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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 18.04.2014 52.2014.13

18 avril 2014·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,394 mots·~7 min·4

Résumé

Ricorso contro tassa di giustizia e ripetibili

Texte intégral

Incarto n. 52.2014.13  

Lugano 18 aprile 2014  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo

Raffaello Balerna, presidente

assistito dal segretario:

  Fulvio Campello, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 8 gennaio 2014 di

RI 1  RI 2  patrocinati da: PA 2   

contro  

la decisione 4 dicembre 2013 (n. 6410) del Consiglio di Stato che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dagl'insorgenti avverso la risoluzione 6 maggio 2013 degli uffici patriziali di CO 1 e CO 2 in merito al contratto d'affitto delle cave n. 3/4 e 13 (limitatamente all'assegnazione di spese, tassa di giustizia e ripetibili);

ritenuto,                           in fatto

che con scritto 6 maggio 2013 gli uffici patriziali di CO 2 e CO 1 hanno comunicato alla RI 1 e a RI 2, qui ricorrenti, di aver preso due decisioni in relazione ai contratti d'affitto per le cave n. 3/4 e 13; la missiva indicava la possibilità di aggravarsi contro "la presente decisione" davanti al Consiglio di Stato;

che il 22 maggio 2013 la RI 1 e RI 2 sono insorti davanti al Consiglio di Stato, domandando di annullare l'atto impugnato, in via principale dichiarando incompetente l'autorità che l'ha emanato, in via subordinata di riformarla secondo i loro desiderata, in ogni caso assegnando loro un indennità per ripetibili;

che con decisione 4 dicembre 2013 (n. 6410) il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso, ponendo le spese e la tassa di giustizia (fr. 500.-) a carico dei ricorrenti in solido, ordinando inoltre a questi ultimi di versare un importo per ripetibili (complessivamente fr. 800.-) ai patriziati resistenti;

che il Governo ha infatti ritenuto che il ricorso contestasse una determinazione degli uffici patriziali fondata sul diritto privato, che non costituiva una decisione ai sensi dell'art. 146 della legge organica patriziale del 28 aprile 1992 (LOP; RL 2.2.1.1);

che, contro la pronuncia appena descritta, con impugnativa 8 gennaio 2014, assistita da una replica, i ricorrenti indicati in ingresso insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo limitatamente al dispositivo n. 2, relativo alla tassa di giustizia e alle ripetibili, postulandone la riforma nel senso che la tassa di giustizia è ripartita in parti uguali tra di loro e i citati patriziati, mentre le ripetibili sono compensate;

che i ricorrenti sostengono di essere stati costretti a insorgere, a titolo cautelativo, davanti al Consiglio di Stato a seguito dell'errata indicazione dei mezzi di ricorso;

che essi producono inoltre la risoluzione 4 dicembre 2013 (n. 6412) del Consiglio di Stato, avente quale oggetto la decisione degli stessi uffici patriziali di disdire per il 31 dicembre 2013 il contratto di affitto della cava n. 13;

che in questo secondo giudizio, dopo aver pure rilevato la carenza di una decisione impugnabile e la conseguente irricevibilità del rimedio esperito, il Governo ha tuttavia suddiviso la tassa di giustizia tra gli insorgenti e i patriziati resistenti e compensato le ripetibili, considerando che i primi avrebbero dovuto rendersi conto dell'errata indicazione dei mezzi di ricorso, che era tuttavia riconducibile a un errore dei secondi;

che, con la risposta, il Consiglio di Stato si limita a chiedere la reiezione del gravame, senza formulare osservazioni, mentre i patriziati - che pure propugnano che il ricorso sia respinto - espongono, facendo capo anche a una duplica, argomenti che, se necessario, saranno ripresi in seguito;

considerato,                   in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e il ricorso è tempestivo (art. 146 cpv. 1 e 151 cpv. 2 LOP); gli insorgenti, destinatari del provvedimento impugnato, sono legittimati a insorgere (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; BU 1966, 181);

che, non ponendo questioni di principio, né essendo di rilevante importanza, la causa può essere decisa da un giudice unico, in applicazione dell'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1);

che il ricorso, ricevibile in ordine, può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm);

che a tenore dell'art. 28 cpv. 1 LPamm, il Consiglio di Stato e il Tribunale amministrativo possono applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia, il cui importo oscilla tra fr. 50.- e fr. 10'000.- (procedimenti di carattere non pecuniario) o fr. 20'000.- (procedimenti di natura pecuniaria);

che la tassa di giustizia va posta, di regola, a carico della parte soccombente e deve rispettare i principi di copertura dei costi e di equivalenza (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 ad art. 28);

che, per l'art. 31 LPamm, il Governo e la Corte cantonale, quali autorità di ricorso, condannano la parte soccombente al pagamento di una indennità (ripetibili) alla controparte;

che soccombente, ai sensi delle citate disposizioni, è la parte che propone un ricorso infondato o che resiste senza successo a un ricorso fondato (RDAT 1986 n. 23; Borghi/Corti, op. cit., n. 2 ad art. 31); ininfluente al riguardo è che i motivi alla base della decisione siano di natura formale o materiale (cfr. Marcel Maillard in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [curatori], Praxiskommentar VwVG, Zurigo/ Basilea/Ginevra 2009, n. 14 ad art. 63);

che per quanto riguarda la tassa di giustizia, la norma - potestativa - lascia all'autorità di ricorso un margine di manovra, censurabile davanti al Tribunale unicamente se integra gli estremi dell'eccesso o dell'abuso di potere (art. 61 cpv. 2 LPamm);

che, per quanto attiene alle spese ripetibili, la loro assegnazione non costituisce una semplice facoltà dell'autorità giudicante, ma un preciso obbligo, desumibile dalla lettera stessa dell'art. 31 LPamm (cfr. Relazione della Commissione speciale per la riforma nel settore della giurisdizione e della procedura amministrativa, in: RVGC, Sessione ordinaria primaverile 1966, pag. 188 segg., in particolare pag. 247 lett. c);

che, per quanto concerne l'importo, invece, l'autorità gode di un certo potere di apprezzamento, censurabile davanti al Tribunale nei limiti descritti poc'anzi;

che, in concreto, il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso di prima istanza; tale aspetto  non è contestato davanti al Tribunale e deve, pertanto, esse considerato come acquisito;

che, di conseguenza, è fuori di dubbio che i ricorrenti fossero soccombenti davanti al Governo; del resto, a ben vedere, nemmeno essi pretendono altrimenti;

che gli insorgenti adducono di essere stati indotti a ricorrere dall'errata indicazione dei mezzi di ricorso a opera degli uffici patriziali;

che, in effetti, è vero che l'atto 6 maggio 2013 indica la possibilità di contestare la "decisione" davanti al Consiglio di Stato; che, tuttavia, è altresì vero che i ricorrenti stessi, patrocinati da un legale, hanno esplicitamente ritenuto che l'atto impugnato fosse una decisione di un organo patriziale (ricorso di prima istanza, n. 27) sostenendo altresì, fondandosi peraltro sulla sentenza 14 aprile 2003 (n. 52.2002.358), dunque a loro nota, che "non si tratta di atti formatori di diritto civile (...), bensì di decisioni amministrative di principio, circa la continuazione o meno della locazione delle cave in questione" (ricorso di prima istanza, n. 44);

che, dunque, la questione - centrale - dell'impugnabilità dell'atto era stata affrontata e risolta autonomamente dagli insorgenti, indipendentemente dalle indicazioni in esso contenute; la tesi secondo cui essi sarebbero insorti a titolo cautelare e per colpa dei patriziati si rivela dunque pretestuosa e non merita tutela;

che invano i ricorrenti invocano la decisione 4 dicembre 2013 (n. 6412) a sostegno delle loro richieste;

che stando ai fatti riportati in quella pronuncia, rimasta incontestata, in quell'ambito gli insorgenti avevano postulato in via principale l'irricevibilità del loro gravame, per incompetenza del Consiglio di Stato, e solamente in via subordinata l'annullamento della decisione impugnata;

che, dunque, le domande - e le tesi - avanzate dai ricorrenti nelle due procedure sono differenti;

che gli insorgenti non criticano gli importi in quanto tali; d'altro canto questo giudice non ha motivo alcuno di ritenere che essi procedano da un eccesso o abuso del potere d'apprezzamento da parte del Consiglio di Stato;

che, ferme queste premesse, il ricorso, infondato, dev'essere respinto;

che la tassa di giustizia è posta a carico degli insorgenti, soccombenti (art. 28 LPamm); essi dovranno inoltre versare adeguate ripetibili ai patriziati resistenti (art. 31 LPamm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia, di fr. 400.-, è posta a carico degli insorgenti, in solido. Gli stessi rifonderanno ai patriziati resistenti complessivamente fr. 300.- per ripetibili.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                                   4.   Intimazione a:

Il giudice delegato                                                  Il segretario

del Tribunale cantonale amministrativo

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