Incarto n. 52.2012.9
Lugano 6 febbraio 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Paola Passucci, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 2 gennaio 2012 della
RI 1
contro
la decisione 16 dicembre 2011 della Divisione della giustizia, che ha deliberato a trenta ditte di pompe funebri sparse sul territorio cantonale il servizio di recupero delle salme secondo le disposizioni dell'Autorità giudiziaria per il periodo gennaio 2012/gennaio 2016;
viste le risposte:
- 11 gennaio 2012 della CO 5;
- 11 gennaio 2012 della CO 6;
- 13 gennaio 2012 della CO 1;
- 13 gennaio 2012 della CO 2;
- 13 gennaio 2012 della CO 3;
- 13 gennaio 2012 della CO 4;
- 17 gennaio 2012 del Dipartimento del territorio, Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti (ULSA);
- 17 gennaio 2012 della Divisione della giustizia;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 10 ottobre 2011 la Divisione della giustizia ha invitato tutte le ditte autorizzate in Ticino all'esercizio dell'attività di pompe funebri a presentare entro il 7 novembre 2011 un'offerta per il recupero delle salme secondo le disposizioni dell'Autorità giudiziaria nel periodo gennaio 2012/gennaio 2016;
che la documentazione trasmessa agli invitati (capitolato e modulo di offerta) indicava che al mandato erano applicabili le disposizioni degli art. 394 segg. della legge federale di complemento del codice civile svizzero (libro quinto: diritto delle obbligazioni) del 30 marzo 1911 (CO; RS 220) e la legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1);
che gli atti fornivano inoltre ragguagli circa l'organizzazione del servizio, la durata del mandato, le autorità competenti, l'attribuzione del mandato, le modalità di esecuzione dell'intervento e la tariffa; in particolare, preannunciavano che erano ammesse anche le ditte non iscritte a registro di commercio e le ditte che dipendono dallo stesso titolare, purché ad ogni ditta corrisponda una struttura aziendale autonoma nel distretto in cui si intende eseguire il servizio;
che al "concorso" hanno partecipato 31 imprese in possesso della necessaria autorizzazione per l'esercizio di un'azienda di pom-pe funebri rilasciata dall'Ufficio di sanità;
che scartata un'offerta giunta tardivamente, il 16 dicembre 2011 la Divisione della giustizia ha "deliberato" il servizio di cui trattasi alle 30 ditte restanti;
che una di queste, la RI 1 di __________, ha impugnato la predetta decisione, rivolgendosi direttamente alla Divisione della giustizia per contestare l'incarico conferito al CO 1, alla CO 2, alla CO 3, alla CO 4, alla CO 5 e alla CO 6; secondo la ricorrente, queste imprese hanno formato un consorzio __________ che mette a loro disposizione materiale e personale in violazione dell'art. 8 del capitolato;
che il 4 gennaio 2012 la Divisione della giustizia ha trasmesso gli atti al Tribunale cantonale amministrativo, che a sua volta li ha intimati alle parti affinché si pronunciassero in merito (art. 49 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1);
che in sede di risposta la Divisione della giustizia si è opposta all'accoglimento dell'impugnativa, rilevando in sostanza che le ditte incriminate sono persone giuridiche distinte che rispettano pienamente i principi enunciati all'art. 5 LCPubb;
che l'ULSA si è rimesso alle allegazioni della Divisione della giustizia, sottolineando di aver garantito la necessaria consulenza ai fini dell'allestimento del capitolato e di aver proceduto al controllo formale delle offerte;
che le imprese di pompe funebri chiamate in causa dalla ricorrente hanno avversato le tesi dell'insorgente con argomentazioni di cui si dirà - ove occorresse - in appresso;
considerato, in diritto
che prima di entrare nel merito di un ricorso, il Tribunale cantonale amministrativo è tenuto ad esaminare d'ufficio la propria competenza (art. 3 LPamm); notoriamente il ricorso a questo Tribunale non è infatti dato per clausola generale, ma secondo il sistema enumerativo, ovvero soltanto nei casi in cui è previsto dalla legge concretamente applicabile (art. 60 cpv. 1 LPamm; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 ad art. 60); resta riservato l'art. 60 cpv. 2 LPamm, giusta il quale contro le decisioni del Consiglio di Stato non dichiarate definitive dalla legge, né impugnabili davanti a un'altra autorità di ricorso, è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo;
che in concreto, la competenza di questo Tribunale a statuire quale istanza unica contro la decisione 16 dicembre 2011 della Divisione della giustizia può essere data unicamente nella misura in cui la fattispecie concerne l'aggiudicazione di una commessa pubblica, decisa in esito ad una procedura concorsuale retta dalla LCPubb (cfr. art. 36 LCPubb);
che presupposto necessario affinché si possa ammettere l'esistenza di un concorso è l'instaurazione di una forma di competizione, disciplinata da regole ben precise, che consenta all'ente banditore di individuare l'offerta o la candidatura che meglio si addice alle esigenze del caso sulla base di una graduatoria allestita in applicazione di criteri oggettivi predeterminati al fine di permettere un raffronto tra i concorrenti (STA 52.2011.332 del 3 ottobre 2011);
che il suddetto presupposto non è ravvisabile nella fattispecie, caratterizzata dall'assenza di qualsiasi genere di gara e di scelta dell'offerta più vantaggiosa ai sensi del vigente ordinamento legale governante gli appalti pubblici; la "commessa" è stata infatti assegnata a tutti i concorrenti che, restituendo il capitolato firmato entro il 7 novembre 2011, hanno manifestato la loro disponibilità a recuperare salme su chiamata, ad una tariffa ed in periodi prefissati dall'autorità cantonale;
che per organizzare un servizio di recupero salme di questo genere, ove il costo delle prestazioni è prestabilito inibendo qualsiasi forma di concorrenza e l'idoneità degli operatori è data dal possesso della specifica autorizzazione a svolgere l'attività di pompe funebri rilasciata dall'Ufficio di sanità, bastava interpellare le ditte abilitate in Ticino e raccogliere la loro adesione a fungere da necroforo in caso di necessità del Ministero pubblico;
che sta di fatto che l'operazione varata dalla Divisione della giustizia non è di certo assimilabile ad un concorso, procedura di diritto pubblico in esito alla quale vi è di norma un solo aggiudicatario al quale spetta - previa instaurazione di un rapporto contrattuale di stampo civilistico - il pagamento di un compenso in cambio della sua prestazione; alle imprese di pompe funebri cui è stato "deliberato" il servizio di recupero salme non viene per contro assicurato nulla, tant'è che il fato, unitamente al sistema di picchetto predisposto dall'autorità cantonale, potrebbe favorire sempre la stessa ditta o far sì che una certa azienda non intervenga mai e non ottenga quindi alcuna retribuzione per la sua disponibilità;
che a dispetto di quanto erroneamente indicato dalla Divisione della giustizia, la decisione impugnata non è direttamente deducibile per giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo, essendo la LCPubb inapplicabile alla fattispecie;
che sulla scorta di quanto precede il ricorso va dichiarato irricevibile e trasmesso per evasione al Consiglio di Stato (art. 4 cpv. 1, 55 cpv. 1 LPamm; art. 4 cpv. 4 legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi Dipartimenti del 25 giugno 1928, LComp, RL 2.4.1.6);
che date le circostanze non si prelevano spese, né tassa di giudizio (art. 28 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
§. Viene trasmesso al Consiglio di Stato per evasione.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria