Incarto n. 52.2014.406
Lugano 22 aprile 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente, Flavia Verzasconi, Stefano Bernasconi
segretario:
Fulvio Campello, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 5 novembre 2014 del
RI 1 rappresentato dal suo municipio, AC 1,
contro
la decisione 1° ottobre 2014 del Consiglio di Stato, che ha accolto l'impugnativa di CO 1 avverso le prescrizioni locali concernenti il traffico pubblicate dall'Ufficio della segnaletica stradale e degli impianti pubblicitari del Dipartimento del territorio sul FU _________, (posa di diversi segnali nella piazza comunale in località Chiesa nella frazione di AC 1 del comune di RA 1);
ritenuto, in fatto
A. a. Con risoluzione 21 maggio 2013 il municipio di RA 1 ha approvato il "progetto di sistemazione della piazza" in località chiesa della frazione di AC 1. Questo progetto s'inseriva nell'ambito della moderazione del traffico nel comprensorio del comune e considerava anche l'esigenza di porre a norma l'area posteggi dinanzi alla casa comunale.
b. Il 27 maggio 2013, il municipio di RA 1 ha inoltrato all'Ufficio della segnaletica stradale e degli impianti pubblicitari (nel seguito: l'Ufficio) un'istanza a ottenere l'approvazione del progetto.
c. Il 25 giugno 2013 l'Ufficio e l'Area del supporto e del coordinamento (ASCo) hanno preavvisato favorevolmente il progetto, formulando alcune osservazioni. Hanno quindi indicato al municipio la necessità di attivare la procedura di progetto stradale comunale. Gli interventi avrebbero potuto essere messi in atto dopo la crescita in giudicato della decisione di approvazione.
d. Aggiornati gli atti tenendo conto delle indicazioni dell'ASCo, il municipio ha deciso di pubblicare dal __________ al __________ il progetto stradale comunale concernente la sistemazione della citata piazza; la pubblicazione comprendeva anche il piano della segnaletica verticale __________. Esso ha tuttavia omesso di trasmettere gli atti al Dipartimento.
e. Entro il termine di pubblicazione è giunta unicamente la presa di posizione __________ settembre 2013 di CO 1 che, pur rinunciando a opporsi al progetto, ha proposto alcune modifiche.
B. Visto che la pubblicazione non aveva suscitato opposizioni, in occasione della seduta 16 settembre 2013 il municipio ha approvato il progetto stradale. Cresciuta in giudicato tale decisione, esso ha dato avvio alla fase esecutiva.
C. a. In seguito, è emerso che la pubblicazione della segnaletica verticale spettava in realtà all'autorità cantonale. Pertanto, con decisione 18 marzo 2014, l'ASCo, dando seguito all'istanza 27 maggio 2013 del municipio, preso atto della sistemazione della piazza e alla luce degli esiti di un sopralluogo, ha approvato la collocazione della segnaletica, sulla base della planimetria del progetto stradale approvato dal municipio, ordinandone la pubblicazione sul Foglio ufficiale.
b. Il __________ l'Ufficio ha così pubblicato le seguenti prescrizioni locali concernenti il traffico:
Piazza Chiesa, sull'area di parcheggio antistante alla casa comunale (15 stalli)
segn. 4.18 «Parcheggio con disco»
Piazza Chiesa, sull'area di parcheggio antistante alla casa comunale (1 stallo per invalidi)
segn. 4.17 «Parcheggio» con tavola complementare 5.14 «invalidi»
Piazza Chiesa, sull'area di parcheggio antistante alla casa comunale (4 stalli)
segn. 4.17 «Parcheggio» con tavole complementari 5.29 «Motoveicoli», 5.30 «Ciclomotore», 5.31 «Velocipede»
Piazza Chiesa, sull'area di parcheggio antistante al mapp. 79 (2 stalli longitudinali)
segn. 4.18 «Parcheggio con disco»
Piazza Chiesa, all'intersezione antistante alla chiesa
in provenienza dal cimitero
segn. 3.02 «Dare precedenza»
in provenienza dalla strada cantonale
soppressione segn. 3.01 «Stop»
Piazza Chiesa, sulla strada comunale, all'altezza del mapp. n. 72
*segn. 4.11 «Ubicazione di un passaggio pedonale»
D. Con ricorso 4 aprile 2014 CO 1 è insorto davanti al Consiglio di Stato. Benché formalmente rivolta contro le prescrizioni pubblicate il 21 marzo 2014, l'impugnativa domandava l'annullamento del progetto stradale pubblicato il 9 agosto 2013, oltre all'interruzione dei lavori sulla piazza e l'allestimento di un nuovo progetto che mettesse in sicurezza tutti i suoi utenti. Il ricorrente ha innanzitutto criticato l'agire del municipio, ritenuto contrario alla volontà popolare e alla suddivisione dei compiti prevista dalla legislazione sugli enti locali. Ha poi contestato nel dettaglio il progetto di sistemazione della piazza.
E. Il 1° ottobre 2014 il Governo ha accolto il ricorso. Invocata la necessità di coordinare le decisioni, il Consiglio di Stato ha annullato le prescrizioni locali impugnate, poiché ha ritenuto che la procedura che aveva condotto alla loro pubblicazione fosse viziata. Difatti, il municipio aveva licenziato il progetto di segnaletica da trasmettere all'ASCo per approvazione e pubblicazione con la risoluzione 21 maggio 2013, dunque prima della pubblicazione del progetto stradale nel quale s'inseriva, avvenuta unicamente sul Foglio ufficiale 9 agosto 2013. L'Esecutivo cantonale ha quindi rinviato gli atti al municipio perché, una volta formalmente approvato il progetto stradale per la sistemazione della piazza e cresciuta in giudicato la relativa decisione, sollecitasse nuovamente l'ASCo ai fini di procedere a una nuova pubblicazione della segnaletica.
F. Con impugnativa 5 novembre 2014, il comune di RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo contro la decisione appena descritta, domandando in via principale che sia annullata. In via subordinata, propone la retrocessione degli atti al Consiglio di Stato. Esso contesta innanzitutto l'applicabilità della legge sul coordinamento delle procedure del 10 ottobre 2005 (Lcoord; RL 7.1.2.3). Ritiene poi che il ricorso di CO 1 andava dichiarato irricevibile, siccome tardivo, poiché rivolto contro il progetto stradale e non avverso la segnaletica. Sottolineando la validità del progetto, sostiene che semmai lo stesso andrebbe esaminato nel merito, ritenuto come questo sia già stato approvato.
G. Il Consiglio di Stato chiede che il ricorso sia respinto, senza formulare osservazioni. Anche CO 1 chiede la reiezione dell'impugnativa, mentre l'ASCo ne propugna l'accoglimento. I loro argomenti verranno discussi, ove necessario, in diritto.
H. Il comune ha rinunciato a presentare un allegato di replica.
Considerato, in diritto
1.1.1. Ai fini del presente giudizio, deve innanzitutto essere contestualizzato il quadro procedurale nel quale si colloca la vertenza. 1.1.1. Giusta l'art. 3 cpv. 2 primo periodo della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) i cantoni possono vietare, limitare o disciplinare la circolazione su determinate strade; i capoversi 3 e 4 dell'art. 3 LCStr stabiliscono entro quali limiti. Le prescrizioni locali concernenti il traffico, ovvero la collocazione o l'eliminazione di segnali di prescrizione o di precedenza o altri segnali con carattere di prescrizioni, devono essere decise e pubblicate secondo la procedura esatta dall'art. 107 dell'ordinanza sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979 (OSStr; RS 741.01), nella versione in vigore dal 15 marzo 1992 (RU 1992 514). Nel Cantone Ticino il compito di pubblicare le prescrizioni locali sul Foglio ufficiale è affidato all'ASCo, salvo sia stato delegato dal Dipartimento del territorio (art. 1 cpv. 2 regolamento della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale del 2 marzo 1999; RLACS; RL 7.4.2.1.1) al singolo municipio in virtù dell'art. 5 cpv. 4 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 7.4.2.1.).
1.1.2. Le demarcazioni, invece, non necessitano di decisione e pubblicazione, essendo sufficiente che ne venga ordinata l'apposizione, rispettivamente la cancellazione, da parte dell'autorità (cfr. GAAC 1990 n. 9 pag. 44; André Bussy/Baptiste Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Losanna 1996, n. 1.3 ad art. 107 OSR).
1.1.3. Misure costruttive, quali la posa di elementi fissi o mobili sulle strade, devono invece seguire la procedura prevista dalla legge sulle strade del 23 marzo 1983 (Lstr; RL 7.2.1.2), atteso che nel campo di applicazione di questa legge non ricade solo il permesso per la costruzione delle strade vere e proprie, ma anche la realizzazione di tutte le strutture che insistono sul campo stradale e interferiscono con la circolazione dei veicoli e dei pedoni (art. 3 Lstr; RDAT I-2003 n. 42 consid. 2, II-1993 n. 39). Si tratta dunque della procedura di progetto stradale, che può riguardare strade cantonali (la cui approvazione spetta al Consiglio di Stato, art. 23 cpv. 1 Lstr) o comunali (in questo caso l'incombenza è del municipio, art. 34 Lstr).
1.2. Poste queste premesse, ritenuto che l'impugnativa di prima istanza era formalmente rivolta contro la pubblicazione delle prescrizioni locali concernenti il traffico a cura dell'ASCo, annullate dalla decisione impugnata, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr. La legittimazione attiva del comune ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; RL 3.3.1.1; LPAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla scorta degli atti prodotti dalle parti, di quelli richiamati dal Consiglio di Stato, rispettivamente oggetto di pubblicazione, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2.Come visto in narrativa, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di CO 1 e di conseguenza ha annullato le prescrizioni locali concernenti il traffico. A torto, tuttavia.
2.1. Il ricorso di prima istanza era formalmente diretto contro la pubblicazione delle prescrizioni del traffico a cura dell'ASCo. Tuttavia - e questo è, come si vedrà, determinante - il ricorrente ha chiesto (1) l'interruzione dei lavori sulla piazza, (2) l'annullamento del progetto per la sistemazione della piazza pubblicato sul Foglio ufficiale del __________ 2013 e (3) l'allestimento di un nuovo progetto. Richieste confermate in sede di replica. Ora, stanti i quesiti posti a giudizio non si può in alcun modo ritenere che egli abbia postulato d'invalidare le prescrizioni stradali oggetto della decisione impugnata. Egli ha invece esplicitamente chiesto l'annullamento del progetto stradale pubblicato tra il __________ e il __________. Poiché le domande poste dall'insorgente determinano l'oggetto della lite (Frank Seethaler/ Fabia Bochsler in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [curatori], Praxiskommentar zum VwVG, Zurigo/Basilea/ Ginevra, n. 40 ad art. 52), il Governo avrebbe dovuto chinarsi sull'ammissibilità di queste domande, concludendo per l'irricevibilità del ricorso. Per i seguenti motivi.
2.2. Intanto, il Consiglio di Stato ha frettolosamente ammesso la legittimazione attiva di CO 1, il quale aveva semplicemente indicato di agire "in qualità di cittadino di RA 1, frazione di AC 1". Ora, tuttavia, contro la decisione di approvazione del progetto stradale (ma anche di pubblicazione delle prescrizioni locali concernenti il traffico) non è data l'actio popularis. La legittimazione attiva viene, infatti, fatta dipendere dai requisiti di cui all'art. 65 cpv. 1 LPAmm (applicabile combinando gli art. 31 cpv. 1 e 25 Lstr). Condizioni il cui adempimento avrebbe dovuto essere provato dal ricorrente, in virtù dell'obbligo di collaborazione che gli incombeva secondo la giurisprudenza, principio del resto oggi codificato all'art. 26 cpv. 1 LPAmm (già in vigore al momento dell'invio dell'impugnativa). È dunque assai verosimile che il ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile già solo per questo motivo. La questione non merita approfondimento, poiché a medesima conclusione si deve giungere, questa volta con certezza, per le ragioni qui appresso.
2.3. In quanto rivolto contro il progetto stradale pubblicato dal 12 agosto al 10 settembre 2013, il ricorso inoltrato unicamente il 4 aprile 2014 si rivelava infatti manifestamente tardivo. A ciò si aggiunga che, con raccomandata a mano del 10 settembre 2013, CO 1 ha sottoposto al municipio una serie di possibili cambiamenti che avrebbero, a suo modo di vedere, permesso di migliorare il progetto. In tale contesto, egli ha tuttavia esplicitamente rinunciato a opporvisi. Il cittadino si era dunque irrimediabilmente precluso la possibilità di partecipare al seguito della procedura (art. 31 cpv. 1 Lstr combinato con l'art. 20 cpv. 2 Lstr). Con queste premesse, il ricorso andava dichiarato irricevibile ed è a torto che il Governo l'ha esaminato nel merito.
3.Ne discende che il ricorso del comune deve essere accolto e la decisione impugnata riformata nel senso che il ricorso 4 aprile 2014 di CO 1 è irricevibile.
4.La tassa di giustizia, per entrambe le sedi, viene posta a carico di CO 1 che ha resistito a torto al ricorso davanti al Tribunale e che è all'origine della procedura davanti al Governo (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili, in quanto non vi sono parti vittoriose patrocinate (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza, il dispositivo della decisione 1° ottobre 2014 (n. 4433) del Consiglio di Stato è riformato come segue:
1. Il ricorso è irricevibile.
2., 3., 4. (stralciati)
5. e 6. (invariati).
2. La tassa di giustizia, di fr. 1'000.-, è posta a carico di CO 1. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario