovedì 7 aprile 2016 sono pervenute alla cancelleria comunale le distinte di presenza ai seggi dei delegati designati dai vari gruppi politici partecipanti alle elezioni. Per quanto qui più interessa, la distinta del gruppo Gruppo 4 è stata consegnata martedì 5 aprile 2016 con l'indicazione di RI 2eH1 (supplente) quali delegati per il seggio n. 1, nonché di I1eL 1 (supplente) quali delegati per il seggio n. 2.

B.    A partire dal 16 marzo 2016 sono iniziate a giungere presso la cancelleria comunale le prime buste di voto per corrispondenza. Il 5 aprile 2016 alle ore 14.00 alla presenza del segretario comunale, dei municipali B1eC 1, nonché di M 1, responsabile comunale per le votazioni ed elezioni, si è proceduto all'apertura parziale, con sola registrazione della carta di legittimazione, delle 511 buste di voto (doc. 2 all. 11) che erano sino a quel momento pervenute per corrispondenza. Un'analoga operazione ha poi ancora avuto luogo alle ore 14.00 di venerdì 8 aprile 2016, davanti alle medesime persone, per le ulteriori 183 buste di voto (doc. 2 all. 12) giunte nel frattempo sempre per corrispondenza. I seggi per il voto sono stati aperti venerdì 8 aprile 2016 dalle ore 17.00 alle 19.00 e domenica 10 aprile tra le 10.00 e le 12.00. Alle ore 8.15 del 10 aprile alla presenza di 4 municipali membri degli uffici elettorali (C 1, B 1, E1eF 1) e di 6 funzionari comunali è iniziata l'apertura delle buste contenenti le schede votate per il municipio (781) e per il consiglio comunale (780). Le schede sono quindi state timbrate, numerate e riposte nelle relative cassette.

Alle ore 12.00, una volta terminate le operazioni di voto, si è quindi proceduto all'apertura e alla conta delle 103 schede che erano state depositate nelle urne a partire dalle ore 10.00 di quello stesso giorno e delle schede votate per corrispondenza durante il fine settimana, questa volta in presenza di tutti i membri di entrambi gli uffici elettorali e dei delegati dei vari gruppi politici. Dopo di che ogni ufficio elettorale ha allestito il proprio verbale delle operazioni di voto e di spoglio (doc. 2 all. 18). Tanto nel verbale relativo all'ufficio elettorale n. 1, quanto in quello dell'ufficio elettorale n. 2 i delegati del gruppo Gruppo 4, RI 2 e I 1, hanno rilevato come 704 buste pervenute per corrispondenza prima dell'apertura dei seggi di venerdì 8 aprile 2016 fossero state aperte in assenza dei delegati. Nessuna presa di posizione è stata adottata dai due uffici elettorali in merito a tale obiezione. Le cassette contenenti le schede di voto, tra cui quelle contestate, i suddetti verbali e l'elenco dei votanti sono quindi state chiuse e sigillate e poi ritirate da una pattuglia di polizia che le ha trasportate a Bellinzona presso l'Ufficio cantonale di spoglio.

C.    Durante le operazioni di spoglio centralizzate, l'Ufficio cantonale d'accertamento è stato informato di quanto eccepito nei due suddetti verbali dai delegati del gruppo Gruppo 4 in merito alla parziale apertura delle buste pervenute per corrispondenza prima dell'inizio delle operazioni di voto presso i seggi di CO 1. Con decisione del __________ 2016, pubblicata sul Foglio ufficiale n. __________ di __________ __________ 2016, detta autorità ha tuttavia evaso la questione, rinviando i segnalanti all'apposita procedura di ricorso contro gli atti preparatori di una votazione o di un'elezione, prevista dall'art. 163 della legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (LEDP; RL 1.3.1.1) e indicando il Tribunale cantonale amministrativo quale istanza competente a statuire sulla questione. Tuttavia, senza nemmeno attendere la presa di posizione dell'Ufficio di accertamento, l'11 aprile 2016 la RI 1 e RI 2 avevano già inoltrato un gravame davanti a quest'ultima istanza giudiziaria, chiedendo che le elezioni 10 aprile 2016 del municipio e del consiglio comunale di CO 1 fossero annullate e che venisse di conseguenza indetta una nuova consultazione. Nella loro impugnativa si lamentano della violazione di diverse formalità durante l'apertura delle buste relative al voto per corrispondenza. In particolare censurano di non essere stati debitamente informati, alla stessa stregua degli altri delegati, della decisione di procedere alla registrazione prima dell'apertura dei seggi delle carte di legittimazione dei voti giunti per corrispondenza. Affermano di non essere nemmeno stati convocati al ricevimento del materiale di voto dal Cantone. Sostengono che le cassette contenenti le schede votate sono giunte al seggio domenica mattina sprovviste di sigilli. Infine rilevano come non siano state contate le schede bianche rimaste.

D.    All'accoglimento del gravame si oppone il comune di CO 1 con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito. Dal canto suo il Servizio dei diritti politici della Cancelleria dello Stato ha rinunciato a formulare domande di giudizio, limitandosi a evidenziare i fatti salienti che caratterizzano la fattispecie e a riassumere le disposizioni legali applicabili. In sede di replica e di duplica i ricorrenti e il comune di CO 1 hanno ribadito e sviluppato le loro contrapposte tesi, confermandosi nelle rispettive domande di giudizio. Per contro il Servizio dei diritti politici è rimasto silente.

E.    Nel frattempo, pendente causa, il 12 aprile 2016 sono stati proclamati e pubblicati i risultati delle elezioni tenutesi nel comune di CO 1, che hanno avuto il seguente esito:

Municipio  

n.

lista

schede

% schede

voti emessi

voti non emessi

voti di lista

% voti di lista

01

Gruppo 1

417

41.9

4'792

1'924

6'716

52.9

02

179

18

1'335

1'332

2'667

21

03

Gruppo 2

108

10.9

853

1'022

1'875

14.8

04

Gruppo 3

89

8.9

771

673

1'444

11.4

99

Schede Senza Intestazione

202

20.3

voti bianchi 1'228

Totale

995

100

7'751

4'951

12'702

100

consiglio comunale  

n.

lista

schede

% schede

voti emessi

voti non emessi

voti di lista

% voti di lista

01

Gruppo 1

398

40

11'519

5'968

17'487

50.8

02

RI 1

168

16.9

2'591

4'512

7'103

20.6

03

Gruppo 2

122

12.3

2'849

3'070

5'919

17.2

04

Gruppo 3

88

8.9

1'497

2'432

3'929

11.4

99

Schede Senza Intestazione

218

21.9

voti bianchi 5'322

Totale

994

100

18456

15982

34438

100

Considerato,               in diritto

                             1.  1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e discende dall'art. 164 cpv. 2 LEDP e non dall'art. 163 LEDP, come erroneamente indicato dall'Ufficio cantonale di accertamento. Quest'ultima disposizione concerne infatti unicamente i gravami interposti contro gli atti preparatori di una votazione, di un'elezione, di una raccolta di firme per un'iniziativa o un referendum compiuti dal sindaco o dal municipio. Ciò che evidentemente non è il caso nella presente fattispecie dove litigioso è unicamente l'operato degli uffici elettorali di CO 1 per quanto attiene lo svolgimento della procedura preparatoria, ma non certo dell'elezione, quanto semmai dello spoglio delle schede votate. Irrilevante appare poi la questione, sollevata dal comune resistente nei suoi allegati, di sapere se in concreto sussistano delle decisioni impugnabili adottate dai predetti uffici elettorali intese ad evadere la contestazione messa a verbale dai delegati della RI 1. A prescindere dal fatto che optando sic et sempliciter per l'invio delle schede all'Ufficio cantonale di spoglio a Bellinzona, senza prendere alcuna posizione su quanto rilevato dai due delegati del gruppo RI 1 in dispregio a quanto stabilito dall'art. 20 cpv. 1 LEDP e 14 cpv. 1 lett. f del regolamento di applicazione della legge sull'esercizio dei diritti politici del 18 novembre 1998 (RALEDP; RL 1.3.1.2), vi sarebbe da ritenere che gli uffici elettorali abbiano in realtà risolto per atti concludenti e senza oltretutto fornire alcuna motivazione di rigettare le critiche in questione, vi è comunque da rilevare che il presente gravame è diretto contro l'esito dell'elezione comunale svoltasi il 10 aprile 2016 a CO 1 in quanto tale. Di conseguenza qualsiasi cittadino attivo del comune avrebbe potuto, in teoria, adire il Tribunale cantonale amministrativo per contestare lo svolgimento della procedura preparatoria di spoglio delle schede, indipendentemente dall'esistenza di una nota a verbale in tal senso da parte d'un delegato di partito e di una qualsiasi decisione in proposito pronunciata dagli uffici elettorali.

1.2. 1.2.1. La legittimazione ricorsuale di RI 2 è certa, poiché cittadino attivo di CO 1. Egli, in quanto delegato del gruppo Gruppo 4, aveva inoltre rilevato, con relativa nota riportata nel verbale delle operazioni di voto e di spoglio, e quindi ancor prima di conoscere i risultati di quest'ultimo, le irregolarità di cui ora si duole in questa sede, ragione per cui nulla gli può essere rimproverato dal profilo della buona fede.

1.2.2. Per quanto riguarda la RI 1 va considerato quanto segue. Secondo costante prassi del Tribunale federale, in materia di diritti politici, i partiti e le organizzazioni a carattere politico formate in vista di un determinato scopo, quale ad esempio il lancio di un referendum o di un'iniziativa popolare, sono abilitate ad agire in giudizio soltanto se sono costituiti come persone giuridiche, se esercitano la loro attività all'interno della collettività pubblica toccata dalla votazione in questione e se reclutano principalmente i loro membri in funzione della loro qualità di elettori (DTF 134 I 172 consid. 1.3.1 con numerosi riferimenti). Trattandosi di enti con scopo ideale, non occorre la loro iscrizione nel registro di commercio (art. 52 cpv. 2 codice civile svizzero del 10 dicembre 1907; CC; RS 210), ma basta, a questo scopo, che la volontà di associarsi sia stata espressa negli statuti (art. 60 cpv. 1 CC; RDAT I-1991 n. 19, 1990 n. 28). Nel caso di specie le suddette condizioni appaiono adempiute. Come emerge infatti dallo statuto 18 gennaio 2016 versato agli atti con l'allegato di replica, la RI 1 è un'associazione ai sensi degli art. 60 seg. CC per cui è dotata di personalità giuridica e, di conseguenza, possiede la capacità di essere parte al procedimento. Avendo per scopo il promovimento di un movimento democratico dei cittadini (art. 2 statuti) e avendo sede a CO 1 (art. 1 statuti), essa agisce per lo più a livello politico comunale. Pur essendo aperta a tutti gli uomini e le donne domiciliati nel comune, nel Cantone o anche all'estero, il fatto che gli stessi debbano essere svizzeri (art. 3 statuto) indica come questa associazione si rivolga per lo più ai cittadini attivi. Ragioni per le quali anch'essa è legittimata ad insorgere contro le elezioni comunali dell'aprile 2016 che si sono tenute a CO 1.

1.3. Il gravame risulta anche ampiamente tempestivo, essendo stato introdotto addirittura prima della pubblicazione dei risultati dell'elezione all'albo comunale, momento a partire dal quale inizia a decorrere il termine di 15 giorni, previsto dall'art. 164 cpv. 2 LEDP, per agire in giudizio. Infatti, la giurisprudenza stabilisce che la sanzione per il ricorso insinuato prematuramente non è l'irricevibilità: esso rimane tuttavia sospeso sino all'inizio del termine d'impugnazione (cfr. DTF 125 II 440 consid. 1b e relativo rinvio alla DTF 110 Ia 7 consid. 1c).

1.4. Infine si deve considerare che il ricorso adempie i requisiti formali stabiliti dall'art. 70 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1), ritenuto oltretutto che, essendo stato allestito da laici, non possono essere poste a tal riguardo delle esigenze troppo severe. Esso contiene infatti una motivazione che, seppur succinta, permette di comprendere nella loro sostanza le censure sollevate dagli insorgenti. Le domande di giudizio appaiono inoltre formulate in modo chiaro e il gravame risulta debitamente firmato.

1.5. Per tutti questi motivi, il ricorso deve essere considerato ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 LPAmm). Del resto nemmeno le parti chiedono l'assunzione di particolari prove.

                             2.  La libertà di voto e di elezione garantisce al cittadino elettore che siano riconosciuti solo i risultati elettorali corrispondenti in modo affidabile e non falsato alla volontà dell'elettore liberamente espressa (art. 34 cpv. 2 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101; DTF 130 I 290 consid. 3.1, 129 I 232 consid. 4.2, 125 I 441 consid. 2a). Sulla base di questa garanzia, ogni cittadino elettore che adempie i requisiti all'uopo stabiliti e conformi alla Costituzione deve poter partecipare come candidato o elettore su un piano di pari opportunità rispetto a ogni altro cittadino elettore. Il cittadino può quindi pretendere che l'autorità incaricata dello spoglio conti in maniera regolare e corretta i suffragi espressi (DTF 98 Ia 73 consid. 4; STF 1P.363/1994 del 15 dicembre 1994 consid. 1c, apparsa in Plädoyer 2/1995 pag. 53 seg.; cfr. anche DTF 121 I 138 consid. 3 in fine e 141 I 221 consid. 3.2).

                            3.  3.1. I ricorrenti si lamentano a titolo principale di non essere stati preventivamente avvertiti che nei giorni di martedì 5 aprile e venerdì 8 aprile 2016, ancora prima dell'apertura dei seggi, si sarebbe proceduto alla registrazione anticipata delle carte di legittimazione dei voti giunti per corrispondenza per mano di due membri degli uffici elettorali, del segretario comunale e della responsabile comunale per le elezioni e votazioni. Questa circostanza non avrebbe permesso loro di partecipare a dette attività, così come prescritto dalla legge, e di svolgere i loro compiti di sorveglianza su queste importanti e delicate operazioni elettorali.

3.2. Giusta l'art. 20 LEDP l'ufficio elettorale presiede alle operazioni di voto e di spoglio nel comune, assicura la regolarità delle operazioni elettorali, decide sulle questioni che gli vengono sottoposte dai delegati, si pronuncia sulla validità delle schede, esegue la ricapitolazione e la proclamazione dei risultati. Ogni ufficio elettorale comunale deve tenere il verbale delle operazioni di voto e di spoglio e allestire l'elenco dei votanti (cpv. 2). Sono riservati i casi in cui parte delle funzioni è attribuita agli uffici cantonali di spoglio (cpv. 3). L'ufficio elettorale si compone di un presidente e di due membri designati dal municipio avuto riguardo della rappresentanza dei gruppi politici (art. 21 cpv. 1 LEDP). Il municipio designa inoltre i supplenti dell'ufficio elettorale (art. 21 cpv. 2 LEDP). L'art. 23 LEDP prevede che in caso di elezioni, i gruppi che hanno depositato una lista hanno diritto di essere rappresentati pres­so gli uffici elettorali (cpv. 1). I delegati hanno diritto di rilevare eventuali irregolarità e di chiedere rimedio all'ufficio elettorale. Le osservazioni ed i reclami dei delegati sono registrati a verbale (cpv. 3). Ogni gruppo ha diritto a un delegato e a un supplente per ogni ufficio elettorale. Il delegato ha diritto di assistere a tutte le operazioni di voto e di spoglio; ha diritto di firmare il verbale, ma non ha diritto di voto in seno all'ufficio elettorale (art. 15 cpv. 1 e 2 RALEDP). Nelle elezioni con il sistema proporzionale lo spoglio delle schede ha luogo a livello cantonale (art. 38 cpv. 1 LEDP). Esso avviene a porte chiuse da mezzogiorno della domenica del voto. L'ufficio elettorale può cominciare i lavori preparatori per lo spoglio prima di tale termine, purché lo spoglio delle schede non sia ancora effettuato e sia garantita la segretezza del voto (cpv. 4). Per lavori preparatori - soggiunge il cpv. 5 di questa norma - si intendono, in particolare: l'apertura delle buste di trasmissione del voto per corrispondenza e la registrazione dell'avente diritto di voto (lett. a), l'apertura delle buste interne contenenti le schede (lett. b) e l'eventuale numerazione delle schede (lett. c). In ogni caso i lavori preparatori di cui alla lett. b e alla lett. c possono essere anticipati solo dalla mattina della domenica del voto (cpv. 6).

3.3. Come appena illustrato, gli uffici elettorali comunali sono responsabili, tra le altre cose, della registrazione anticipata della carta di legittimazione dei voti pervenuti per corrispondenza. Operazione, questa, che possono eseguire anche prima della domenica mattina del voto (art. 38 cpv. 5 e 6 LEDP). In linea con quanto disposto dall'art. 15 cpv. 2 RALEDP, che conferisce ai delegati il diritto di assistere a tutte le operazioni di voto e di spoglio, ai medesimi deve essere data la possibilità di presenziare anche a questo genere di attività. Tale circostanza era d'altra parte stata esplicitamente ricordata ai vari municipi del Cantone dal Servizio dei diritti politici nelle direttive 25 febbraio 2016 concernenti le elezioni comunali del 10 aprile 2016 al punto A.2, come pure ai punti A.6 e A.7. Anche il Manuale elezioni comunali 2016, pubblicato dal Dipartimento delle istituzioni, indicava in modo assolutamente chiaro ed intelligibile detto principio, riportando un elenco dettagliato di tutte le attività elettorali alle quali i delegati hanno diritto di assistere (cfr. pag. 113 e 115). Ora, nella presente fattispecie, da un esame degli atti emerge che con lettera priva di data (doc. 2 all. 9), inviata il 6 aprile 2016 - e quindi addirittura successivamente alle attività di registrazione tenutesi il giorno precedente - il segretario comunale si era rivolto ai vari delegati designati dai partiti, limitandosi a rammentare i diritti e le competenze attribuite loro dalla legge, senza tuttavia indicare se e quando si sarebbero tenute le operazioni di registrazione anticipata delle carte di legittimazione relative ai voti pervenuti per corrispondenza. Dalle tavole processuali non risulta che simili informazioni fossero state fornite ai delegati in altra data e occasione. Ciò che nemmeno il comune sostiene. Quest'ultimo si è in effetti limitato ad affermare che i delegati del gruppo Gruppo 4 dovevano per forza di cose essere al corrente dell'anticipazione di detti lavori, trattandosi di un provvedimento che era stato deciso dal municipio, organo di cui faceva parte anche il municipale G 1 in rappresentanza di quest'ultimo schieramento politico. Sennonché, questa circostanza appare irrilevante in quanto non permetteva certo di supplire alla mancanza di una preventiva notifica, chiara e personale, ai singoli delegati riguardo ai giorni e agli orari previsti per le operazioni di registrazione anticipata delle carte di legittimazione dei voti pervenuti per corrispondenza, secondo le modalità contemplate nel modello di lettera riprodotto a pag. 121 del Manuale elezioni comunali 2016. Ne consegue che, in questo modo, gli stessi sono stati privati della possibilità, garantita loro dalla legge, di assistere a tali attività. Ma non solo. I delegati non sono nemmeno mai stati preventivamente informati, come di dovere, che alle ore 8.15 di domenica 10 aprile 2016 sarebbero iniziati i lavori preparatori in vista dello spoglio delle schede pervenute per posta e di quelle depositate nelle urne venerdì 8 aprile 2016. Essi sono così giunti ai seggi soltanto alle ore 10.00 di domenica, in concomitanza con la loro apertura e le ultime operazioni di voto, venendo privati della facoltà di assistere anche a queste importanti attività preparatorie, che si sono svolte, per di più, non alla presenza di tutti e sei i membri dei due uffici elettorali, come prescritto dalla legge, ma soltanto di quattro di essi coadiuvati da alcuni funzionari comunali. Non possono pertanto sussistere dubbi sul fatto che tutte le operazioni testé menzionate si siano svolte in palese violazione degli art. 23 LEDP e 15 RALEDP. Ne consegue che su questo punto le censure dei ricorrenti sono sicuramente fondate e meritano accoglimento.

                                  Ci si potrebbe addirittura anche chiedere se, al di là della questione inerente il mancato invito dei delegati dei partiti, i lavori di registrazione anticipata delle carte di legittimazione dei voti pervenuti per corrispondenza, svoltisi martedì 5 e venerdì 8 aprile 2016 alla presenza unicamente di due membri degli uffici elettorali, del segretario comunale e della responsabile comunale per le votazioni e le elezioni, siano stati eseguiti da persone abilitate a farlo. È vero che le già menzionate direttive 25 febbraio 2016 del Servizio dei diritti politici, dopo avere sottolineato come tali operazioni debbano essere di principio eseguite dall'ufficio elettorale al completo, al punto A.7 indicano che i comuni, con decisione municipale, possono incaricare il solo segretario comunale o la persona responsabile del servizio votazioni e elezioni di procedere con l'aiuto di personale amministrativo alla loro esecuzione, previo avviso ai membri degli uffici elettorali e, naturalmente, ai delegati di partito. Sennonché, questa soluzione, verosimilmente dettata più che altro da esigenze pratiche, non appare a prima vista sufficientemente supportata dalla legge, la quale all'art. 38 cpv. 4 e 5 lett. a LEDP indica come una simile attività debba essere svolta dall'ufficio elettorale, fermo restando naturalmente la possibilità per i delegati di assistervi (art. 15 cpv. 2 RALEDP). Nessuna deroga o eccezione a questa semplice e chiara regola è prevista dalla legge. Sia come sia la questione non merita di essere approfondita e risolta in questa sede, dato che la stessa non è determinante per l'esito del presente giudizio. A questo proposito è in effetti sufficiente rilevare che, come sopra rilevato, in ogni caso ai delegati dei partiti non è stata data la possibilità di assistere a dette operazioni.

                             4.  Appurate le suddette irregolarità procedurali, occorre ora esaminare quale siano le conseguenze sull'elezione del consiglio comunale e del municipio tenutasi il 10 aprile 2016 a CO 1.

4.1. Quando il Tribunale accerta l'esistenza di errori di procedura, esso annulla la votazione soltanto quando le criticate irregolarità siano rilevanti e abbiano potuto influenzare l'esito dello scrutinio. In questi casi, il ricorrente non deve dimostrare che il vizio rilevato abbia avuto ripercussioni sull'esito della votazione; è bensì sufficiente che una siffatta conseguenza sia (stata) possibile, ciò che deve essere esaminato, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie. In tale contesto, si deve considerare in particolare la gravità del vizio accertato, la sua importanza nel quadro complessivo della votazione e l'ampiezza della differenza dei voti. Si può prescindere dall'annullamento della votazione se la possibilità che senza il vizio la votazione avrebbe avuto un altro esito appare a tal punto ridotta da non entrare seriamente in considerazione (DTF 135 I 292 consid. 4.4, 132 I 104 consid. 3.3, 130 I 290 consid. 3, 3.4 e 6, 129 I 185 consid. 8.1 con rinvii, 119 Ia 271 consid. 3b).

4.2.

                                  4.2.1. Come esposto sopra (consid. 3), nel caso di specie ai delegati dei partiti non è stata data la possibilità effettiva di partecipare, come da loro diritto, alla registrazione anticipata delle carte di legittimazione dei voti per corrispondenza e a tutte le operazioni preparatorie in vista dello spoglio delle schede che si sono tenute prima della chiusura dei seggi, avvenuta alle ore 12.00 di domenica 10 aprile 2016, non essendo stati gli stessi debitamente informati sui giorni e gli orari di svolgimento di simili attività. Le irregolarità rilevate non sono certo di poco conto. Nella misura in cui riguardano una formalità essenziale di procedura, volta ad affermare la corretta attuazione dei principi di legalità e di trasparenza che informano lo svolgimento di un'elezione, le stesse appaiono anzi piuttosto gravi. A questo proposito occorre in effetti rilevare che, stante la delicatezza delle attività di spoglio e di preparazione dello stesso, il diritto di osservazione conferito dalla LEDP ai delegati costituisce un fondamentale elemento di controllo democratico sulle medesime (cfr. Messaggio governativo 16 settembre 2014 [n. 6984] concernente la modifica della legge sull'esercizio dei diritti politici sugli orari di voto, sui lavori preparatori per lo spoglio e sui circondari elettorali nell'elezione del Gran Consiglio, in: RVGC anno parlamentare 2014-2015, vol. 5, pag. 2851 seg., pag. 2854). Quest'ultimi, in quanto rappresentanti di tutti i gruppi politici in corsa, ivi compresi di quelli che non siedono (ancora) nei consessi comunali, fungono dunque da garanti, nei confronti dei cittadini, dello scrupoloso rispetto della legge e della regolarità del procedimento elettorale, soprattutto per quanto attiene a tutte quelle attività che concorrono alla definizione del risultato della consultazione, nei confronti delle quali non deve sussistere alcun sospetto di errore o di manipolazione del materiale di voto. Il ruolo dei delegati di partito ha dunque una valenza democratica importantissima, in quanto costituisce un fondamentale elemento di tutela predisposto dall'ordinamento per assicurare nell'interesse generale il corretto svolgimento delle operazioni di voto e di preparazione dello spoglio delle schede nel contesto di un sistema che, a differenza di quanto avviene in altri cantoni svizzeri (si veda per esempio Ginevra), permette senza limitazioni di sorta che gli uffici elettorali comunali siano composti da persone che nello stesso tempo sono anche candidate. Esso ha poi assunto ancora più importanza dopo la recente introduzione generalizzata del voto per corrispondenza anche a livello comunale. Inoltre, a ben vedere, l'intervento nel procedimento elettorale dei delegati consente indirettamente anche ai soggetti candidati di partecipare al medesimo tramite dei rappresentanti del loro rispettivo gruppo politico. Seppure passivo, il coinvolgimento dei delegati in tutte le attività svolte dall'ufficio elettorale costituisce pure una peculiare manifestazione del principio del contraddittorio, con la precisa finalità di far emergere (ed eventualmente anche risolvere) immediatamente eventuali contrasti in ordine alle formalità che precedono lo spoglio centralizzato delle schede, in linea con le particolari esigenze di certezza e rapidità che contrassegnano lo svolgimento e la definizione delle operazioni elettorali. Ferme queste premesse, si deve ritenere che le irregolarità accertate nel caso concreto sono in generale suscettibili, da un lato, di far aumentare il rischio di errori o manomissioni e, dall'altro, di far venire meno la fiducia dei cittadini nel processo elettorale e nel suo risultato. I difetti riscontrati non possono evidentemente essere sanati a posteriori dalle dichiarazioni dei membri degli uffici elettorali e dei vari funzionari - versate agli atti dal comune - con cui viene ribadita l'assoluta regolarità delle operazioni di registrazione anticipata delle carte di legittimazione eseguite il 5 e l'8 aprile 2016 e dei lavori di preparazione in vista dello spoglio tenutosi domenica mattina 10 aprile 2016. Ammettere il contrario, significherebbe in effetti svuotare di qualsiasi senso e portata il controllo su dette operazioni che il legislatore cantonale ha voluto per l'appunto affidare (anche) ai delegati dei partiti.

                                  4.2.2. A prescindere dalla controversa questione di sapere se i lavori di registrazione anticipata delle carte di legittimazione dei voti giunti per corrispondenza, svolti tra martedì 5 e venerdì 8 aprile 2016, abbiano riguardato 704 (come indicato a verbale dai delegati RI 2eI1 senza peraltro fornire alcuna spiegazione in proposito) o 694 schede ([= 511 + 183 schede] come risulta dai protocolli di apertura parziale dei voti per corrispondenza [doc. 2 all. 11 e 12]), si deve poi considerare che, alla luce anche delle operazioni che hanno avuto luogo domenica mattina 10 aprile 2016 prima dell'apertura dei seggi senza che pure in questa occasione alcun delegato fosse presente, su un totale di 1013 schede votate (1012 per il consiglio comunale) almeno 781 (780 per il consiglio comunale) sono state preparate per lo spoglio in modo irregolare, secondo quanto indicato dallo stesso comune (cfr. doc. 2 all. 1, § 21). Trattasi di un numero considerevole di schede, pari a circa il 77% di quelle votate nel comune. Contrariamente a quanto sembrano assumere i ricorrenti nei loro allegati, questa sola circostanza non permette invero di affermare che in concreto vi siano sicuramente stati dei brogli elettorali, nemmeno alla luce dell'esito del voto, che ha visto il Gruppo 1 rafforzare sensibilmente la propria posizione in seno al comune a dispetto di quanto avvenuto quasi ovunque negli altri comuni del distretto. Essa fa tuttavia sì - e questo è tanto sufficiente quanto decisivo nel caso di specie che non sia possibile escludere che i gravi vizi procedurali rilevati abbiano in qualche modo influito sul risultato delle elezioni, bastando la possibilità che durante le irregolari operazioni di registrazione anticipata delle carte di legittimazione e di preparazione allo spoglio delle schede possano essersi verificati degli errori o addirittura delle manomissioni, che non abbiano potuto essere rilevati seduta stante dai delegati. Quanto più è elevata la percentuale di schede affette dai vizi in parola e, quindi, suscettibili di essere state erroneamente trattate o manipolate, tanto più grande è in effetti il rischio che una simile influenza possa essersi verificata. Ciò vale a maggior ragione nella presente fattispecie ove solo si consideri che, per quanto concerne ad esempio l'elezione del municipio, lo scarto di voti che avrebbe potuto determinare un diverso risultato elettorale non appare poi così ampio come sembra ritenere il comune nei suoi allegati. Quest'ultimo, in sede di duplica, ha calcolato in 222 i voti di lista mancanti al gruppo Gruppo 4 per conquistare un secondo seggio a scapito di Gruppo 3 (cfr. doc. 6), lista che avendo raccolto il minor numero di preferenze tra quelle in gara sarebbe stata la più esposta ad un simile rischio. Ora, considerato che, contrariamente a quanto ritenuto dal comune, il fatto di presentare sulla lista un numero inferiore di candidati rispetto ai seggi disponibili non influisce sul "peso" della singola scheda (cfr. art. 42 cpv. 2 lett. b LEDP), un divario come quello indicato equivale a sole 15.85 schede (= 222 : 14). Qualora ci si volesse poi attenere al numero di voti di lista che sono stati effettivamente espressi a CO 1 in occasione di questa tornata elettorale (12'702), ci si rende conto che sarebbe stato sufficiente il travaso di soli 74 voti di lista da Gruppo 3 al gruppo Gruppo 4 per permettere a quest'ultimi di strappare ai primi un seggio in sede di secondo riparto. Ciò che corrisponderebbe a sole 5.28 schede (= 74 :14), ossia allo 0.52% del totale di quelle votate. Certo, anche questa è una semplice ipotesi tra le innumerevoli possibili, che comunque indica come in teoria un risultato diverso sarebbe stato possibile già con una differenza di poche schede. Ne discende pertanto che, a fronte di tutti questi elementi, il Tribunale ritiene che in concreto siano date le condizioni per annullare le elezioni di municipio e consiglio comunale, tenutesi il 10 aprile 2016 nel comune di CO 1.

                             5.  5.1. Stante tutto quanto precede, il ricorso deve dunque essere accolto, senza che si renda necessario entrare nel merito delle altre censure in esso sollevate, con conseguente annullamento delle elezioni 10 aprile 2016 del consiglio comunale e del municipio di CO 1. Sarà quindi compito della Cancelleria dello Stato di indire al più presto una nuova consultazione elettorale. Nel frattempo municipio e consiglio comunale di CO 1 dovranno limitarsi agli atti di ordinaria amministrazione del comune, ritenuto che la Sezione degli enti locali del Dipartimento delle istituzioni vigilerà su tale aspetto nell'ambito delle competenze che le sono assegnate dagli art. 194 segg. della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2). Di transenna, occorre comunque rilevare che, contrariamente a quanto addotto dai ricorrenti, la mancata convocazione dei delegati alla ricezione del materiale di voto da parte del Cantone, non si configura come una violazione della LEDP, giacché quest'ultima non prevede un simile diritto. Dato l'esito, irrisolta può rimanere poi la questione dei sigilli, ritenuto altresì come su tale aspetto le tesi divergano. Per la medesima ragione, non appare necessario in questa sede pronunciarsi in merito alle critiche sollevate dai ricorrenti con la replica riguardo alle modalità di distribuzione del materiale di voto ai municipali, agli ospiti della casa anziani e alle persone seguite dai servizi sociali, anche se per il vero nel caso concreto possono effettivamente sussistere non poche perplessità in proposito, essendo l'art. 26 LEDP chiaro e perentorio sul fatto che tale documentazione deve essere inviata al domicilio di ogni avente diritto di voto. Infine, improponibili in questa sede, poiché tardive, appaiono le censure, sollevate anch'esse soltanto con la replica, riguardo alla composizione degli uffici elettorali: in effetti le medesime andavano semmai avanzate nell'ambito di un ricorso giusta l'art. 163 LEDP indirizzato contro gli atti preparatori dell'elezione, che però avrebbe dovuto essere inoltrato a questo Tribunale nel termine di tre giorni dalla pubblicazione della risoluzione 14 marzo 2016 con cui il municipio aveva fissato il numero degli uffici elettorali e designato i loro rispettivi membri e supplenti.

5.2. Visto l'esito, si prescinde dal prelievo di tasse e di spese (art. 47 cpv. 6 LPAmm). Il comune di CO 1 dovrà comunque versare agli insorgenti, che nel corso di causa si sono fatti assistere da un avvocato, un'indennità per ripetibili adeguata alle circostanze (art. 49 cpv. 1 LPAmm).  

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.  Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1. le elezioni 10 aprile 2016 del consiglio comunale e del municipio di CO 1 sono annullate;

1.2.  è fatto ordine alla Cancelleria dello Stato di indire al più presto nuove elezioni nel comune di CO 1, ritenuto che nel frattempo municipio e consiglio comunale di CO 1 dovranno limitarsi ad assolvere gli atti di ordinaria amministrazione del comune.

2.  Non si prelevano né tasse, né spese. Il comune di CO 1 rifonderà fr. 1'500.- ai ricorrenti a titolo di ripetibili.

3.  Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).    

4.  Intimazione a:

    5.  Comunicazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                            Il vicecancelliere

52.2016.194 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 29.11.2016 52.2016.194 — Swissrulings