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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.04.2013 52.2012.482

26 avril 2013·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,292 mots·~6 min·3

Résumé

Procedura di ricorso contro una licenza edilizia. Legittimazione attiva

Texte intégral

Incarto n. 52.2012.482  

Lugano 26 aprile 2013  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente, Giovan Maria Tattarletti, Lorenzo Anastasi, supplente

segretaria:

Sarah Socchi, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 4 dicembre 2012 di

RI 1 patrocinato da:  

contro  

la decisione 14 novembre 2012 del Consiglio di Stato (n. 6489) che dichiara irricevibile l'impugnativa interposta dal ricorrente avverso la risoluzione 21 agosto 2012 con cui il municipio di Monteceneri ha concesso alla CO 2 il permesso per il cambiamento di destinazione di un appartamento della casa parrocchiale (part. 163);

viste le risposte:

-    12 dicembre 2012 della CO 2;

-    18 dicembre 2012 del municipio di Monteceneri;

-    18 dicembre 2012 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che con domanda di costruzione 29 gennaio 2012, la CO 2 qui resistente, ha chiesto al municipio di Monteceneri il permesso per cambiare la destinazione dell'appartamento al pian terreno della casa parrocchiale (part. 163) situata nel nucleo, a confine con la Chiesa di Sant'Andrea, trasformandolo in sala parrocchiale multiuso;

che nel termine di pubblicazione alla domanda si è tra l'altro opposto RI 1, qui insorgente;

che raccolto l'avviso favorevole dei Servizi generali del Dipartimento del territorio (n. 78821), il 21 agosto 2012 il municipio ha respinto la suddetta opposizione, rilasciando alla resistente la postulata licenza edilizia, con la quale ha imposto il pagamento di un contributo sostitutivo di fr. 5'000.- per la mancata formazione di un posteggio (ritenuto un fabbisogno di 2 stalli, di cui uno esistente; cfr. ad punto 3.3.);

che con giudizio 14 novembre 2012, il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l'impugnativa interposta da RI 1 avverso il suddetto provvedimento; il Governo ha in sostanza ritenuto che al ricorrente - proprietario di alcuni fondi nel comune, il più prossimo situato tuttavia ad una distanza ragguardevole (ca. 120 metri) - facesse difetto la legittimazione attiva, non trovandosi in un rapporto particolarmente stretto ed intenso con l'oggetto del contendere, avuto riguardo anche alla modesta entità dell'intervento e alle insignificanti ripercussioni che ne possono derivare;

che avverso tale risoluzione, con ricorso 4 dicembre 2012 il soccombente si aggrava ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo che sia annullato e che sia fatto ordine al Governo di entrare nel merito della sua impugnativa;

che rilevato di essere proprietario di diversi stabili nel comune, di cui due (part. 258 e 756) situati nelle vicinanze - già oggetto di interventi per i quali avrebbe dovuto formare dei posteggi rispettivamente corrispondere il relativo contributo sostitutivo - l'insorgente eccepisce in sostanza una disparità di trattamento; la casa parrocchiale, aggiunge, già ora non disporrebbe di un adeguato numero di stalli; insufficiente sarebbe il tributo imposto dal municipio alla resistente;

che all'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni; ad identica conclusione pervengono il municipio e la CO 2 con argomenti che, per quanto necessario, verranno discussi in appresso;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1); certa è la legittimazione attiva del ricorrente ad aggravarsi contro il giudizio con cui il Governo ha dichiarato irricevibile il suo ricorso (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1);

che l'impugnativa, tempestiva (art. 46 cpv. 1 LPamm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm); le prove (sopralluogo, richiamo incarti dal municipio) chieste dall'insorgente non sono idonee a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del presente giudizio;

che da respingere è la generica richiesta dell'insorgente di sospendere la presente procedura in attesa dell'esito di una segnalazione agli Enti locali che verrà inoltrata in merito all'operato del comune; la chiamata in causa dell'autorità di vigilanza è sussidiaria rispetto al ricorso di diritto amministrativo qui all'esame (cfr. RDAT I-1998 n. 5 consid. 3; Adelio Scolari, Diritto amministrativo - parte generale, Cadenazzo 2002, n. 1145; cfr. anche Oliver zibung, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [curatori], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo 2009, ad art. 71 n. 11);

che secondo l'art. 21 cpv. 2 LE, le decisioni emanate dal muni-cipio su domande di costruzione possono essere impugnate da parte dell'istante, delle persone che hanno fatto opposizione (art. 8 LE), del Dipartimento del territorio e, in seconda istanza, del comune; l'opponente non è legittimato a ricorrere soltanto per-ché si è opposto alla domanda di costruzione nel termine di pub-blicazione;

che per giurisprudenza, la legittimazione attiva presuppone che l'insorgente appartenga a quella limitata e qualificata cerchia di persone, la cui situazione appare legata all'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto sufficientemente stretto ed intenso, che permetta di distinguerla da quella di un qualsiasi altro membro della collettività; il ricorrente deve inoltre essere portatore di un interesse personale, diretto, concreto ed attuale a dolersi del pregiudizio che il provvedimento gli arreca e che l'impugnativa tende a rimuovere; deve, insomma, dimostrare di essere toccato dalla decisione impugnata in misura superiore a quella degli altri membri della comunità e di trovarsi in una situazione degna di considerazione con l'oggetto della lite;

che non occorre che invochi la lesione di una norma che tutela diritti individuali o soggettivi; un interesse di mero fatto è sufficiente, sia pure solo economico o ideale; esclusa è l'actio popularis (cfr. DTF 133 II 409 consid. 3.1. con rinvii; cfr., fra le tante, STA 52.2011.214 del 6 febbraio 2012 con rimandi; 52.2008.188 del 27 giugno 2008, consid. 3 confermata da STF 1C.342/2008 del 21 ottobre 2008RI 1 non detiene un rapporto particolarmente stretto con l'oggetto del litigio, segnatamente dal profilo spaziale; l'edificio (part. 258) di cui è proprietario è infatti situato a circa 120 metri di distanza, separato da diversi fondi edificati e strade; analoga situazione vale per l'altro terreno costruito a cui si richiama (cfr. ricorso pag. 2 e relativa mappa), distante un centinaio di metri; fondo (part. 754) - erroneamente indicato quale part. 756 (che è invece estinto dal 2009, a seguito di una riunione dei fondi) - che non risulta peraltro essere di sua proprietà;

che l'insorgente non rende inoltre verosimile in che modo la sua situazione giuridica o fattuale possa essere influenzata dall'esito della procedura, né che egli abbia un vantaggio pratico all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata; quest'ultima non concerne infatti eventuali licenze edilizie rilasciategli in passato dal municipio per formare dei posteggi o con cui gli sarebbe stato imposto il pagamento del relativo contributo sostitutivo;

che, nella misura in cui si appella al principio della parità di trattamento o alla corretta applicazione delle norme riferite ai parcheggi, il ricorrente non dimostra di essere toccato maggiormente di qualsiasi altro abitante del nucleo o del comune, che pure sia stato o potrebbe essere chiamato a realizzare uno stallo o a pagare un corrispondente contributo sostitutivo; al contrario, fa valere un interesse generale, come tale inammissibile;

che, stante quanto precede, il giudizio governativo che ha dichiarato irricevibile la sua impugnativa per difetto di legittimazione attiva è dunque immune da violazioni di diritto;

che il ricorso deve pertanto essere respinto;

che, dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 28 LPamm) è posta a carico del ricorrente, il quale rifonderà inoltre alla CO 2 un adeguato importo a titolo di ripetibili (art. 31 LPamm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico di RI 1, il quale rifonderà inoltre un identico importo alla CO 2, a titolo di ripetibili.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                                   4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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