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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 28.04.2015 52.2014.341

28 avril 2015·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,221 mots·~11 min·3

Résumé

Autorizzazione all'esercizio della professione di fiduciario immobiliare - attività svolta da un avvocato

Texte intégral

Incarto n. 52.2014.341  

Lugano 28 aprile 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente, Flavia Verzasconi, Stefano Bernasconi

segretaria:

Paola Carcano Borga, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 25 settembre 2014 dell'

  RI 1   patrocinato da:   PA 1    

contro  

la decisione 22 agosto 2014 dell'autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario, che ha negato all'insorgente il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di fiduciario immobiliare;

ritenuto,                          in fatto

A.   RI 1 (1949) si è laureato in diritto, dopo di che ha conseguito in Ticino i brevetti di avvocato e di notaio. Dal 1977 è titolare di uno studio legale e notarile con sede a __________. Il 7 marzo 2014 l'avv. RI 1 ha inoltrato all'autorità di sorveglianza sulle professioni di fiduciario (in seguito: autorità di vigilanza) una domanda di rilascio dell'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario immobiliare al fine di sostituire, in seno alla __________ SA - società con sede ad __________ attiva nel settore dell'intermediazione immobiliare - il fiduciario autorizzato A__________. In base al contratto di mandato concluso con quest'ultima società, l'avv. RI 1 dovrebbe fungere da direttore del settore mediazione immobiliare dell'azienda, occupandosi della sottoscrizione dei contratti di mediazione, nonché della scelta e della cura dei procacciatori d'affari e dei collaboratori. Egli dovrebbe inoltre occuparsi di supervisionare l'intera attività della società in questione, dal profilo del rispetto delle disposizioni vigenti in ambito fiduciario.

B.   Istruita la pratica, con decisione 22 agosto 2014, l'autorità di vigilanza ha respinto la domanda. Essa ha innanzitutto rilevato che in quanto persona iscritta all'albo degli avvocati del Cantone Ticino, l'istante può già in virtù della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61) svolgere nel quadro della sua professione ogni attività di natura fiduciaria senza necessitare di un'autorizzazione specifica, soggiacendo però alle regole previste dalla legislazione federale e cantonale sull'avvocatura. L'autorità di prime cure ha poi rilevato che, in quanto notaio, l'ordinamento cantonale in materia gli vieta di operare quale mediatore immobiliare. Inoltre ha sottolineato come l'attività che l'avv. RI 1 intende svolgere per la __________ SA avrebbe semplice carattere accessorio, ciò che non è conforme a quanto previsto dalla legislazione sui fiduciari per l'ottenimento dell'autorizzazione richiesta. Da ultimo essa ha eccepito che, pur essendo l'istante in possesso di un valido titolo di studio, non vi sono agli atti elementi che dimostrano che egli abbia assolto il periodo di pratica biennale previsto dalla legge, secondo le modalità stabilite in proposito dalla giurisprudenza.

C.   Contro la predetta risoluzione l'avv. RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone in via principale l'annullamento e postulando, a titolo subordinato, il rinvio degli atti all'autorità di vigilanza per nuova decisione previo completamento dell'istruttoria. Riassunte le norme che disciplinano l'oggetto del contendere, ritiene assurdo che ad un avvocato con un'esperienza come la sua non possa essere riconosciuta una deroga all'esigenza di avere svolto un periodo di pratica biennale in posizione subordinata e sotto il controllo e la vigilanza di un fiduciario autorizzato. Critica inoltre il motivo di incompatibilità previsto dall'art. 11 della legge sul notariato del 23 febbraio 1983 (LN; RL 3.2.2.1) tra l'attività di notaio e quella di mediatore d'immobili, il quale sarebbe arbitrario e lesivo della parità di trattamento. Infine invoca la libertà economica e lamenta la violazione del suo diritto di essere sentito per non aver potuto esprimere a voce e personalmente le proprie tesi davanti all'autorità di prime cure. Chiede che questa facoltà gli sia data davanti a questo Tribunale.

                                  D.   All'accoglimento del gravame si è opposta l'autorità di vigilanza, con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

In sede di replica il ricorrente, che ha esplicitamente ammesso di non adempiere le condizioni poste dalla legislazione cantonale per poter ottenere l'autorizzazione richiesta, si è in sostanza riconfermato nelle proprie tesi e domande, alla stessa stregua di quanto è poi stato fatto dall'autorità di vigilanza nel suo allegato di duplica.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e discende dall'art. 28 cpv. 1 della legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario del 1° dicembre 2009 (LFid; RL 11.1.4.1). La legittimazione del ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura  amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Ne discende dunque che il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è ricevibile in ordine e può essere deciso in base agli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Non è infatti necessario richiamare dalla SVIT la documentazione relativa ai corsi di formazione per le professioni di fiduciario degli ultimi tre anni, comprese le schede degli esami, in quanto tale mezzo di prova non sarebbe comunque atto ad apportare a questo Tribunale ulteriori elementi determinanti per il giudizio che è chiamato a rendere. Per quanto riguarda poi la richiesta dell'insorgente di essere personalmente sentito, giova ricordare che né la legislazione cantonale, né quella federale garantiscono alla parte il diritto di essere udita oralmente, essendo sufficiente che essa possa far valere le proprie ragioni per iscritto (DTF 125 I 209 consid. 9b e rinvii, 117 II 132 consid. 3b; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2a ed., Cadenazzo 2002, n. 494). Per questa stessa ragione va quindi sin da subito respinta la censura sollevata in questa sede dal ricorrente, secondo cui l'autorità di vigilanza avrebbe violato il suo diritto di essere sentito, per non avergli dato la possibilità di esporre oralmente le sue ragioni.

2.    Nel Cantone Ticino, le attività di tipo fiduciario, svolte per conto di terzi e a titolo professionale, sono soggette ad autorizzazione (art. 1 cpv. 1 LFid). L'autorizzazione è rilasciata dall'autorità di vigilanza a chi soddisfa i requisiti posti dall'art. 8 LFid, tra i quali figura il possesso di un titolo di studio riconosciuto e lo svolgimento di un'esperienza pratica di due anni in Svizzera nel settore specifico in cui si intende conseguire l'autorizzazione (cpv. 1 lett. d). Giusta l'art. 4 LFid, è considerato fiduciario immobiliare chi svolge un'attività in una o più tra le seguenti attività: mediazione nella compravendita e permuta di fondi giusta l'art. 655 cpv. 2 del Codice civile svizzero dell'11 dicembre 1907 (CC; RS 210) (lett. a), intermediazione nei negozi giuridici aventi per oggetto diritti immobiliari e diritti concernenti società immobiliari (lett. b), locazione di stabili e appartamenti (lett. c), amministrazione di immobili e di società immobiliari (lett. d), la consulenza e conduzione di promozioni immobiliari (lett. e). L'art. 7 LFid contiene poi un elenco delle categorie professionali e dei settori d'attività in cui esse operano che non rientrano nel campo d'applicazione della legge.

3.    Come esposto in narrativa, il ricorrente è da molti anni titolare di uno studio legale a __________ e, come tale, è tuttora iscritto nel registro cantonale degli avvocati del Cantone Ticino. Ora, come è stato ben spiegato dal Tribunale federale nella sua decisione 2C_204/2010 del 24 novembre 2011 (parzialmente pubblicata in RTiD I-2012 n. 22), al di là di quanto potrebbe lasciare credere il testo dell'art. 2 cpv. 1 LLCA, questa stessa legge copre l'insieme delle attività professionali di assistenza e di consulenza degli avvocati, non solo quelle appartenenti al monopolio di rappresentanza cantonale. Rientrano pertanto in questa sfera anche le attività di consulenza, amministrazione e gestione suscettibili di essere esercitate da chiunque, come l'amministrazione di immobili, la contrattazione fiduciaria, l'esecuzione testamentaria, la rappresentanza d'incasso, la gestione patrimoniale, la prestazione di servizi economici, la partecipazione a consigli di amministrazione, ecc. Occorre nondimeno che vi sia una relazione diretta con la professione d'avvocato. Ne sono indizio, ad esempio, il carattere oneroso delle prestazioni, l'uso del titolo e della carta intestata nel manifestarsi verso terzi oppure il fatto che si ricorra all'avvocato per esercitare o pretendere dei diritti. Di regola non sottostanno quindi alla LLCA, oltre agli affari della vita privata, le attività extra-professionali, il lavoro politico e associativo e nemmeno la partecipazione ad organismi economici, qualora l'interessato non lo faccia nella qualità di avvocato né con l'intento di promuovere interessi della sua professione  Di fronte ad una portata materiale così ampia dell'art. 2 cpv. 1 LLCA, che trova il suo limite solo nell'esigenza di una relazione diretta con la professione, l'Alta Corte federale ha quindi concluso che, delle molteplici attività dei fiduciari definite dagli art. 3, 4 e 5 LFid, non solo quelle dei fiduciari commercialisti sono suscettibili di rientrare nella sfera professionale degli avvocati secondo l'art. 2 cpv. 1 LLCA (cfr. STF cit., consid. 4.6.4 e 4.6.5 con riferimenti). Di conseguenza, benché per effetto di quest'ultima sentenza il legislatore cantonale abbia erroneamente abrogato la lett. d dell'art. 7 LFid, anziché adattare il testo di questa norma a quanto disposto dal Tribunale federale (cfr. RTiD I-2012 n. 22 consid. 4.6.5 in fine e 11), si deve ritenere che non soggiacciono alla LFid tutte le attività svolte dagli avvocati che possono esercitare la rappresentanza in giudizio nell'ambito del monopolio, già coperte dalla LLCA. Ciò che è il caso nella presente fattispecie per quanto attiene ai compiti che l'insorgente dovrebbe svolgere per conto della __________ SA, stante quanto previsto nelle pattuizioni concluse tra le parti (cfr. atti). Si tratta infatti di una serie di attività che, pur avendo carattere sostanzialmente commerciale  rientrano nella sfera professionale dell'avvocato, definita dal diritto federale, e che per questo motivo non sono assoggettate alla LFid. A conferma di ciò depongono vari elementi tra cui in particolare il fatto che tra la __________ SA e l'avv. RI 1 è stato concluso un contratto di mandato, anziché di lavoro, per la definizione delle funzioni che quest'ultimo dovrà esercitare all'interno della ditta, l'onerosità di tale incarico che potrà essere svolto anche direttamente dal suo studio legale, nonché il fatto che il campo d'attività di cui il ricorrente dovrebbe occuparsi in seno alla predetta società tocca un ambito in cui eventuali infrazioni di carattere penale potrebbero facilmente rivelarsi incompatibili con l'esercizio della professione di avvocato (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. b e c LLCA; Walter Fellmann, in Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2a ed., Zurigo 2011, n. 53 ad art. 12). Pertanto nella misura in cui si deve ritenere che la LFid non trova applicazione al caso concreto per effetto della forza derogatoria del diritto di rango superiore, l'insorgente non può pretendere che gli sia rilasciata per l'esercizio di dette attività una specifica autorizzazione professionale giusta l'attuale ordinamento cantonale sui fiduciari, nemmeno sottoponendo la medesima ad oneri e condizioni. In simili circostanze cade nel vuoto la censura, peraltro sollevata in modo generico, di violazione della libertà economica e del principio della proporzionalità. La decisione impugnata non limita affatto il ricorrente nelle attività di natura fiduciaria che egli, in quanto avvocato, può esercitare nell'ambito di questa sua professione.

4.    Nella decisione impugnata, l'autorità di vigilanza ha rilevato che al rilascio dell'autorizzazione in parola si oppone anche l'art. 11 LN, giusta il quale vi è incompatibilità tra l'attività di notaio esercitata dall'avv. RI 1, e quella di mediatore immobiliare che questi intenderebbe svolgere in seno alla __________ SA. Il ricorrente nel suo gravame critica tale argomento, censurando la incostituzionalità della suddetta disposizione cantonale, la quale, a suo dire, sarebbe arbitraria, nonché lesiva della parità di trattamento. Sennonché, la questione non va risolta in questa sede in quanto in realtà estranea all'oggetto del contendere. Infatti, quanto disposto dall'art. 11 LN non costituirebbe, di per sé, un motivo per negare al ricorrente il rilascio dell'autorizzazione a svolgere l'attività di fiduciario. A questo proposito occorre rilevare che la LFid elenca in modo esaustivo all'art. 8 i requisiti che devono essere adempiuti per poter ottenere un simile permesso. Tra le condizioni contemplate da questa disposizione non figura l'assenza di impedimenti derivanti dall'applicazione di altre norme contemplate dall'ordinamento giuridico. Il problema circa l'incompatibilità sancita dall'art. 11 LN, si porrebbe quindi soltanto quando, una volta rilasciata la querelata autorizzazione professionale, la Camera per l'avvocatura e il notariato del Tribunale d'appello decretasse d'ufficio la cessazione dell'esercizio del notariato da parte del ricorrente, in applicazione dell'art. 25 cpv. 1 cifra 7 LN. Ne discende dunque che le censure che l'insorgente solleva all'indirizzo della LN, andrebbero semmai addotte nell'ambito di un eventuale gravame alla Commissione di ricorso sulla magistratura contro una simile decisione di cessazione del notariato (art. 131a LN).

5.    5.1. Stante tutto quanto precede il ricorso deve dunque essere respinto, senza che si renda necessario esaminare se l'insorgente, il quale dispone senz'altro di un valido titolo di studio (art. 11 cpv. 1 lett. a LFid), adempia o meno il requisito dell'assolvimento di un periodo di pratica biennale, di cui all'art. 8 cpv. 1 lett. d LFid, stante la grande esperienza professionale che, a suo dire, avrebbe maturato nel settore immobiliare durante la sua lunga carriera di avvocato. Parimenti superfluo appare a questo stadio delle cose verificare se l'attività che egli vorrebbe esercitare su incarico della __________ SA abbia carattere accessorio o meno.

5.2. La tassa di giustizia e le spese seguono l'integrale soccombenza del ricorrente (art. 47 LPAmm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, già anticipate dal ricorrente nella misura di fr. 3'000.-, restano a carico di quest'ultimo.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                                   4.   Intimazione a:

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                     La segretaria

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