Incarto n. 52.2013.140
Lugano 30 aprile 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente Stefano Bernasconi, Flavia Verzasconi
segretario:
Fulvio Campello, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 27 marzo 2013 delle
RI 1 RI 2 patrocinate da: PA 1
contro
la decisione 15 marzo 2013 (n. 17) del presidente del Consiglio di Stato che respinge la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso interposto dalle insorgenti avverso la decisione 25 febbraio 2013 con cui il municipio di CO 2 ha vietato l'utilizzazione quale postribolo del motel __________ al mapp. __________ di quel comune e ordinato la cessazione immediata dell'esercizio della prostituzione al suo interno;
viste le risposte:
- 3 aprile 2013 dell'Ufficio del commercio e dei passaporti;
- 3 aprile 2013 del presidente del Consiglio di Stato;
- 5 aprile 2013 della Divisione degli interni;
- 8 aprile 2013 dell'Ufficio delle domande di costruzione;
- 9 aprile 2013 del municipio di CO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che la RI 1 è proprietaria del mapp. __________ di CO 2, ubicato in località __________, fuori della zona edificabile, sul quale sorge l'omonimo esercizio pubblico gestito dalla RI 2;
che il 18 dicembre 2010 il municipio ha rilasciato alla RI 1 una licenza edilizia per il ripristino della destinazione a motel dell'edificio al mapp. __________, per la realizzazione di quattro camere private al piano terra e un appartamento privato al primo piano, ponendo alcune condizioni, che non è necessario qui riportare;
che il 28 agosto 2012 il Dipartimento del territorio, preso atto che presso il motel __________ era esercitata la prostituzione, ha invitato il municipio a chiedere l'inoltro di una domanda di costruzione a posteriori per il cambiamento di destinazione;
che, dando seguito alla richiesta del Dipartimento, l'11 settembre 2012 il municipio ha chiesto alla RI 2 di presentare la domanda in questione;
che il 30 gennaio 2013 la RI 2 ha quindi domandato il permesso di cambiare la destinazione d'uso di alcuni locali del motel per l'esercizio della prostituzione;
che, con scritto 20 febbraio 2013, il procuratore generale del Ministero pubblico ha invitato il municipio di CO 2 a prendere i provvedimenti necessari alla cessazione dell'attività illecita della prostituzione;
che con risoluzione 25 febbraio 2013 il municipio ha quindi vietato l'utilizzo quale postribolo del motel __________, ordinando inoltre alla RI 1, alla RI 2 e a CO 1 (gerente del motel) di far cessare immediatamente l'esercizio della prostituzione sino all'eventuale ottenimento di una licenza edilizia a posteriori; la decisione, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata assortita della comminatoria di cui all'art. 292 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0);
che, contro la decisione appena descritta, il 7 marzo 2013 la RI 1 e la RI 2 sono insorte davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento; nel contempo esse hanno domandato in via superprovvisionale e provvisionale che il presidente del Governo conferisse l'effetto sospensivo al gravame;
che con decisione 15 marzo 2013, qui impugnata, il presidente dell'Esecutivo cantonale ha respinto la richiesta di misure provvisionali; preso atto della domanda di costruzione presentata dalle ricorrenti e evidenziato che l'esercizio della prostituzione non risultava sorretto da permessi edilizi, esso ha ritenuto che il rispetto della legalità prevalesse su gli interessi meramente economici delle insorgenti;
che contro quest'ultima decisione la RI 1 e la RI 2 insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo in via supercautelare e cautelare il conferimento dell'effetto sospensivo al gravame pendente davanti al Governo e, nel merito, l'annullamento della decisione del presidente del Consiglio di Stato e la sua riforma nel senso che al ricorso 7 marzo 2013 contro le risoluzione 25 febbraio 2013 del municipio di CO 2 sia conferito l'effetto sospensivo;
che secondo le insorgenti la decisione impugnata non sarebbe sufficientemente motivata, in violazione dell'art. 26 cpv. 2 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1);
che esse ritengono non sussista alcun interesse pubblico alla sollecita attuazione della decisione, mentre il mancato conferimento dell'effetto sospensivo cagionerebbe loro un danno irreparabile, data la necessità di licenziare tutto il personale e il rischio di un fallimento;
che esse sottolineano come le prostitute siano in regola con i permessi, con le imposte e con i contributi sociali; esse effettuano poi regolari visite sanitarie; vi sarebbero inoltre ottimi rapporti con la Polizia cantonale;
che la legge sull'esercizio della prostituzione (Lprost; RL 1.4.1.3) non prevedrebbe la specifica destinazione dei locali per esercitare la prostituzione, ma è il municipio che vieta tale attività (art. 3 cpv. 2 Lprost);
che, da ultimo, fatto salvo il titolare del vicino grotto, nessuno si sarebbe lamentato per immissioni o altro;
che, con decisione 29 marzo 2013, il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha respinto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo, formulata in via supercautelare rispettivamente cautelare, al ricorso;
che l'Ufficio del commercio e dei passaporti non esprime osservazioni, il municipio e l'ufficio delle domande di costruzione si rimettono al giudizio del Tribunale, mentre il presidente del Consiglio di Stato e la Divisione degli interni chiedono che il ricorso sia respinto;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 cpv. 1 e 45 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1); la legittimazione attiva delle insorgenti, destinatarie del provvedimento municipale e della decisione del presidente del Consiglio di Stato che respinge la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al loro ricorso, discende dall'art. 43 LPamm;
che il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, conformemente alla prassi di questo Tribunale in ambito di ricorsi contro decisioni di natura provvisionale, senza istruttoria, del resto nemmeno sollecitata dalle parti; che giusta l'art. 47 cpv. 1 LPamm, il ricorso ha effetto sospensivo a meno che la legge o la decisione impugnata non dispongano altrimenti; in questo caso, soggiunge la norma (cpv. 2), il ricorrente può chiedere al presidente dell'autorità di ricorso la sospensione della decisione;
che, per principio, il ricorso esplica effetto sospensivo, inibendo l'esecutività della decisione; in deroga a questo principio, la legge o l'autorità decidente può tuttavia disporre che la decisione sia immediatamente esecutiva; la revoca preventiva dell'effetto sospensivo a un eventuale ricorso da parte dell'autorità decidente, rispettivamente la concessione di tale effetto a un ricorso proposto contro una decisione dichiarata immediatamente esecutiva dalla legge, dipendono dal confronto degli interessi contrapposti; l'esecutività immediata si giustifica quando l'interesse pubblico a una sollecita attuazione delle decisioni prevale sull'interesse dell'amministrato a che le decisioni non esplichino effetti prima della loro crescita in giudicato formale (STA 52.2008.277 del 22 agosto 2008 consid. 2.1.; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 ad art. 47 LPamm);
che le decisioni provvisionali sono dichiarate immediatamente esecutive dall'art. 21 cpv. 4 LPamm; la prevalenza dell'interesse a una loro immediata esecutività sul contrapposto interesse di chi ne è gravato, è presunta per legge; chi ne è gravato può semmai chiedere al presidente dell'autorità di ricorso di concedere l'effetto sospensivo; la concessione dell'effetto sospensivo a un ricorso contro una misura provvisionale entra tuttavia in considerazione soltanto in casi eccezionali, poiché, privando di qualsiasi efficacia il provvedimento cautelare stesso, esplica lo stesso effetto di una decisione di accoglimento dell'impugnativa nel merito (STA 52.2008.277 del 22 agosto 2008 consid. 2.2.);
che l'ordine di cessare immediatamente l'utilizzazione non autorizzata di un edificio configura un provvedimento di natura cautelare, fondato sull'ordinamento edilizio e volto a inibire una fruizione dell'immobile non conforme alla destinazione autorizzata fintanto che non verrà semmai stabilito, nell'ambito di un procedimento di rilascio del permesso in sanatoria, se tale uso sia conforme al diritto materiale concretamente applicabile; per molti aspetti, tale misura può essere paragonata all'ordine di sospendere lavori di costruzione privi della necessaria autorizzazione previsto dall’art. 42 LE; anch'essa è in effetti destinata ad assicurare il mantenimento della situazione di fatto, nell'attesa che l'autorità accordi il permesso mancante od ordini il ripristino di una situazione conforme al diritto applicabile (Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, n. 1261 seg. ad art. 42 LE); in considerazione della sua natura di provvedimento cautelare, tale ordine è immediatamente esecutivo (art. 21 cpv. 4 LPamm) e il ricorso contro di esso non esplica dunque effetto sospensivo (art. 47 LPamm; STA 52.2008.277 del 22 agosto 2008 consid. 3.1.);
che le ricorrenti contestano la decisione del presidente del Governo di non conferire l'effetto sospensivo alla loro impugnativa inoltrata contro la decisione 25 febbraio 2013 con cui il municipio di __________ ha (a) vietato l'utilizzo quale postribolo del motel __________ e (b) ingiunto loro di far cessare immediatamente la prostituzione all'interno dello stesso;
che, formulata in maniera pleonastica, quella impartita dal municipio è dunque una misura cautelare, fondata sull'ordinamento edilizio;
che, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, la decisione impugnata adempie le condizioni di motivazione sancite dall'art. 26 cpv. 1 LPamm; questa norma non pone esigenze troppo severe all'obbligo di motivazione: l'autorità giudicante è tenuta a esprimersi unicamente sulle circostanze significative, atte a influire in qualche maniera sul giudizio di merito, non su ogni asserzione delle parti; la garanzia ha essenzialmente lo scopo di permettere, da un lato, agli interessati di afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e di impugnarla con cognizione di causa e, dall'altro, all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima (DTF 134 I 83 consid. 4.1, 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 15 consid. 2a/aa i.f.);
che il presidente del Consiglio di Stato ha ritenuto che in presenza di una attività esercitata in assenza dei permessi edilizi necessari, l'interesse pubblico al rispetto della legalità prevalesse sugli interessi meramente economici delle ricorrenti; tale motivazione, ancorché spiccia, appare sufficiente, poiché permette di comprendere le motivazioni alla base della decisione;
che, inoltre, essa è corretta: l'interesse pubblico a impedire che nelle more del procedimento relativo alla licenza edilizia la struttura venga utilizzata abusivamente per l'esercizio della prostituzione prevale chiaramente su quello economico sollevato dalle ricorrenti;
che, difatti, deve a questo stadio essere dato per assodato che l'attività in questione è svolta in locali che non sono stati autorizzati per lo svolgimento della stessa dal profilo edilizio, come la presentazione della domanda di costruzione da parte della ricorrente dimostra con sufficiente verosimiglianza;
che in questi termini non si può ritenere che il presidente del Governo sia incorso in una violazione del diritto intesa come abuso di potere;
che la decisione impugnata è difatti sostenibile, tenuto conto, sotto il profilo della proporzionalità, che a essere vietata è unicamente l'attività non autorizzata, mentre nulla impedisce alle ricorrenti di far uso della struttura conformemente alle licenze edilizie ottenute;
che, inoltre, l'esito della domanda di costruzione tendente a ottenere il parziale cambiamento di destinazione della struttura appare tutt'altro che scontato, ritenuto anche che l'edificio in questione si trova fuori della zona edificabile;
che è irrilevante, dal profilo edilizio, la circostanza che le prostitute che vi lavorano siano in regola con le altre disposizioni legali;
che il fatto che il motel sia discosto dall'abitato e isolato, rispettivamente, che non sussisterebbero problemi di ordine pubblico o di tutela della popolazione da immissioni di natura materiale e immateriale sono questioni di merito che necessitano di istruttoria e non possono essere decise nell'ambito di un giudizio di mera apparenza; che il fatto che l'attività commerciale perduri già da due anni non è circostanza atta a fondare una pretesa alla sua continuazione in assenza dei necessari permessi del diritto edilizio;
che la circostanza per cui il municipio ha adottato il controverso ordine su invito del procuratore generale non sminuisce affatto la sua pertinenza, semmai la corrobora;
che il fatto che la Lprost non preveda la specifica destinazione dei locali per esercitare la prostituzione è inconferente: si tratta infatti essenzialmente di una legge di polizia, che non inibisce l'applicazione della legislazione edilizia e pianificatoria;
che stanti le considerazioni che precedono il ricorso dev'essere respinto;
che le insorgenti, soccombenti, sono tenute al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (art. 28 LPamm), mentre non si giustifica l'assegnazione di ripetibili al comune benché patrocinato, poiché si è rimesso alla decisione del Tribunale (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.-, sono posti a carico delle ricorrenti, con vincolo di solidarietà. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario