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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 14.02.2014 52.2012.313

14 février 2014·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·5,056 mots·~25 min·3

Résumé

Licenza edilizia. Sopraelevazione di una casa nel nucleo

Texte intégral

Incarto n. 52.2012.313  

Lugano 14 febbraio 2014  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente, Giovan Maria Tattarletti, Lorenzo Anastasi, supplente

segretaria:

Sarah Socchi, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 20 agosto 2012 di

RI 1 __________,  

contro  

la decisione 3 luglio 2012 del Consiglio di Stato (n. 3810) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 22 marzo 2012 rilasciata dal municipio di Lugano a CO 1 e CO 2 per ristrutturare e sopraelevare uno stabile (part. __________) situato nel nucleo di Breganzona;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   a. Il 13 luglio 2011 CO 1 e CO 2, qui resistenti, hanno chiesto al municipio di Lugano il permesso di ristrutturare e sopraelevare l'edificio (part. __________) situato al centro di un complesso di tre stabili contigui che delimita verso nord la piazza Frasca del nucleo di Breganzona.

La sopraelevazione, destinata a ricavare due locali abitabili (cucina/pranzo e camera da letto), nonché una terrazza coperta (loggia), consiste essenzialmente nell'innalzamento (m 2.01 al colmo/m 1.44-2.50 alla gronda) delle falde del tetto, attualmente allineate su quelle degli stabili contigui.

b. Alla domanda si è opposto RI 1, qui ricorrente, proprietario della casa __________ (__________), bene culturale protetto d'interesse locale, che si affaccia sulla medesima piazza definendone il lato ovest. L'opponente ha partitamente contestato l'intervento soprattutto dal profilo del suo inserimento nel contesto del nucleo.

c. Con decisione 22 marzo 2012, il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione contro di essa interposta dall'RI 1

L'autorità comunale ha in sostanza ritenuto che l'intervento fosse conforme a tutte le disposizioni, che l'opponente considerava disattese.

                                  B.   Con giudizio 3 luglio 2012, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, rigettando a sua volta l'impugnativa contro di esso interposta dall'RI 1

Dopo aver stabilito che l'art. 49 cpv. 2 delle norme di attuazione del nucleo di villaggio (NA-NV) di Breganzona ammette anche gli ampliamenti, il Governo ha anzitutto ritenuto che la controversa aggiunta di un piano rispettasse l'altezza massima complessiva di "1 pianterreno + 3 piani", fissata dall'art. 49.2.9 NA-NV (consid. 2.1). Il piano cantina, interrato soltanto parzialmente, non sarebbe computabile.

La sopraelevazione, ha poi rilevato il Consiglio di Stato, rispetterebbe pure i caratteri tipologici e morfologici principali dell'edificio (consid. 2.2), mentre l'ultimo piano sarebbe conforme all'obbligo, sancito dalla norma in esame, di strutturarlo in modo da evocare la tipologia del loggiato (consid. 2.3).  Conforme alle prescrizioni di zona sarebbe pure la copertura (consid. 2.4). Nemmeno l'obbligo di mantenere gli allineamenti storici risulterebbe disatteso (consid. 2.5).

Dal profilo del diritto cantonale, ha concluso il Governo, la sopraelevazione non integrerebbe gli estremi di un intervento deturpante ai sensi del decreto sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940 (DLBN), a suo avviso ancora applicabile in forza dell'art. 107 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst; RL 7.1.1.1) entrata in vigore soltanto dopo la presentazione della domanda di costruzione.

                                  C.   Contro il predetto giudizio governativo, il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza.

Con puntuali argomentazioni, l'insorgente contesta in dettaglio le tesi del Consiglio di Stato. L'intervento, sostiene anzitutto, si porrebbe in contrasto con la casa Frasca, bene culturale protetto d'interesse locale che si affaccia sull'omonima piazza. Irrilevante sarebbe la mancanza di un perimetro di rispetto. La sopraelevazione, prosegue, sarebbe anche contraria allo scopo di salvaguardare i caratteri architettonici e storici dei due nuclei antichi enunciato dall'art. 49.2.1 NA-NV. Disattesa sarebbe pure l'altezza massima ammissibile (pianterreno + tre piani) fissata dall'art. 49.2.9 NA-NV. L'altezza andrebbe rispettata anche sul lato nord. Non sarebbero inoltre dati i presupposti per una deroga. Nemmeno l'obbligo di conservare al massimo la forma esterna degli edifici e quello di privilegiare l'allineamento dei tetti lungo le strade pianeggianti verrebbero rispettati. 

Anche il loggiato, chiuso per metà con una vetrata a filo di facciata, si porrebbe in contrasto con le prescrizioni di zona.

Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, applicabile alla fattispecie sarebbe la Lst, che impone alle costruzioni di inserirsi in modo ordinato ed armonioso nel paesaggio, e non il DLBN, che nei paesaggi pittoreschi si limita a vietare gli interventi deturpanti.

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e l'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) senza formulare particolari osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono il municipio ed i beneficiari del permesso, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto occorre verranno discussi nei seguenti considerandi.

Considerato,                  in diritto

1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). Certa è la legittimazione attiva dell'insorgente, proprietario di un edificio vicino e già opponente (art. 21 cpv. 2 LE, art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti. La situazione dei luoghi emerge chiaramente dagli atti, in particolare dalle fotografie allegate. La visita in luogo sollecitata dall'insorgente non appare atta a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio (art. 18 cpv. 1 LPamm). Tanto meno occorre procedere all'assunzione di non meglio precisati testi.

                                   2.   Diritto comunale

2.1. L'attività edilizia nel nucleo di villaggio di Breganzona è retta da un piano particolareggiato e da una lunga serie di disposizioni, raccolte in unica disposizione (art. 49.2.), suddivisa in due capitoli: uno contenente le norme generali (art. 49.2.1. - 49.2.5. NA-NV), l'altro le norme particolari (art. 49.2.6. - 49.2.15 NA-NV).

Le norme generali definiscono in particolare gli scopi (art. 49.2.1. NA-NV) e i criteri generali d'intervento (art. 49.2.3. NA-NV).

Fra gli scopi perseguiti dalla pianificazione particolareggiata vanno in particolare menzionati quello di assicurare un buon ordine formale e quello di salvaguardare i caratteri architettonici e storici dei due nuclei antichi (art. 49.2.1. NA-NV).

Fra i criteri generali d'intervento va invece menzionato il risanamento conservativo, che permette anche di ampliare i vecchi stabili esistenti in buono stato di conservazione. Tipo di intervento, questo, che l'art. 49.2.9. NA-NV definisce come segue:

Per il risanamento conservativo degli edifici, degli spazi, dei manufatti esterni e degli arredi si intende l'intervento inteso a conservare al massimo i caratteri distributivi interni essenziali, la forma esterna degli edifici e degli spazi aperti, i materiali e gli elementi costruttivi d'origine, consentendo l'introduzione dei servizi e degli impianti indispensabili per l'esercizio di attività compatibili con i caratteri degli edifici antichi (abitazione, commercio, servizi artigianato); esso implica pure la possibilità di risanare le parti costruttivamente guaste, nonché di riordinare le parti funzionalmente carenti.

Oltre al risanamento conservativo, l'art. 49.2.9 NA-NV ammette gli ampliamenti, disciplinandoli nel seguente modo:

Gli edifici possono essere sopraelevati e/o ampliati.

Eventuali sopraelevazioni e ampliamenti devono sottostare alle seguenti condizioni:

•  l'altezza massima complessiva non deve superare 1 piano terreno + 3 piani, considerata un'altezza media per ogni piano di m 3.15 al massimo, comprese le solette;

•  di regola le altezze vanno misurate a valle; nel caso di edifici in contiguità con strade e piazze pubbliche l'altezza viene misurata dalla quota stradale; in casi particolari, al fine di ottenere un migliore inserimento nel contesto edificatorio circostante, il Municipio sentita la competente commissione municipale, ha la facoltà di concedere altezze maggiori o di imporre altezze minori. Se la concessione di un'altezza maggiore permette l'edificazione di un piano semi-interrato supplementare, quest'ultimo non deve essere abitabile, lungo le strade pianeggianti sarà privilegiato l'allineamento dei tetti;

• devono essere rispettate tutte le norme di distanza contemplate dalla LAC (Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero);

• devono essere rispettati i caratteri tipologici e morfologici principali dell'edificio;

• l'ultimo piano deve presentare aperture e un'organizzazione spaziale che richiamino la tipologia del loggiato;

• la copertura deve essere a falde con pendenza analoga a quella degli edifici vicini;

• gli allineamenti storici devono essere mantenuti.

Riattamenti, trasformazioni, nuove costruzioni e qualsiasi altro tipo d'intervento, dispone ulteriormente l'art. 49.2.14. NA-NV, dovranno integrarsi correttamente in termini di forma e materiali nel tessuto antico dei nuclei, rispettando in particolare le modalità d'intervento prescritte dai seguenti capoversi per quanto concerne tetti, terrazzi, muri perimetrali, facciate, loggiati e parapetti.

La chiusura dei loggiati con serramenti vetrati è ammessa purché siano dotati di telai leggeri, posati in arretrato rispetto al filo della facciata, in modo che colonne e pilastri rimangano liberi e non vengano alterati o nascosti dal serramento (art. 49.2.14.5. NA-NV). L'art. 49.2.14.9. NA-NV ammette forme ed espressioni architettoniche contemporanee, purché vengano rispettate le restrizioni poste dal capitolo dedicato alle norme particolari (art. 49.2.6. - 49.2.15. NA-NV).

2.2. In merito alle singole censure sollevate dall'insorgente, questo Tribunale considera quanto segue.

2.2.1. Presenza di un bene culturale protetto (casa Frasca)

Secondo l'insorgente, la controversa sopraelevazione sarebbe inammissibile già perché si porrebbe in contrasto con le esigenze di tutela della casa Frasca (part. __________), bene culturale protetto d'interesse locale, che come l'edificio qui in discussione fa da cornice all'omonima piazza.

Attorno al bene non è stato definito alcun perimetro di rispetto. In mancanza di un simile perimetro l'art. 22 della legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (LBC; RL 9.3.2.1), che vieta all'interno di un simile perimetro interventi suscettibili di com-promettere la conservazione o la valorizzazione del bene protetto, non è applicabile. Ciò non significa che la presenza di questo edificio debba essere ignorata. Significa soltanto che questa presenza va presa in considerazione, per il suo valore architettonico e paesaggistico, nell'ambito del giudizio che deve comunque essere reso (cfr. consid. 2.2.7.2.) in merito all'inserimento della sopraelevazione nel paesaggio edificato del nucleo.

2.2.2. Altezza massima complessiva

Giusta l'art. 49.2.9. NA-NV l'altezza massima complessiva delle sopraelevazioni non deve superare 1 piano + 3 piani, considerata un'altezza media di ogni piano di m 3.15 al massimo comprese le solette. La definizione del numero massimo di piani ammissibili sta chiaramente ad indicare che, al di là dell'obbiettivo di contenere gli ingombri verticali degli edifici, che di per sé avrebbe potuto essere conseguito fissando un valore massimo in termini metrici, la prescrizione si ripropone anche di assicurare una certa omogeneità della suddivisione orizzontale degli edifici.

Di regola, soggiunge la norma, le altezze vanno misurate a valle; nel caso di edifici in contiguità con strade e piazze pubbliche l'altezza viene misurata dalla quota stradale; in casi particolari, al fine di ottenere un migliore inserimento nel contesto edificatorio circostante, il Municipio sentita la competente commissione municipale, ha la facoltà di concedere altezze maggiori o di imporre altezze minori. Se la concessione di un'altezza maggiore permette l'edificazione di un piano semi-interrato supplementare, quest'ultimo non deve essere abitabile, lungo le strade pianeggianti sarà privilegiato l'allineamento dei tetti.

L'attuale edificio è formato da 3 piani abitabili e da un piano cantina seminterrato, non abitabile. Quest'ultimo, verso sud, sporge per circa m 1.20 dal livello dell'antistante piazza Frasca, mentre sul lato opposto (nord) sporge interamente dal livello della retrostante corte interna. Con l'aggiunta del nuovo piano, il filo superiore della gronda verrà innalzato ad un'altezza di circa m 11.70 dalla quota della piazza.

Stando alla norma, l'altezza dell'edificio va misurata sul suo lato sud in quanto contiguo alla piazza. Misurata su questo versante, la sopraelevazione rientra nell'altezza massima (m 12.60) prescritta; valore, che si ottiene moltiplicando l'altezza media per piano (m 3.15) per il numero di piani ammissibili (4).

Stando al municipio, il fatto che il piano cantina sporga dal suolo per circa m 1.20 non sarebbe tale da imporne il computo nel numero di piani ammissibili. La deduzione, fondata su una disposizione del diritto autonomo comunale ed avallata dal Consiglio di Stato, appare tutto sommato sostenibile. Non tanto perché l'art. 49.2.9. NA-NV abilita il municipio ad autorizzare in via di deroga anche la formazione di piani seminterrati non abitabili, al fine di migliorare l'inserimento  dell'edificio nel contesto edificato circostante, quanto piuttosto perché, verso la piazza, il piano cantina si configura come un semplice zoccolo, dotato di piccole aperture a livello del suolo, insuscettibile di giustificare l'attribuzione della qualifica di primo piano al piano abitabile immediatamente sovrastante. La tesi del ricorrente di negare a questo piano la qualifica di pianterreno non appare sostenibile, poiché porterebbe in definitiva ad attribuirla al piano cantina. Non v'è dubbio che verso la piazza l'attuale costruzione si presenti come un edificio strutturato su 3 livelli, ovvero un piano terreno rialzato e due ulteriori piani. Dal profilo del limite fissato dall'art. 49.2.9. NA-NV in base al numero di piani, la sopraelevazione di un piano risulta immune da violazioni del diritto.

2.2.3. Caratteri tipologici e morfologici principali dell'edificio

2.2.3.1. L'art. 49.2.9. NA-NV ammette le sopraelevazioni se rispettano i caratteri tipologici e morfologici principali dell'edificio.

Al riguardo va anzitutto rilevato che determinanti sono i caratteri tipologici e morfologici dell'edificio interessato dall'intervento di sopraelevazione e non quelli degli edifici circostanti.

Ferma questa premessa va poi tenuto presente che rispettare i caratteri tipologici e morfologici dell'edificio non significa replicare pedissequamente schemi e forme della costruzione da sopraelevare. Anche soluzioni architettoniche che si integrano in modo conveniente con i tratti caratteristici dell'edificio dedotto in sopraelevazione possono essere considerate rispettose delle caratteristiche tipologiche e morfologiche dell'edificio. L'art. 49.2.14.9 NA-NV ammette peraltro espressioni architettoniche contemporanee purché vengano rispettate le restrizioni poste dalle norme particolari dell'art. 49.2 NA-NV, ovvero a condizione che si collochino in un rapporto coerente con i caratteri tipologici e morfologici dell'edificio interessato dalla sopraelevazione.

Vero è, come giustamente rileva l'insorgente, che gli interventi di risanamento conservativo soggiacciono all'obbligo di conservare al massimo la forma esterna dell'edificio. A tale obbligo non può tuttavia essere attribuita una portata talmente restrittiva da escludere qualsiasi modifica della forma esterna dell'edificio che si renda necessaria per sopraelevarlo.

2.2.3.2. In concreto, le principali caratteristiche morfologiche dell'edificio da sopraelevare sono essenzialmente individuabili nell'aspetto massiccio della costruzione, costituita dallo zoccolo del piano cantina, dai tre piani abitabili e da un tetto a due falde, unite da un colmo orientato da est ad ovest. Dal profilo della tipologia, il tratto saliente, peraltro riscontrabile in quasi tutti gli edifici dei nuclei ticinesi, è costituito dalla prevalenza del pieno dei muri perimetrali sui vuoti delle aperture, che a loro volta sono connotate dalla prevalenza della dimensione verticale su quella orizzontale.

2.2.3.3. La controversa sopraelevazione consiste essenzialmente in un innalzamento delle due falde del tetto, per un'altezza variante da m 2.01 al colmo a m 1.44 alla gronda (fronte piazza), rispettivamente m 2.50 (fronte nord), in modo da ricavare uno spazio da destinare in parte all'abitazione (cucina/pranzo, scale, camera) e per il resto a terrazza coperta. Verso la piazza, il tetto è sorretto da quattro esili (Ø ca. 0.10 m) colonnette in metallo, due delle quali situate alle estremità, che formano un'unica apertura, lunga quanto l'intera facciata, chiusa da una vetrata per la metà corrispondente al locale cucina/pranzo ed aperta per la metà che corrisponde alla terrazza. Sul lato opposto (nord), verso la corte interna, la camera ricavata dalla sopraelevazione del tetto è invece chiusa da una finestra a tre campi, che occupa l'intera larghezza della facciata.

Il municipio ha in sostanza ritenuto che la sopraelevazione rispettasse i caratteri tipologici e morfologici dell'edificio.

La deduzione appare quanto mai opinabile. È invero difficile, per non dire impossibile, considerare un'apertura lunga una decina di metri, interrotta da due sole esili colonnette, larga quanto la facciata sottostante, un elemento architettonico rispettoso della tipologia dell'edificio, caratterizzata - come detto - dalla prevalenza del pieno dei muri perimetrali sui vuoti delle aperture, rispettivamente dalla prevalenza della dimensione verticale su quella orizzontale di quest'ultime.

Vero è che rispettare non significa né riprodurre, né replicare in modo da creare falsi architettonici. Rispettare significa comunque proporre soluzioni architettoniche che si collocano in un rapporto armonico ed equilibrato con le preesistenze. Condizione, questa, che non appare affatto soddisfatta, ove si consideri, da un lato, la struttura massiccia e prevalentemente chiusa della costruzione da sopraelevare e, dall'altro, il carattere estremamente leggero ed aperto dell'aggiunta. Pur considerando che l'aggiunta, come si vedrà qui appresso (consid. 2.2.4.) intende evocare la tipologia dei loggiati, di regola ben più aperti delle facciate su cui insistono, il confronto fra le due esili colonnette del piano aggiunto con il carattere massiccio delle parti di muro che separano tra loro le finestre dei piani sottostanti non può non suscitare una chiara sensazione di disarmonia e di disequilibrio. Anche se un loggiato costituisce un elemento architettonico diverso dalla facciata su cui insiste, il contrasto tra la tipologia di queste due componenti strutturali dell'edificio appare eccessivo, per non dire stridente.

Ancor più marcato è il contrasto tra la tipologia della finestra, larga quanto la facciata, della camera ricavata dalla sopraelevazione sul versante nord dell'edificio e la tipologia della facciata sottostante, caratterizzata dalla presenza di due sole finestre per piano, tutte più alte che larghe. Palesemente disattesa, su questo versante dell'edificio, è anche la morfologia delle aperture.

Vero è anche che l'art. 49.2.14.9 NA-NV ammette un'espressione architettonica contemporanea. È tuttavia altrettanto vero che espressioni architettoniche moderne sono ammesse soltanto se vengono rispettate le restrizioni poste dal secondo capitolo delle norme qui in discussione (art. 49.2.6. - 49.2.15 NA-NV); capitolo, nel quale è in particolare contenuto l'obbligo, qui in discussione, che impone di rispettare i caratteri tipologici e morfologici principali dell'edificio (art. 49.2.9. NA-NV).

Pur tenendo conto dei limiti posti dall'art. 61 LPamm, rispettivamente dall'autonomia comunale, al controllo dell'apprezzamento da parte di questo Tribunale, le conclusioni alle quali è pervenuto il municipio in ordine al rispetto della condizione qui in esame non possono essere condivise. Nonostante il riserbo, di cui le istanze di ricorso devono dar prova in sede di esame del contenuto normativo attributo dall'autorità decidente alle nozioni giuridiche indeterminate che è chiamata ad applicare, la valutazione operata dall'esecutivo comunale non appare ragionevolmente sostenibile. Già per questo motivo, la licenza va dunque annullata, siccome viziata da abuso di potere.

2.2.4. Aperture richiamanti la tipologia del loggiato

2.2.4.1. Per conseguire il permesso di sopraelevare un edificio, l'ultimo piano deve presentare aperture e un'organizzazione spaziale che richiamino la tipologia del loggiato (art. 49.2.9. NA-NV), ovvero che evochino quel particolare tipo di elemento architettonico costituito da un vano coperto, integralmente aperto sul lato della facciata dell'edificio alla stregua di un portico o di una galleria.

I loggiati, dispone l'art. 49.2.14.5 NA-NV, possono essere chiusi con serramenti vetrati, purché siano dotati di telai leggeri, posati in arretrato rispetto al filo della facciata. Colonne e pilastri devono in ogni caso rimanere liberi e non essere alterati o nascosti dal serramento.

2.2.4.2. Nel caso concreto, il versante nord del piano aggiunto all'edificio dei resistenti non presenta né aperture, né un'organizzazione spaziale che richiami in qualche modo la tipologia del loggiato. L'apertura, larga quanto la facciata, è chiusa da una finestra vetrata a tre campi, collocata a fil di facciata, anziché in arretramento come prescrive l'art. 49.2.14.5 NA-NV. Non presenta alcun elemento atto ad evocare la tipologia del loggiato. Per la sua larghezza, di gran lunga superiore all'altezza, si pone inoltre in aperto contrasto con la morfologia delle aperture dei piani sottostanti e con la tipologia dell'edificio su cui insiste, caratterizzata dalla netta prevalenza delle parti chiuse sulle aperture. Disattende dunque anche l'obbligo di rispettare i caratteri tipologici e morfologici principali dell'edificio, sancito dall'art. 49.2.9. NA-NV in caso di sopraelevazione; obbligo, al quale i loggiati devono di principio attenersi anche se propongono un'espressione architettonica contemporanea (cfr. art. 49.2.14.9 NA-NV). Sotto questo limitato profilo, la licenza presta il fianco a critiche.

Sostanzialmente conforme alla prescrizione qui in esame appare invece il prospetto della sopraelevazione sul lato dell'edificio rivolto verso la piazza Frasca. Almeno la parte aperta, che definisce la terrazza evoca in effetti la tipologia del loggiato. Meno evidente è invece la conformità della parte ovest, chiusa da una finestra vetrata, che racchiude il locale ad uso cucina/pranzo. La mancanza di una colonna in corrispondenza dell'angolo (cd. "mazzetta") formato dal serramento vetrato tra la terrazza e la parte abitabile suscita invero qualche interrogativo dal profilo della regolarità che dovrebbe caratterizzare le aperture in facciata dei loggiati. L'imperfezione, semmai fosse da considerare tale, non sarebbe comunque tale da giustificare l'annullamento della licenza, poiché sarebbe comunque facilmente emendabile.

Nemmeno l'arretramento, invero minimo rispetto al filo della facciata, dei serramenti che chiudono verso l'esterno il locale abitabile potrebbe giustificare una simile conclusione. L'art. 49.2.14.5 NA-NV, che, contraddicendo apertamente la caratteristica principale di questi elementi architettonici, permette di chiudere i loggiati con serramenti vetrati in arretrato rispetto al filo della facciata, non impone alcun arretramento minimo, limitandosi ad esigere che colonne e pilastri rimangano liberi e non alterati o nascosti dal serramento. Condizione, questa, che il progetto senz'altro adempie.

2.2.5. Allineamenti storici

Giusta l'art. 49.2.9. NA-NV, sopraelevazioni e ampliamenti possono essere autorizzati soltanto se gli allineamenti storici risultano mantenuti.

Il vincolo concerne in sostanza soltanto gli ampliamenti (orizzontali). Non concerne le sopraelevazioni. Lo si deduce chiaramente dall'art. 49.2.11. NA-NV, disciplinante l'assenza di allineamento storico (cfr. titolo marginale), a norma del quale, quando non sia accettabile un allineamento storico o vi siano importanti discontinuità negli allineamenti degli edifici dovrà essere curata in modo particolare la definizione dello spazio che viene a crearsi tra le costruzioni e lo spazio stradale propriamente detto.

L'intervento in contestazione non comporta alcun ampliamento orizzontale dell'edificio dei resistenti, che viene unicamente sopraelevato. Cadono dunque nel vuoto, sotto il limitato profilo dell'obbligo di mantenere gli allineamenti storici, le censure che il ricorrente solleva con riferimento alla discontinuità introdotta dalla sopraelevazione nell'allineamento delle falde e dei colmi del tetto dell'edificio dei resistenti per rapporto ai tetti degli edifici contigui.

2.2.6. Integrazione nel tessuto antico del nucleo

Secondo l'art. 49.2.14 NA-NV, riattamenti, trasformazioni, nuove costruzioni e qualsiasi altro tipo di intervento (quale ad esempio la posa di serramenti o altre strutture) dovranno integrarsi correttamente in termini di forma e di materiali nel tessuto antico dei nuclei. La norma istituisce un principio di carattere generale, volto ad imporre a tutti gli interventi edilizi di adeguarsi convenientemente al contesto edificato del nucleo. Come ben si può dedurre dal titolo marginale della norma, essa circoscrive tuttavia quest'obbligo alla forma ed ai materiali. Non è volta a limitare anche le dimensioni degli edifici in base all'apprezzamento. Non introduce in particolare un obbligo assimilabile al principio dell'inserimento ordinato ed armonioso nel paesaggio sancito dall'art. 94 cpv. 2 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst; RL 7.1.1.1). Confermano questa deduzione tanto la sistematica dell'art. 49.2.14 NA-NV, collocato alla fine del capitolo dedicato alle norme particolari, anziché fra le norme generali, quanto i singoli capoversi, tutti intesi a disciplinare singole componenti degli edifici (tetti, terrazzi, muri, facciate intonaci e tinteggi, loggiati, parapetti ecc.).

Contrariamente a quanto assume l'insorgente, l'art. 49.2.14 NA-NV non è dunque atto ad impedire l'innalzamento dell'edificio dei resistenti per motivi riconducibili all'inserimento dell'aggiunta nel paesaggio edificato del nucleo. Anche da questo particolare profilo, la licenza non viola il diritto. Resta riservato quanto verrà esposto qui appresso.

2.2.7. Inserimento nel paesaggio

2.2.7.1. Secondo l'art. 6 cpv. 1 NAPR gli edifici e gli impianti devono essere inseriti in modo opportuno nel paesaggio. Per inserimento nel paesaggio, precisa il cpv. 2, si intende una composizione architettonica ed urbanistica che tenga conto di una lettura morfologica del sito specifico e che sia nel contempo capace di essere elemento costitutivo qualificato del disegno complessivo degli spazi costruiti e liberi. Nella relazione tecnica accompagnante i progetti, aggiunge il cpv. 3, devono essere illustrati i criteri materiali utilizzati per l'inserimento del progetto nel paesaggio.

La nozione di inserimento opportuno nel paesaggio è di natura indeterminata (Adelio Scolari, Diritto amministrativo, II. ed., Cadenazzo 2002, n. 396 seg.). Essa si distingue dai concetti di alterazione e deturpazione contenuti nel DLBN/RBN, poiché non si limita a sancire un divieto, ma - analogamente al principio ancorato nell'art. 94 cpv. 2 Lst - impone un obbligo, esigendo che l'edificazione si inserisca convenientemente nel quadro ambientale. La nozione configura una clausola estetica positiva, appartenente al diritto comunale autonomo, la quale conferisce al municipio una certa latitudine di giudizio in punto all'individuazione del suo contenuto precettivo (cfr. STA 52.2011.323 del 22 luglio 2013 consid. 3.2.; 52.2010.147 del 24 agosto 2010, confermata da STF 1C.442/210 e 1C.448/2010 del 16 settembre 2011 con rinvii, in RtiD I-2012 n. 11). Contenuto, che deve essere reperito nel quadro delle precisazioni fornite dal secondo capoverso, sulla scorta dei criteri materiali utilizzati per l'inserimento del progetto nel paesaggio (cpv. 3), tenendo debitamente conto dello scopo di salvaguardare i caratteri architettonici e storici del nucleo, enunciato dall'art. 49.2.1. NA-NV.

2.2.7.2. Il progetto in discussione prevede di sopraelevare l'edificio situato al centro di un complesso di tre stabili, di dimensioni sostanzialmente uguali, che delimitano il lato nord della piazza Frasca di Breganzona. La controversa aggiunta introduce un elemento di discontinuità, che altera in modo marcato l'attuale composizione architettonica ed urbanistica di questo lato della piazza, rompendo l'allineamento dei cornicioni e dei colmi dei tetti dei tre edifici. Tanto dal profilo delle forme, quanto dal profilo degli ingombri non è dato di vedere come si possa ragionevolmente pretendere che la composizione architettonica ed urbanistica derivante dall'innalzamento tenga conto di una lettura morfologica del sito. Soltanto la casa Frasca presenta un loggiato che si innalza oltre il tetto degli edifici circostanti, ma questo elemento costruttivo, a differenza del loggiato qui in esame, risulta perfettamente integrato nell'edificio sottostante, del quale riprende fedelmente i caratteri tipologici e morfologici. Non si presenta come un corpo estraneo ed incoerente per foggia e materiali.

Parimenti, non è nemmeno dato di vedere come si possa sostenere che l'aggiunta, abbondantemente sporgente dal tetto degli edifici contigui, sia capace di essere elemento costitutivo qualificato del disegno complessivo degli spazi liberi e costruiti, come esige l'art. 6 cpv. 2 NAPR. La relazione tecnica spiega invero che il nuovo disegno di facciata presenta degli elementi che si inseriscono nel contesto preesistente, cercando di riprenderne le linee e le proporzioni, ma anche segnando con decisione la presenza della nuova volumetria che si prevede di aggiungere. La spiegazione non appare per nulla convincente. L'aggiunta, anche se costituita da una struttura in acciaio relazionata con la facciata sottostante e dall'aspetto molto leggero, si propone in effetti come un elemento nuovo, di fattura moderna, deliberatamente staccato dalla porzione intonacata, che si qualifica deprimendo e mortificando l'edificio su cui insiste. Anche dal profilo dei materiali (metallo, vetro) impiegati, costituisce un'appendice, che - senza presentare particolari pregi architettonici - si impone all'attenzione per il solo fatto di sopravanzare gli edifici circostanti. La suddivisione del nuovo piano in una parte chiusa da vetrate ed in una parte aperta non contribuisce dal canto suo a migliorarne l'inserimento nel paesaggio edificato.

Pur tenendo conto dei limiti posti a questo Tribunale dalla legge e dall'autonomia comunale al controllo dell'interpretazione data dall'autorità decidente ad una nozione giuridica indeterminata qual è quella di inserimento opportuno nel paesaggio, le conclusioni alle quali è pervenuto l'esecutivo comunale non appaiono sostenibili, poiché propone una soluzione architettonica che altera e snatura in misura inaccettabile uno dei pochi angoli ancora integri del vecchio nucleo di Breganzona.

Fondate, dal profilo dell'art. 6 NAPR, appaiono di conseguenza le contestazioni sollevate dall'insorgente in relazione all'adeguatezza dell'inserimento dell'aggiunta nel paesaggio.

3. Diritto cantonale

3.1. L'art. 94 cpv. 2 Lst , in vigore dal 1° gennaio 2012, sancisce il principio che impone alle costruzione di inserirsi nel paesaggio in maniera ordinata e armoniosa (clausola estetica positiva).

Una costruzione, precisa l'art. 100 del regolamento della Lst del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 7.1.1.1.1), è inserita nel paesaggio in maniera ordinata e armoniosa quando si integra nello spazio circostante, ponendosi in una relazione di qualità con le preesistenze e le caratteristiche dei luoghi. Non basta che non lo deturpi o non lo alteri. Deve collocarsi in un rapporto corretto ed equilibrato con il contesto territoriale che forma il paesaggio.

Nei nuclei, l'applicazione di questo principio operativo, subentrato alle clausole estetiche negative (divieto di deturpazione dei paesaggi pittoreschi e divieto di alterazione dei siti pittoreschi) previste dal DLBN, compete al Cantone, che vi provvede per il tramite dell'UNP (art. 99 cpv. 1 lett. b Lst; 109 cpv. 1 lett. b RLst).

3.2. In concreto, l'UNP si è limitato a rilevare che l'ampliamento verticale non risulta vietato dalle norme di piano regolatore in vigore (cfr. avviso cantonale del 14 febbraio 2012 n. 76302). Non ha valutato l'inserimento della sopraelevazione nel paesaggio in applicazione dell'art. 94 Lst, che a quel momento era da poco entrato in vigore.

Chiamato a prendere posizione sull'eccezione sollevata dal vicino opponente con il ricorso al Consiglio di Stato, l'UNP ha escluso che l'intervento, interessante un paesaggio dichiarato pittoresco, disattendesse il divieto di deturpazione sancito dal DLBN.

Il Consiglio di Stato ha condiviso questa conclusione, ritenendo che il DLBN continuasse ad essere applicabile in forza dell'art. 107 Lst, giusta il quale le procedure in corso prima dell'entrata in vigore della Lst sono concluse secondo il diritto anteriore. A torto, tuttavia, perché la riserva del diritto anteriore riguarda soltanto le procedure pianificatorie e non quelle fondate sulla LE (cfr. STA 52.2102.172 dell'11 dicembre 2012, consid. 5.).

La mancata applicazione dell'art. 94 Lst da parte dell'UNP non impone comunque di retrocedere gli atti a questa istanza affinché emani un nuovo avviso fondato su tale disposizione. Si può in effetti prescindere da un rinvio, poiché il ricorso va in ogni caso respinto già per i motivi esposti al considerando 2. Se si considerano le perplessità che già traspaiono dall'avviso 14 febbraio 2012 dell'UNP, a torto fondato sul divieto di deturpazione del DLBN, non si vede d'altronde come un nuovo avviso retto dall'art. 94 cpv. 2 Lst potrebbe giungere a conclusioni diverse da quelle che si impongono in applicazione dell'art. 6 NAPR. A maggior ragione si giustifica questa conclusione se si considera che in un primo tempo l'UNP aveva giudicato il progetto lesivo del divieto di alterazione (cfr. avviso del 20 ottobre 2011), ritenendo, a torto, che il vecchio nucleo di Breganzona, fosse un sito pittoresco.

                                   4.   4.1. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando la licenza impugnata ed il giudizio governativo che la conferma, siccome lesivi del diritto.

4.2. La tassa di giustizia (art. 28 LPamm) è a carico dei resistenti in solido in quanto soccombenti. Non si assegnano ripetibili (art. 31 LPamm) poiché l'insorgente è comparso come avvocato in causa propria.

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza, sono annullate:

1.1.   la decisione 3 luglio 2012 del Consiglio di Stato (n. 3810);

1.2.   la licenza edilizia 22 marzo 2012 rilasciata dal municipio di Lugano a CO 1 e CO 2 per ristrutturare e sopraelevare uno stabile (part. __________) situato nel nucleo di Breganzona.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è a carico dei resistenti in solido. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                                   4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

52.2012.313 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 14.02.2014 52.2012.313 — Swissrulings