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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 31.01.2014 52.2013.540

31 janvier 2014·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·4,703 mots·~24 min·2

Résumé

Concorso concernente le prestazioni di servizio (progettazione e DL) occorrenti all'ampliamento di una casa anziani. Esclusione di un offerente (consorzio), per aver proposto quale responsabile della progettazione una persona che non adempie già uno dei 3 sottocriteri di idoneità esatti

Texte intégral

Incarto n. 52.2013.540  

Lugano 31 gennaio 2014  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente, Matteo Cassina, Stefano Bernasconi

segretaria:

Paola Passucci, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 21 novembre 2013 di

RI 1, IT -, RI 1, , formanti il Consorzio RI 1, patrocinate da: PA 1, ,  

contro  

la decisione 11 novembre 2013 della CO 2, che in esito al concorso concernente le prestazioni di servizio (progettazione e direzione lavori) occorrenti all'ampliamento dell'omonima casa per anziani di __________ ha scartato l'offerta del ricorrente e aggiudicato la commessa allo studio CO 1 di __________;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 27 agosto 2013 la CO 2 di __________ ha indetto un pubblico concorso, retto dal concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 7.1.4.1.3) ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le prestazioni di servizio (progettazione e direzione lavori) relative all'ampliamento dell'omonima casa di riposo di __________ (FU n. __________ pag. __________).

Il bando di concorso precisava, alle cifre 2 e 8, che il concorso aveva per oggetto l'assegnazione del mandato relativo alle prestazioni secondo norma SIA 102, dalla ripresa del progetto definitivo (fase 4.32) fino alla messa in esercizio (fase 4.53), concernenti l'ampliamento della Casa Anziani (volumetria: circa 12'000mc) e che allo stesso potevano partecipare tutti gli studi di architettura con la necessaria competenza ed esperienza, nel rispetto di quanto richiesto nella documentazione di gara e giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. a del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6). Lo stesso documento ammetteva il consorziamento tra due studi di architettura al massimo e stabiliva che la commessa sarebbe stata aggiudicata al miglior offerente, tenendo conto dei seguenti criteri, sottocriteri e fattori di ponderazione:

1.      prezzo                                                                                                  40%

2.      qualità: referenze del "personale chiave"                                  45%

Esperienze del "personale chiave" a) architetto resp. progetto (capoprogetto)                  50% b) sostituto resp. progetto (sostituto capoprogetto)   30% c) direttore dei lavori                                                         20%

3.    analisi del mandato                                                                         15%

In tema di idoneità degli offerenti il capitolato d'appalto (cap. 2) stabiliva che gli offerenti devono dimostrare la loro idoneità fornendo al Committente la documentazione che comprovi quanto richiesto, che sarà valutato sulla scorta dei seguenti criteri: - criteri d'idoneità dello "Studio d'architettura"; - criteri d'idoneità del "Personale chiave". Nel caso di consorzio fra due studi d'architettura: valgono le condizioni indicate al § 1.9. Offerenti che non soddisfano i requisiti di idoneità di cui al § 2.1 e § 2.2 sono esclusi dalla gara, come l'intero consorzio di loro appartenenza.

Con particolare riferimento al "Personale chiave", le prescrizioni di gara (cap. 2.2) specificavano quanto segue:

Criteri di idoneità del "Personale chiave"

Sottocriteri da soddisfare obbligatoriamente

1. Qualifica/Esperienza "Architetto responsabile progettazione" (capoprogetto) Requisiti

a) essere iscritto al Registro Svizzero degli ingegneri e Architetti livello A (REG A) oppure essere     in possesso di titolo di studio equipollenti; b) attivo nella professione da almeno 10 anni; c) disporre di 1 referenza comparabile:        - con caratteristiche e grado di complessità analoghi all'oggetto del concorso, vale a dire di          categoria V o superiori, giusta il Regolamento SIA 102, ed. 2003;        - realizzata [o in corso di costruzione (cantiere)] nell'arco degli ultimi 10 anni;        - per la quale ha svolto la funzione di Direttore di progetto, di cui ha eseguito almeno le fasi           da 4.32 a 4.51 (secondo SIA 102);        - con un investimento complessivo superiore a 5.0 mio fr.

2. Qualifica/Esperienza "Sostituto architetto responsabile progettazione" (sostituto capoprogetto)

Requisiti

a) architetto diplomato (Politecnico, Università) oppure architetto STS, SUP o possedere titoli di     studio equipollenti; b) attivo nella professione da almeno 5 anni; c) disporre di 1 referenza comparabile:        - con caratteristiche e grado di complessità analoghi all'oggetto del concorso, vale a dire di           categoria V o superiori, giusta il Regolamento SIA 102, ed. 2003;        - realizzata [o in corso di costruzione (cantiere)] nell'arco degli ultimi 10 anni;        - per la quale ha svolto la funzione di Direttore di progetto o sostituto Direttore di progetto, di           cui ha eseguito almeno le fasi da 4.32 a 4.51 (secondo SIA 102);        - con un investimento complessivo superiore a 5.0 mio fr.

3. Qualifica/Esperienza "Direttore dei lavori"

Requisiti

a) Tecnico diplomato SSST (o ex-SAT), oppure un ingegnere civile o architetto diplomato     STS/SUP, o essere in possesso di titoli di studio equipollenti; b) attivo nella professione da almeno 10 anni; c) disporre di 1 referenza comparabile:        - con caratteristiche e grado di complessità analoghi all'oggetto del concorso, vale a dire di           categoria V o superiori, giusta il Regolamento SIA 102, ed. 2003;        - realizzata [o in corso di costruzione (cantiere)] nell'arco degli ultimi 10 anni;        - per la quale ha svolto la funzione di Direttore dei lavori, di cui ha eseguito almeno le fasi da           4.52 a 4.53 (secondo SIA 102);        - con un investimento complessivo superiore a 5.0 mio fr.

Nel caso di mancato rispetto di un qualsiasi sottocriterio, l'offerta verrà scartata, come l'intero Consorzio di loro appartenenza.

Nel bando era peraltro segnalato chiaramente che contro lo stesso e gli atti di appalto era dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 10 giorni dalla loro data di intimazione. Nessuno li ha tuttavia impugnati.

B.  Entro il termine prestabilito (7 ottobre 2013) sono pervenute al committente quattro offerte, per importi compresi tra fr. 733'913.35 e fr. 1'112'311.90. In sede di esame delle offerte, l'ULSA - incaricato del controllo formale delle candidature - ha chiesto ad alcuni concorrenti ulteriori ragguagli. In particolare, con scritto dell'8 ottobre 2013 si è rivolto al consorzio formato dalle ditte Ignazio __________ di __________ (I) e __________ di __________ (in seguito: consorzio RI 1), sollecitandogli la trasmissione, nel termine perentorio scadente il 15 ottobre seguente pena l'esclusione dalla procedura di aggiudicazione, di copia dei diplomi o titoli di studio delle seguenti persone chiave da voi indicate negli atti di gara: capoprogetto __________, sostituto capoprogetto __________, direttore dei lavori __________. Richieste a cui quest'ultimo ha tempestivamente dato seguito. Esperite le necessarie valutazioni in applicazione delle modalità preannunciate nelle prescrizioni di gara, l'11 novembre 2013 la CO 2 ha risolto di escludere dalla procedura il consorzio RI 1. A quest'ultimo il committente ha rimproverato in buona sostanza di non adempiere appieno i requisiti di idoneità fissati dalle prescrizioni di gara, atteso che il capoprogetto […] non possiede la qualifica di architetto ma bensì quella di ingegnere e che il sostituto capoprogetto […] non presenta il certificato che accompagna il titolo di formazione. Nell'ambito della medesima decisione, la stazione appaltante ha inoltre deciso di assegnare la commessa allo studio CO 1 di __________, giunto primo in graduatoria con 570.00 punti. L'offerta del consorzio escluso non è stata invece giudicata.

C.  Contro la predetta decisione il consorzio RI 1 è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. Il ricorrente ha contestato con vigore tutti i motivi addotti dalla stazione appaltante per estrometterlo dalla procedura. Rileva per cominciare che il capoprogetto, indicato nella persona di __________, soddisfa pienamente i requisiti di idoneità posti dagli atti di gara e dall'art. 34 cvp. 2 lett. a RLCPubb/CIAP, dato che il diploma di ingegnere conseguito all'Università di __________ è del tutto equivalente a quello di architetto; lo ha peraltro sancito il Tribunale amministrativo regionale (TAR) di __________ con sentenza n. 469 del 20 marzo 2004. Incomprensibile sarebbe il motivo di esclusione riferito all'asserita mancanza del "certificato che accompagna il titolo di formazione" di __________ (sostituto capoprogetto), l'insorgente avendo trasmesso all'ULSA tutti i documenti che gli erano stati richiesti con scritto dell'8 ottobre 2013 (attestato di laurea e copia del tesserino di iscrizione all'albo degli ingegneri). Per il resto, l'insorgente ha posto in evidenza l'esperienza e le referenze del capoprogetto, così come le competenze ed il know-how della consorziata __________ e dei suoi dirigenti.

D.  In sede di risposta il committente, lo studio deliberatario e l'ULSA hanno avversato le tesi dell'insorgente, opponendosi all'accoglimento dell'impugnativa.

a. La CO 2 ha difeso il proprio operato sia per rapporto all'esclusione disposta nei confronti del consorzio RI 1, sia per rapporto all'aggiudicazione della commessa allo studio CO 1 di __________. Ha osservato in particolare che per poter essere iscritti nel Registro A degli architetti occorre avere compiuto degli studi universitari completi nel ramo e possedere un'esperienza pratica sufficiente (triennale) nella professione. __________, che ha conseguito la laurea in ingegneria civile con indirizzo in geotecnica presso l'Università di __________, non è iscritto nel Registro A degli architetti, né lo potrebbe, in difetto di una formazione completa nel ramo dell'architettura. Il titolo di architetto, ha soggiunto l'ente banditore, non gli può essere riconosciuto neppure in applicazione della direttiva 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. La CO 2 ha evidenziato inoltre come __________ - proposto quale sostituto capoprogetto - difetti dal canto suo dell'abilitazione all'esercizio indipendente della professione di architetto rilasciata dal Ministero italiano della pubblica istruzione. Donde l'inevitabile estromissione dalla procedura del consorzio RI 1, che non adempie appieno i criteri di idoneità esatti in capo al "Personale chiave".

b. Lo studio CO 1 ha perorato l'assoluta fondatezza dell'esclusione disposta nei confronti del ricorrente, rilevando in specie che esso non può prevalersi della sentenza del TAR di __________ al fine di dimostrare l'equivalenza del titolo conseguito da __________ a quello di architetto, né richiamarsi alla direttiva comunitaria onde ottenere il riconoscimento della sua qualifica professionale. __________ è titolare infatti di una laurea in "ingegneria civile ind. geotecnica", non già di un diploma in "ingegneria edile-architettura". Il capoprogetto non soddisfa neppure il primo requisito per poter essere iscritti nel REG A, non potendo egli vantare di aver compiuto degli studi universitari completi nel ramo dell'architettura. Quanto al sostituto capoprogetto, lo studio CO 1 ha evidenziato la mancata esibizione dell'attestato di abilitazione all'esercizio indipendente della professione, atto indispensabile affinché il titolo in ingegneria edile - architettura ottenuto all'Università di __________ possa essere considerato equiparabile a quello di architetto secondo la già citata direttiva europea. L'estromissione del consorzio dalla procedura di aggiudicazione, ha concluso il resistente, non presta il fianco a nessuna critica.

c. Analoghe considerazioni sono state svolte dall'ULSA, il quale si è limitato a contestare la conformità del titolo di studio del capoprogetto per rapporto alle richieste del bando di concorso, da un lato, e a rilevare l'assenza del diploma di abilitazione all'esercizio indipendente della professione rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione affinché il diploma conseguito da __________ possa ottenere un riconoscimento a livello internazionale, dall'altro.

E.  Con la replica e le dupliche le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive posizioni, puntualizzandole con argomentazioni di cui si dirà - per quanto necessario - nei considerandi seguenti.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 del 6 febbraio 1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 7.1.4.1.4). In quanto partecipanti al concorso, i membri del consorzio RI 1 sono senz'altro legittimati a contestare la loro estromissione dalla procedura (art. 15 cpv. 1bis lett. d CIAP e 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm, RL 3.3.1.1). La qualità per impugnare l'aggiudicazione della commessa allo studio CO 1 potrà invece essere riconosciuta loro soltanto in caso di annullamento del provvedimento di esclusione (STA 52.2012.247 del 17 agosto 2012 consid. 1.1).

Con questa precisazione il ricorso, tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad atti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm). Il carteggio completo concernente il concorso prodotto dal committente e l'ulteriore documentazione esibita dalle parti con le memorie scritte bastano per statuire sull'impugnativa con cognizione di causa.

                                   2.   2.1. Secondo l'art. 13 lett. d CIAP, le disposizioni cantonali di esecuzione garantiscono una procedura di verifica dell'idoneità degli offerenti secondo criteri oggettivi e verificabili. Dal canto suo, l'art. 10 cpv. 2 lett. j RLCPubb/CIAP prevede che i documenti di gara devono contenere le prove e i criteri di idoneità. Queste norme impongono al committente di predeterminare tanto i requisiti che i concorrenti devono soddisfare per entrare in considerazione ai fini di un'aggiudicazione, quanto le prove che devono produrre per dimostrarne l'adempimento. I criteri di idoneità devono essere stabiliti in modo chiaro e preciso già al momento in cui viene aperto il concorso e non soltanto al momento in cui il committente si pronuncia mediante delibera sulle offerte pervenutegli.

I criteri di idoneità vanno chiaramente distinti dai criteri di aggiudicazione. I primi servono soltanto ad accertare se i concorrenti sono in grado di eseguire l'opera messa a concorso o di fornire la prestazione richiesta. I secondi servono invece ad individuare l'offerta più vantaggiosa fra quelle presentate. Scopo dei criteri di idoneità è unicamente quello di permettere al committente di verificare preventivamente la bontà dei concorrenti per rapporto all'oggetto del concorso. Accertamento, questo, che deve precedere la scelta dell'offerta più vantaggiosa e che si conclude con l'esclusione dei concorrenti ritenuti inidonei.

L'accertamento preliminare dell'idoneità dei concorrenti non ha luogo soltanto nell'ambito della procedura di concorso secondo il metodo selettivo, ma anche nella procedura di concorso monofase. Anche nei concorsi indetti secondo questo tipo di procedura, occorre in effetti valutare preliminarmente l'idoneità dei concorrenti sulla base di parametri oggettivi predeterminati dal bando di concorso, in modo da escludere quelli che non forniscono sufficienti garanzie di affidabilità in punto ad una corretta esecuzione dei lavori messi a concorso. Estromessi i concorrenti che non soddisfano questi criteri, il committente procede poi alla scelta dell'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati dal bando (STA 52.2010.267 del 23 agosto 2010; per i concorsi retti dalla LCPubb cfr. invece STA 52.2010.132 del 7 giugno 2010 e 52.2010.123 del 7 maggio 2010).

                                         2.2. I criteri d'idoneità si suddividono in criteri di carattere generale e criteri di carattere particolare. Alla prima categoria appartengono i criteri che qualsiasi concorrente deve soddisfare indipendentemente dalla natura della commessa o dal tipo di procedura adottato. Rientrano in particolare in questa categoria i criteri fissati dalla legge in merito al pagamento degli oneri sociali e delle imposte. Sono invece da annoverare fra i criteri d'idoneità di carattere particolare le condizioni di partecipazione, che vengono fissate dalla legge stessa per certi tipi di commessa o dal committente mediante il capitolato a dipendenza di sue specifiche esigenze.

                                         2.3. Notoriamente, soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara possono conseguire l'aggiudicazione. Una diversa conclusione sarebbe contraria, oltre che al principio di legalità, anche ai principi della parità di trattamento e di trasparenza, che governano l'intero ordinamento delle commesse pubbliche. La conformità deve essere data sia per quanto riguarda il concorrente, che deve adempiere i criteri d'idoneità, sia per quanto concerne l'offerta stessa, che deve soddisfare le prescrizioni di gara. In particolare, l'offerente che non soddisfa o non soddisfa più i criteri di idoneità richiesti deve essere escluso dall'aggiudicazione (art. 38 cpv. 1 lett. e RLCPubb/CIAP).

                                   3.   3.1. Come indicato nel bando (cifra 2) e nel capitolato di appalto (cap. 1.2), oggetto del concorso è l'assegnazione del mandato relativo alle prestazioni secondo norma SIA 102, dalla ripresa del progetto definitivo (fase 4.32) fino alla messa in esercizio (fase 4.53), concernenti l'ampliamento della casa per anziani __________ ad __________.

Oltre agli usuali criteri d'idoneità di carattere generale (pagamento degli oneri sociali e delle imposte, ecc.), il committente ha inserito nelle prescrizioni di gara dei criteri di natura particolare volti a circoscrivere la cerchia degli offerenti ai soli studi d'architettura i quali potevano partecipare al concorso autonomamente o in consorzio con altri operatori dello stesso ramo (cap. 1.9) - che disponessero di un responsabile della progettazione (capoprogetto), di un suo sostituto (sostituto capoprogetto) e di un responsabile per la direzione dei lavori occupati a tempo pieno al momento dell'inoltro dell'offerta e con qualifiche equivalenti a quelle richieste per il "personale chiave" (cfr. cifra 8 del bando e cap. 2 del capitolato). A quest'ultimo riguardo, nelle condizioni di appalto (cap. 2.2), viene esplicitamente stabilito che il capoprogetto deve essere (a) iscritto al Registro Svizzero degli ingegneri e Architetti livello A (REG A) oppure essere in possesso di titolo di studio equipollenti, (b) attivo nella professione da almeno 10 anni e (c) disporre di 1 referenza comparabile con caratteristiche e grado di complessità analoghi all'oggetto del concorso, vale a dire di categoria V o superiori, giusta il Regolamento SIA 102, ed. 2003, realizzata [o in corso di costruzione (cantiere)] nell'arco degli ultimi 10 anni, per la quale ha svolto la funzione di Direttore di progetto, di cui ha eseguito almeno le fasi da 4.32 a 4.51 (secondo SIA 102) e con un investimento complessivo superiore a 5.0 mio fr. (cap. 2.2.1). Dal canto suo, il sostituto capoprogetto deve essere (a) architetto diplomato (Politecnico, Università) oppure architetto STS, SUP o possedere titoli di studio equipollenti, (b) attivo nella professione da almeno 5 anni e (c) disporre di 1 referenza comparabile, con caratteristiche e grado di complessità analoghi all'oggetto del concorso, vale a dire di categoria V o superiori, giusta il Regolamento SIA 102, ed. 2003, realizzata [o in corso di costruzione (cantiere)] nell'arco degli ultimi 10 anni, per la quale ha svolto la funzione di Direttore di progetto o sostituto Direttore di progetto, di cui ha eseguito almeno le fasi da 4.32 a 4.51 (secondo SIA 102) e con un investimento complessivo superiore a 5.0 mio fr. (cap. 2.2.2). Le prescrizioni di gara avvertivano che nel caso di mancato rispetto di un qualsiasi sottocriterio, l'offerta verrà scartata, come l'intero Consorzio di loro appartenenza (cap. 2.2, in fine).

3.2. Il committente ha risolto di escludere dalla gara il consorzio RI 1 per il mancato adempimento dei sottocriteri di idoneità esatti obbligatoriamente in capo al "personale chiave" (__________non sarebbe iscritto al REG A, né in possesso di un titolo di studio equipollente a quello di architetto, mentre __________ non avrebbe prodotto il diploma di abilitazione all'esercizio indipendente della professione che accompagna il suo titolo di formazione).

                                   4.   Sono iscritti nei Registri svizzeri degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici i cittadini svizzeri o del Liechtenstein che hanno terminato con successo gli studi presso una scuola riconosciuta dalla Fondazione dei Registri (politecnici federali, istituto d'architettura dell'università di Ginevra, Università della Svizzera Italiana, scuole universitarie professionali, scuole tecniche superiori, scuole specializzate superiori di tecnica) e che hanno pertanto acquisito le conoscenze e le capacità necessarie all'esercizio della professione corrispondente, attestate da diplomi o certificati. È inoltre necessario disporre di un'esperienza pratica sufficiente (art. 1 lett. a Regolamento REG concernente l'iscrizione nel registro e la radiazione; in seguito: Regolamento). Possono inoltre essere iscritte le persone che hanno acquisito delle conoscenze professionali e di cultura generale in altro modo e provano, in una procedura d'esame, di essere in grado di esercitare con competenza la professione corrispondente (art. 1 lett. b Regolamento).

Nel Registro A degli ingegneri e degli architetti (livello politecnici federali, istituto d'architettura dell'Università di Ginevra o Università della Svizzera Italiana) sono iscritti i professionisti la cui formazione comprende, di regola, degli studi universitari completi e un'esperienza pratica nella loro professione (art. 2 cifra 1 Regolamento). È considerata sufficiente, di regola, un'esperienza pratica di tre anni posteriormente al compimento degli studi (art. 3 cifra 1 Regolamento).

Nel caso di specie__________, che ha conseguito la laurea in ingegneria civile (indirizzo geotecnica) presso l'Università di __________ (Italia) il 20 aprile 1998, non è iscritto nel Registro A degli architetti, né lo potrebbe, non avendo svolto degli studi universitari completi nel ramo dell'architettura presso una delle scuole riconosciute dalla Fondazione dei Registri (politecnici federali, istituto d'architettura dell'università di Ginevra, Università della Svizzera Italiana, scuole universitarie professionali, scuole tecniche superiori, scuole specializzate superiori di tecnica). Il diploma in suo possesso non può neppure essere considerato come un titolo equipollente a quello di architetto, come verrà esposto qui di seguito.

5.   5.1. Giusta i combinati art. 2 e 3 cpv. 1 della legge cantonale sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto del 24 marzo 2004 (LEPIA; RL 7.1.5.1), in Ticino l'esercizio delle professioni di ingegnere e architetto soggiace, nei limiti dei campi di attività dei gruppi professionali e delle disposizioni previste da leggi speciali, all'ottenimento di un'autorizzazione, rilasciata dall'OTIA, e per esso dal Consiglio dell'ordine (art. 15 cpv. 3 lett. c LEPIA). Tale autorizzazione viene rilasciata se il richiedente è in possesso dei dovuti requisiti professionali e se adempie le condizioni personali stabilite dalla legge (art. 4 cpv. 1 LEPIA). Per quanto concerne in particolare i primi, l'art. 5 cpv. 1 LEPIA sancisce che dispongono dei necessari requisiti professionali coloro che sono in possesso di un titolo di studio conferito da una scuola politecnica federale o da una scuola svizzera o estera equivalente (lett. a), coloro che sono in possesso di un titolo di studio conferito da una scuola universitaria professionale o da una scuola superiore svizzera o estera equivalente (lett. b), gli iscritti nel Registro A degli ingegneri e degli architetti (lett. c) e gli iscritti nel Registro B degli ingegneri e degli architetti (lett. d). Giusta l'art. 5 cpv. 2 LEPIA, dispongono pure dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione le persone abilitate in base ad un diritto acquisito.

5.2. Giusta l'art. 7 cpv. 1 LEPIA, gli ingegneri e gli architetti provenienti da altri cantoni o stati che intendono esercitare la professione in Ticino, sottostanno pure alle disposizioni di questa legge. Riservati gli accordi internazionali stipulati dalla Confederazione, per coloro che provengono da Stati esteri - soggiunge il cpv. 2 - l'esercizio di queste professioni è subordinato alla garanzia della reciprocità e della dimostrazione del possesso dei requisiti professionali e personali equivalenti a quelli stabiliti dalla presente legge. Considerato che il ricorrente è un cittadino comunitario titolare di un diploma conseguito in Italia v'è da verificare se alla fattispecie trovi applicazione l'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681). Tale trattato ha quale obiettivo di conferire ai cittadini degli stati membri della Comunità europea e della Confederazione Svizzera un diritto di ingresso, di soggiorno e di accesso a un'attività economica dipendente, un diritto di stabilimento quale lavoratore autonomo e il diritto di rimanere sul territorio delle parti contraenti (art. 1 lett. a ALC). L'art. 9 ALC stabilisce che, conformemente all'Allegato III ALC, le parti contraenti adottano le misure necessarie per agevolare ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Confederazione Svizzera l'accesso alle attività dipendenti e autonome e al loro esercizio, nonché la prestazione di servizi. L'Allegato III ALC tratta del reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali (diplomi, certificati e altri titoli). Esso obbliga le parti contraenti ad applicare tra di loro, in quest'ultimo ambito, gli atti comunitari ai quali è fatto riferimento nella sezione A del medesimo allegato. Tali principi trovano comunque applicazione unicamente laddove si è in presenza di un'attività lavorativa soggetta a regolamentazione nello stato ospitante. Le professioni non regolamentate possono invece essere liberamente esercitate. Per quest'ultime un riconoscimento in base all'ALC è superfluo. Se una determinata professione non è regolamentata nello stato ospitante, non è dunque necessario procedere ad un esame dell'equivalenza dei diplomi, potendo la stessa essere esercitata già sulla base di un'autorizzazione di lavoro (STA 52.2008.67 del 30 giugno 2008 consid. 2.2; Rudolf Natsch, Gegenseitige Anerkennung beruflicher Qualifikationen, in: Bilaterale Verträge Schweiz - EU, Zurigo 2002, pag. 386 e seg.).

5.3. Dato che, come appena illustrato (consid. 5.1.), nel Cantone Ticino quella di architetto è un'attività professionale indubbiamente regolamentata, per il riconoscimento dei diplomi che ne autorizzano l'esercizio occorre fare riferimento alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, concernente il riconoscimento delle qualifiche professionali, che la Confederazione si è impegnata ad applicare. Lo prescrive la cifra 1 della Sezione A dell'Allegato III all'ALC. Ora, secondo il citato atto comunitario, per gli studi in Italia, segnatamente per quelli compiuti presso l'Università di __________, il diploma italiano riconosciuto a livello europeo nel settore dell'architettura è unicamente la laurea specialistica in ingegneria edile architettura, a condizione però che sia accompagnato dal diploma di abilitazione all'esercizio indipendente della professione rilasciato dal Ministero italiano della pubblica istruzione dopo il superamento dell'esame di Stato (cfr. allegato V alla direttiva 2005/36/CE, al capitolo V.7. Architetto, cifra 5.7.1 pagg. 146-147). In concreto, è di meridiana evidenza che il diploma conseguito nel 1998 da __________ non costituisce un titolo di studio in architettura riconosciuto a livello europeo; fra i titoli di formazione equiparabili a quelli di architetto elencati al capitolo V.7. della direttiva 2005/36/CE non figura infatti quello in ingegneria civile ind. geotecnica, in suo possesso.

Contrariamente a quanto assume l'insorgente, il titolo in discussione non permetterebbe al suo detentore neppure di beneficiare dei diritti acquisiti in virtù dell'art. 49 della direttiva. Per poter godere di un diritto acquisito occorre possedere infatti un diploma di "laurea in ingegneria" nel settore della costruzione civile accompagnato dal diploma di abilitazione all'esercizio indipendente di una professione nel settore dell'architettura, rilasciato dal ministro della Pubblica istruzione una volta che il candidato abbia sostenuto con successo, davanti ad un'apposita commissione, l'esame di stato che lo abilita all'esercizio indipendente della professione (dott. Ing. Architetto o dott. ing. in ingegneria civile); la formazione che ha portato al conseguimento dello stesso deve inoltre essere iniziata entro l'anno accademico di riferimento indicato (in casu: 1987/1988; cfr. allegato VI alla direttiva 2005/36/CE, pag. 152). Dagli atti non risulta che __________ soddisfi le predette condizioni. Il consorzio ricorrente non può prevalersi con successo della sentenza 20 marzo 2004 del TAR di __________ - nella quale è stato sancito che "Nell'ambito della Comunità Europea la laurea in Ingegneria Edile è da ritenersi equivalente alla Laurea in Architettura" (cfr. doc. N, in diritto) - al fine di dimostrare l'equipollenza del titolo conseguito da __________ a quello di architetto poiché, come detto, egli è titolare di una laurea in ingegneria civile nell'indirizzo geotecnica e non già in ingegneria edile-architettura. Né può seriamente affermare che la parità tra il titolo ottenuto nel 1998 e le attuali lauree specialistiche sarebbe stabilita dal decreto ministeriale 9 luglio 2009 (cfr. replica, ad 6 pag. 3). Quest'ultima normativa non concerne il riconoscimento in Svizzera di un titolo conseguito in Italia, bensì tratta dell'equivalenza dei titoli accademici italiani ottenuti negli anni precedenti alle attuali lauree specialistiche ai meri fini della partecipazione ai concorsi pubblici in Italia. Non avendo alcuna portata internazionale, con ogni evidenza non si applica alla fattispecie in esame. Cadono dunque nel vuoto tutti gli argomenti del ricorrente, secondo cui il diploma del capoprogetto debba essere considerato equipollente a quello di architetto. A giusto titolo il consorzio RI 1 è stato dunque escluso dalla gara, per aver proposto quale responsabile della progettazione una persona che non rispetta (già) uno dei tre sottocriteri di idoneità esatti dalla stazione appaltante (cfr. cap. 2.2.1 lett. a delle condizioni di appalto). Alla luce di questa conclusione non occorre vagliare le ulteriori censure sollevate con riferimento all'omessa trasmissione del diploma di abilitazione all'esercizio indipendente della professione che accompagna il titolo di formazione del sostituto capoprogetto. Le prescrizioni di gara avvertivano infatti che il mancato rispetto di uno qualsiasi dei sottocriteri da soddisfare obbligatoriamente - sia esso riferito al capoprogetto, al suo sostituto od al direttore dei lavori - avrebbe comportato l’esclusione dell'intero consorzio dalla procedura di aggiudicazione (cfr. cap. 2.2 delle condizioni di appalto, in fine).

6.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto nella misura in cui è ricevibile.

7.   L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo al gravame.

8.   La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 28 LPamm). Allo studio CO 1, assistito da un legale, sono dovute congrue ripetibili (art. 31 LPamm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Nella misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 3'000.- è posta a carico del ricorrente, con l'ulteriore obbligo di corrispondere allo studio CO 1 analogo importo a titolo di ripetibili.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

                                   4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

52.2013.540 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 31.01.2014 52.2013.540 — Swissrulings