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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 13.11.2015 52.2015.456

13 novembre 2015·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,733 mots·~9 min·5

Résumé

Esclusione disposta nei confronti di un concorrente che arriva in ritardo due minuti ad un sopralluogo obbligatorio

Texte intégral

Incarto n. 52.2015.456  

Lugano 13 novembre 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Stefano Bernasconi

segretaria:

Paola Carcano Borga, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 9 ottobre 2015 della

RI 1   

contro  

la decisione 22 settembre 2015 CO 2, che in esito al concorso ad invito concernente la pulizia di fine cantiere delle scuole elementari comunali ha escluso l'offerta dell'insorgente ed aggiudicato la commessa alla ditta CO 1

ritenuto,                      in fatto

che il 31 agosto 2015 il CO 2 ha invitato quattro ditte specializzate a presentare un'offerta per l'esecuzione delle pulizie di fine cantiere delle locali scuole elementari, a seguito dei lavori di ampliamento dell'edificio che le ospita;

che il capitolato trasmesso agli invitati indicava che il concorso era sottoposto alla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1), che i concorrenti dovevano soddisfare i criteri di idoneità enunciati all'art. 34 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6) e che la commessa sarebbe stata attribuita tenendo conto dei seguenti criteri e fattori di ponderazione:

1.      economicità                                                               50%

2.      attendibilità dei prezzi                                                 20%

3.      referenze per opere analoghe                                   25%

4.      apprendisti                                                                   5%

che lo stesso documento stabiliva che i concorrenti avrebbero dovuto presenziare ad un sopralluogo tecnico obbligatorio, indetto per le ore 15.00 del 2 settembre 2015 con ritrovo presso l'ingresso delle scuole elementari di __________;

che alla pos. 221.100 del capitolato era segnalato chiaramente che contro i documenti di concorso era dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 10 giorni dall'intimazione o dalla messa a disposizione degli atti; nessuno li ha tuttavia impugnati;

che all'ispezione in loco hanno partecipato tutte le ditte invitate; __________, direttore e rappresentante della RI 1 di __________, è tuttavia giunto al punto di ritrovo in ritardo, segnatamente alle ore 15.02;

che nel termine prestabilito le quattro aziende in lizza hanno presentato le loro offerte, per importi compresi tra fr. 4'935.60 e fr. 10'800.-;

che preso atto delle valutazioni operate dai propri consulenti esterni in applicazione delle modalità preannunciate nelle prescrizioni di gara, il 22 settembre 2015 il CO 2 ha risolto di escludere dalla procedura la RI 1, rea di essere arrivata in ritardo al sopralluogo obbligatorio; nel contempo l'autorità comunale ha aggiudicato la commessa alla ditta CO 1, giunta prima in graduatoria con 5.39 punti;

che contro la predetta decisione la RI 1 è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e sollecitando l'aggiudicazione della commessa a proprio favore, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame; censurata la motivazione carente della decisione impugnata, l'insorgente ha addotto in sostanza che la sua esclusione dalla gara costituisce un evidente eccesso di formalismo;

che __________ - ha spiegato la ricorrente - era giunto perfettamente in orario alle scuole di __________, ma ha dovuto passare un attimo in bagno prima di annunciarsi con due minuti di ritardo al rappresentante della committenza; ciò non gli ha impedito di raccogliere tutte le informazioni tecniche necessarie per il corretto allestimento dell'offerta, dato che a quel momento il sopralluogo vero e proprio non era ancora cominciato;

                                  che in sede di risposta il committente si è opposto all'accoglimento dell'impugnativa, limitandosi a rilevare che il tenore dell'art. 17 RLCPubb/CIAP ed il registro delle presenze al sopralluogo comprovano la manifesta correttezza del querelato provvedimento;

                                  che l'aggiudicataria si è rimessa al giudizio del Tribunale;

che l'Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti (ULSA) si è affidato alle allegazioni del committente, rilevando di non essere mai stato coinvolto nella procedura concorsuale;

considerato,                in diritto

                                  che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;

                                  che in quanto partecipante alla gara d'appalto, la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare la sua estromissione dalla procedura (art. 37 lett. b LCPubb e 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1); la potestà ricorsuale per impugnare l'aggiudicazione della commessa alla CO 1 potrà esserle invece riconosciuta solo in caso di accoglimento del ricorso rivolto contro la decisione di esclusione (STA 52.2010.11 del 15 marzo 2010) ed in tal caso è comunque impossibile che la commessa le venga aggiudicata direttamente ex art. 41 cpv. 1 LCPubb, dato che la sua offerta non è stata né valutata, né posta in graduatoria;

                                  che con questa precisazione il ricorso, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base delle tavole processuali, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm); il carteggio completo concernente il concorso prodotto dal committente e l'ulteriore documentazione esibita dalle parti con le memorie scritte bastano per statuire sull'impugnativa con cognizione di causa;

che la risoluzione 22 settembre 2015 del CO 2 indica chiaramente per quali ragioni l'insorgente è stata esclusa (arrivo in ritardo al sopralluogo obbligatorio) e d'altronde con il ricorso - stilato in modo minuzioso, congruo e completo - la RI 1 ha dato prova di aver capito alla perfezione i motivi e la portata dell'atto che ha avversato; in simili evenienze la ricorrente non può dolersi con successo di una violazione del diritto di essere sentita o di altre disattenzioni che consentano di accogliere la prima censura sollevata nel suo gravame;

che notoriamente soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara possono conseguire l'aggiudicazione; una diversa conclusione sarebbe contraria, oltre che al principio di legalità, anche ai principi cardine della parità di trattamento e della trasparenza sanciti dalla LCPubb (cfr. art. 1 lett. a e c, nonché 5 lett. a);

che la conformità deve essere data sia per quanto riguarda il concorrente, che deve adempiere i criteri d'idoneità, sia per quanto concerne l'offerta stessa, che deve soddisfare ogni disposizione concorsuale;

che offerte incomplete o che non rispondono alle esigenze del capitolato devono di principio essere escluse (STA 52.2010.133 del 24 giugno 2010);

che l'ordinamento delle commesse pubbliche attribuisce alle prescrizioni di forma particolare rilevanza; quanto meno nella misura in cui servono a garantire i principi cardine delle procedure di aggiudicazione, come quello della trasparenza e della parità di trattamento tra i concorrenti, le prescrizioni di forma devono essere rispettate tanto da parte del committente, quanto da parte dei concorrenti; resta riservato il divieto di formalismo eccessivo, derivante dall'art. 29 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), che impedisce al committente di escludere offerte viziate da difetti formali irrilevanti;

che l'esclusione dalla gara per motivi formali presuppone in ogni caso l'esistenza di un vizio di una qualche rilevanza (cfr. STA 52.2011.589 del 6 febbraio 2012 consid. 2.3; 52.2011.153 dell'11 maggio 2011 consid. 2; 52.2010.149 del 7 giugno 2010 e riferimenti ivi contenuti);

che per le commesse di una certa importanza o difficoltà, il committente ha la facoltà di convocare un sopralluogo tecnico prima dell'inoltro delle offerte; in tal caso la presenza dei concorrenti che intendono partecipare alla gara è obbligatoria (art. 17 cpv. 1 e 2 RLCPubb/CIAP);

che il concorrente deve essere rappresentato da un suo titolare o da un dipendente con mansioni tecniche, con l'obbligo di assistere a tutte le fasi del sopralluogo, che comincia con la redazione di un verbale di presenza; questo documento va sottoscritto dai partecipanti, sia all'inizio che alla fine dell'incontro e relativa ispezione dei luoghi (art. 17 cpv. 3 e 4 RLCPubb/CIAP);

che a norma di legge non sono ammesse tolleranze sull'ora d'inizio del sopralluogo (art. 17 cpv. 5 RLCPubb/CIAP);

che nel caso di specie il committente ha stabilito nelle prescrizioni di gara che i concorrenti avrebbero dovuto presenziare ad un sopralluogo tecnico obbligatorio, indetto per le ore 15.00 del 2 settembre 2015 con ritrovo presso l'ingresso delle scuole elementari di __________;

che dagli atti emerge che il sopralluogo è iniziato puntualmente alle ore 15.00 con la stesura del relativo verbale; il direttore della RI 1 - per ragioni sulle quali non occorre soffermarsi - si è presentato all'appuntamento con due minuti di ritardo, mentre era ancora in corso la redazione del verbale;

che sul documento risulta infatti la menzione "non si presenta", poi cancellata con rigature apportate da mano non identificabile, e l'appunto "15.02", riferito con ogni evidenza all'ora in cui il rappresentante della ricorrente è comparso all'abboccamento;

che a giusto titolo l'offerta della RI 1 è poi stata scartata per disattenzione delle prescrizioni di gara regolanti lo svolgimento del sopralluogo tecnico, rimaste incontestate e quindi vincolanti sia per il committente che per i concorrenti;

che al pari dell'inoltro delle offerte pochi minuti oltre il temine di scadenza della gara (cfr. STA 52.2013.329 del 10 ottobre 2013), anche un ritardo minimo per rapporto all'orario d'inizio di un sopralluogo costituisce un grave vizio suscettibile di giustificare un'esclusione dalla procedura di aggiudicazione (Jean-Baptiste Zufferey/Corinne Maillard/Nicolas Michel, Droit des marchés publics, Fribourg 2002, pag. 110);

che non costituisce eccesso di formalismo dedurre effetti preclusivi dall'inosservanza delle puntuali prescrizioni caratterizzanti le modalità di effettuazione di un atto obbligatorio stabilite nella lex specialis del procedimento concorsuale instaurato dal CO 2 (RtiD II-2014 n. 22); al contrario, se avesse ammesso l'offerta della ricorrente, permettendo che approdasse alla fase di valutazione e aggiudicazione, il committente avrebbe disatteso non solo il principio di legalità, ma anche i postulati della trasparenza e della parità di trattamento governanti l'assegnazione di tutte le commesse pubbliche (cfr. art. 1 lett. a e c LCPubb);

                                  che sulla scorta di quanto precede il ricorso va respinto, confermando la decisione impugnata siccome immune da violazioni del diritto (art. 38 cpv. 1 lett. a LCPubb e 69 cpv. 1 lett. a LPAmm);

                                  che l'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo al gravame;

                                  che la tassa di giustizia, commisurata al lavoro occasionato dall'impugnativa ed ai valori in discussione, è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm); al committente, assistito da un legale, sono dovute ripetibili commisurate in funzione dell'ampiezza del patrocinio di cui ha usufruito (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

                             1.  Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

                             2.  La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dalla ricorrente, resta interamente a suo carico.

                             3.  La ricorrente verserà al CO 2 fr. 400.- a titolo di ripetibili.

                             4.  Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

                             5.  Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                  La segretaria

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