Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 08.02.2013 52.2012.474

8 février 2013·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·994 mots·~5 min·3

Résumé

Tassa di giustizia e spese nella procedura di approvazione di una convenzione sui contributi di miglioria

Texte intégral

Incarto n. 52.2012.474  

Lugano 8 febbraio 2013  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo

Raffaello Balerna, presidente

assistito dal segretario:

  Fulvio Campello, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 28 novembre 2012 del

RI 1 rappresentato dal suo municipio, __________,  

contro  

le tasse di giustizia e le spese emesse dalla presidente del Tribunale di espropriazione in relazione alle decisioni 15 novembre 2012 di approvazione della convenzione 20 ottobre 2012 stipulata tra il comune di RI 1 e i proprietari dei fondi beneficiari delle opere di urbanizzazione della strada __________;

vista la risposta 11 dicembre 2012 del Tribunale di espropriazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

che il 15 dicembre 2012 la presidente del Tribunale di espropriazione ha approvato, ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 della legge sui contributi di miglioria del 24 aprile 1990 (LCM; RL 7.3.3.1), la convenzione stipulata tra il comune di __________ e i proprietari interessati della strada __________;

che questa interessava sei mappali (577, 578, 580, 1684, 1685 e 1686) di proprietà di privati cittadini, oltre un fondo (n. 582) di pertinenza comunale;

che per ciascun mappale appartenente a privati è stato aperto un incarto ed emessa una decisione, ponendo a carico del comune di RI 1 un importo di fr. 200.- per tassa di giustizia e spese;

che, con ricorso 28 novembre 2012, il comune di RI 1 contesta le tasse e le spese di giustizia prolate, domandando in via principale che sia emessa un'unica tassa complessiva di fr. 200.-, mentre in via subordinata postula che essa sia ridotta in relazione a ogni singola decisione;

che il comune ritiene infatti che trattandosi di esaminare un'unica convenzione, la tassa dovrebbe pure essere una sola, mentre l'importo complessivo di fr. 1'200.- sarebbe "oggettivamente eccessivo";

che, chiamato a presentare una risposta, il Tribunale di espropriazione non formula osservazioni né si determina sull'esito della causa;

considerato,                    in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 13 cpv. 3a LCM e la vertenza, che non pone una questione di principio e non è di rilevante importanza, può essere decisa nella composizione di un giudice unico, in applicazione

dell'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria, del 10 maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1);

che la legittimazione attiva del comune ricorrente è certa (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1; applicabile in forza del rinvio contenuto all'art. 23 LCM);

che la motivazione del ricorso risulta assai scarna, al punto che appare legittimo chiedersi se sia sufficiente; siccome esso dev'essere comunque sia respinto nel merito, la questione può restare indecisa;

che, con questa precisazione, il ricorso, tempestivo (art. 13 cpv. 3a LCM ), può essere evaso in base agli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm);

che il comune contesta - alla fin fine - unicamente l'ammontare delle tasse di giustizia e delle spese decise dalla prima istanza;

che, difatti, il principio secondo cui nell'ambito della decisione di approvazione di una convenzione ai sensi dell'art. 14 LCM possa essere prelevata una tassa di giustizia a carico dell'istante non è messo in discussione;

che tale facoltà può essere in effetti dedotta dall'art. 28 LPamm, secondo il quale nei procedimenti a carattere pecuniario per le istanze amministrative subordinate e le commissioni speciali - alle quali può essere assimilato il Tribunale di espropriazione - può essere applicata una tassa di giustizia tra fr. 50.- a fr. 10'000.- (cpv. 1 lett. b, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2009; BU 2009, 74);

che la tassa di giustizia deve rispettare i principi di copertura dei costi e di equivalenza (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 ad art. 28);

che il principio della copertura dei costi postula l'esistenza di una ragionevole correlazione fra il gettito globale delle tasse e l'ammontare complessivo dei costi anticipati dall'ente pubblico, incluse le spese generali; il principio dell'equivalenza dispone, invece, che l'ammontare della singola tassa deve rimanere in un rapporto adeguato con il valore economico della prestazione fornita dall'ente pubblico: la tassa non deve trovarsi in evidente sproporzione con il valore oggettivo della prestazione e deve contenersi entro limiti ragionevoli (STA DP 60/94 del 22 febbraio 1995 consid. 2.1.; Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, IIIa ed., Basilea 2007, n. 76 seg.; cfr. sul tema: DTF 126 I 180 consid. 3a);

che entro questi limiti, l'autorità amministrativa o giudiziaria dispone comunque di un ampio potere di apprezzamento, che può essere censurato solo in caso di abuso o eccesso (art. 61 cpv. 2 LPamm; Borghi/Corti, op. cit., n. 2 ad art. 28);

che, dapprima, appare destituita di fondamento la critica espressa contro la decisione della presidente del Tribunale di espropriazione di emettere una tassa di giustizia in relazione a ogni singola sentenza, siccome non è lesiva nel diritto, in particolare non è costitutiva di un abuso o eccesso di potere (art. 61 cpv. 2 LPamm);

che, in concreto, la presidente del Tribunale di espropriazione ha dovuto, in particolare, verificare accuratamente la conformità del prospetto dei contributi e della loro ripartizione tra i singoli soggetti con i principi della legge (art. 14 cpv. 2 LCM);

che oltre al lavoro svolto dalla presidente devono essere considerati quello della cancelleria del Tribunale e le spese generali occasionate dalla pratica;

che l'importo di fr. 200.- emesso in relazione a ciascuna decisione, complessivamente fr. 1'200.-, non copre nemmeno lontanamente i reali costi occasionati dall'evasione dell'istanza e nemmeno risulta sproporzionato rispetto al valore della prestazione fornita;

che il ricorso è pertanto infondato e deve essere respinto, ponendo la tassa di giustizia e le spese a carico del comune ricorrente (art. 28 LPamm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.      Il ricorso è respinto.

2.La tassa di giustizia di fr. 300.- è posta a carico del comune di RI 1.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                                   4.   Intimazione a:

Il giudice delegato                                                     Il segretario

del Tribunale cantonale amministrativo

52.2012.474 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 08.02.2013 52.2012.474 — Swissrulings