Incarto n. 52.2012.333
Lugano 27 novembre 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente, Giovan Maria Tattarletti, Lorenzo Anastasi, supplente
segretaria:
Sarah Socchi, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 27 agosto 2012 di
RI 1 RI 2 RI 3 rappresentati da: RA 1
contro
la decisione 11 luglio 2012 del Consiglio di Stato (n. 4045) che accoglie l'impugnativa inoltrata da CO 1 avverso la decisione 21 dicembre 2011 con cui il municipio di Lugano ha concesso a RI 1 il permesso di costruire due case unifamiliari a Barbengo (part. __________);
ritenuto, in fatto
che con domanda di costruzione 21 settembre 2011, RI 1, qui ricorrente, ha chiesto al municipio di Lugano il permes-so di edificare due case unifamiliari (A e B) su un terreno (part.
__________) situato a Barbengo, a valle di una strada comunale, all'interno della zona residenziale R2;
che i due stabili, articolati su due livelli (PT e 1P), non sono allineati; le loro facciate [sud-est (A) rispettivamente nord-ovest (B)] si fronteggiano, al piano superiore, limitatamente ad un tratto lungo ca. m 1.80, ad una distanza di m 2.85; al livello inferiore, alla facciata sud-est dello stabile A è addossato un corpo largo m 1.65 (adibito a vano cantina e collegato ad una lavanderia); tra questo e lo stabile B, è incuneato un terrapieno (L = m 1.65) di pari altezza, sorretto da un muro;
che nel termine di pubblicazione alla domanda di costruzione si è opposta CO 1, qui resistente, comproprietaria di un edificio (part. __________) situato a monte della citata strada;
che, raccolto l'avviso favorevole dei Servizi generali del Dipartimento del territorio (n. 77402), il 21 dicembre 2011 il municipio ha rilasciato all'insorgente il permesso richiesto, respingendo l'opposizione della vicina;
che con giudizio 11 luglio 2012, il Consiglio di Stato ha accolto l'impugnativa inoltrata da CO 1 avverso la suddetta decisione, che ha annullato;
che, disattesa una censura di natura formale, il Governo ha respinto le eccezioni riferite alle distanze da confine e quelle tra edifici su fondi vicini, mentre ha stabilito che i due stabili progettati non rispettano la distanza minima tra edifici sullo stesso fondo (6.00 m) prescritta dagli art. 14 cpv. 2 e 58 delle norme d'attuazione del piano regolatore (NAPR); fondo che era frattanto divenuto di comproprietà dell'insorgente RI 2 e RI 3, pure qui ricorrenti;
che avverso la predetta risoluzione governativa, con ricorso 27 agosto 2012 questi ultimi si aggravano ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullata e sia ripristinata la licenza edilizia rilasciata dal municipio;
che gli insorgenti sostengono che la disattenzione della distanza minima tra edifici sarebbe di lieve entità: il diniego del permesso non sarebbe pertanto giustificato, così come deciso dal municipio; al difetto, aggiungono, potrebbe essere posto rimedio mediante semplice unione dei due fabbricati;
che all'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni; ad opposta conclusione perviene il municipio, mentre CO 1 chiede che il ricorso venga respinto; delle loro argomentazioni si dirà, per quanto occorre, in appresso;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1);
che legittimato a ricorrere è unicamente RI 1, quale istante in licenza (cfr. art. 21 cpv. 1 LE), personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato (art. 43 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1); RI 3 e RI 2 - i quali, stando agli atti, hanno presenziato al sopralluogo disposto dal Governo nella veste di comproprietari del fondo (che peraltro risulta ora appartenere unicamente ad RI 2, a seguito del recente scioglimento della comproprietà; cfr. estratto RF) - non sono per contro abilitati ad agire in giudizio; la decisione governativa - intimata solo a RI 1 - non li grava in alcun modo;
che del resto l'art. 21 cpv. 2 LE conferisce il diritto di impugnare le decisioni del municipio soltanto all'istante in licenza, agli opponenti, al Dipartimento ed in seconda istanza al Comune; non lo conferisce anche al proprietario (cfr. STA 52.2002.344 del 9 gennaio 2002 consid. 1.1., con distinzione del caso di una procedura di rilascio del permesso a posteriori); di riflesso, quest'ul-timo non viene di regola neppure coinvolto nell'ambito di una procedura di ricorso promossa da un vicino opponente;
che, con questa riserva, l'impugnativa, tempestiva (art. 46 cpv. 1 LPamm), è ricevibile in ordine e può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm); non occorre assumere le prove (audizione delle parti, ecc.) genericamente richieste dalla resistente;
che secondo l'art. 14 NAPR la distanza tra due edifici su fondi contigui è la somma delle rispettive distanze dallo stesso confine; tra edifici sullo stesso fondo, soggiunge la norma, è da considerare un confine ideale;
che nella zona R2, per lunghezza di facciata fino a 16.00 metri, la distanza minima da confine è pari a 3.00 m (cfr. art. 58 NAPR); quella minima tra edifici è dunque pari a 6.00 m;
che nel caso concreto, è certo che i due edifici (A e B), in corrispondenza delle facciate sud-est e nord-ovest, al livello superiore, disattendono di gran lunga la distanza minima (6.00 m) tra edifici esatta dall'art. 14 NAPR, essendo staccati solo m 2.85 l'una dall'altra (cfr. pianta 1P);
che, contrariamente a quanto sostiene il municipio, il fatto che la distanza mancante sia limitata ad un tratto di facciata lungo ca. m 1.80 non permette di prescindere dal rispetto di questo requisito;
che nella situazione concreta del fondo non è inoltre ravvisabile alcunché di particolare, segnatamente dal profilo di una sua edificazione razionale, tale da giustificare - eccezionalmente - la concessione di una deroga ai sensi dell'art. 3 NAPR a questo parametro; deroga che non è comunque stata richiesta, né concessa;
che, come concluso dal Governo, una deroga giusta l'art. 15 NAPR (titolo: convenzioni fra privati) non entra invece in considerazione, poiché riferita alla distanza tra edifici; solo le distanze da confine possono formare l'oggetto di un accordo fra privati, ri-servato il rispetto delle distanze tra edifici; neppure il ricorrente RI 2 lo contesta;
che, contrariamente a quanto sostiene lo stesso insorgente, al difetto non può essere posto rimedio mediante semplice unione dei due fabbricati; di principio, la rimozione di difetti del permesso di costruzione mediante l'imposizione di clausole accessorie è infatti esclusa quando la correzione - come in concreto - deve essere ulteriormente definita mediante un'adeguata progettazione (cfr. STA 52.2012.137/142/161 del 13 novembre 2012, consid. 2.3);
che verosimilmente la modifica auspicata non sarebbe peraltro suscettibile di porre rimedio alla lacuna del progetto; l'inserimento di un corpo intermedio fra i due stabili, alto quanto questi ultimi (+ 5.85 m), andrebbe assimilato ad una costruzione principale, che non rispetterebbe tuttavia la distanza minima (6.00 m) tra edifici dall'ala sporgente a valle (lato nord-ovest) dello stabile B (cfr. anche Christoph Fritzsche/Peter Bösch/Thomas Wipf, Zürcher Planungs- und Baurecht, 5. ed., Zurigo 2011, pag. 867 seg.);
che già per questo motivo, il progetto non può essere autorizzato, in quanto non conforme alle normative concretamente applicabili;
che a pian terreno, il corpo stretto m 1.65 (adibito a vano cantina e collegato ad una lavanderia) addossato alla facciata sud-est dello stabile A, nella misura in cui non superi l'altezza di 3.00 m - ovvero eliminando il muro (parapetto; h: +3.40) che lo sormonta e rendendo inaccessibile il suo tetto sistemato a giardino - potrebbe invece essere assimilato ad una costruzione accessoria che può sorgere in contiguità con il terrapieno (L = m 1.65) di pari altezza, sorretto da un muro, a lato dello stabile B;
che dal profilo degli ingombri, l'edificazione rientrerebbe nei parametri esatti dall'art. 26 NAPR per le costruzioni accessorie, che possono sorgere a confine, se contigue;
che considerato che la licenza edilizia non può comunque essere rilasciata non occorre soffermarsi ulteriormente su tale aspetto;
che, sulla base delle considerazioni che precedono, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso deve dunque essere respinto;
che la tassa di giustizia (art. 28 LPamm) è posta a carico degli insorgenti secondo soccombenza, i quali rifonderanno inoltre ad RI 2, patrocinata da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico di RI 1, RI 2 e RI 3, in solido, i quali rifonderanno inoltre a CO 1, complessivamente, un identico importo a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria