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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 27.10.2017 52.2015.45

27 octobre 2017·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·3,780 mots·~19 min·5

Résumé

Progetto stradale comunale - strada forestale

Texte intégral

Incarto n. 52.2015.45  

Lugano 27 ottobre 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina

vicecancelliere:

Fulvio Campello

statuendo sul ricorso 30 gennaio 2015 di

 RI 1 RI 2   patrocinato da:   PA 1   al quale è subingredito il  RI 2,  , patrocinato da:   PA 1,   

contro  

la risoluzione 23 dicembre 2014 (n. 5986) con cui il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata da RI 1 avverso la decisione 18 novembre 2013 (n. 406) del CO 1 che approva il progetto di strada forestale __________ in località __________;

ritenuto,                          in fatto

A.   a. Il 5 marzo 1997 il Consiglio di Stato ha approvato definitivamente il progetto di massima del raggruppamento terreni a carattere generale dell'allora comune di S__________, costituendo nel contempo il relativo consorzio per la sua esecuzione.

b. Il 22 maggio 2001 la Sezione delle bonifiche fondiarie e del catasto (SBC), agendo per delega del Consiglio di Stato, ha approvato - tra l'altro - il progetto di dettaglio della strada __________, che conduce ai monti di __________. I ricorsi inoltrati contro questa decisione sono stati respinti con risoluzione 22 gennaio 2002 (n. 289) dal Governo.

c. Nell'ambito dell'evasione di un'impugnativa avverso quest'ultima decisione, con sentenza 52.2004.25 del 27 maggio 2005 il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato l'approvazione della strada __________. La Corte ha innanzitutto considerato che "nella misura in cui una strada asseritamente agricola o forestale viene sapientemente tracciata al fine di soddisfare anche altre esigenze (di natura turistica, o semplicemente per consentire a privati di raggiungere residenze secondarie poste sui monti)" necessitava di una base pianificatoria. Inoltre, avendo seguito la procedura prevista per il raggruppamento terreni a carattere generale, la strada non era sorretta da una decisione globale che permettesse di attestare il rispetto dei requisiti di conformità con la funzione delle zone di utilizzazione toccate e con il complesso della legislazione ambientale. In particolare, non era mai stato allestito un rapporto d'impatto sull'ambiente (RIA). Tanto più che l'approvazione del progetto di dettaglio da parte della SBC per delega del Consiglio di Stato era irrita per mancanza di base legale, poiché l'art. 26 della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970 (LRPT; RS 7.3.2.1; nel frattempo abrogato, BU 2006, 530) non attribuiva al Governo la competenza di approvare il progetto delle opere costruttive, ma si limitava ad affidargli il compito di ordinarne la pubblicazione.

B.   Il 6 giugno 2000 il Gran Consiglio ha decretato l'aggregazione dei comuni di __________, __________, S__________, __________ e __________ nel nuovo comune di C__________, a far tempo dalla costituzione del municipio in occasione delle elezioni (BU 2001, 66), avvenuta il 14 ottobre 2001.

C.   a. Il 9 gennaio 2006 il Consiglio di Stato ha pubblicato nuovamente il progetto di dettaglio della strada __________, accompagnato da un RIA principale.

b. Adito da un ricorso presentato da PI 1 e PI 2 avverso la nuova pubblicazione, il Governo lo ha accolto risolvendo che "il progetto di dettaglio della strada __________ (…) non è approvato" (dispositivo n. 2). Secondo il Consiglio di Stato, infatti, con la citata sentenza 27 maggio 2005, questo Tribunale aveva imposto l'adozione di un piano di utilizzazione speciale per l'opera.

c. Con risoluzione 24 aprile 2007 il Governo, in risposta alla richiesta di chiarimenti 24 maggio 2006 presentata dal consorzio CO 2, ha stabilito che la pianificazione della strada doveva avvenire per il tramite di una variante del piano regolatore.

D.   a. Dando seguito all'indicazione del Consiglio di Stato, nella seduta 2 febbraio 2010 il consiglio comunale di C__________ ha adottato una variante del piano regolatore della sezione di S__________, approvato dal Governo con risoluzione 14 ottobre 2008 (n. 5230), inserendo nel piano del traffico la strada __________ quale strada di servizio. Il sedime del tracciato di quest'opera è stato definito nell'ambito del raggruppamento terreni a carattere generale nella località di C__________.

b. Con risoluzione 13 marzo 2012 (n. 1398) il Consiglio di Stato ha approvato la variante, modificando tuttavia d'ufficio la classificazione della strada __________ in strada forestale, siccome questa era la sua funzione preminente. Esso ha inoltre svolto l'esame d'impatto ambientale, concludendo che:

risulta importante e cruciale regolamentare efficacemente le condizioni di accesso alla strada, in modo che questa sia utilizzata esclusivamente per scopi forestali e agricoli (…). Tale condizione dovrà essere ancorata all'interno del regolamento d'uso, al fine di limitare con chiarezza il gruppo di utenti che possono utilizzare la strada.

Di conseguenza, il Governo ha posto a carico del comune di C__________ l'onere di elaborare un regolamento d'uso volto a limitare l'utilizzazione della strada ai soli scopi forestali e agricoli, escludendo altri utenti.

E.   a. Nel frattempo, il 12 marzo 2012 il consiglio comunale di C__________ ha adottato la revisione del piano regolatore attraverso uno strumento unitario, che comprende tutto il territorio degli ex comuni. Per quanto qui interessa, la cartografia riporta le strade agricole e forestali. Più precisamente, esse sono tracciate in colore marrone chiaro come "strade agricole e forestali" sul piano del traffico e delle AP-EP in scala 1:2'500, mentre sui piani del paesaggio e delle zone esse sono indicate in colore giallo come "superficie di circolazione". La strada __________ figura unicamente sul piano del paesaggio in scala 1:10'000 come superficie di circolazione, mentre non risulta sui piani in scala 1:2'500, siccome esterna al perimetro da loro disciplinato. Infine, le norme di attuazione (generali e particolari) sono silenti in merito a questo tipo di strade.

b. La pianificazione è stata avversata da PI 1, cui è subingredito RI 2, proprietario di diversi fondi siti nel comprensorio in cui si sviluppa la strada forestale __________ e, segnatamente, del mapp. __________ al cui margine est è prevista la piazza di giro. Egli ha in particolare contestato il mancato inserimento nelle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR) di uno specifico regolamento che disciplini l'utilizzo di quest'opera.

c. Con separato odierno giudizio (inc. 90.2015.118) questo Tribunale ha respinto il ricorso. Premesso che in seguito alla citata revisione, il piano regolatore in vigore non prevede più il tracciato della __________ come strada forestale, in ogni caso questo tipo di opere non deve essere pianificato e, di riflesso, non può essere disciplinato nelle NAPR.

F.    a. Il 9 gennaio 2012 il consorzio ha presentato al CO 1 una domanda di costruzione relativa alla realizzazione della strada forestale __________. Il tracciato si sviluppa per 2'290 m attraverso boschi (1800 m) e prati (490 m) e collega la località __________ (860 m s.m.) alla zona di __________ (1000 m s.m.). Essa s'innesta sulla strada __________ che si diparte dalla località __________. Il sedime è largo 3.8 m; sono inoltre previste una dozzina di piazzole d'interscambio veicolare.

b. Il CO 1 ha pubblicato il progetto stradale dal 13 marzo al 12 aprile 2013, secondo la procedura prevista dagli art. 31 segg. della legge sulle strade del 23 marzo 1983 (Lstr; RL 7.2.1.2). Questo ha suscitato l'opposizione di RI 1, che ha postulato la completazione degli atti esposti. Faceva difetto, in particolare, il regolamento d'uso volto a limitare l'utilizzazione della strada ai soli scopi forestali, con l'esclusione di altri utenti.

c. Con risoluzione 18 novembre 2013 (n. 406) il CO 1 ha approvato il progetto e disatteso l'opposizione. Facendo propria la condizione contenuta nell'avviso cantonale 3 giugno 2013 (n. 13), l'esecutivo comunale ha ritenuto sufficiente che il regolamento d'uso fosse inoltrato al Dipartimento del territorio prima dell'inizio della fase di cantiere.

G.   Con risoluzione 23 dicembre 2014 (n. 5986) il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso che RI 1 aveva inoltrato contro l'approvazione del progetto stradale e che ribadiva quanto sostenuto con l'opposizione. Il Governo ha innanzitutto considerato che l'opera doveva essere autorizzata sulla base della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1), ciò che non comportava tuttavia l'annullamento dell'approvazione. Nel merito, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto prematura la censura sollevata da RI 1, considerando sufficiente - anche alla luce del coordinamento delle procedure - la condizione posta dal municipio al proprietario di adottare il regolamento d'uso prima dell'inizio lavori di costruzione della strada.

H.   Contro la risoluzione appena descritta, il 30 gennaio 2015 RI 1 si è aggravato dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento della decisione con cui il municipio ha approvato il progetto e respinto la sua opposizione.

I.      Chiamati a presentare una risposta, il comune di C__________, rappresentato dal municipio, il Consiglio di Stato e il consorzio CO 2, quest'ultimo mettendone in dubbio la ricevibilità, hanno sollecitato la reiezione del ricorso. La Divisione delle costruzioni non prende posizione, limitandosi a confermare il contenuto dell'avviso cantonale citato.

J.    Nell'ulteriore scambio degli allegati le parti hanno ribadito le proprie domande, sviluppando le rispettive tesi e allegazioni.

K.   Il 15 aprile 2015 PI 1 ha donato i mapp. __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ di S__________ al figlio RI 1. Nell'ambito del contratto di donazione, consegnato nel pubblico istromento n. __________ del notaio __________, le parti hanno convenuto che le procedure pendenti in prima e seconda istanza riferite, tra l'altro, al regolamento di utilizzo della strada in esame, sarebbero state continuate da RI 1 quale nuovo proprietario e/o per delega del ricorrente PI 1. Il 3 giugno 2015 RI 2 ha comunicato al Tribunale il subingresso nella procedura.

Considerato,                  in diritto

1.    1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la tempestività del ricorso sono date dall'art. 35 cpv. 2 Lstr, che regge la procedura in esame. A torto il Governo giunge alla conclusione contraria, sostenendo l'applicabilità della LE. Infatti, il 1° dicembre 2012 è entrata in vigore la revisione parziale della legge sulle strade (BU 2012, 554). Per quanto qui interessa, il Legislatore cantonale ha abrogato l'art. 2 cpv. 4 Lstr, che in combinazione con l'art. 1 cpv. 1 Lstr escludeva dal campo di applicazione di questa legge le piste campestri, forestali e simili che servono esclusivamente all'utilizzazione agricola e forestale dei fondi. Esso, inoltre, ha introdotto il nuovo art. 36a Lstr, dal marginale "altre strade", secondo il quale nella misura in cui il contenuto e l'approvazione dei progetti di altre strade pubbliche o aperte al pubblico (patriziali, consortili) non sono regolati da leggi speciali, è applicabile per analogia la procedura stabilita dagli articoli 30 e seguenti, modifica che interessa in maggioranza strade forestali (Messaggio concernente la revisione parziale della legge sulle strade dell'11 gennaio 2012 [n. 6591], in: RVGC anno parlamentare 2012-2013, vol. 5, pag. 2157 segg., 2177). Pertanto, la realizzazione di strade agricole o forestali pubbliche, come sono quelle di proprietà del consorzio CO 2 (art. 2 cpv. 2 Lstr combinato con l'art. 56 cpv. 1 LRPT), segue ora sempre la procedura della Lstr, che vale quale lex specialis per rapporto alla LE. Quanto alla legittimazione attiva di RI 1 al momento dell'inoltro dell'impugnativa, il Tribunale considera quanto segue.

1.2. Il Consorzio resistente ha messo in dubbio la potestà di ricorso di RI 1 poiché anziano (93 anni) e affetto da problemi di salute. Tesi che non è condivisa dal Tribunale.

1.2.1. Anche in procedura amministrativa (cfr. in questo senso: Paul-Henri Steinauer/Christiana Fontulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berna 2014, n. 170 i.f.) la capacità processuale - che dev'essere ricondotta all'esercizio dei diritti civili e si riassume nella facoltà di condurre personalmente il processo, oppure di delegare tale compito a un rappresentante - si determina secondo il diritto civile (art. 11 e art. 12-16 codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 [CC; RS 210]; René Rhinow/Heinrich Koller/Christina Kiss/Daniela Turnherr/ Denise Brühl-Moser, Öffentliches Prozessrecht, III ed., Basilea 2014, n. 861 segg.; Steinauer/Fontulakis, op. cit., n. 167 e 170). Al pari degli altri presupposti processuali, essa dev'essere esaminata d'ufficio e richiede la collaborazione delle parti. Tuttavia, secondo costante giurisprudenza la capacità di discernimento è presunta (Steinauer/Fontulakis, op. cit., n. 102). Ne discende che il Tribunale procede a un esame approfondito della stessa unicamente laddove sussistono elementi tali da metterla in dubbio. Dubbi che possono derivare sia dall'agire processuale delle parti, sia dalla loro condizione personale (ibidem, n. 103 segg.).

1.2.2. In concreto, alla luce delle generiche motivazioni sollevate dal Consorzio, il Tribunale non ritiene che la capacità processuale di RI 1 al momento dell'inoltro dell'impugnativa fosse dubbia. Niente lasciava presupporre che egli si trovasse in un caso di incapacità di discernimento. Di certo, una simile conclusione non poteva apoditticamente essere tratta dal semplice fatto che egli fosse anziano (Steinauer/Fontulakis, op. cit., n. 102), né tantomeno invocando generici e non meglio specificati problemi di salute. Nemmeno la condotta processuale o gli atti dell'incarto permettono di concludere altrimenti. Al contrario: pur considerando che la capacità di discernimento debba essere valutata alla luce dell'atto compiuto in concreto (Stephanie Hrubesch-Millauer in: Alexander Brunner/Dominik Gasser/Ivo Schwander [curatori], Kommentar ZPO, II. ed., Zurigo/San Gallo 2016, n. 5 ad art. 69; Steinauer/ Fontulakis, op. cit., n. 89, con rinvio al n. 59), da questi risulta che egli successivamente all'inoltro dell'impugnativa è stato ritenuto capace di donare numerosi beni immobili dal notaio, davanti al quale è personalmente comparso. Con queste premesse, nulla permetteva di ritenere necessario approfondire la questione.

1.3. Contrariamente a quanto pretende il consorzio resistente, RI 1 era, inoltre, legittimato a insorgere.

1.3.1. L'interesse legittimo di cui all'art. 20 cpv. 1 Lstr corrisponde a quello dell'or abrogato art. 43 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (BU 1966, 181; RtiD I-2017 n. 17 consid. 2.3.1). A sua volta, esso dev'esse ricondotto alla nozione di interesse degno di protezione dell'attuale art. 65 cpv. 1 lett. c della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1), identica a quella racchiusa negli art. 48 cpv. 1 lett. c della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e 103 lett. a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943 (OG; CS 3 499, abrogata dall'art. 131 cpv. 1 legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). Introducendo il requisito dell'interesse degno di protezione il legislatore ha quindi voluto, in primo luogo, escludere l'actio popularis, cosicché difetta della legittimazione ricorsuale chi dal provvedimento impugnato non sia toccato altrimenti che qualsiasi altro singolo cittadino o che la collettività; occorre pertanto l'esistenza di una relazione rilevante o speciale del ricorrente con l'oggetto della contestazione. D'altro lato basta, però, l'esistenza di un interesse degno di protezione dal profilo processuale e non occorre la lesione di diritti soggettivi; anche un interesse di mero fatto, ad esempio di natura economica, ideale o morale può essere sufficiente. Affinché il gravame sia ricevibile in ossequio all'art. 65 LPAmm e quindi all'art. 20 cpv. 1 Lstr - basta pertanto che il ricorrente possa prevalersi di un interesse personale, immediato e attuale all'annullamento o alla modificazione della decisione contestata e dunque all'ottenimento di un giudizio più favorevole (cfr. RtiD I-2017 consid. 2.3.1; RDAT I-2001 n. 27 consid. 2.1., I-1999 n. 11 consid. 2b, I-1998 n. 13 consid. 2.2., I-1993 n. 22 consid. 1.2.).

1.3.2. In concreto, RI 1 era proprietario di fondi siti nel comprensorio interessato dalla procedura di raggruppamento terreni, nel cui contesto è prevista la costruzione della strada __________. In particolare, questa terminerà al confine del mapp. __________, già di sua proprietà. Egli si trovava dunque senz'altro in un rapporto particolare, più inteso rispetto a quello degli altri cittadini di C__________. Egli è inoltre insorto poiché temeva che la strada venisse utilizzata indiscriminatamente dai proprietari di immobili, i quali avrebbero potuto sostare o circolare sui suoi fondi. In questi termini - ma anche nella misura in cui rivestisse pura natura ideale - egli disponeva senz'altro di un interesse degno di protezione all'annullamento della decisione impugnata.

1.4. Ne discende che la legittimazione attiva di RI 2 (art. 30 cpv. 2 lett. b LST), successore in lite di RI 1 (art. 44 cpv. 1 LPAmm), è data e il ricorso, ricevibile in ordine, può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

2.    Davanti al Tribunale il ricorrente non mette in discussione né il tracciato della strada né aspetti tecnico-realizzativi dell'opera. Dedotto davanti alla Corte, per contro, è il quesito di sapere se, come esposto in narrativa, il comune poteva approvare il progetto stradale limitandosi a subordinare l'inizio della fase di cantiere al conseguimento dell'approvazione (da parte dei servizi citati a pag. 3 dell'avviso) del regolamento d'uso volto a limitare l'utilizzazione della strada ai soli scopi forestali e agricoli. Tale approccio, condiviso dal Consiglio di Stato nella decisione impugnata, è contestato dal ricorrente, che ritiene, invece, che il permesso di costruzione possa essere concesso unicamente in concomitanza con l'approvazione del regolamento del suo utilizzo. In caso contrario si disattenderebbero le pregresse decisioni delle autorità e non sarebbe garantito un sufficiente coordinamento tra le procedure. Considerazioni che si rivelano errate, per i seguenti motivi.

3.    3.1. A livello federale, i principi che governano la circolazione sulle strade forestali sono indicati all'art. 15 della legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (LFo; RL 921.0). Secondo questa disposizione (cpv. 1), i veicoli a motore possono circolare in foresta soltanto a fini forestali o, in via eccezionale, a scopo di salvataggio, controlli di polizia, esercitazioni militari, realizzazione di provvedimenti di protezione dalle catastrofi naturali e manutenzione delle reti di distribuzione degli offerenti di servizi di telecomunicazione (art. 13 cpv. 1 ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992; OFo; RS 921.01). L'art. 15 cpv. 2 LFo concede tuttavia ai cantoni la facoltà di ammettere sulle strade forestali altre categorie di utenti, purché la conservazione della foresta o altri interessi pubblici non vi si oppongano. Dal canto suo, il cpv. 3 della medesima norma delega ai cantoni il compito di provvedere a una segnaletica adeguata e ai controlli necessari. Laddove la segnaletica e i controlli non fossero sufficienti - puntualizza il disposto federale - è possibile installare barriere. Quest'ultima prescrizione, la cui formulazione attuale è maturata direttamente in seno all'Assemblea federale (la proposta formulata nel messaggio dal Consiglio federale si limitava ad attribuire ai cantoni la competenza di posare esclusivamente segnaletica; cfr. FF 1988 III 192), è chiara e non si presta a interpretazioni di sorta. Per far sì che le strade forestali vengano percorse con veicoli a motore soltanto dagli utenti ammessi dalla legge o debitamente autorizzati, i cantoni devono posare un'adeguata segnaletica e organizzare controlli del traffico. Solo in un secondo tempo, nel caso in cui queste misure si rivelassero inefficaci, possono collocare delle barriere.

3.2. In ambito cantonale questo indirizzo è stato parzialmente concretizzato dall'art. 13 della legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo; RL 8.4.1). Per esplicita volontà del legislatore (cfr. rapporto 27 marzo 1998 della commissione speciale bonifiche fondiarie sul messaggio 3 giugno 1997 [n. 4653] inerente la revisione totale della legge cantonale sulle foreste in: RVGC, Sessione ordinaria autunnale 1997, vol. II.3, pag. 2673 segg., 2691 seg.), l'onere di disciplinare il traffico sulle strade forestali è stato ribaltato sul proprietario dell'impianto viario, al quale è stata conferita sia la facoltà di rilasciare autorizzazioni eccezionali di transito, sia l'incombenza di posare la segnaletica "adeguata" e, in collaborazione con il comune interessato, di effettuare i controlli previsti dal diritto federale (cfr. art. 13 cpv. 2 e 4 LCFo). Tali concetti sono stati ribaditi nel regolamento della LCFo del 22 ottobre 2002 (RLCFo; RL 8.4.1.1.1), con la precisazione che le autorizzazioni eccezionali per circolare con veicoli a motore su strade forestali possono essere rilasciate solo sulla base di un regolamento d'uso allestito dal proprietario e approvato dal Consiglio di Stato (art. 34 cpv. 1 RLCFo), che in tale regolamento devono essere stabiliti gli importi della tassa giornaliera o annuale per l'utilizzo dell'impianto (art. 35 RLCFo), che la procedura e la competenza per la posa della segnaletica è retta dalla legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LACS; RL 7.4.2.1) e dal relativo regolamento del 2 marzo 1999 (RLACS; RL 7.4.2.1.1; art. 36 LCFo) e che se non è prevista dal progetto di costruzione della strada forestale, la posa di barriere soggiace alla LE (art. 37 LCFo). A fronte di questo quadro normativo, non si può fare a meno di annotare innanzitutto che l'obbligo per i proprietari di strade forestali di gestire il traffico veicolare sui loro impianti facendo capo in modo prioritario alla segnaletica stradale discende direttamente dal diritto federale, in particolare l'art. 15 cpv. 3 LFo. Nessun disposto, sia esso federale o cantonale, impone invece che le modalità di limitazione del traffico sulle strade forestali vengano definite nel contesto del regolamento d'uso prescritto dall'art. 34 cpv. 1 RLCFo, regolamento che per legge deve soltanto disciplinare il rilascio di autorizzazioni eccezionali di transito e il prelievo di tasse di utilizzazione. Quanto all'art. 37 RLCFo, la sua impostazione non può che suscitare perplessità, poiché se il proprietario di una via forestale può installare una barriera solo dopo aver dimostrato che la segnaletica posata (ad esempio un divieto generale di circolazione assortito di una tavola complementare per le eccezioni) si è avverata insufficiente, non è dato di vedere come si possa anche solo prender in considerazione la possibilità di collocare uno sbarramento al momento della costruzione della strada (cfr., per tutto quanto precede, RtiD II-2010 n. 16 consid. 2.1.). 

3.3. In concreto, la condizione di adottare un regolamento d'uso posta in capo al comune con la risoluzione 13 marzo 2012 dal Consiglio di Stato si rivela contraria alla legge. Difatti proprietario dell'opera è il consorzio resistente; spetta dunque a quest'ultimo disciplinarne l'uso. Ferme queste premesse, alla luce delle norme testé evocate la critica del ricorrente, secondo cui senza l'adozione del regolamento d'uso per la strada forestale questa sarebbe liberamente percorribile, dev'essere respinta. Anzi, è vero il contrario. Infatti, il permesso di costruzione rilasciato dal municipio sancisce in modo inequivocabile la funzione di strada forestale dell'impianto (dispositivo n. 1). Ne discende che essa, in assenza di un regolamento d'uso, è percorribile unicamente ai fini forestali (art. 15 cpv. 1 LFo, 13 cpv. 1 LFo, 13 LCFo, 31 cpv. 2 e 34 RLCFo). Contrariamente a quanto sostiene l'insorgente, la regolamentazione attuale, sgorgante direttamente dalla legislazione federale e cantonale, è dunque sufficiente a evitare che la strada __________ venga utilizzata in modo abusivo, in particolare come strada di urbanizzazione. Con ciò anche la critica relativa alla disattenzione del principio di coordinamento delle procedure s'avvera priva di fondamento.  

4.    Seppure per altri motivi rispetto a quelli della decisione impugnata, il ricorso dev'essere respinto. Le spese processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 47 e 49 LPAmm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.    Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia di fr. 2'000, già anticipati da RI 2, restano a suo carico. Egli è inoltre tenuto a versare al Consorzio CO 2 pari importo per ripetibili.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 LTF).

4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

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