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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 16.01.2017 52.2016.107

16 janvier 2017·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,302 mots·~7 min·4

Résumé

Credito per la realizzazione di opere di urbanizzazione - Contestazioni pianificatorie

Texte intégral

Incarto n. 52.2016.107  

Lugano 16 gennaio 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente, Marco Lucchini, Matea Pessina

vicecancelliere:

Fulvio Campello

statuendo sul ricorso 2 marzo 2016 di

 RI 1    RI 2    RI 3   che compongono la comunione ereditaria __________, patrocinate da:   PA 1    

contro

la decisione 17 febbraio 2016 (n. 654) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa inoltrata dalle insorgenti avverso la risoluzione 5 ottobre 2015 (n. 4) con cui il consiglio comunale di CO 1 ha approvato lo stanziamento di un credito di fr. 518'000.- per la realizzazione delle opere di urbanizzazione in zona __________ a __________;

ritenuto,                      in fatto

A.    a. Il 9 marzo 2015 il municipio del comune di CO 1 ha licenziato il messaggio n. 16/2015 con il quale ha chiesto al proprio legislativo lo stanziamento di un credito di fr. 518'000.- per le opere di urbanizzazione di una parte della zona edificabile estensiva (RE) in località __________, nella frazione di __________, e segnatamente per la realizzazione del primo tratto della strada di servizio S3 prevista dal piano regolatore, dell'allacciamento alle canalizzazioni esistenti e per l'estensione della rete di distribuzione dell'acqua potabile. Tenuto conto del disinteresse manifestato dai proprietari dei terreni situati nel comprensorio in questione (fatta eccezione per il proprietario dei mapp. __________ e __________), il municipio ha indicato di essersi limitato a proporre unicamente l’esecuzione  di un breve tratto di strada (circa 50 m) sino al mapp. __________, senza con questo escludere la possibilità che in avvenire l’urbanizzazione dell’intero comparto sia completata.

b. Il messaggio è stato preavvisato favorevolmente dalla commissione edilizia e opere pubbliche e da quella della gestione. Quest'ultima ha comunque proposto di portare al 90% il prelievo dei contributi di miglioria sulle opere stradali, invece del 70% indicato nel messaggio.

c. Nel corso della seduta straordinaria del 5 ottobre 2015, tenutasi in una sala al pianterreno della sede del secondo ciclo di scuola elementare, il consiglio comunale si è, tra le altre cose, chinato sulla suddetta proposta, approvandola. La risoluzione è quindi stata pubblicata agli albi il 6 ottobre 2015.

B.    Con decisione 17 febbraio 2016 il Consiglio di Stato ha respinto, per quanto ricevibile, il ricorso presentato da RI 1, RI 2 e RI 3, proprietarie in comunione ereditaria del mapp. __________, confinante con il mapp. __________ e lambito lungo il suo lato sud dalla citata strada. Il Governo ha innanzitutto dichiarato irricevibili le censure sollevate dalle insorgenti riconducibili a delle tematiche di natura squisitamente pianificatoria. Quindi, disattesa la critica relativa al luogo dove si era tenuta la seduta del legislativo comunale, ha considerato che quest’ultimo avesse potuto esprimersi con la necessaria cognizione di causa sulla richiesta del municipio di stanziamento del querelato credito.

C.    Contro quest'ultimo giudizio RI 1, RI 2 e RI 3 si aggravano ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento al pari di quella del consiglio comunale da essa tutelata. Le insorgenti ripropongono le critiche avanzate senza successo davanti all'Esecutivo cantonale. In particolare sostengono che così come concepita la prevista strada - che interesserebbe unicamente al proprietario dei mapp. __________ e __________ - non solo non permetterà di servire l'intero settore, ma addirittura precluderà la sua futura urbanizzazione. Ciò comporterà di fatto il dezonamento di una vasta porzione della zona edificabile, stravolgendo dal profilo materiale l’attuale piano regolatore.

D.    Chiamati a presentare una risposta, il presidente del consiglio comunale si è limitato a rinviare ai suoi scritti di prima istanza, mentre il municipio ha chiesto che l'impugnativa sia respinta, adducendo argomenti che, ove necessario, verranno discussi in appresso. A identica conclusione è pervenuto il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni.

Considerato,               in diritto

1.     La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e discende dall'art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2). La legittimazione attiva delle insorgenti, destinatarie della decisione impugnata e partecipanti al procedimento dinanzi alla precedente istanza, è certa (art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

2.     2.1. Per l'art. 212 LOC le singole decisioni degli organi comunali sono annullabili se contrarie a norme della Costituzione, di leggi o di regolamenti (lett. a), quando sono state ammesse a votare persone non aventi diritto e ciò ha potuto influire sulle deliberazioni (lett. b), se la votazione non è stata eseguita secondo le norme di legge (lett. c), se conseguenti ad atti illeciti oppure se si sono verificati disordini o intimidazioni tali da presumere che i cittadini non abbiano potuto esprimere liberamente il loro voto (lett. d) e infine qualora siano state violate formalità essenziali prescritte da leggi o regolamenti (lett. e).

2.2. Ove non sia fatta valere una violazione del diritto secondo art. 212 LOC, l'autorità di ricorso non può mettere in discussione una decisione del legislativo senza esporsi al rimprovero di essersi arrogata un potere di cognizione che disattende il principio dell'autonomia comunale (STA 52.2007.31 del 4 luglio 2007).

3.     In concreto, come rettamente rilevato nella decisione impugnata, le critiche relative al progetto stradale, in particolare quelle rivolte alla sua conformità con la pianificazione vigente, appaiono improponibili, in quanto premature. Le stesse dovranno se del caso essere fatte valere nell'ambito della procedura di approvazione del progetto stradale comunale, prevista dagli art. 30 segg. della legge sulle strade del 23 marzo 1983, modificata e riordinata il 12 aprile 2006 (Lstr; RL 7.2.1.2). La tesi secondo cui in pratica il piano regolatore sarebbe stato modificato dal punto di vista materiale, di modo che ogni eventuale contestazione in merito alla pubblica utilità del tracciato non sarebbe più proponibile nell'ambito della procedura di progetto stradale è priva di qualsiasi fondamento. Le ricorrenti travisano la portata dell'informazione fornita nel messaggio dal municipio, il quale si è limitato in quella sede a spiegare nel dettaglio la situazione pianificatoria del comparto __________, senza per altro proporre alcunché a tale proposito. Il fatto che anche le commissioni coinvolte nell’iter decisionale si siano espresse in merito al futuro pianificatorio di questo settore, nulla muta al riguardo. Sarà semmai nell'ambito di una procedura di variante del piano regolatore o di revisione dello stesso che queste tematiche dovranno essere esaminate e approfondite. Per il che è a giusta ragione che il Governo ha ritenuto tali censure improponibili. Ne discende che, in assenza di qualsiasi critica riferita alla regolarità della procedura decisionale seguita nell’occasione dagli organi comunali, la querelata risoluzione consigliare va considerata immune da violazioni del diritto, motivo per il quale il ricorso interposto avverso il giudizio governativo che la conferma dev'essere respinto.

A ben vedere altrettanto avrebbe dovuto fare il Consiglio di Stato, il quale nel dispositivo della sua decisione ha invece dichiarato solo parzialmente ricevibile l'impugnativa inoltratagli, confondendo l'ammissibilità delle censure con quella delle domande. Non conta comunque di riformare in questo senso la decisione impugnata, poiché ciò sarebbe privo di portata pratica.

4.     Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere pertanto respinto.

La tassa di giustizia è posta a carico delle insorgenti, con vincolo di solidarietà (art. 47 LPAmm). Le stesse verseranno inoltre un'indennità per ripetibili al comune resistente, il quale non disponendo di un servizio giuridico, si è fatto patrocinare da un avvocato (art. 49 cpv. 2 LPAmm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.  Il ricorso è respinto.

2.  La tassa di giustizia di fr. 1500.-, già anticipata in solido dalle ricorrenti, resta a loro carico. Esse verseranno al comune _______ di fr. 1000.- per ripetibili, pure con vincolo di solidarietà.

3.  Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di Ca giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

5.     Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                            Il vicecancelliere

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