Incarto n. 52.2015.239
Lugano 4 agosto 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente, Matteo Cassina, Stefano Bernasconi
segretaria:
Paola Passucci, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 12 maggio 2015 del consorzio formato dalle ditte
RI 1 RI 2 RI 3 patrocinate da:PA 1
contro
la decisione 29 aprile 2015 (n. 1686) del Consiglio di Stato, che in esito al concorso per le prestazioni relative alla comunicazione durante le varie fasi di realizzazione del progetto __________ ha risolto di escludere l'insorgente dalla procedura e di annullare la gara;
ritenuto, in fatto
A. Il 23 settembre 2014 la Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) ed impostato secondo la procedura selettiva, per aggiudicare le prestazioni relative alla comunicazione durante le varie fasi di realizzazione del __________
Il bando (cifra 4) indicava che potevano partecipare al concorso unicamente società e professionisti aventi sede e domicilio fiscale in Svizzera, alle condizioni esposte nel bando di concorso e preannunciava i seguenti criteri di aggiudicazione (cifra 5):
1. Analisi del mandato e metodologia 35%
2. Organizzazione del concorrente 30%
3. Offerta economica 30%
4. Formazione apprendisti 5%
specificando che ulteriori indicazioni tecniche o amministrative possono essere richieste per iscritto alla Divisione delle costruzioni, Area del supporto e del coordinamento, casella postale 2170, 6501 Bellinzona fino a 15 giorni prima della scadenza del concorso (cifra 6).
L'avviso non prevedeva nulla più oltre alle informazioni di rito concernenti l'inoltro delle candidature, mentre gli atti di gara messi a disposizione degli interessati via internet a contare dal 24 settembre 2014 comprendevano due documenti (doc. A descrizione della procedura e delle prestazioni; doc. B dichiarazioni dell'offerente). Dal primo era possibile desumere che ente banditore era il Dipartimento del territorio del Canton Ticino, Divisione delle costruzioni, rappresentato per tutta la durata della gara d'appalto dall'Ufficio delle commesse pubbliche (Area del supporto e del coordinamento; ASCo). A pag. 5 (cifra 2.4), sub disposizioni generali, il doc. A regolamentava il rilascio delle informazioni, ribadendo quanto già indicato nel bando, ovvero che eventuali richieste erano da inoltrare alla Divisione delle costruzioni, Area del supporto e del coordinamento, al più tardi 15 giorni prima dell'inoltro dell'offerta, in quanto le informazioni di carattere tecnico o relative ai contenuti potranno essere date solo previa consultazione con la giuria. La richiesta da parte dell'offerente di eventuali informazioni dovrà essere fatta per iscritto al recapito di cui sopra. Non verranno prese in considerazione richieste di informazioni pervenute in altra forma o ad altri indirizzi. L'ente banditore risponderà a tutti i concorrenti mediante circolare pubblicata sul sito internet.
Evocata la composizione della giuria e le sue mansioni (cifra 2.3), il doc. A spiegava nel dettaglio l'andamento della procedura, caratterizzata da una prima fase di selezione seguita dall'inoltro dell'offerta vera e propria da parte dei concorrenti rimasti in gara. Rispetto al bando svelava inoltre l'esistenza di alcuni sottocriteri di aggiudicazione così definiti:
C1 Analisi del mandato e metodologia 35%
Documentazione consegnata 20%
Presentazione orale 15%
C2 Organizzazione del concorrente 30%
C3 Offerta economica 30%
Prezzo 15%
Tariffa oraria media 15%
C4 Formazione apprendisti 5%
L'offerta avrebbe dovuto comprendere (doc. A cifra 5.4):
- una relazione di al massimo 10 pagine A4 descrivente:
· analisi del mandato, evidenziando gli aspetti ritenuti più importanti, identificando i punti forti e deboli del progetto, nonché le opportunità e le minacce che lo potrebbero condizionare (criterio C1)
· l'approccio metodologico che l'offerente intende adottare per affrontare il compito, gli strumenti da impiegare e le risorse da mettere in campo. Questo sia per la prima fase di approvazione dei piani e di ottenimento di crediti e concessione, che per la seconda fase di esecuzione dell'opera (criterio C1)
· l'organizzazione che l'offerente intende adottare per sviluppare la sua attività (criterio C2)
- il documento C debitamente compilato
- i curriculum vitae delle persone chiave proposte, massimo 3 pagine A4 per ogni CV
- schede di presentazione delle referenze personali esposte, massimo 2 pagine A4 per ogni referenza
- il documento D modulo d'offerta debitamente compilato
Per la valutazione del sottocriterio tariffa oraria media i concorrenti dovevano esporre nell'apposita finca del documento D l'onorario richiesto, tenendo presente la riserva esposta alla cifra 5.7 della "descrizione della procedura e delle prestazioni", secondo cui valgono i tetti massimi cantonali delle tariffe per i progettisti (KBOB - 20%). Il committente si riserva di non prendere in considerazione per l'aggiudicazione offerte che superano tali limiti.
Nessuna prescrizione di gara dava facoltà ai concorrenti di inoltrare le loro offerte per via elettronica allegando documenti digitali.
Nel bando (cifra 12) e nel doc. A descrizione della procedura e delle prestazioni (cifra 2.2) era segnalato chiaramente che contro gli stessi era data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 10 giorni dalla data di intimazione degli atti di appalto. Nessuno li ha tuttavia impugnati.
B. a. In esito alla procedura di selezione, con risoluzione n. 5947 del 23 dicembre 2014 il Consiglio di Stato ha scartato due candidati e ammesso alla fase d'offerta un solo concorrente, il consorzio formato dalle ditte RI 1, RI 2 e RI 3 (in seguito: consorzio RI 1).
b. Come da programma, quest'ultimo ha partecipato alla sessione informativa svoltasi il 30 gennaio 2015, nell'ambito della quale la giuria ed il committente hanno fornito maggiori informazioni sul progetto e sulle prestazioni da offrire, nonché indicazioni sul proseguimento del concorso. A questa riunione ha preso parte anche il segretariato di progetto nella persona dell'ing. __________ della __________ AG, il quale ha stilato il verbale della seduta. In questo documento, sub ulteriori richieste, si legge tra l'altro quanto segue:
Complementi di informazione: le richieste devono avvenire per iscritto ed essere indirizzate al Segretariato di progetto (Ing. __________), che smisterà le stesse alla persona di riferimento a dipendenza del campo. Seguirà un contatto bilaterale.
Il termine per l'inoltro delle domande è, in ossequio a quanto previsto dal bando, fissato per il venerdì 13 febbraio 2015.
Tariffe KBOB: si tratta degli importi orari di onorario definiti per le prestazioni ingegneristiche e, rispetto a cui, il Cantone applica un ribasso del 20%.
Lo stesso documento precisa peraltro in più punti (pag. 1, 3 e 5) che l'offerta avrebbe dovuto essere presentata entro il 6 marzo 2015.
c. Il 12 febbraio 2015 __________, direttore della ditta capofila del consorzio RI 1, ha scritto un'e-mail all'ing. __________ segnalandogli di aver riscontrato qualche difficoltà a ricondurre i profili delle persone che lavoreranno al progetto con quelli previsti nella tabella KBOB cantonale (in allegato), che si riferisce essenzialmente a figure tecnico-ingegneristiche. In pratica non è per noi semplicissimo stabilire a quale categoria di qualificazione (A, B, C…) corrispondono i membri del nostro team di lavoro. Avreste qualche indicazione generale su come procedere (ad esempio A = persone con responsabilità strategiche nel progetto, B =…)?
Nel contesto di una risposta inviata per posta elettronica il giorno seguente, a mo' d'aiuto l'ing. __________ ha illustrato al richiedente la struttura della __________ AG e la categoria (A, B, C, ecc.) attribuibile ai quadri e ai collaboratori del proprio studio d'ingegneria secondo il ruolo assunto e l'attività da loro svolta.
d. Il 6 marzo 2015, data di scadenza della gara, il consorzio RI 1 ha inoltrato un messaggio all'indirizzo di posta elettronica "dt-asco", allegandovi le componenti della propria offerta in formato pdf. Sollecitato dall'ASCo a presentare l'offerta in formato cartaceo debitamente compilata e firmata, il consorzio ha dato seguito alla richiesta l'11 marzo 2015, spedendo al richiedente una raccomandata contenente i documenti necessari, compreso il doc. D (modulo d'offerta economica) sottoscritto dai membri del consorzio il 9 marzo 2015.
e. Riunitasi in seduta plenaria il 17 marzo 2015, la giuria ha dapprima assistito alla presentazione orale dell'offerta del consorzio RI 1 e poi l'ha valutata da un profilo strettamente tecnico ritenendola consona agli scopi prefissati ed economicamente adeguata. Si è quindi dichiarata favorevole all'affidamento del mandato al consorzio offerente.
C. Facendo propria la proposta della Divisione delle costruzioni, competente per l'esame formale dell'offerta, il 29 aprile 2015 il Consiglio di Stato ha tuttavia risolto di escludere il consorzio dalla procedura di aggiudicazione, rilevando che le tariffe orarie medie superano per tutti gli aspetti determinanti (A), (B), (C) di cui al punto 1 C3: offerta economica del Documento D modulo d'offerta, la tariffa media massima consentita senza riserve di CHF/h 128.- (KBOB - 20%). Nel contempo, il committente ha deciso di annullare il concorso.
D. Contro la predetta risoluzione il consorzio escluso è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, domandandone l'annullamento e sollecitando l'aggiudicazione della commessa, previa adozione di una misura cautelare volta ad impedire l'instaurazione di un nuovo concorso.
Il ricorrente ha addotto in sostanza di aver calcolato le tariffe orarie medie esposte nel modulo di offerta (fr. 170.-, rispettivamente fr. 150.-) in base alle indicazioni ricevute dall'ing. __________, che gli hanno permesso di ripartire correttamente il proprio organico nelle categorie di qualificazione A-G esposte nel documento "Contratti con architetti e ingegneri - Raccomandazioni concernenti l'onorario - tariffe per le aggiudicazioni mediante trattativa privata" edito dalla KBOB, ovvero dalla conferenza di coordinamento degli organi della costruzione degli immobili dei committenti pubblici.
La tariffa media massima consentita presa in considerazione dalla stazione appaltante (fr. 161.- dedotto il 20% = fr. 128.-) si riferisce ai gruppi di progettazione e non torna applicabile alla fattispecie, retta invece dal sistema remunerativo secondo le categorie di qualificazione applicato dal consorzio, che ha presentato un'offerta del tutto corretta insuscettibile di essere scartata.
E. a. In sede di risposta il committente si è opposto all'accoglimento dell'impugnativa, annotando innanzitutto che secondo le regole di gara le richieste di informazioni concernenti il concorso dovevano essere sottoposte esclusivamente alla Divisione delle costruzioni, Area del supporto e del coordinamento. Se il ricorrente si fosse rivolto all'ASCo rispettando le prescrizioni concorsuali avrebbe ottenuto risposte scritte, chiare ed impugnabili.
Il doc. A descrizione della procedura e delle prestazioni - ha soggiunto la stazione appaltante - indicava chiaramente che la remunerazione per il mandato a concorso doveva essere calcolata sulla scorta di una tariffa oraria media (cifra 5.3), tenendo conto dei tetti massimi KBOB validi per i progettisti (cifra 5.7). Trattandosi di una prestazione di gruppo, il solo prezzo di riferimento applicabile era quello di fr. 161.- esposto per l'appunto nella guida KBOB, sub valore medio per ora di lavoro per gruppi di progettazione. Dedotto il 20%, si perviene alla tariffa oraria media di fr. 128.- presa in considerazione dalla committenza per escludere dalla procedura il ricorrente, la cui offerta economica supera in tutti gli aspetti determinanti tale cifra.
Dopo aver esposto nel dettaglio le ragioni che l'hanno indotta ad applicare a questo particolare concorso le tariffe praticate nel campo dell'ingegneria e dell'architettura, il committente ha sottolineato come l'insorgente - partecipando alla gara senza riserve - abbia accettato senza remore tutte le sue regole, che a questo stadio della procedura non possono più essere contestate o rimesse in discussione.
b. L'ULSA si è affidato alle allegazioni della Divisione delle costruzioni, evidenziando di essere estraneo alla procedura.
F. In replica il ricorrente ha contestato le motivazioni addotte dalla stazione appaltante, rilevando in primis che le regole sulla determinazione dell'onorario non erano per nulla chiare e che ragionevolmente la tariffa oraria da esporre in offerta poteva benissimo essere calcolata secondo le categorie di qualificazione, come avviene anche nel settore dei consulenti della comunicazione dal quale provengono tutti i membri del consorzio RI 1.
D'altra parte, l'insorgente ha agito sulla scorta delle informazioni ricevute dall'ing__________ per cui va protetto nell'affidamento che ha riposto in quelle delucidazioni fornitegli dalla persona di riferimento competente, come tale indicata dalla giuria in occasione dell'incontro avvenuto il 30 gennaio 2015.
G. Con la duplica il committente si è riconfermato nella sua posizione puntualizzandola con argomentazioni che saranno riprese - per quanto necessario - nei considerandi seguenti.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb.
In quanto partecipante alla gara d'appalto, il ricorrente è senz'altro legittimato a contestare la sua estromissione dalla procedura (art. 37 lett. b LCPubb e 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). La potestà ricorsuale per impugnare l'annullamento del concorso (art. 37 lett. d LCPubb) potrà essergli invece riconosciuta solo in caso di accoglimento del ricorso rivolto contro la decisione di esclusione e conseguente riammissione in gara (STA 52.2007.229-230 del 30 luglio 2007).
Con questa precisazione il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il carteggio completo concernente il concorso prodotto dal committente e l'ulteriore documentazione esibita dall'insorgente con le memorie scritte bastano per statuire sull'impugnativa con sufficiente cognizione di causa.
2. In materia di commesse pubbliche il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è proponibile contro la violazione del diritto. Costituisce in particolare violazione del diritto l'errata o la mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento errato o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 38 cpv. 1 LCPubb). Il controllo dell'apprezzamento da parte di questo Tribunale non è quindi illimitato, ma circoscritto alla verifica che l'autorità decidente non abbia travalicato i limiti del potere discrezionale riservatole dalla legge o l'abbia esercitato in spregio dei principi generali del diritto. L'autorità di ricorso deve in particolare evitare di sostituire il proprio apprezzamento a quello della precedente istanza, limitandosi a censurare quelle decisioni che integrano gli estremi di una violazione del diritto sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere. Ipotesi, quest'ultima, che si verifica unicamente nei casi in cui la decisione appare insostenibile, siccome priva di giustificazioni oggettive, fondata su considerazioni estranee o altrimenti lesiva dei principi fondamentali del diritto, segnatamente di quelli riferiti alla parità di trattamento o all'adeguatezza (cfr. Marco Bor-ghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad art. 61; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2. ed., Cadenazzo 2002, n. 407 seg.; DTF 104 Ia 206; RDAT I-1994 n. 34).
3. 3.1. Secondo l'art. 26 cpv. 1 LCPubb gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per iscritto, in modo completo e tempestivo. Così come formulata, la norma esclude che i concorrenti possano depositare offerte in formato digitale per mezzo della posta elettronica (vedi Martin Beyeler, Der Geltungsanspruch des Vergaberechts, Zurigo-Basilea-Ginevra 2012, n. 1803, riferita in parte anche alla legge ticinese). Offerte trasmesse facendo capo a simili strumenti vanno scartate, sempre che le regole della gara non prevedano diversamente (Beyeler, op. cit, n. 1810).
3.2. Giusta l'art. 26 cpv. 2 LCPubb, il committente esclude dalla procedura le offerte che presentano lacune formali rilevanti. Sono considerate tali quelle indicate all'art. 42 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6), norma che elenca, seppur in modo non esaustivo, i motivi d'esclusione direttamente derivanti dall'offerta. Tra questi, le offerte giunte dopo il termine di scadenza della gara (lett. a) o mancanti delle firme richieste (lett. e).
3.3. Nel caso di specie, il concorso scadeva il 6 marzo 2015. Quel giorno il ricorrente ha inoltrato un messaggio all'indirizzo di posta elettronica "dt-asco"__________allegandovi le componenti della propria offerta nel formato digitale pdf. Solo l'11 marzo 2015 il consorzio ha spedito al committente una raccomandata contenente i documenti cartacei necessari, compreso il doc. D (modulo d'offerta economica) con le firme autografe dei membri del consorzio.
Posto che le prescrizioni concorsuali non consentivano l'inoltro delle offerte su supporti e/o con mezzi elettronici, quella del consorzio RI 1 inviata il 6 marzo 2015 andava scartata immediatamente, vuoi perché non presentata "per iscritto", vuoi perché mancante delle firme manoscritte originali richieste. Lo stesso dicasi dell'offerta cartacea mandata per raccomandata l'11 marzo 2015, siccome giunta nelle dovute forme ma dopo il termine di scadenza della gara.
Il ricorso andrebbe pertanto respinto già solo per questi motivi.
4. 4.1. Notoriamente, soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara possono conseguire l'aggiudicazione. Una diversa conclusione sarebbe contraria, oltre che al principio di legalità, anche ai principi della parità di trattamento e di trasparenza, che governano l'intero ordinamento delle commesse pubbliche. La conformità deve essere data sia per quanto riguarda il concorrente, che deve adempiere i criteri d'idoneità, sia per quanto concerne l'offerta stessa, che deve soddisfare le prescrizioni di gara.
4.2. Gli art. 26 cpv. 1 LCPubb e 40 cpv. 1 RLCPubb/CIAP (il primo già citato in precedenza) prevedono che l'offerta, allestita in forma chiara ed univoca, deve essere compilata dal concorrente in ogni sua parte, con esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle eventuali analisi ed ogni altra indicazione complementare richiesta. Offerte incomplete o che non rispondono alle esigenze del capitolato devono di principio essere escluse (pro multis, cfr. STA 52.2011.4 del 25 gennaio 2011). Una diversa conclusione, che permettesse di aggiudicare la commessa ad offerte non conformi alle prescrizioni di gara o che permettesse ai concorrenti di modificare o completare le offerte dopo la loro apertura, sarebbe contraria al principio della parità di trattamento tra concorrenti, sancito dall'art. 1 lett. c LCPubb (vedi pure art. 5 lett. a LCPubb). Le offerte devono in altri termini essere formulate in modo tale da permettere al committente di procedere direttamente all'aggiudicazione, senza dover sollecitare il singolo concorrente a fornire completazioni, chiarimenti o precisazioni in merito all'offerta inoltrata (Jean-Baptiste Zufferey/Corinne Maillard/Nicolas Mi-chel, Droit des marchés publics, Friborgo 2002, pag. 108-109). Al momento della loro apertura devono pertanto risultare complete, corrette, nonché compilate nel rispetto delle condizioni stabilite dal bando di concorso e della relativa documentazione di gara. Questo, in particolare, per permettere al committente di effettivamente raffrontare tra loro le varie proposte ricevute e di scegliere quella oggettivamente più vantaggiosa. La conformità dell'offerta per rapporto alle condizioni di gara costituisce dunque un presupposto dell'aggiudicazione di qualsiasi commessa pubblica (RDAT II-2002 n. 47). Resta in ogni caso riservato il principio della proporzionalità, in particolare nell'ottica del divieto di un formalismo eccessivo; difformità irrilevanti vanno tollerate (STF 2C_458/2008 del 15 dicembre 2008 consid. 3.1; 2P.339/2001 del 12 aprile 2002 consid. 5 c/cc = RDAT II-2002 n. 47 pag. 158 segg.; STA 52.2009.128 del 20 luglio 2009 consid. 6; Matteo Cassina, Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino, vol. 11 collana gialla CFPG, Lugano 2008, pag. 34).
4.3. In casu, il doc. A descrizione della procedura e delle prestazioni - rimasto incontestato e quindi vincolante sia per il committente che per i concorrenti (cfr. art. 40 cpv. 2 RLCPubb/CIAP) - imponeva ai concorrenti di indicare nel modulo di offerta costituito dal doc. D l'onorario richiesto per quattro differenti prestazioni: l'analisi della situazione, il piano di informazione e promozione del progetto, la strategia di coinvolgimento attivo dei portatori d'interesse e le prestazioni supplementari (queste due ultime con un impegno lavorativo prestabilito dall'ente banditore in 2000 ore). Per ognuna di esse, i concorrenti dovevano esporre la tariffa oraria media. Questa tariffa andava commisurata tenendo presente che il committente si era riservato di non prendere in considerazione le offerte superiori al tetto massimo cantonale applicato ai progettisti (KBOB - 20%). Cosa fosse il KBOB era stato spiegato al consorzio in occasione della sessione informativa del 30 gennaio 2015 (Tariffe KBOB: si tratta degli importi orari di onorario definiti per le prestazioni ingegneristiche e, rispetto a cui, il Cantone applica un ribasso del 20%). Ora, tenuto conto del fatto che il consorzio costituisce indubbiamente un gruppo di lavoro e che la tariffa da indicare era quella oraria media del gruppo stesso, non v'è dubbio che il valore base da ritenere ai fini dell'allestimento dell'offerta fosse quello contemplato nella seconda riga della tabella inserita a pagina 6 del documento "Contratti con architetti e ingegneri - Raccomandazioni concernenti l'onorario - tariffe per le aggiudicazioni mediante trattativa privata" edito dalla KBOB, ovvero la cifra di fr. 161.- figurante a lato della locuzione valore medio per ora di lavoro per gruppi di progettazione. Cifra dalla quale occorreva oltretutto dedurre il 20% (- fr. 32.20 = fr. 128.80) onde evitare di sforare il tetto massimo di delibera fissato dal committente alla cifra 5.7 del doc. A.
Sotto questo aspetto, le prescrizioni di gara non si prestavano ad interpretazione alcuna. Se aveva dei dubbi o degli interrogativi il consorzio concorrente avrebbe dovuto chiedere le delucidazioni necessarie alla stazione appaltante (art. 12 RLCPubb/CIAP), indirizzandosi alla Divisione delle costruzioni come indicato chiaramente nelle disposizioni concorsuali (cifra 2.4 doc. A).
Ne segue che a giusto titolo il Consiglio di Stato, avvalendosi della riserva esplicitata alla cifra 5.7 della "descrizione della procedura delle prestazioni", ha escluso dall'aggiudicazione il ricorrente per aver esposto in offerta una tariffa oraria media eccedente il tetto massimo cantonale di fr. 128.- ammesso per i gruppi di progettazione. Siffatta determinazione del committente appare del tutto sostenibile e di certo non viola il diritto.
5. Il ricorrente ritiene nondimeno che il provvedimento impugnato debba essere annullato per ragioni dedotte dal principio dell'affidamento, atteso che dalle informazioni raccolte presso il segretario di progetto ing. __________ - designato dalla giuria quale persona di riferimento per l'ottenimento di ragguagli in occasione della se-duta informativa del 30 gennaio 2015 era senz'altro possibile desumere che la tariffa andava calcolata applicando il sistema remunerativo secondo le categorie di qualificazione.
5.1. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il principio della buona fede, dedotto direttamente dall'art. 9 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) conferisce a ogni individuo la facoltà di esigere che l'autorità statale si conformi alle sue promesse o ai suoi comportamenti, evitando di contraddirsi o di deludere la fiducia da essa ragionevolmente suscitata (DTF 131 II 627 consid. 6.1., 125 I 209 consid. 2c, 122 II 113 consid. 3b/cc, 121 I 181 consid. 2a). Non ogni violazione di tale principio comporta il diritto di pretendere che l'autorità modifichi la sua decisione o ne prenda un'altra. Piuttosto, questo diritto esiste soltanto a determinate e precise, oltre che cumulative, condizioni: l'autorità deve anzitutto essere intervenuta in una circostanza concreta nei confronti di una persona determinata; essa deve avere, o essere reputata avere, agito nel rispetto dei limiti della sua competenza; l'invalidità o l'errore dell'atto sul quale l'amministrato ha improntato il suo comportamento non doveva essere immediatamente riconoscibile; l'amministrato stesso deve essersi fondato su queste assicurazioni o su tale comportamento per prendere disposizioni che non può modificare senza subire un pregiudizio; infine, e in ogni caso, la situazione giuridica non deve essersi modificata tra il momento in cui l'autorità si è pronunciata e quello in cui l'amministrato ha preso le sue disposizioni (cfr. a questo proposito DTF 131 loc. cit., 129 II 361 consid. 7.1).
5.2. Nell'evenienza concreta, il ricorrente non può appellarsi con successo al principio dell'affidamento, discendente da quello della buona fede. Non v'è chi non veda infatti che l'ing. __________ non aveva assolutamente alcuna competenza per rispondere a domande concernenti il concorso. Egli poteva tutt'al più dare evasione a quesiti concernenti il progetto di cui curava il segretariato, non a problematiche connesse con la procedura concorsuale, per le quali occorreva rivolgersi invece alla Divisione delle costruzioni (vedi cifra 2.4 del doc. A). A prescindere dal fatto che l'indicazione di contattare il segretariato di progetto per ottenere eventuali complementi d'informazione sul progetto stesso era integrata in un semplice verbale di riunione e non in una lex specialis vincolante come le prescrizioni di gara cresciute in giudicato, l'insorgente non poteva seriamente credere che a dispetto delle chiare indicazioni contenute alla cifra 2.4 del doc. A l'ing. __________ avesse l'autorità per evadere domande riferite al concorso e concernenti addirittura l'elaborazione dell'onorario da esporre in offerta. A ben guardare, l'insorgente non solo si è rivolto alla persona sbagliata, ma le ha pure sottoposto un quesito formulato in maniera inappropriata, partendo dall'idea già errata di suo che l'onorario andasse stabilito in base al sistema remunerativo secondo le categorie di qualificazione. Con premesse simili il consorzio RI 1 non poteva che ottenere una risposta inadeguata, che purtuttavia non ha influito sulla sua pregressa determinazione di calcolare la tariffa oraria media con un metodo erroneo, tale da condurlo all'esclusione. In simili evenienze non v'è spazio alcuno per rimediare all'accaduto invocando il principio dell'affidamento.
6. Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va respinto nella misura in cui avversa la decisione di esclusione. Risulta per contro irricevibile laddove impugna l'annullamento del concorso e sollecita addirittura l'aggiudicazione della commessa.
7. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione dell'istanza volta ad ottenere l'adozione di misure cautelari.
8. La tassa di giustizia, commisurata al lavoro occasionato dal gravame ed ai valori in discussione, è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1.Nella misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 3'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria