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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 27.05.2015 52.2015.29

27 mai 2015·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,830 mots·~14 min·3

Résumé

Durata della revoca della licenza di condurre svizzera a seguito di infrazione commessa all'estero. Precisazione di giurisprudenza sulla portata dell'art. 16c bis LCStr. Giudizio confermato dal TF (STF 1C_353/2015 del 21.12.2015)

Texte intégral

Incarto n. 52.2015.29  

Lugano 27 maggio 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente, Flavia Verzasconi, Stefano Bernasconi

segretaria:

Paola Passucci, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 22 gennaio 2015 di

RI 1  patrocinato da: PA 1   

contro  

la decisione 3 dicembre 2014 (n. 5534) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 23 luglio 2014 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di dodici mesi a dipendenza di un'infrazione grave commessa all'estero;

ritenuto,                      in fatto

                            A.  Il 12 aprile 2006 RI 1, cittadino italiano oggi settantaquatrenne domiciliato a __________ e titolare di una licenza di condurre svizzera, ha circolato a velocità eccessiva in territorio di __________ (153 km/h su un limite di 90 km/h = + 63 km/h). In Italia è stato quindi sanzionato penalmente (multa di 357.- € siccome pagata in misura ridotta ex art. 202 Codice della strada; C.d.S.) e amministrativamente (sospensione della patente per 30 giorni decretata dal Prefetto della Provincia di __________), mentre nel nostro Paese gli è stata inflitta una revoca della licenza di condurre di 3 mesi in applicazione dell'art. 16c cpv. 2 lett. a della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), norma riferita alle infrazioni gravi. Tale provvedimento, tenuto conto del mese di sospensione pronunciato dalla Prefettura di __________, è stato scontato dal 12 febbraio al 10 aprile 2007.

                                  Nel gennaio del 2014 il nominato è stato ammonito formalmente dopo esser stato sorpreso dalla polizia a viaggiare sull'A2 in territorio di __________ a 109 km/h, ove vigeva un limite di 80 km/h.

                                  Entrambe le sanzioni adottate dalle competenti autorità ticinesi e discendenti da infrazioni commesse posteriormente al 1° gennaio 2005, data d'entrata in vigore delle nuove norme della LCStr, risultano iscritte nel registro automatizzato delle misure amministrative ADMAS.

                            B.  a. Il 1° aprile 2011, alle ore 15.56, il conducente del veicolo targato TI __________ ha circolato in territorio di __________ (autostrada A9) ad una velocità punibile di 121 km/h - rilevata tramite regolare procedimento di misurazione - nonostante il limite di 80 km/h ivi esposto. Dopo aver accertato che responsabile del reato era RI 1, il quale ha liberamente compilato e sottoscritto un apposito "modulo di comunicazione dati del conducente" predisposto dalla polizia stradale italiana, quest'ultima gli ha irrogato una multa di 500.- €. Dal canto suo, il 2 aprile 2014 il Prefetto della Provincia di __________ - in difetto di un ritiro materiale della patente - ha disposto a carico del contravventore un'inibizione alla guida su territorio italiano per il periodo di 30 giorni (art. 218 C.d.S.), informando dell'accaduto le autorità elvetiche.

b. Ricevuta tutta la documentazione afferente al caso, il 20 maggio 2014 la Sezione della circolazione del Canton Ticino ha notificato all'interessato l'apertura di un procedimento amministrativo, invitandolo a determinarsi in relazione ad una probabile revoca della licenza di condurre. Raccolte le sue osservazioni, il 23 luglio 2014 la competente autorità cantonale ha deciso di ritirargli la patente per la durata di 12 mesi (dal 15 ottobre 2014 al 14 ottobre 2015), autorizzando comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie G e M. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 16c cpv. 2 lett. c LCStr, nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).

C.   Con giudizio 3 dicembre 2014 il Consiglio di Stato ha confermato tale provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1. Ricordato di essere vincolata per giurisprudenza federale all'accertamento dei fatti compiuto in sede penale, l'autorità di ricorso di prime cure ha ritenuto di non potersi scostare dalle risultanze degli atti giunti dall'Italia. Ha quindi reputato che all'insorgente fosse imputabile un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c LCStr, reato che unito alla precedente revoca scaduta il 10 aprile 2007 impone ex lege (art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr) l'adozione di un provvedimento analogo della durata minima di 12 mesi.

D.   Contro il predetto giudizio governativo il soccombente è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento, rispettivamente la riforma nel senso di ridurre sensibilmente la durata della revoca inflittagli. Narrati partitamente i fatti ed evocato il contenuto dell'art. 16cbis LCStr, il ricorrente ha riproposto in sostanza le argomentazioni invano sottoposte all'esame del Consiglio di Stato. Ha ribadito quindi che l'infrazione, di cui ammette il compimento, è avvenuta il 1° aprile 2011 e nulla poteva indurlo a pensare che sarebbe stato punito anche in Svizzera, oltretutto in violazione del principio della celerità. D'altra parte, le sanzioni irrogategli in Italia sarebbero nulle siccome notificate tardivamente e nel suo caso bisognerebbe comunque tener conto del fatto che non ha messo in pericolo la sicurezza del traffico, che durante il periodo di sospensione della patente decretato dal Prefetto non ha guidato, che l'odierna revoca giunge a distanza di oltre 8 anni dall'ultima infrazione grave commessa il 12 aprile 2006 e che necessita della patente per lo svolgimento del suo lavoro di consulente tecnico e commerciale. Dato che l'art. 16cbis LCStr permette di ridurre la durata minima della revoca in caso di infrazioni commesse all'estero, la misura disposta dalla Sezione della circolazione va in ogni modo ridimensionata se non addirittura annullata.

                            E.  All'accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle tesi e conclusioni contenute nel giudizio impugnato.

F.   In replica il ricorrente ha mantenuto la sua posizione senza formulare particolari osservazioni.

Considerato,               in diritto

                             1.  La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 7.4.2.1). La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato, è certa (art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

                             2.  Posto che RI 1 non contesta i fatti e non ha nemmeno impugnato la sanzione penale inflittagli in Italia, con la conseguenza che gli accertamenti operati all'estero vincolano l'autorità amministrativa come se fossero stati svolti in Svizzera (DTF 123 II 97 consid. 3c/aa), ai fini del giudizio occorre soltanto chiedersi se la fattispecie è stata qualificata in modo giuridicamente corretto e se in tal caso la durata della controversa revoca è conforme ai principi fissati dal diritto elvetico, in particolare dall'art. 16cbis LCStr.

Alla luce di talune argomentazioni ricorsuali, occorre tuttavia precisare fin d'ora che la presunta nullità della multa soluta in Italia avrebbe dovuto essere invocata tempestivamente avversando l'ammenda davanti alle competenti autorità di quel paese. La censura cade pertanto nel vuoto, anche perché il ricorrente ammette pacificamente di aver commesso il grave eccesso di velocità alla base della revoca oggetto dell'attuale contendere. Non potrebbe essere altrimenti, poiché sul "modulo di comunicazione dati del conducente" che egli ha compilato e firmato di proprio pugno figura chiaramente il sottoscritto RI 1 … , sotto la propria personale responsabilità, dichiara che nelle circostanze di tempo e di luogo riportate nel verbale di contestazione si trovava alla guida del veicolo con il quale è stata commessa la violazione contestata (ossia il superamento di 41 km/h del limite di velocità di 80 km/h vigente sulla A9 in territorio di __________).

Quanto alla criticata tempistica con la quale l'autorità svizzera ha avviato la procedura amministrativa, l'insorgente omette di considerare che in realtà la Sezione della circolazione ha agito rapidamente, inviandogli la diffida di revoca pochi giorni dopo la ricezione del decreto 2 aprile 2014 con il quale il Prefetto di __________ gli ha inibito la guida sul territorio italiano per la durata di 30 giorni.

Nella fattispecie non è nemmeno ravvisabile una violazione del principio della buona fede, atteso che l'insorgente è incappato in una disavventura identica nel 2006-2007. Non può quindi sostenere seriamente che ignorava del tutto la possibilità di subire una revoca della patente in Svizzera a seguito del reato commesso e punito in Italia, dato che all'epoca era incorso esattamente nella stessa situazione.

                             3.  3.1. Giusta gli art. 2 e 3 della Convenzione europea sugli effetti internazionali della decadenza del diritto di condurre un veicolo a motore (RS 0.741.16), sottoscritta sia dalla Svizzera che dall'Italia, lo Stato che ha pronunciato la decadenza avvisa senza indugio la parte contraente che ha rilasciato la licenza di condurre. Lo Stato avvertito del provvedimento può, a sua volta, pronunciare, nel quadro della propria legislazione, la decadenza della licenza, come se i fatti e le circostanze motivanti l'intervento dell'altro Stato contraente si fossero prodotti sul proprio territorio.

                                  3.2. La sanzione amministrativa inflitta al ricorrente in Svizzera si fonda essenzialmente sull'art. 16cbis LCStr. Questa disposizione è stata introdotta nella legge il 1° settembre 2008, a seguito della nota sentenza con la quale il Tribunale federale aveva stabilito che l'art. 34 OAC non costituiva base legale sufficiente per una revoca d'ammonimento della licenza di condurre svizzera a seguito di reati commessi all'estero (DTF 133 II 331). La nuova norma prevede che dopo un'infrazione commessa all'estero, la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre è revocata se all'estero è stato pronunciato un divieto di condurre e l'infrazione commessa è medio grave o grave secondo gli articoli 16b e 16c (cpv. 1). Per stabilire la durata della revoca della licenza - soggiunge il cpv. 2 - devono essere adeguatamente considerate le conseguenze, per la persona interessata, del divieto di condurre pronunciato all'estero. La durata minima della revoca può essere ridotta. Per le persone che non figurano nel registro delle misure amministrative (art. 104b), la durata della revoca non può eccedere la durata del divieto di condurre pronunciato all'estero nel luogo dell'infrazione.

Nel messaggio con il quale il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento l'introduzione nella LCStr dell'attuale art. 16cbis (FF 2007 pag. 6889 segg.) si spiega che per poter revocare la licenza di condurre dopo un'infrazione commessa all'estero occorre innanzi tutto che l'autorizzazione a condurre nello Stato in cui è stata commessa l'infrazione deve essere stata revocata con decisione passata in giudicato da un'autorità competente di questo Paese. In secondo luogo, l'infrazione, se fosse stata commessa in Svizzera, deve essere medio grave o grave secondo la nostra legge e implicare una revoca della patente. Quanto alla commisurazione della misura, occorre tener conto delle conseguenze del divieto di condurre pronunciato all'estero. Ovverossia - si legge nel messaggio - della durata per la quale il divieto di condurre è stato disposto, se al momento di pronunciare la misura in Svizzera quella ordinata all'estero continua a produrre effetti e per quanto tempo, se l'esecuzione delle due misure si sovrappone, oppure se per la persona interessata è di primaria importanza poter condurre veicoli a motore all'estero (RtiD I-2012 n. 62).

Proprio per poter tener conto di eventuali conseguenze del divieto di condurre pronunciato all'estero il legislatore ha previsto la possibilità di ridurre la durata minima della revoca stabilita al cpv. 2 degli art. 16b e 16c. Con ciò, contrariamente a quanto sembra supporre l'insorgente, non si è voluto introdurre una facilitazione incondizionata a favore dei conducenti che commettono reati all'estero. Nel rispetto del principio della parità di trattamento, si è inteso semplicemente evitare doppie punizioni, facendo scontare a chi incorre in infrazioni e sanzioni penalizzanti in territorio straniero una revoca complessivamente uguale quanto a conseguenze effettive a quella che gli sarebbe stata inflitta qualora la trasgressione fosse accaduta in patria. Alla luce del contenuto del messaggio (cfr. pag. 6894), il passaggio dell'art. 16cbis cpv. 2 LCStr riferito alla possibilità di ridurre la durata minima della revoca non può essere letto che in questo senso. Anche la dottrina propende per siffatta interpretazione (Philippe Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, Zurigo/S. Gallo 2015, pag. 201).

                             4.  In concreto, non v'è dubbio che a seguito degli eventi occorsi il 1° aprile 2011 il ricorrente ha subito un divieto di condurre ad opera delle competenti autorità italiane. In effetti, con decisione cresciuta in giudicato il Prefetto della Provincia di __________ gli ha fatto divieto di circolare su suolo italiano per la durata di 30 giorni, da tempo trascorsi. Non ha tuttavia decretato la sospensione della patente come avviene solitamente, poiché in assenza di un fermo immediato dopo la constatazione dell'eccesso di velocità il documento non era stato sequestrato. In quel periodo RI 1 - rimasto sempre in possesso della sua licenza di condurre svizzera - ha potuto quindi guidare in tutto il resto del mondo.

                                  Dagli atti risulta che nel 2006 l'insorgente ha commesso un eccesso di velocità grave (+ 63 km/h sul limite di 90 km/h) per il quale l'11 gennaio 2007 gli è stata revocata la licenza di condurre durante 3 mesi in forza dell'art. 16c LCStr. Il provvedimento è stato scontato dal 12 febbraio al 10 aprile 2007, tenuto conto del mese di sospensione della patente di 30 giorni pronunciato dalla Prefettura di __________ che gli ha impedito di guidare ovunque nel mese di agosto del 2006. Il 1° aprile 2011 il ricorrente ha superato di 41 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) la velocità massima di 80 km/h vigente sull'autostrada A9 in territorio di __________. Checché ne dica l'interessato, egli ha dunque gravemente compromesso la sicurezza della circolazione ai sensi della giurisprudenza vigente in materia (DTF 132 II 234 consid. 3, 124 II 259 consid. 2b/bb, 124 II 475 consid. 2a e rinvii) e degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 90 cifra 2 LCStr. In casu sono quindi dati i primi due presupposti di perseguibilità amministrativa previsti dall'art. 16cbis cpv. 1 LCStr, con l'appunto che il fatto di essere incorso in un'infrazione grave a distanza di meno di cinque anni dalla scadenza di una pregressa misura amministrativa inflittagli per un reato di pari importanza fa sì che di principio gli debba essere applicata una revoca di almeno 12 mesi in forza dell'art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr, norma che concretizza il sistema a cascata in caso di reiterazione introdotto nella LCStr a contare dal 1° gennaio 2005.

                                  In tutte le fasi del procedimento amministrativo avviato in Svizzera RI 1 è stato assistito da un legale cognito della materia. Sollecitato a fornire indicazioni utili ai fini di una benevola quantificazione della revoca che occorreva infliggergli (vedi lettera 20 maggio 2014 indirizzatagli dall'UGC), il ricorrente - nonostante la sottoscrizione del "modulo di comunicazione dati del conducente" - si è limitato in un primo momento ad addurre argomenti volti a negare la conoscenza precisa dell'accaduto e a sottolineare la sua ottima reputazione quale conducente, oltre alla necessità professionale di condurre. In seguito ha presentato ulteriori osservazioni, riprese nel ricorso presentato al Consiglio di Stato e al Tribunale cantonale amministrativo. Egli non ha tuttavia mai puntualizzato se ed in che misura il divieto di guidare in Italia per soli 30 giorni gli è stato di pregiudizio. Per quanto è dato di sapere, questo provvedimento limitato al territorio italiano non ha provocato all'insorgente alcun disagio, tant'è che dalle tavole processuali non emerge alcun solido elemento atto a comprovare il contrario. D'altra parte, la sanzione svizzera non è stata ancora scontata grazie all'effetto sospensivo esercitato dai ricorsi sin qui incoati e non va a sovrapporsi a quella pregressa pronunciata dal Prefetto di __________.

Se ne deve concludere che tenuto conto della grave infrazione commessa dal ricorrente secondo la legislazione svizzera, del consistente grado di colpa che gli è imputabile, della sua cattiva reputazione quale conducente (macchiata da due iscrizioni nell’ADMAS), delle ripercussioni insignificanti che ha avuto sulla sua persona il divieto di guidare in Italia sancito dalle competenti autorità di quel Paese, questo Tribunale, al pari del Consiglio di Stato, ritiene di dover tutelare la controversa misura adottata dalla Sezione della circolazione. Quand'anche si volesse riconoscere all'insorgente una necessità professionale di guidare veicoli a motore, la revoca di 12 mesi disposta nei suoi confronti resisterebbe comunque alle critiche ricorsuali per le ragioni di fondo esposte al consid. 3.2. relativamente alle circoscritte condizioni poste dal legislatore per derogare alla durata minima sancita dal cpv. 2 degli art. 16b e 16c LCStr.

La querelata revoca, che mantiene appieno il suo scopo preventivo-educativo (DTF 133 II 331 consid. 6.4.2, 127 II 300 consid. 3d, 121 II 22 consid. 3a) a dispetto del tempo trascorso dal compimento dell'infrazione, va dunque confermata.

                             5.  Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza dell'insorgente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

                             1.  Il ricorso è respinto.

                             2.  La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, rimane interamente a suo carico.

                             3.  Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                             4.  Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                            La segretaria

52.2015.29 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 27.05.2015 52.2015.29 — Swissrulings