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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 28.06.2017 52.2015.479

28 juin 2017·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,829 mots·~9 min·4

Résumé

Concessione di un credito da parte del Consglio comunale - procedura in caso di proposte di emendamento

Texte intégral

Incarto n. 52.2015.479  

Lugano 28 giugno 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina

vicecancelliere:

Fulvio Campello

statuendo sul ricorso 19 ottobre 2015 di

 RI 1    

contro  

la decisione 16 settembre 2015 (n. 3878) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa 17 febbraio 2015 inoltrata dall'insorgente avverso la risoluzione 19 gennaio 2015 (n. 9) con cui il consiglio comunale di CO 1 ha concesso un credito di fr. 1'500'000.- per la ristrutturazione della torre di __________;

ritenuto,                      in fatto

A.    a. Il 15 settembre 2014 il municipio di CO 1 ha licenziato il messaggio n. 220 con il quale ha chiesto al proprio legislativo lo stanziamento di un credito di fr 1'500'000.- per la ristrutturazione della torre di __________. Per quanto riguarda i contenuti del progetto esso rinvia al precedente messaggio 29 ottobre 2013 (n. 199), che l'esecutivo aveva ritirato in occasione della seduta 19 dicembre 2013 del consiglio comunale. Il 17 novembre 2014 il municipio ha trasmesso ai consiglieri comunali un complemento d'informazione circa la sostenibilità a gestione corrente dell'investimento, limitatamente all'importo dell'ammortamento e a quello degli interessi, mentre i costi di gestione avrebbero potuto essere valutati solamente una volta decisa la destinazione dell'edificio.

b. Il 15 novembre 2014 la commissione dell'edilizia e quella della gestione hanno preavvisato favorevolmente la concessione del credito per il tramite di un rapporto congiunto.

c. La proposta municipale è quindi stata inserita nell'ordine del giorno della seduta 19 gennaio 2015 del consiglio comunale. In occasione del plenum RI 1 ha letto un proprio emendamento, con il quale proponeva di spostare l'elevatore all'esterno della costrizione, realizzando un "ascensore ialino". Conseguentemente egli ha sostenuto - invocando gli art. 38 e 59 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2) - che, trattandosi di una proposta di modifica sostanziale, l'oggetto doveva essere rinviato al municipio, affinché licenziasse un nuovo messaggio nel termine di 6 mesi. Messa ai voti la proposta di rinvio, il legislativo l'ha respinta con 16 voti contrari e 2 astensioni (18 consiglieri presenti). Esso ha quindi risolto la concessione del credito richiesto dal municipio con 16 voti favorevoli, un consigliere contrario e uno astenuto (per quanto precede, cfr. verbale di discussione, pag. 4).

La risoluzione è stata pubblicata all'albo comunale il 22 gennaio 2015.

B.    Con decisione 16 settembre 2015 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da RI 1 avverso la suddetta risoluzione consigliare. Il Governo ha innanzitutto accertato che il legislativo aveva deliberato con sufficiente cognizione di causa. Esso ha quindi respinto la censura relativa al complemento trasmesso il 17 novembre 2014, considerandolo parte integrante del messaggio licenziato in precedenza. In ogni caso, le indicazioni relative all'ammortamento, al finanziamento e alla deduzione dei sussidi erano già contenute nel dispositivo del citato messaggio. Quanto agli aspetti procedurali, l'emendamento presentato dal ricorrente, benché sostanziale, non comportava il rinvio degli atti al municipio, in quanto la proposta era stata respinta dal consiglio comunale.

C.    RI 1 s'aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, domandando l'annullamento del giudizio appena descritto. Egli ribadisce le tesi secondo cui non era possibile il completamento successivo del messaggio in merito alla sostenibilità dell'opera e che l'oggetto andava trasmesso al municipio in ragione dell'emendamento che egli stesso aveva presentato. Il ricorrente rimprovera inoltre al Consiglio di Stato di non essersi espresso sulla necessità di conferire la pubblica utilità all'opera.

D.    Il municipio e il presidente del consiglio comunale di CO 1 postulano la reiezione del gravame, con motivi che non è necessario riassumere. A identica conclusione perviene il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni.

Considerato,               in diritto

1.     La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 208 cpv. 1 LOC. La legittimazione attiva di RI 1, destinatario della decisione impugnata e partecipante al procedimento dinanzi alla precedente istanza, è certa (art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm) può essere evaso sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

2.     Il ricorrente rimprovera al Consiglio di Stato di non aver esaminato la sua censura relativa alla necessità "di conferire all'opera la pubblica utilità. A torto, tuttavia. Intanto così come formulata nel ricorso di prima istanza tale critica era tesa a dimostrare che il legislativo comunale non disponeva di tutte le informazioni necessarie, censura respinta dal Consiglio di Stato con una motivazione più che esauriente. In ogni caso, esso si è espresso in merito, spiegando che il progetto non include gli edifici adiacenti di proprietà privata. Considerazioni pertinenti, cui è sufficiente rinviare.

3.     Pure priva di fondamento è la tesi secondo cui la presentazione di un emendamento di natura sostanziale imporrebbe in ogni caso la trasmissione dell'oggetto al municipio per il licenziamento di un nuovo messaggio. Per i seguenti motivi.

3.1. Il 3 febbraio 1999 il Gran Consiglio ha adottato la revisione parziale della LOC (BU 1999, pag. 273). Per quanto qui interessi, in quel contesto l'art. 38 cpv. 2 LOC è stato così modificato:

2È possibile presentare proposte di emendamento relative ad un oggetto all'ordine del giorno. Le proposte marginali possono essere decise seduta stante, le proposte a carattere sostanziale, se accettate dall'assemblea, comportano il rinvio dell'oggetto al municipio perché licenzi un messaggio in merito nel termine di sei mesi.

Questa revisione, che ha introdotto la distinzione tra proposte marginali e sostanziali, si prefigge in particolare di evitare deliberazioni estemporanee su quest'ultime; il rinvio al municipio ha lo scopo di permettere una sufficiente informazione atta a garantire decisioni con piena cognizione di causa da parte del legislativo (cfr. Messaggio 27 agosto 1997 [n. 4671] concernente la revisione parziale della LOC, in: RVGC anno parlamentare 1998-1999, vol. 5, pag. 3633 segg., 3667).

In seguito il testo dell'art. 38 cpv. 2 LOC è stato modificato a più riprese: il 10 maggio 2005 (possibilità di decidere proposte commissionali che modificano anche sostanzialmente la proposta del municipio con l'accordo di quest'ultimo; BU 2005, 205), il 14 febbraio 2012 (aggiunta della riserva dell'art. 162 cpv. 3 LOC; BU 2012, 157) e, infine, il 17 febbraio 2014 (obbligo di presentare per iscritto le proposte di emendamento; BU 2014, 191). Il testo attuale è dunque il seguente:

2È possibile presentare per iscritto proposte di emendamento relative ad un oggetto all'ordine del giorno. Le proposte marginali possono essere decise seduta stante. Le proposte sostanziali, se contenute in un rapporto di una commissione del consiglio comunale incaricata dell'esame del messaggio municipale e se condivise dal municipio, possono essere decise seduta stante. Negli altri casi, l'oggetto deve essere rinviato al municipio affinché licenzi un messaggio in merito nel termine di 6 mesi. È riservato l'art. 162 cpv. 3.

3.2. Benché la nuova formulazione non lo indichi più in modo esplicito, il rinvio dell'oggetto al municipio presuppone sempre che la proposta sia stata accettata dal legislativo comunale (assemblea o consiglio comunale, cui la norma è applicabile in forza del rinvio di cui all'art. 59 cpv. 2 LOC). Lo si evince comunque dal testo della legge. Inoltre, la lettura dei materiali, in particolare di quelli riferiti alla modifica del 10 maggio 2005 che ha sostituito la formulazione iniziale, non permettono in alcun modo di ritenere che il legislatore cantonale abbia inteso modificare l'art. 38 cpv. 2 LOC nel senso preteso dal ricorrente (cfr. in particolare il rapporto [n. 5574] del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare 2 giungo 2004 concernente la modifica dell'art. 59 cpv. 2 LOC, in: RVGC anno parlamentare 2005-2006, vol. 1, pag. 149 segg.). Del resto, la tesi sostenuta da RI 1 comporterebbe di fatto la facoltà per il singolo consigliere comunale (rispettivamente per il singolo cittadino, nei comuni ove vige l'assemblea comunale) di bloccare il voto su ogni oggetto attraverso la semplice proposta di una qualsiasi modifica sostanziale, esautorando di fatto l'organo legislativo dalle sue competenze.

3.3. In concreto, dal verbale di discussione della seduta 19 gennaio 2015 del consiglio comunale di CO 1 è possibile evincere che la proposta formulata dall'insorgente di rinviare l'oggetto al municipio è stata respinta con 16 voti contrari e 2 astenuti, presenti 18 consiglieri comunali. A ben vedere, nemmeno il ricorrente stesso l'ha sostenuta. A prescindere dalle conseguenze che un simile, contraddittorio comportamento potrebbe avere sulla legittimazione a impugnare la decisione del consiglio comunale davanti al Governo (sul tema: RDAT 1984 n. 100), è a ragione che quest'ultimo ha ritenuto corretto il modo di procedere del legislativo comunale. La censura è dunque infondata.

4.     Il ricorrente critica anche la trasmissione avvenuta posteriormente all'invio del messaggio delle conseguenze finanziarie dell'investimento in parola.

4.1. Giusta l'art. 56 cpv. 1, prima frase, LOC i messaggi al consiglio comunale, motivati per iscritto, devono essere trasmessi ai consiglieri comunali almeno trenta giorni prima della seduta. L'art. 164b LOC stabilisce, inoltre, che se riguardano proposte di investimento rilevanti per rapporto all'importanza del bilancio del comune, essi devono contenere indicazioni sulle conseguenze finanziarie, quali le incidenze economiche per il comune dell'investimento, le sue relazioni con il piano finanziario, gli oneri conseguenti, la sostenibilità degli stessi, le priorità di intervento ecc. (cfr. Messaggio 6 marzo 2007 [n. 5897] concernente la revisione parziale della LOC, in: RVGC anno parlamentare 2008-2009, pag. 300 segg., 347). L'art. 15 del regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni del 30 giugno 1987 (RGFCC; RL 2.1.2.1) precisa che sono di principio rilevanti gli investimenti che comportano una spesa netta superiore al 10% del gettito di imposta cantonale del comune o a fr. 1'000'000.-.

4.2. In concreto, il messaggio 15 settembre 2014 comporta una spesa di fr. 1'500'000.-; si tratta dunque di un investimento di principio rilevante. Sotto il profilo finanziario, esso si limita a indicare l'importo dell'investimento, quello del sussidio federale e cantonale nonché il tasso di ammortamento. Resosi conto dell'obbligo legale di fornire le indicazioni sulle conseguenze finanziare dell'opera, il 17 novembre 2014 il municipio ha trasmesso ai consiglieri comunali un complemento al messaggio, precisando l'importo di ammortamento annuo e il tasso di interesse stimato per il debito e specificando che gli oneri di gestione avrebbero potuto essere valutati unicamente una volta definita la destinazione dell'edificio. Ora, alla luce del fatto che la seduta consigliare in occasione della quale il credito è stato votato ha avuto luogo il 19 gennaio 2015, l'invio del complemento del messaggio rispetta ampiamente il termine di cui all'art. 56 cpv. 1 LOC. Anche sotto questo profilo l'impugnativa è infondata.

5.     Il ricorso, nel complesso, deve dunque essere respinto, ponendo a carico di RI 1, soccombente, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) e le ripetibili in favore del comune (art. 49 cpv. 2 LPAmm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.  Il ricorso è respinto.

2.  La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dall'insorgente, resta a suo carico. Egli verserà fr. 300.- al comune  per ripetibili.

3.  Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.  Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                  Il vicecancelliere

52.2015.479 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 28.06.2017 52.2015.479 — Swissrulings