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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 23.02.2015 52.2014.63

23 février 2015·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·4,775 mots·~24 min·4

Résumé

Licenza edilizia per la sopraelevazione di un edificio nel nucleo. Principio d'inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio

Texte intégral

Incarto n. 52.2014.63  

Lugano 23 febbraio 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, vicepresidente, Giovan Maria Tattarletti, Lorenzo Anastasi, supplente

segretaria:

Sarah Socchi, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 24 febbraio 2014 di

RI 1 RI 2 RI 3 patrocinati da:  

contro  

la decisione 5 febbraio 2014 (n. 647) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa inoltrata dai ricorrenti avverso la decisione 27 ottobre 2011 con cui il municipio di Ascona ha rilasciato a CO 2e il permesso per sopraelevare l’edificio (part. __________) situato nel nucleo;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   a. CO 2e CO 2, qui resistenti, sono comproprietari di un edificio (part. __________, con diritto di sporgenze sulla confinante part. __________) situato all'angolo tra via __________ e via __________, nel nucleo di Ascona, all'interno del comparto A, che comprende la parte originale del Borgo. Lo stabile è formato da una parte (nord-est) più bassa - articolata su due livelli (PT e 1P) e una più alta (sud-ovest) di tre piani (PT, 1P e 2P), ciascuna dotata di un sottotetto e coperta da un tetto a falde. Verso nord-est, l'edificio confina con lo stabile (part. __________) di proprietà dei ricorrenti RI 2RI 3 (quest'ultima subentrata a __________ il 5 agosto 2013, per successione), dal quale è separato da un cavedio (largo ca. m 0.60-0.70), che si apre su un cortile (part. __________) mentre è chiuso sul lato opposto, verso via __________, dove i due edifici formano un fronte unico.

                                            __________

                                         b. Con domanda di costruzione 17 gennaio 2011, i resistenti hanno chiesto al municipio il permesso di sopraelevare l'edificio, innalzando sia la parte più bassa, sia quella più alta fino a formare un terzo livello (3P, destinato ad un ulteriore appartamento) che sarà coperto da un unico tetto a falde. Secondo i piani, il corpo aggiunto - sopra il cavedio - sarà contiguo all'edificio (part. __________) dei ricorrenti. Il progetto prevede inoltre l'installazione al piano terreno di una pompa di calore.

c. Nel termine di pubblicazione alla domanda si sono tra l'altro opposti i vicini RI 2 RI 3e __________, nonché __________).

d. Nel successivo mese di agosto, a seguito di alcune discussioni con l'Ufficio della natura e del paesaggio (UNP) e della Commissione Nucleo, gli istanti in licenza hanno inoltrato una variante concernente la sistemazione delle facciate prospicienti a via __________ e via __________, che - regolarmente pubblicata è stata avversata dagli stessi opponenti.

e. Richiamato l'avviso favorevole dei Servizi generali del Dipartimento del territorio (n. 73984), con decisione 27 ottobre 2011 il municipio ha rilasciato a CO 2e CO 2 il permesso richiesto, respingendo tutte le opposizioni.

                                  B.   Con risoluzione 7 marzo 2012, il Consiglio di Stato ha respinto le impugnative interposte dai vicini e dalla __________, confermando la predetta licenza edilizia. Disattesa una censura riferita al diritto di sporgenza che grava la part. __________, il Governo ha poi respinto l'eccezione relativa alle distanze: lo stabile sopraelevato, ha argomentato, sarà contiguo all'edificio degli insorgenti e pertanto conforme alle norme di attuazione del piano particolareggiato del nucleo tradizionale (NAPRNT). Pure la sua altezza, ha aggiunto, non presterebbe il fianco a critiche, poiché rientrerebbe nel limite (m 11.00) fissato dall'art. 16 NAPRNT. La prevista sopraelevazione non comporterebbe inoltre una deturpazione per il paesaggio tale da giustificarne il diniego: l'opera, passata al vaglio delle competenti autorità comunale e cantonale, apparirebbe conforme allo scopo delle NAPRNT di adeguamento delle volumetrie circostanti. Alla luce dei calcoli della Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS), ha concluso, non vi sarebbero motivi per temere un superamento dei valori limite d'esposizione al rumore della termopompa; visto il buon risultato dell'impianto, pure i presupposti dell'art. 11 cpv. 2 della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01) sarebbero adempiuti.

                                  C.   Con sentenza 24 maggio 2013, il Tribunale cantonale amministrativo ha parzialmente accolto il ricorso interposto da RI 2, RI 3e __________, avverso la predetta risoluzione, che ha annullato rinviando gli atti all'Esecutivo cantonale affinché, esperiti ulteriori accertamenti, si pronunciasse nuovamente ai sensi dei considerandi 3.4. e 4.2.   Illustrato il quadro normativo applicabile nel nucleo di Ascona, questa Corte ha anzitutto tutelato le conclusioni della precedente istanza, ritenendo che l'edificio sopraelevato, per lo più contiguo allo stabile dei ricorrenti, fosse conforme all'ordinamento delle distanze (art. 24 NAPRNT), nonché all'obbiettivo (art. 25 NAPRNT) perseguito dal PPNT, che auspica in generale la contiguità (consid. 2.2). Il Tribunale ha per contro censurato - siccome insufficienti - le sommarie deduzioni estetiche del Governo, che non si era confrontato con il divieto di alterazione del nucleo (dichiarato sito pittoresco), né con il principio (già in vigore) dell'inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio, interpellando l'UNP (consid. 3.4). Altrettanto scarse sono state ritenute le valutazioni foniche sulla pompa di calore (consid. 4.2): non era infatti chiaro se l'impianto rispettasse i valori di pianificazione (VP), né era stata valutata l'adozione di eventuali provvedimenti in applicazione del principio di prevenzione (art. 11 cpv. 2 LPAmb). Da qui, il rinvio di cui si è detto in ingresso.

                                  D.   a. Dando seguito al predetto giudizio, i resistenti hanno inoltrato al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato una documentazione aggiornata concernente la pompa di calore con silenziatore. L'Ufficio per la prevenzione dei rumori (UPR) ha riverificato il calcolo delle immissioni, preavvisando favorevolmente l'impianto con la posa di canali silenziati. Dal canto suo, l'UNP si è pronunciato favorevolmente sull'inserimento paesaggistico del progetto, anche alla luce della clausola estetica positiva cantonale. Di tali atti - che sono stati sottoposti alle parti per osservazioni - si dirà meglio nel seguito.

b. Alla luce di queste risultanze, con risoluzione 5 febbraio 2014, il Governo ha accolto parzialmente il citato ricorso dei vicini, riformando la decisione 27 ottobre 2011 di rilascio della licenza edilizia nel senso che dovrà tenere conto degli accorgimenti proposti dalla ditta __________ (cfr. e-mail 19 giugno 2013 allegati inclusi), ovvero la posa di un silenziatore nel canale di espulsione della termopompa. L'Esecutivo cantonale ha dapprima avallato la valutazione estetica dell'autorità dipartimentale, considerandola esauriente e plausibile. Richiamato il preavviso dell'UPR e la nuova documentazione prodotta dagli istanti in licenza, il Governo ha poi concluso che con la posa del silenziatore l'impianto fosse conforme alle norme ambientali.

                                  E.   Avverso tale giudizio, RI 2RI 3e RI 1subentrata a__________) insorgono nuovamente al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato, unitamente alla licenza edilizia. Gli insorgenti censurano in sostanza il giudizio estetico del Governo, che non avrebbe in particolare tenuto conto dell'inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere d'importanza nazionale (ISOS). Né avrebbe spiegato in che modo il progetto valorizzerebbe il nucleo. Al contrario, la notevole volumetria del progetto altererebbe la parte caratterizzante il borgo medioevale; non abbellirebbe il paesaggio, ma svaluterebbe le componenti di valore vicine. I ricorrenti contestano inoltre la conformità ambientale della pompa di calore, con particolare riferimento all'ubicazione dei suoi bocchettoni di entrata e di uscita, che non sarebbe chiara.

                                  F.   All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. L'Ufficio delle domande di costruzione ha rilevato che gli uffici interpellati si sono riconfermati nei propri preavvisi. Il municipio e gli istanti in licenza hanno chiesto che il ricorso fosse respinto con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, nel seguito.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). Certa è la legittimazione attiva dei ricorrenti, vicini opponenti (art. 21 cpv. 2 LE; art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; BU 1966, 181). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). La situazione dei luoghi e l'oggetto di contestazione emerge in modo sufficientemente chiaro dai piani e dalle diverse fotografie agli atti. Non occorre esperire il sopralluogo postulato dai ricorrenti.

                                   2.   Il nucleo tradizionale di Ascona è disciplinato da un piano particolareggiato, che lo suddivide in cinque comparti (A, B, C, D e E); il comparto A comprende in particolare la parte originale del Borgo. Oltre alla conservazione dei valori architettonici ed ambientali presenti (cfr. art. 2 lett. c NAPRNT), il piano del nucleo tradizionale tende ad una riqualificazione ed un potenziamento del tessuto urbano (cfr. art. 2 lett. d NAPRNT). Questi ultimi obiettivi sono definiti dall'art. 5 NAPRNT che per il potenziamento rimanda in generale al piano indicante le costruzioni che possono essere (a) sopraelevate, (b) ampliate e (c) ricostruite. Le direttive particolari per il comparto A - a cui appartiene il controverso edificio che il progetto intende sopraelevare sono stabilite dall'art. 10 NAPRNT. In questo contesto, precisa il primo periodo della norma, hanno importanza determinante le specifiche collocazioni degli edifici, le articolazioni volumetriche, la tipologia edilizia e l'espressione architettonica determinata dagli elementi compositivi delle facciate e dall'uso dei materiali. Non solo gli edifici hanno valore per l'aspetto e l'ambiente del comprensorio, prosegue l'art. 10 NAPRNT, ma massima importanza è da attribuire agli spazi pubblici e privati (piazze, vie, contrade) che, pertanto, vengono tutelati per evitare tutto ciò che potrebbe modificarli disarmonicamente. L'edificazione nel comparto A indicata sul Piano "Regolamentazione degli interventi edilizi" (in seguito: PRIE) si compone di (1) edifici da mantenere e (2) edifici nuovi. Appartengono alla seconda categoria gli stabili realizzabili:

2.1.  in sostituzione di edifici esistenti all'interno del tessuto edilizio da conservare; gli edifici di ricostruzione in questione devono rispettare gli allineamenti e le contiguità preesistenti;

2.2.  nelle aree edificabili A1, A2, A3:

- in sostituzione di parti della trama urbana originaria, dove essa presenta discontinuità motivate;

- quale riempimento di vuoti originati da demolizioni eseguite in epoca recente;

- nei terreni liberi riservati fin dall'origine allo sviluppo dell'edificazione del Borgo (..).

                                   3.   3.1. Come ricordato nel precedente giudizio a cui si rinvia (consid. 3.1. e 3.2 con rinvii), a far tempo dal 1° gennaio 2012 la Lst ha abrogato e sostituito il DLBN - che prevedeva due clausole estetiche negative (divieto di alterazione dei siti pittoreschi e divieto di deturpazione dei paesaggi pittoreschi) introducendo un principio operativo (art. 94 cpv. 2 Lst), assimilabile ad una clausola estetica positiva. Tale principio esige che gli interventi si inseriscano nel paesaggio in maniera ordinata e armoniosa. L'art. 100 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 7.1.1.1.1) precisa che l'inserimento ordinato e armonioso si verifica quando l'intervento si integra nello spazio circostante, ponendosi in una relazione di qualità con le preesistenze e le caratteristiche dei luoghi.

3.2. Il concetto di inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio costituisce una nozione giuridica indeterminata che, come tale, conferisce all'autorità decidente una certa latitudine di giudizio ai fini dell'individuazione del suo contenuto normativo. Nell'interpretazione di tale concetto l'autorità non deve affidarsi alla sua sensibilità soggettiva, ma deve fondarsi su criteri oggettivi, dimostrando che la loro applicazione ad una determinata fattispecie deve condurre al divieto o alla limitazione del diritto di costruire (DTF 114 Ia 343 consid. 4b; STA 52.2010.269 del 4 novembre 2010, consid. 3; Lorenzo Anastasi/Davide Socchi, La protezione del patrimonio costruito, con particolare riferimento all'inventario ISOS, in RtiD I-2013, pag. 357 seg.). La clausola estetica possiede una portata autonoma e va attuata in aggiunta alle vigenti prescrizioni edilizie; essa non deve comunque svuotare di ogni contenuto, in maniera generalizzata, le prescrizioni edilizie dei piani regolatori. In tal senso, il Tribunale federale ha ripetutamente rilevato che le costruzioni che rispettano le prescrizioni di zona non possono essere considerate contrarie all'obbligo di inserirsi adeguatamente nel contesto paesaggistico, soltanto perché comportano volumi e sfruttamenti maggiori di quelli degli edifici circostanti (DTF 115 Ia 363 consid. 3a; 115 Ia 114 consid. 3d; STA 52.2010.147 del 24 agosto 2010, consid. 3.3.1 confermata da STF 1C.442/2010 e 1C.448/2010 del 16 settembre 2011, in RtiD I-2012 n. 11 consid. 3.3; Anastasi/Socchi, op. cit., pag. 359 con rinvii).

3.3. Il principio d'inserimento ordinato e armonioso è applicato dall'UNP (art. 109 cpv. 1 lett. b RLst), nell'esame delle domande di costruzione che - come in concreto - riguardano i nuclei (cfr. art. 99 cpv. 1 lett. b Lst). A differenza del Consiglio di Stato, che di principio, fruendo di pieno potere cognitivo (art. 56 LPamm), può rivedere liberamente l'interpretazione e l'apprezzamento delle istanze inferiori, in particolare di quelle che gli sono subordinate, il potere del Tribunale cantonale amministrativo è circoscritto alla violazione del diritto, segnatamente dal profilo dell'abuso di potere (art. 61 LPamm; cfr. al riguardo: RtiD II-2006 n. 7 consid. 3; STA 52.2010.269 citata, consid. 3; cfr. anche STA 52.2010.147 citata, consid. 2.3 con rimandi e RtiD I-2012 n. 11, consid. 2.2.1). Ove la valutazione estetica appaia plausibile, il Tribunale non può censurarla sostituendo il suo apprezzamento a quello dell'autorità decidente (cfr. STA 52.2013.35 del 3 novembre 2014, consid. 5.3).

3.4. Nel caso concreto, dando seguito al giudizio di rinvio di cui si è detto in narrativa (STA 52.2012.119 citata, consid. 3.4), il Governo ha interpellato l'UNP, il quale ha preavvisato positivamente il progetto in questione, sia alla luce del previgente divieto di alterazione del nucleo (art. 1 lett. c e 2 cpv. 1 DLBN, art. 3 cpv. 2 lett. c RBN), sia del principio d'inserimento ordinato e armonioso (art. 94 cpv. 2 Lst). La sostanza edilizia di Ascona, ha in particolare annotato l’UNP, avrebbe subito grandi trasformazioni negli ultimi decenni e il comparto interessato propone volumi e tipologie architettoniche piuttosto disomogenei. In merito al caso in esame - ha aggiunto - riteniamo che il volume previsto, sebbene in alcuni punti proponga degli ampliamenti importanti rispetto alla situazione attuale, si integri correttamente nel contesto, che come detto non si presenta unitario. Anche la tipologia proposta, che di fatto riprende il carattere dell'esistente, non pone a nostro avviso particolari problemi. Dal canto suo, il Governo ha avallato questa valutazione, ritenendola esauriente e senz'altro plausibile. In particolare, terrebbe compiutamente conto delle caratteristiche del comparto, dell'edificio e degli spazi circostanti. L’edificazione non risulterebbe più estranea di altre presenti nel nucleo e nelle immediate adiacenze, contraddistinte da edifici di due o tre piani, privi di particolare pregio. Tale giudizio resiste alle censure dei ricorrenti, che criticano più che altro il progetto dal profilo della mole. A torto, poiché lo stabile sopraelevato (m 10.92) non si scosta in effetti in modo apprezzabile dagli stabili circostanti (cfr. anche foto doc. D prodotta dai ricorrenti) e in particolare da quello degli insorgenti, percettibilmente più alto (m 11.93, secondo i piani agli atti). L'altezza della sopraelevazione risponde d'altra parte all'ordinamento del PPNT. L'edificio appartiene alla categoria di stabili (ricostruzioni o nuove costruzioni) del comparto A - contrassegnati in rosso (senza una “X”) sul PRIE - che di principio possono essere ricostruiti rispettivamente sopraelevati fino a 11.00 m (cfr. art. 10 cifra 2, 16 in fine e 26 NAPPNT; cfr. anche decisione municipale 27 ottobre 2011, pag. 3). Circostanza, quest'ultima, che nessuno contesta. Tale altezza massima (11.00 m) è in generale prescritta per l'edificazione nel comparto A (cfr. art. 16 in fine e 26 NAPPNT). È in particolare applicabile alla maggior parte degli stabili vicini, che appartengono alla stessa categoria rispettivamente all'area edificabile A1. Vale addirittura per lo stabile (part. __________) citato dai ricorrenti, che confina verso sud e rientra nella categoria degli edifici da conservare (cfr. PRIE, da cui risulta che tale immobile - contrassegnato con un punto nero - può essere sopraelevato fino a 11.00 m). Entro certi termini, il PPNT tende in effetti a favorire un potenziamento del nucleo, anche mediante sopraelevazione, in certi casi addirittura ritenuta opportuna per adeguarsi alle volumetrie circostanti (cfr. art. 5 lett. a NAPPNT). Alla luce di tale impostazione del PR - peraltro ripresa anche dal piano in revisione (che assegna lo stabile in questione e quelli vicini all'area per recuperi e completamenti (A1), con Hmax di 11.00 m; cfr. piano particolareggiato del nucleo tradizionale e art. 32 B cifra 1 con tabella delle norme del PR adottate dal consiglio comunale il 30 gennaio 2012, attualmente all'esame del Consiglio di Stato per approvazione) - non è dato di vedere come si possa ragionevolmente sostenere che il progetto non si integri nel nucleo, poiché non rispetta le volumetrie degli edifici circostanti. Da questo profilo, non porta ad altra conclusione la presenza del cortile interno, sul quale peraltro già si affacciano stabili con altezze analoghe o superiori, come quello dei ricorrenti (cfr. citata foto doc. D). Per il resto, come annotato dalle istanze inferiori, l'edificio si colloca in un contesto contraddistinto da tipologie architettoniche non omogenee; ciò che neppure i ricorrenti contestano. La sopraelevazione riprende essenzialmente le caratteristiche dell'edificio esistente e il suo inserimento nella trama urbana. Non denota particolari pregi, ma neppure momenti di disarmonie architettoniche. Opinabili - ma non censurabili da questo Tribunale, a cui non spetta il controllo dell'opportunità - potrebbero semmai apparire i balconi sorretti da una colonna ripresi dal progetto, ma che nessuna delle parti mette comunque in discussione. Ferme queste premesse, non vi è dunque motivo per censurare il giudizio del Governo che, avallando la valutazione estetica dell'UNP - senz'altro plausibile - ha concluso che l'intervento ossequiasse la clausola estetica positiva cantonale. Contrariamente a quanto pretendono i ricorrenti, le istanze inferiori non erano invece tenute a spiegare in che modo il progetto valorizzerebbe in modo attivo la componente del borgo medievale di Ascona. L'art. 94 cpv. 2 Lst si limita essenzialmente ad imporre alle costruzioni di inserirsi in modo ordinato ed armonioso nel paesaggio. Non richiede anche che ne migliorino la qualità o lo abbelliscano, apportandovi un valore aggiunto. Ad una simile esigenza accenna invero il messaggio accompagnante la Lst, laddove riconduce il principio dell'inserimento armonioso al postulato sancito dall'art. 3 cpv. 2 lett. b della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), ravvisandovi un principio che opera nel senso della valorizzazione cioè in modo attivo, che per giurisprudenza è rispettato quando la costruzione produce un effetto favorevole, un abbellimento del quadro generale del paesaggio (cfr. messaggio n. 6309 del 9 dicembre 2009, pag. 117). In mancanza di una chiara ed inequivocabile esplicitazione di questa indicazione a livello del testo di legge, questo Tribunale ha già avuto modo di chiarire che non si può scorgere nell'art. 94 cpv. 2 Lst un obbligo più esteso di quello che risulta dal suo tenore letterale, quanto meno nei casi - come in concreto - dove non è in discussione un paesaggio degradato o bisognoso di interventi di recupero (cfr. al riguardo: STA 52.2012.479 del 24 aprile 2014 in RtiD II-2014 n. 14, consid. 3.2.2, pag. 76). Invano gli insorgenti rimproverano infine alle precedenti istanze di non aver esaminato il progetto in base all'ISOS. Anzitutto perché questo strumento, di principio, diventa vincolante per i privati solo nella misura in cui è stato recepito dai piani di utilizzazione. È ben vero che le indicazioni risultanti da questo inventario possono essere prese in considerazione nel singolo caso, segnatamente nell'ambito di una domanda di costruzione che implichi l'esercizio di apprezzamento o di un'eventuale ponderazione degli interessi (cfr. DTF 135 II 209, consid. 2.1; STA 52.2011.516 del 10 ottobre 2012 in RtiD I-2013 n. 44 consid. 4.1 con rinvii; Anastasi/Socchi, op. cit., pag. 350 seg.). In concreto, tuttavia, neppure i ricorrenti spiegano concretamente per quale motivo - nel caso di specie - il progetto di sopraelevazione contrasterebbe con le indicazioni che emergono dall'ISOS. Essi si limitano infatti a rilevare come i fondi dedotti in edificazione rientrino nel perimetro edificato P1, definito quale nucleo principale conservante caratteri spaziali medioevali, fortemente caratterizzato dal fronte di rappresentanza a lago, in parte porticato; sec. XII-XIX e interventi seriori. Contestano in generale che il progetto non valorizzerebbe il borgo medievale. Non si confrontano per contro con la circostanza giustamente rilevata dall'UNP (cfr. risposta 17 marzo 2014) - seppur solo di transenna - secondo cui l'edificio in questione, pur trovandosi nel citato perimetro edificato (con obbiettivo di salvaguardia A), non è segnalato in modo particolare, né si trova in prossimità di altri elementi segnalati (cfr. Dipartimento federale dell'Interno [editore], ISOS Insediamenti di importanza nazionale - Repubblica e Cantone Ticino, volume 3.1, Locarnese insediamenti A-K, Berna 2006, piano a pag. 36). Anche da questo profilo, non è dunque dato di vedere in che modo questo strumento potrebbe determinare nel caso specifico un metro di giudizio più severo o delle restrizioni, segnatamente dal profilo delle volumetrie, più incisive di quelle stabilite dal piano regolatore. Piano di utilizzazione comunale a cui, come detto, spetta in primo luogo recepire eventuali raccomandazioni dell'ISOS.

                                   4.   4.1. Secondo l'art. 11 della legge federale sulla protezione del-l'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01), gli inquina-menti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitate da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni; cpv. 1). Indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche (cpv. 2). Le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabi-le che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, di-vengano dannosi o molesti (cpv. 3). Le emissioni foniche di un impianto fisso nuovo, precisa l'art. 7 cpv. 1 dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF; RS 814.41), devono essere limitate secondo le disposizioni dell'autorità esecutiva (a) nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico, e (b) in modo che le immissioni foniche prodotte da detto impianto non superino i valori di pianificazione (VP). La costruzione di impianti fissi, dispone dal canto suo l'art. 25 cpv. 1 LPAmb, è autorizzata solo se le immissioni foniche da es-si prodotte non superano, da sole, i VP nelle vicinanze. L'autorità che rilascia i permessi procede ad una valutazione preventiva del rumore. Se ha motivo di ritenere che i valori limite d'esposi-zione al rumore di detti impianti siano o potrebbero essere su-perati, determina o fa determinare le immissioni foniche (art. 36 cpv. 1 OIF) in base a calcoli o misurazioni (art. 38 OIF; STA 52.2008.255 del 22 agosto 2008 consid. 3.1). Per quel che concerne la valutazione delle immissioni, l'OIF fissa negli allegati 3 e seguenti i valori limite d'esposizione al rumore, in particolare, i valori di pianificazione ed i valori limite d'immis-sione (VLI), a seconda del tipo d'impianto ed in funzione del gra-do di sensibilità (GdS) assegnato alle singole zone di utilizzazio-ne. I limiti di esposizione al rumore dell'industria e delle arti e mestie-ri sono fissati dall'allegato 6 all'OIF, che per le zone destinate all'abitazione, nelle quali non sono previste aziende moleste fissa un valore di pianificazione (Lr) di 55 dB(A) per il giorno, rispetti-vamente di 45 dB(A) per la notte.

4.2. Nel caso concreto il progetto prevede di installare una termopompa aria-acqua, modello __________, che funzionerà sia di giorno sia di notte, in un locale tecnico al pian terreno. L'aspirazione e l'espulsione dell'aria è prevista attraverso due griglie, che danno sul cortile interno, su cui si affacciano alcune abitazioni. Secondo il protocollo di calcolo del fornitore prodotto dagli istanti in licenza nel marzo 2011, il livello di valutazione Lr dell'impianto presso la finestra di un'abitazione (part. __________) ad una distanza di m 8.00 è pari a 42.58 dB(A). In sede di avviso cantonale, l'UPR ha ritenuto che l'impianto rispettasse i valori di pianificazione per la zona di situazione [di notte: 45dB(A), di giorno: 55 dB(A)] e fosse conforme all'OIF, subordinando il rilascio della licenza alle condizioni - in sintesi -  di rispettare i dati tecnici (potenza sonora e tempi di funzionamento) nonché l'ubicazione dell'impianto previsti. Ad opposta conclusione è pervenuta questa Corte, che ha sollevato dubbi in merito al rispetto dei valori di pianificazione (vista la distanza inferiore di 5.00 dal ricettore più prossimo risultante dai documenti agli atti), censurando inoltre la mancata presa in considerazione di eventuali provvedimenti per ridurre le emissioni, in applicazione del principio di prevenzione. Il Tribunale ha dunque chiesto al Governo di pronunciasi nuovamente su questo punto, dopo aver assunto le informazioni necessarie (cfr. STA 52.2012.119 citata, consid. 4.2). Dando seguito a questo giudizio, i resistenti hanno prodotto ulteriori documenti e piani (email 19 giugno 2013 della __________ con allegati) che raffigurano la collocazione della pompa di calore e i canali di aspirazione ed espulsione dell'aria, unitamente alla posa di un silenziatore [- 10 dB(A)] volto ad attenuare ulteriormente il rumore che - attraverso il canale di espulsione e il pozzo luce - convoglia verso l'esterno. Dal canto suo l'UPR ha riverificato il protocollo di calcolo, con una minor distanza (- 3.00 m) dal ricettore più prossimo (finestra al __________), rilevando che il livello di valutazione Lr [46.68 dB(A)] era superiore al valore limite d'esposizione [(45 dB(A)]. Ha tuttavia annotato che il margine di sicurezza [+ 3 dB(A)] assunto dal fornitore dell'impianto, permetteva di ridurre di conseguenza il livello di valutazione [43.68 db(A)], che risulterebbe pertanto inferiore ai limiti imposti dall'OIF. Per contenere le emissioni, ha tuttavia chiesto che fossero posati dei canali silenziati [- 8/10 dB(A)]. Soluzione, questa, che il Governo ha fatto propria - alla luce della citata documentazione già prodotta dagli istanti in licenza - subordinando la licenza alla condizione (aggiuntiva) di posare (..) un silenziatore nel canale di espulsione della termopompa. Il giudizio, con la precisazione di cui si dirà in appresso, resiste alle critiche dei ricorrenti. Certo è anzitutto che dai piani agli atti - integrati dall'ulteriore sezione prodotta in questa sede dai resistenti (doc. 1) - risulta con sufficiente chiarezza l'ubicazione dei bocchettoni d'entrata e uscita della pompa di calore. I canali di aspirazione ed espulsione dell'aria sboccheranno all'interno di due pozzi luce (m 0.6 x 1.25), profondi circa un metro. Da qui, l'aspirazione e l'espulsione dell'aria è prevista attraverso due griglie a pavimento, che danno sul cortile interno: la prima, sarà collocata in prossimità della fontanella (da rimuovere), la seconda al di sotto della scala esterna, ovvero aprendo un varco nel muro che la sorregge (sottoscala; cfr. pianta e sezione di cui al citato doc. 1; cfr. anche duplica dei resistenti, pag. 3). Aspetto, quest'ultimo, che conferma ulteriormente l'ubicazione dei canali già prevista dal progetto (cfr. incarto DT, piante doc. 13, 15 e 17 nonché piani allegati al citato email 19 giugno 2013 della __________). Dai menzionati piani emerge inoltre che non è prevista alcuna “uscita” in facciata: l'altezza di 0.73 m dal pavimento si riferisce infatti a quella interna dei canali, non a quella esterna. Ferme queste premesse, non vi è motivo per scostarsi dalle verifiche dell'UPR, con le quali neppure i ricorrenti si confrontano. Da respingere sono invece i generici timori di riverberi nel cortile. Ad ogni modo, in aggiunta a quanto imposto dal Governo, in applicazione del principio di prevenzione, si giustifica in concreto imporre anche il rivestimento del sottoscala e dei pozzi luce con materiale fonoassorbente, ciò che con un dispendio senz'altro contenuto permetterà di ridurre ulteriormente le emissioni [cfr. Cercle Bruit, Aiuto all'esecuzione 6.21: Valutazione acustica delle pompe di calore aria-acqua, maggio 2014, allegato 2, sub sito: www.cerclebruit.ch).

                                   5.   5.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere parzialmente accolto. La decisione del Consiglio di Stato (dispositivo 1) è completata nel senso che la licenza edilizia è subordinata all'ulteriore condizione di rivestire con materiale fonoassorbente il sottoscala e i pozzi luce, conformemente a quanto indicato al consid. 4.2.

5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 28 LPamm) è posta a carico dei ricorrenti e dei resistenti, proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza. Nella misura in cui non sono compensate, i ricorrenti rifonderanno inoltre ai resistenti, assistiti da un legale, un adeguato importo a titolo di ripetibili (art. 31 LPamm) per questa sede. In considerazione dell'entità della soccombenza, non si giustifica di modificare il dispositivo su tassa di giustizia e ripetibili della precedente istanza.

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza, il dispositivo n. 1 della decisione del Consiglio di Stato (n. 647) è completato nel senso che la licenza edilizia 27 ottobre 2011 rilasciata dal municipio di Ascona a CO 1 e CO 2 per sopraelevare l'edificio (part. __________) è subordinata all'ulteriore condizione di rivestire con materiale fonoassorbente il sottoscala e i pozzi luce, conformemente a quanto indicato al consid. 4.2.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico di RI 2, RI 3 e RI 1, in solido, in ragione di fr. 1'600.- e di CO 1e CO 2, in solido, per la rimanenza (fr. 200.-). I ricorrenti rifonderanno inoltre a questi ultimi fr. 1'400.- a titolo di ripetibili di questa sede.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                                   4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                      La segretaria

52.2014.63 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 23.02.2015 52.2014.63 — Swissrulings