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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 19.08.2013 52.2013.79

19 août 2013·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,972 mots·~15 min·3

Résumé

TASSA DEMANIALE E RIPETIBILI

Texte intégral

Incarto n. 52.2013.79  

Lugano 19 agosto 2013  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Stefano Bernasconi, vicepresidente, Matteo Cassina, Flavia Verzasconi

segretaria:

Paola Carcano Borga, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 14 febbraio 2013 di

RI 1 8057  

contro  

la decisione 6 febbraio 2013 del Consiglio di Stato (n. 620), che ha accolto parzialmente l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 21 settembre 2010 dell'Ufficio del demanio in materia di occupazione del demanio pubblico in corrispondenza della particella n. 444 di __________, sezione __________;

ritenuto,                           in fatto

A.RI 1 è proprietario della particella n. 444 di __________, sezione di __________, sita in località __________, così censita a registro fondiario:

c                                       giardino                              807 mq d                                       rivestimento duro                70 mq

A                                      abitazione                          216 mq B                                      fabbricato                            6  mq                                                                                       1099 mq

In corrispondenza del suddetto mappale, lungo il lato rivolto verso il lago __________ (particella n. 361), esistono, per quanto qui interessa, un pontile di 5 mq e una scala di 19 mq.

B.  Con risoluzione 21 settembre 2010, l'Ufficio del demanio (di seguito: UD) ha autorizzato RI 1 all'uso speciale della particella n. 361 mediante il mantenimento dei precitati manufatti, alle seguenti condizioni:

"1. L'autorizzazione è rilasciata per un periodo di 10 anni a decorrere dal 1° gennaio 2010. 2. Per motivi di interesse pubblico lo Stato può in ogni tempo modificare o revocare l'autorizzazione, senza che da ciò derivi per il beneficiario un diritto ad indennità o risarcimenti danni di qualsiasi natura. L'eventuale rinuncia da parte del beneficiario dev'essere notificata allo Stato con un preavviso di tre mesi. Lo Stato può inoltre revocare l'autorizzazione con effetto immediato qualora il beneficiario non si attenga alle disposizioni legali o alle condizioni della presente. Le contravvenzioni possono essere punite con una multa sino a fr. 20'000.- (art. 26a LDP). 3. I diritti derivanti dall'autorizzazione sono personali e trasferibili a terzi solo con il consenso dello Stato. 4. Sono riservati i diritti dei terzi. 5. Lo Stato declina ogni responsabilità per qualsiasi danno, diretto o indiretto, che dovesse verificarsi a persone e/o cose in relazione all'area oggetto della presente autorizzazione. In particolare il beneficiario si assume per conto dello Stato la responsabilità quale proprietaria del fondo o dell'opera e nell'ambito dei rapporti di vicinato (art. 58 CO, 679 e 684 CCS). 6. Il beneficiario dev'essere coperto da un'adeguata assicurazione di responsabilità civile. 7. Alla scadenza dell'autorizzazione il beneficiario è tenuto a ripristinare l'area oggetto della presente secondo le istruzioni dello Stato. 8. Tassa demaniale (art. 20 LDP e 11 RDP); Fr. 864.-- all'anno a decorrere dal 1° gennaio 2010 (pontile e scale mq 24 a fr. 36.-- /mq. all'anno). La tassa demaniale è pagabile alla ricezione delle relative fatture (art. 12 RDP) e può essere adeguata in ogni tempo all'evoluzione dell'indice nazionale dei prezzi del consumo. 9. Per l'esame della pratica ed il rilascio dell'autorizzazione è posta a carico una tassa amministrativa di fr. 100.-- (art. 28 LPamm).    10. L'annessa planimetria è parte integrante della presente autorizzazione. 11. Le condizioni della presente sono adeguabili in ogni tempo a dipendenza dell'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative, regolamenti o tariffari. 12. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione."

C.    Avverso la predetta decisione RI 1 si è aggravato davanti al Consiglio di Stato contestando, in sostanza, la delimitazione tra la proprietà privata e quella demaniale, rispettivamente ipotizzando una sorta di usucapione del demanio in proprio favore. In ogni caso ritiene di non essere tenuto a pagare alcunchè.

D.    Dopo vicissitudini che non occorre qui rievocare, a seguito di una rettifica dei limiti demaniali (cfr. mutazione geometrica iscritta a registro fondiario con DG 14339 del 19 giugno 2012), il 15 gennaio 2013 l'UD ha proposto al Governo di ridurre la tassa annua a fr. 180.-, pari a fr. 36.-/mq per 5 mq (ovvero alla superficie occupata dal pontile).

E.  Con risoluzione 6 febbraio 2013 (n. 620), il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente il ricorso. Dopo aver ricordato il nuovo accertamento dei confini e che per legge il demanio non è sottoposto a prescrizione acquisitiva, il Governo ha segnatamente annullato e modificato il punto n. 8 dell'autorizzazione 21 settembre 2010 così come proposto dall'UD in corso di procedura. Per il rimanente ha confermato la risoluzione avversata. Vista la particolarità della vertenza, non ha prelevato né tasse né spese. Infine ha riconosciuto al ricorrente fr. 800.- a titolo di parziale indennizzo delle ripetibili.     

F.   Avverso quest'ultimo giudizio RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, contestando nuovamente - invero in maniera alquanto confusa - di dover pagare una tassa demaniale in quanto proprietario del pontile da 90 anni (segnatamente dal 1923). Protesta inoltre per l'indennità di patrocinio riconosciutagli dal Governo siccome ritenuta insufficiente. 

G.    All'accoglimento del ricorso si sono opposti sia il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni, sia l'UD con motivi che verranno ripresi all'occorrenza nei considerandi che seguono.

Considerato,                  in diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 27 cpv. 2 legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986; LDP; RL 9.4.1.1). Certa è la legittimazione del ricorrente, direttamente e personalmente toccato dalla decisione impugnata (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 LPamm). In particolare, l'audizione testimoniale del geometra __________, sollecitata dal ricorrente, non appare atta a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il presente giudizio. 

2.Preliminarmente occorre rilevare che oggetto del gravame in esame sono unicamente la tassa demaniale (di cui alla condizione n. 8 dell'autorizzazione 21 settembre 2010 dell'UD) e le ripetibili riconosciute nel giudizio governativo. Per il rimanente, la decisione avversata è, quindi, cresciuta in giudicato incontestata.

3.3.1. Giusta l'art. 664 del codice civile svizzero del 11 dicembre 1907 (CC; RS 210) le cose di dominio pubblico sono soggette alla sovranità dello Stato nel cui territorio si trovano (cpv. 1) e il diritto cantonale emana le necessarie disposizioni circa il godimento e l'uso delle medesime (cpv. 3). Nel Cantone Ticino l'art. 99b cpv. 1 della legge di applicazione e complemento del codice civile svizzero del 18 aprile 1911 (LAC; RL 4.1.1.1) - analogo al vecchio art. 99 della medesima legge - stabilisce che le cose senza padrone e quelle di dominio pubblico sono soggette alla sovranità del Cantone e sono disciplinate dalla LDP e da leggi speciali. La LDP precisa, a sua volta, che fanno tra l'altro parte del demanio le acque pubbliche (art. 1) che comprendono l'alveo e le rive dei laghi e dei corsi d'acqua (art. 4 cpv. 1). Le rive si estendono fino al massimo spostamento delle piene ordinarie e includono, in particolare, la fascia di terreno priva di vegetazione o soltanto con vegetazione acquatica (art. 4 cpv. 2). Il limite dei laghi e dei corsi d'acqua sistemati o corretti è determinato dalle rispettive opere; quello dei laghi artificiali dal livello massimo d'invaso (art. 4 cpv. 3). Le acque pubbliche che invadono proprietà private rimangono demaniali (art. 4 cpv. 4). Inoltre, l'art. 2 del regolamento sul demanio pubblico del 30 agosto 1994 (RDP; RL 9.4.1.1.1) fissa il limite delle rive pubbliche del lago Ceresio alla quota di m. 271.20 sul livello del mare (cpv. 1); il limite può estendersi oltre tale quota quando la maggior estensione sia comprovata da elementi di confine inequivocabili (cpv. 2). La delimitazione prevista dalla legislazione cantonale fra le rive pubbliche e i fondi soggetti alla proprietà privata dei confinanti pare conforme alla nozione di demanio pubblico sviluppata dalla giurisprudenza (DTF 123 III 458 consid. 5a con rinvii). 

3.2. Il demanio pubblico è inalienabile e non è soggetto alla prescrizione acquisitiva (art. 2 LDP). I fondi appartenenti al demanio pubblico sono intavolati nel registro fondiario ed i limiti della superficie demaniale stabiliti dal diritto federale e dalla LDP hanno la preminenza su quelli risultanti dal registro fondiario (art. 6 cpv. 1 e 2). Riservate deroghe tramite contratti di diritto amministrativo, l'uso speciale del demanio è soggetto a tasse d'uso (art. 20 LDP) determinate secondo prudenziali criteri commerciali tenendo in considerazione, in particolare, il vantaggio economico per il richiedente e l'importanza della limitazione dell'uso comune (art. 21 LDP). Le occupazioni abusive sono in ogni caso soggette al pagamento della tassa d'uso prevista dall'art. 20 LDP adeguatamente maggiorata in funzione dell'indebito arricchimento conseguito (art. 26 cpv. 2). L'ammontare delle tasse viene fissato in base a quanto determinato dall'art. 11 RDP. Il credito per le tasse si prescrive in cinque anni da quando sono esigibili e la prescrizione è interrotta da ogni diffida scritta (art. 22a cpv. 1 e 2 LDP). Le costruzioni e gli altri diritti esistenti sul demanio pubblico, costituiti in buona fede e conformemente al diritto anteriore, possono essere mantenuti; al beneficiario incombe l'onere di provare la loro esistenza (art. 28 cpv. 1 LDP). Per il mantenimento delle costruzioni e di altre opere eseguite in buona fede, fino al livello medio dello specchio delle acque, prima del 1° dicembre 1952 (allorquando il Cantone Ticino ha escluso la proprietà privata sulle rive dei laghi promulgando la legge sulla delimitazione delle acque pubbliche e la protezione delle rive dei laghi del 9 ottobre 1952) non sono esigibili tasse d'uso (art. 15 RDP).

3.3. Ai fini del presente giudizio val qui inoltre la pena di ricordare che giusta l'art. 23 LDP è esente da tassa l'uso speciale a scopo ideale o di pubblica utilità senza fini economici (cpv. 1). L'esenzione può sempre essere revocata (cpv. 2) ed è concessa alla condizione che gli impianti o le strutture siano accessibili secondo i principi dell'uso comune o con restrizioni giustificate e conformi alla destinazione generale dell'area demaniale occupata (cpv. 3). L'art. 13 RDP specifica poi che, di regola, sono esenti da tasse: le utilizzazioni per scopi ideali, come manifestazioni politiche, religiose, filantropiche, la cui durata è limitata nel tempo ed in particolare raccolta di firme per iniziative e referendum, processioni, collette, distribuzione di manifesti e simili (cpv. 1 n. 1); gli impianti e le attrezzature di pubblica utilità, come passeggiate e aree di svago pubbliche, debarcaderi e impianti di cantiere per la navigazione pubblica di linea, fermate e pensiline d'attesa per le linee terrestri del trasporto pubblico, pontili per l'attracco pubblico e temporaneo di natanti e posteggi pubblici se gratuiti, condotte pubbliche per l'acqua ed il gas, cavi aerei o sotterranei pubblici, posa containers per la raccolta di rifiuti (cpv. 1 n. 2). I beneficiari dell'esenzione non possono consentire a terzi usi che, secondo la legge ed il RDP, sarebbero suscettibili di imposizione; la violazione di tale divieto può comportare la revoca dell'autorizzazione o della concessione o del contratto di diritto amministrativo (cpv. 3). L'istante deve motivare e comprovare la sua richiesta (cpv. 4). Il beneficiario è poi tenuto a fornire in ogni momento, a semplice richiesta dell'Ufficio del demanio, la prova della sussistenza dei requisiti che hanno giustificato l'esenzione (cpv. 5).

4.Il ricorrente ribadisce in questa sede la tesi giusta la quale non è sostanzialmente tenuto a pagare alcunché in quanto proprietario del pontile da 90 anni (segnatamente dal 1923), rispettivamente poiché sarebbero dati i motivi di esenzione previsti dai combinati art. 23 LDP e 13 RDP.

4.1. La situazione dei luoghi e l'oggetto della contestazione emergono con sufficiente chiarezza dalle tavole processuali da cui risulta altresì che il pontile contestato, situato in corrispondenza del mappale n. 444, invade effettivamente l'area demaniale di cui al mappale n. 361. Trattasi di una risultanza dei pubblici registri che fa piena prova dei fatti che attesta (art. 9 cpv. 1 CC) e che non può dunque essere rimessa in discussione in questa sede. Ora, dalla documentazione agli atti si evince inequivocabilmente che il 7 giugno 1932 l'allora Dipartimento pubbliche costruzioni ha rilasciato un atto di concessione precaria per la costruzione di due pontili, tra cui quello oggetto del presente giudizio che risale dunque a tale periodo. Tale documento, seppur versato in copia agli atti, ha di fatto permesso implicitamente al ricorrente di fornire la prova impostagli dall'art. 28 cpv. 1 LDP, secondo cui tale sporgenza sarebbe stata realizzata in buona fede e conformemente al diritto vigente prima del 1° dicembre 1952. Riallacciandosi alla garanzia costituzionale della proprietà, intesa come tutela delle situazioni acquisite (Besitzstandsgarantie), il combinato disposto degli artt. 15 cpv. 2 RDP e 29 cpv. 2 LDP sancisce l'inesigibilità di tasse d'uso per il mantenimento di tali opere sino, per quanto qui interessa, all'entrata in vigore della LDP, allorquando tutte le autorizzazioni e le concessioni precarie - qual è quella in disamina risalente al 1932 - sono decadute (cfr. altresì messaggio n. 2808 del 17 aprile 1984 concernente le legge sul demanio pubblico ad art. 29 e 30, pubblicato in: Raccolta dei verbali del Gran Consiglio della Repubblica e Cantone del Ticino e dei messaggi e rapporti relativi, Vol. III, sessione ordinaria autunnale 1985, pag. 1749 e ss.). Inoltre nel caso concreto non risultano manifestamente adempiuti i requisiti d'esenzione previsti dai combinati art. 23 LDP e 13 RDP. Si può dunque concludere che il manufatto in questione è, di principio, suscettibile di giustificare l'imposizione di una tassa d'uso quale quella qui contestata. Ferma questa premessa, dev'essere osservato che l'autorità di prime cure ha correttamente stabilito l'ammontare del tributo dovuto dal ricorrente, fondando i propri calcoli sulle disposizioni del RDP in vigore al momento in cui ha emesso la sua decisione, e più precisamente sull'attuale art. 11 RDP, il quale in caso di occupazione di "corsi d'acqua, laghi e rive" con opere quali quella in questione prevede una tassa fissa pari, per l'appunto, a fr. 36.-/mq. In quanto frutto dell'applicazione di chiare e vincolanti disposizioni vigenti in materia, la tassa avversata di fr. 180.-, calcolata tenendo conto di una superficie di 5 mq (anziché di 8 mq come emerge dalle planimetrie agli atti) di superficie demaniale occupata dal pontile, appare quindi corretta e merita di essere confermata in questa sede.

5.Il ricorrente protesta anche per l'indennità di patrocinio di fr. 800.- riconosciutagli dal Governo, siccome ritenuta insufficiente.

5.1. Giusta l'art. 31 LPamm, il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità alla controparte. Soccombente è la parte che propone in sede ricorsuale una domanda totalmente o parzialmente illegittima oppure che ha, in tutto o in parte, ingiustamente resistito al ricorso. Soccombente è pure considerata l'autorità che rivede nel senso postulato dal ricorrente la decisione impugnata (acquiescenza), rispettivamente il ricorrente che ritira il gravame o si sottomette, esplicitamente o implicitamente, alla decisione inizialmente contestata (desistenza) (RDAT II-1996 n. 65). La suddetta norma non fissa i parametri per la commisurazione delle ripetibili. Il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RL 3.1.1.7.1; di seguito: Regolamento), entrato in vigore il 1° gennaio 2008, nelle pratiche il cui valore è determinato o determinabile, fissa le ripetibili in rapporto (percentuale) al valore della pratica (art. 11 cpv. 1), tenuto conto che in caso di ricorso le ripetibili sono fissate tra il 30% e il 60% dell'importo calcolato con questo sistema (art. 11 cpv. 2); nelle pratiche in cui il valore non è determinato o determinabile, le ripetibili sono invece stabilite in base al tempo di lavoro applicando la tariffa oraria di fr. 280.- per l'avvocato e di fr. 120.- per il praticante (art. 12). Entro i suddetti parametri, le ripetibili sono fissate secondo l'importanza della lite, le sue difficoltà, l'ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dall'avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio (art. 11 cpv. 5 Regolamento; STA 52.2008.231 del 4 settembre 2008 e rinvii ivi citati). In caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l'onorario dovuto in base alla tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo giustifichino, l'autorità competente può derogare alle precedenti disposizioni (art. 13 cpv. 1 del Regolamento; STA 52.2011.455 del 18 febbraio 2011 e rinvii ivi citati).

5.2. Nel caso di specie, pacifica è la parziale soccombenza del-l'UD riconducibile all'annullamento della tassa demaniale stabilita al punto n. 8 della decisione 21 settembre 2010. Da ciò, il suo obbligo di rifondere a RI 1, in quanto assistito da un avvocato, un'indennità per ripetibili ex art. 31 LPamm. Litigioso in questa sede è unicamente l'importo che il Governo ha stabilito a tale titolo in favore del ricorrente. Ora, a questo proposito dev'essere rilevato che l'avv. __________ ha assunto il patrocinio in questione già in corso avanzato di procedura, e segnatamente il 20 gennaio 2011. Il mandato ricevuto non era inoltre di particolare complessità e per lo più si è tradotto concretamente nell'allestimento di qualche lettera. Tenuto conto di tutte le circostanze del caso (in particolare dell'impegno richiesto, del grado di difficoltà della pratica e della parziale soccombenza dell'UD riconducibile alla riduzione della tassa demaniale annua a fr. 180.-), l'importo accordato dall'esecutivo cantonale a titolo di parziale indennizzo delle ripetibili appare tutto sommato congruo. Sotto questo punto di vista, il giudizio avversato non presta dunque il fianco a critica alcuna.

6.6.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il giudizio avversato è scevro da violazioni del diritto e non può che essere confermato in questa sede, con reiezione del ricorso.

6.2. La tassa di giustizia, commisurata al lavoro occasionato dall'impugnativa, è posta interamente a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 28 LPamm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.- sono poste a carico di RI 1.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                                   4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                      La segretaria

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