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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 16.10.2014 52.2014.277

16 octobre 2014·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,671 mots·~8 min·2

Résumé

Commesse pubbliche. Esclusione e delibera ad altri

Texte intégral

Incarto n. 52.2014.277  

Lugano 16 ottobre 2014  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente, Matteo Cassina, Stefano Bernasconi

segretario:

Federico Pestoni, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 31 luglio 2014 della

RI 1 

patrocinata da: PA 1   

contro  

la decisione 18 luglio 2014 del CO 2, che in esito al concorso per la fornitura di stampanti multifunzionali a noleggio ha escluso la ricorrente dalla procedura e risolto di deliberare la commessa alla ditta CO 1 di __________;

ritenuto,                      in fatto

                                  che il 18 marzo 2014 il CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dal concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 7.1.4.1.3) ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare la fornitura di stampanti multifunzionali a noleggio (FU n. __________);

                                  che il capitolato d'oneri messo a disposizione degli interessati era talmente complesso e dettagliato - in particolare riguardo ai requisiti funzionali, tecnici e di sicurezza richiesti al sistema proposto dai concorrenti - che nella fase antecedente l'inoltro delle offerte il committente ha risposto a 91 domande di delucidazione postegli dalle ditte iscrittesi alla gara; il capitolato non prevedeva nulla riguardo alla percentuale di copertura delle stampe e nessuno ha formulato quesiti su questo tema;

che il bando preannunciava i seguenti criteri di aggiudicazione e fattori di ponderazione:

1.      economicità                                                                                    50%

2.      requisiti per apparecchi e servizi                                                    35%

3.      requisiti offerente                                                                            15%

                                  che il prezzo d'offerta andava calcolato a partire dal costo del foglio stampato (stampa A4 monocromatica, stampa A4 colore, stampa A3 monocromatica, stampa A3 colore) moltiplicato per il volume stimato, riportato nell'allegato E del capitolato;

                                  che il bando e la documentazione di gara non sono stati impugnati;

che in tempo utile sono pervenute al committente sei offerte, per importi compresi tra fr. 150'645.55 e fr. 264'598.81;

                                  che, in sede di valutazione, l'ente banditore ha convocato i singoli concorrenti onde ottenere ragguagli sui contenuti della loro offerta; gli incontri sono stati debitamente protocollati;

                                  che, esperite le estimazioni necessarie, il 18 luglio 2014 il CO 2 ha risolto di estromettere dalla procedura tre concorrenti, in particolare la RI 1 (in seguito RI 1) rea di aver proposto un prezzo della stampa a colori sulla scorta di un grado di copertura massima del foglio del 5% in contrasto con i requisiti del bando; nel contempo il committente ha deciso di deliberare la commessa alla ditta CO 1 di __________, giunta prima in graduatoria con 98.65 punti;

                                  che contro tale decisione la RI 1 è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando la sua riammissione in gara con il rinvio della pratica al committente per nuova aggiudicazione, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame;

                                  che, eccepita l'insufficiente motivazione della decisione impugnata, la ricorrente ha contestato le ragioni addotte dal committente per giustificare l'esclusione dalla gara, evidenziando che la sua offerta soddisfa tutti i criteri posti dal bando di concorso, compresi quelli riferiti al prezzo; secondo l'insorgente, è uso comune nel settore che il consumo di toner fuori dagli standard normali di copertura venga assunto dal committente;

                                  che in sede di risposta la stazione appaltante si è opposta invece all'accoglimento dell'impugnativa, avversando partitamente le tesi dell'insorgente; il committente ha ribadito essenzialmente che nonostante la chiarezza del capitolato d'oneri la RI 1 ha calcolato il proprio prezzo di offerta in base a criteri propri, diversi da quelli imposti dall'ente banditore, e quindi non poteva che essere estromessa dalla procedura;

                                  che ad identica conclusione è pervenuta la deliberataria, la quale ha parimenti sostenuto come la violazione delle condizioni di gara posta in essere dalla ricorrente non potesse che condurre alla sua esclusione;

                                  che l'ULSA si è rimesso alle allegazioni della committenza, evidenziando di essere estraneo alla procedura;

                                  che con la replica e le dupliche le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive posizioni, ribadendo i propri antitetici punti di vista con argomentazioni di cui si dirà - per quanto necessario - nei considerandi seguenti;

considerato,                in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 6 febbraio 1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 7.1.4.1.4);

                                  che in quanto partecipante al concorso la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare la sua estromissione dalla procedura (art. 15 cpv. 1bis lett. d CIAP e 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1); la qualità per impugnare l'aggiudicazione della commessa alla CO 1 potrà invece esserle riconosciuta soltanto in caso di annullamento del provvedimento di esclusione (STA 52.2012.247 del 17 agosto 2012 consid. 1.1);

che con questa precisazione, il gravame, tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è ricevibile in ordine e può essere esaminato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm); il carteggio completo concernente il concorso prodotto dal committente e l'ulteriore documentazione esibita dall'insorgente con le memorie scritte bastano per statuire sull'impugnativa con cognizione di causa;

che laddove censura la carente motivazione della decisione impugnata il ricorso della RI 1 si avvera chiaramente infondato; il rapporto di valutazione allegato alla querelata risoluzione - rispettosa degli art. 56 cpv. 2 lett. d del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/

CIAP; RL 7.1.4.1.6) e 46 cpv. 1 LPAmm - spiega infatti in modo esauriente le ragioni che hanno indotto il committente a scartare l'offerta dell'insorgente, tant'è vero che quest'ultima ha potuto impugnarla compiutamente davanti al Tribunale cantonale amministrativo dimostrando di non aver subito alcuna offesa ai propri diritti di difesa;

                                  che, notoriamente, soltanto le offerte conformi alle prescrizioni di gara entrano in considerazione per l'aggiudicazione; le prescrizioni di gara costituiscono in effetti la legge stessa del concorso e vincolano tanto i concorrenti quanto il committente, che deve rispettarle per non incorrere in una violazione del diritto sotto il profilo della parità di trattamento e del principio della trasparenza (art. 1 cpv. 3 lett. b e c CIAP);

                                  che al momento della loro apertura le offerte devono quindi risultare complete, corrette, nonché compilate nel rispetto delle condizioni stabilite dal bando di concorso e della relativa documentazione di gara (art. 40 cpv. 1 RLCPubb/CIAP), in modo che il committente le possa effettivamente raffrontare tra loro e scegliere quella oggettivamente più vantaggiosa; offerte difformi vanno per principio escluse dalla gara, riservato il principio di proporzionalità, che impedisce di scartare quelle affette da vizi irrilevanti (STA 52.2009.284 del 16 settembre 2009);

                                  che nel caso di specie il committente ha stilato un capitolato d'oneri dettagliatissimo, specificando tra l'altro che il prezzo offerto avrebbe dovuto coprire le spese relative a tutti i servizi richiesti, compresa la fornitura di toner e la manutenzione delle apparecchiature (vedi cifre 5 e 7 capitolato);

                                  che la ricorrente ha offerto senza riserva alcuna i seguenti prezzi (costo del foglio stampato):

                                  - stampa A4 monocromatica                                                      fr. 0.0085

                                                   stampa A4 colore                                                                      fr. 0.0450

                                                   stampa A3 monocromatica                                                      fr. 0.0170

                                                   stampa A3 colore                                                                      fr. 0.0900

                                  che a fronte di una simile offerta allestita in forma chiara ed univoca, il cui inoltro implica per legge l'accettazione di tutte le condizioni contenute negli atti di gara (cfr. art. 40 cpv. 2 RLCPubb/

                                  CIAP), il committente non aveva alcun motivo per escluderla dalla procedura di aggiudicazione;

                                  che le ragioni tecniche e/o le valutazioni che hanno indotto l'insorgente ad offrire un determinato prezzo sono prive di rilevanza, al pari delle affermazioni sul tema del grado percentuale di copertura del foglio - estraneo a qualsiasi prescrizione concorsuale - che essa ha formulato nell'ambito dell'incontro avvenuto il 16 giugno 2014; determinanti sono per contro le regole della gara ed i contenuti del capitolato, che la stazione appaltante ha stabilito - com'è giusto che sia - in funzione delle proprie esigenze;

                                  che le offerte inoltrate sono vincolanti, non possono essere modificate, né tantomeno negoziate (vedi art. 11 lett. c CIAP; cifre 6.11, 6.14 e 16.6.6 capitolato); trattasi di un principio cardine che governa l'aggiudicazione di qualsiasi commessa pubblica;

                                  che è quindi escluso che in caso di assegnazione della commessa alla RI 1 quest'ultima possa discostarsi dalla propria offerta e imporre al committente condizioni di fornitura o di fatturazione diverse da quelle previste in maniera tanto puntuale quanto incontrovertibile nei documenti di gara (cfr. pure art. 58 cpv. 1 RLCPubb/CIAP);

                                  che, stante tutto quanto precede, il ricorso va accolto con il conseguente annullamento della decisione di esclusione/aggiudica-zione del 18 luglio 2014; gli atti sono retrocessi al committente affinché valuti l'offerta della ricorrente, aggiorni la classifica e proceda ad una nuova delibera;

che l'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa;

che la tassa di giustizia, commisurata al lavoro occasionato dal gravame ed ai valori in discussione, è posta a carico del committente e della deliberataria secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm);

che alla ricorrente, assistita da un legale, sono dovute congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

                             1.  Il ricorso è accolto.

                                  §.  Di conseguenza:

1.1.  la decisione 18 luglio 2014 con la quale il CO 2 ha escluso la RI 1 dal concorso per la fornitura di stampanti multifunzionali a noleggio e deliberato la commessa alla ditta CO 1 è annullata;

1.2.  gli atti sono ritornati al committente per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.

                             2.  La tassa di giustizia di complessivi fr. 4'000.- è posta a carico del committente e della deliberataria CO 1 in ragione di un ½ ciascuno.

Alla ricorrente va restituita la somma di fr. 3'000.- versata a titolo di anticipo delle presunte spese processuali.

                             3.  L'ente banditore e la deliberataria CO 1 verseranno ciascuno fr. 1'000.- di ripetibili alla ricorrente.

                             4.  Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

                             5.  Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                  Il segretario

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