Incarto n. 52.2013.98
Lugano 6 marzo 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo
Raffaello Balerna, presidente
assistito dal segretario:
Fulvio Campello, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 26 febbraio 2013 di
RI 1
contro
la decisione 6 febbraio 2013 (n. 525) del Consiglio di Stato che dichiara irricevibile, siccome tardiva, l'impugnativa dell'insorgente avverso la decisione 12 dicembre 2012 con cui il Dipartimento della sanità e della socialità ha sospeso con effetto immediato a titolo cautelativo l'autorizzazione di libero esercizio della professione di infermiera in cure generali rilasciata alla ricorrente il 13 febbraio 2003;
richiamato l'art. 48 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con risoluzione 12 dicembre 2012 il Dipartimento della sanità e della socialità ha sospeso con effetto immediato a titolo cautelativo, in applicazione dell'art. 59 cpv. 2 lett. a e cpv. 4 della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (LSan; RL 6.1.1.1), l'autorizzazione di libero esercizio della professione di infermiera in cure generali rilasciata a RI 1, qui ricorrente, il 13 febbraio 2003;
che tale provvedimento è stato adottato poiché il Dipartimento - preso atto che nei confronti di RI 1 erano pendenti due procedimenti penali per truffa aggravata, truffa per mestiere e falsità in documenti - ha ritenuto fondato il sospetto che fosse venuto meno il requisito della buona reputazione previsto dall'art. 56 cpv. 1 lett. b LSan;
che il 10 gennaio 2013 RI 1 è insorta davanti al Consiglio di Stato, contestando il provvedimento dipartimentale;
che, ritenuto come la decisione impugnata fosse stata notificata il 12 dicembre 2012 alla legale della ricorrente e che il termine di ricorso di 15 giorni, non sospeso dalle ferie, non era stato ossequiato, il Governo con risoluzione 6 febbraio 2013 ha dichiarato irricevibile l'impugnativa, siccome tardiva;
che contro la decisione del Consiglio di Stato RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, limitandosi a contestare il merito della decisione del Dipartimento; il ricorso non è stato intimato per le risposte;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 99a cpv. 1 LSan;
che, secondo l'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1), il Tribunale cantonale amministrativo può decidere nella composizione di un giudice unico le cause che non pongono questioni di principio o che non sono di rilevante importanza, evenienze che si realizzano in concreto;
che RI 1, destinataria delle decisione impugnata, è senz'altro legittimata in questa sede (art. 43 LPamm);
che la risoluzione contestata è stata notificata alla ricorrente il giorno 8 febbraio 2013 (cfr. estratto del tracciamento dell'invio, acquisito d'ufficio dal Tribunale);
che il termine di ricorso di quindici giorni (art. 46 cpv. 1 LPamm) ha dunque cominciato a decorrere il 9 febbraio 2013 (art. 10 cpv. 1 LPamm), giungendo a scadenza il 23 febbraio successivo; cadendo quest'ultimo di sabato, il termine ricorsuale dev'essere riportato a lunedì 25 febbraio 2013 (art. 10 cpv. 3 LPamm);
che dalla busta di spedizione si evince che il ricorso è stato consegnato alla posta, per invio semplice prioritario "A", il giorno 26 febbraio 2013; esso è poi pervenuto al Tribunale il 27 febbraio successivo;
che, pertanto, il gravame davanti a questo Tribunale dev'essere dichiarato irricevibile, siccome tardivo;
che, a ben vedere, esso dovrebbe essere dichiarato inammissibile anche per difetto di motivazione, poiché la ricorrente non spiega minimamente per quale motivo la decisione del Governo di dichiarare irricevibile la sua impugnativa sia errata, mentre si limita a contestare il merito della vertenza (art. 46 cpv. 2 LPamm);
che, ad abundantiam, la decisione del Consiglio di Stato avrebbe comunque sia dovuto essere confermata;
che la sospensione cautelare dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 59 cpv. 4 LSan è una misura provvisionale (cfr. STA 52.2004.153 dell'8 luglio 2004 consid. 2.2.); pertanto la conclusione del Governo di escludere l'applicazione delle ferie giudiziarie alla procedura ricorsuale appare corretta (art. 13 LPamm);
che dall'incarto risulta che la decisione, benché datata 12 dicembre 2012, è stata spedita l'11 dicembre 2012 e notificata al patrocinatore dell'insorgente il 12 dicembre successivo; il termine di ricorso ha dunque iniziato a decorrere il 13 dicembre 2012 ed è scaduto giovedì 27 dicembre 2013;
che la ricorrente ha inoltrato il ricorso davanti al Governo quale invio semplice prioritario "A"; la busta attesta che esso è stato spedito l'11 gennaio 2013; il gravame era, pertanto, ampiamente tardivo e la decisione di dichiararlo irricevibile era corretta;
che dunque il ricorso davanti a questo Giudice era comunque sia votato all'insuccesso e avrebbe dovuto essere respinto;
che per completezza deve da ultimo essere rilevato che la ricorrente non ha domandato né davanti al Tribunale né davanti al Consiglio di Stato di essere messa al beneficio della restituzione dei termini;
che in esito alle considerazioni che precedono il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile e la tassa di giustizia e le spese devono essere poste a carico dell'insorgente, soccombente.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia e le spese, complessivamente fr. 600.-, sono poste a carico della ricorrente.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo
Il segretario