Incarto n. 52.2012.308
Lugano 24 novembre 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente, Flavia Verzasconi, Stefano Bernasconi
segretaria:
Giorgia Ponti, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 16 agosto 2012 di
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la risoluzione 3 luglio 2012 (n. 3828) con cui il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso dell'insorgente avverso la decisione 11 gennaio 2012 del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS), in merito al riconoscimento dei titoli di studio per la determinazione del suo stipendio;
ritenuto, in fatto
A. Dopo aver conseguito la maturità professionale tecnica alla Scuola Arti e Mestieri di Bellinzona nel giugno 1998, RI 1 ha frequentato al Conservatorio della Svizzera italiana (in seguito: CSI) il corso Studio di base, terminato nel 2002, e in seguito il Corso di Studio 1 (pedagogia musicale), ottenendo nel 2004 il diploma di pedagogia musicale. Nel gennaio 2010 ha conseguito il Master of Arts in Secondary Education, rilasciato dal Dipartimento della Formazione e dell'apprendimento della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, che lo abilita all'insegnamento della materia musica nelle scuole medie.
B. Il 7 gennaio 2011 è stato pubblicato sul foglio ufficiale del Cantone Ticino il concorso per la nomina e l'incarico di docenti per l'anno scolastico 2011/2012 (FU n. 7/2011, pag. 567 e segg.). Il bando di concorso prevedeva, quale requisito generale per l'insegnamento nelle scuole medie, il possesso del certificato di abilitazione all'insegnamento nelle scuole medie superiori rilasciato dall'Alta scuola pedagogica (ASP) di Locarno, dalla SUPSI-DFA di Locarno o riconosciuto dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE). Quale condizione particolare per la materia di educazione musicale nel bando di gara era richiesta l'abilitazione musicale nelle scuole medie, rilasciata dall'IAA, dall'ASP di Locarno, dalla SUPSI-DFA di Locarno o riconosciuta dalla CDPE per le scuole di livello secondario I per la materia di musica. Per la classe e lo stipendio annuo (compresa la tredicesima mensilità) era specificato quanto segue:
- 30-31 (minimo fr. 84'762.-/massimo fr. 117'502.-) con titolo accademico;
- 29-30 (minimo fr. 81'889.-/massimo fr. 111'513.-) con titolo intermedio;
- 28-30 (minimo fr. 79'020.-/massimo fr. 111'513.-) senza titolo specifico;
C. a. Al concorso, per la materia di educazione musicale, ha partecipato RI 1, già incaricato per l'insegnamento della medesima disciplina durante gli anni scolastici 2009/2010 (9 ore settimanali) e 2010/2011 (21.24 ore settimanali) con uno stipendio iniziale corrispondente alla classe 29 al minimo, dedotto il 3% (cfr. scritto 12 ottobre 2009 Sezione amministrativa e successivo del 16 luglio 2010).
b. Con risoluzione 23 agosto 2011, il Consiglio di Stato ha nuovamente incaricato RI 1 dell'insegnamento dell'educazione musicale nelle scuole medie di __________ e __________ per un totale di 22.24 ore settimanali per l'anno scolastico 2011/2012. La decisione gli è stata comunicata da parte della Sezione amministrativa il 26 agosto 2011. Questo atto non menzionava alcunché in merito allo stipendio che il docente avrebbe percepito.
c. Il 15 settembre 2011 l'Ufficio dell'insegnamento medio ha comunicato a RI 1 che ai fini della determinazione dello stipendio in concreto faceva stato solo lo Studio base conclusosi nel 2002 e sostituito, dopo la riforma di Bologna nel 2005, da un Bachelor of Arts in Music, equivalente ad un titolo intermedio. Il Diploma di pedagogia musicale quale insegnante di fisarmonica ottenuto dall'interessato nel 2004, invece, non poteva avere alcun influsso sul trattamento salariale poiché era da considerarsi alla stregua di un master di tipo professionale.
d. Contro quest'ultima determinazione RI 1 ha interposto reclamo alla Divisione della scuola, che l'ha respinto con decisione dell'11 gennaio 2012 con la seguente motivazione:
"(…) si prende atto che il ricorrente ha conseguito un titolo disciplinare equivalente ad un master universitario non preceduto da un bachelor poiché il 27 aprile 2004, data del rilascio del Diploma di pedagogia musicale da parte del Conservatorio della Svizzera italiana (CSI), non era ancora stata introdotta la cosiddetta Riforma di Bologna (entrata in vigore solo nel 2005 nelle Scuole universitarie svizzere di musica), come d'altronde riconosciuto in data 14 marzo 2011 da parte del dir. __________ del CSI; di conseguenza da un punto di vista formale il precedente "Studio di Base" conseguito nel 2002 presso lo stesso CSI non può essere considerato un Bachelor of Arts perché sarebbe un'attribuzione retroattiva, prova ne è che gli esami superati non sono stati valutati in ECTS. (…)"
D. a. RI 1 ha contestato la decisione della Divisione della scuola dinanzi al Consiglio di Stato, chiedendo di rivalutare la situazione in considerazione del fatto che il nuovo sistema di studi non avrebbe invalidato il diploma conseguito nel 2002 (Studio base), ma lo avrebbe parificato ad un bachelor. Egli disporrebbe pertanto di titoli di studio accademici completi e non solo intermedi, come erroneamente considerato ai fini della determinazione del suo salario.
b. Con risoluzione 3 luglio 2012 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso, in buona sostanza appellandosi ai medesimi motivi già esplicitati dalla precedente autorità dipartimentale.
E. a. RI 1 ha quindi interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo contro la decisione governativa, riproponendo le medesime domande rimaste inascoltate dinanzi alle precedenti istanze ricorsuali e per gli stessi motivi.
b. Al gravame si sono opposti il Consiglio di Stato e la Sezione amministrativa del DECS con motivazioni che verranno riprese se necessario nei successivi considerandi.
c. Nelle ulteriori comparse scritte le parti si sono confermate nelle precedenti allegazioni e domande.
d. In occasione dell'udienza di discussione del 18 febbraio 2013 la causa è stata sospesa al fine di una conferma dell'equivalenza del titolo di studio ottenuto dal ricorrente con i diplomi rilasciati dopo l'entrata in vigore della Riforma di Bologna.
e. Con scritti 17 gennaio 2014 e 17 febbraio 2014 le parti hanno riconfermato al Tribunale le loro rispettive posizioni.
Considerato, in diritto
1. 1.1. Alla presente fattispecie è applicabile la legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 2.5.4.1) nella sua versione in vigore fino al 31 luglio 2012, in virtù delle norme transitorie del cap. VII cpv. 1 della legge che modifica la legislazione in materia di pubblico impiego del 17 aprile 2012, pubblicata in BU 29/2012 del 6 luglio 2012.
1.2. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 67 cpv. 1 LORD. Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e personalmente interessato dalla decisione impugnata (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; BU 1966, 181) e il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm).
1.3. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza ulteriore istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
2. Il ricorrente ha partecipato al concorso indetto per l'assunzione di docenti di educazione musicale per le scuole medie per l'anno scolastico 2011/2012. Ammesso il possesso dei requisiti richiesti nel bando (ossia l'abilitazione per l'insegnamento nelle scuole medie rilasciata dalla SUPSI-DFA nel 2010), egli ha quindi iniziato la sua attività quale docente di musica ad orario parziale nelle scuole medie di __________ e __________. Oggetto del presente litigio è unicamente la natura dei titoli di studio ottenuti dal ricorrente al CSI nel 2002 e nel 2004, che portano ad un differente trattamento salariale se questi devono essere considerati di tipo accademico, come preteso nel gravame, o intermedio, come sostenuto dalle istanze inferiori.
3. 3.1. Nel 1999 la Svizzera ha firmato, unitamente ad altri 28 paesi europei, la cosiddetta "Dichiarazione di Bologna" che ha dato avvio ad un processo di riforma del sistema di istruzione superiore a carattere internazionale avente lo scopo di realizzare entro il 2010 uno Spazio europeo dell'istruzione superiore. Uno degli elementi cardine della riforma di Bologna è costituito dall'adozione di un sistema di cicli di studi a due livelli: il primo per l'ottenimento del titolo di "bachelor" e il secondo che termina con il titolo di "master". Questa struttura di cicli di studio e la denominazione dei titoli rilasciati sono state uniformate a livello nazionale e internazionale. La Svizzera ha quindi accolto nel proprio sistema di studi universitari le indicazioni scaturite dal processo di Bologna, che ha fatto proprie, tra le altre, nelle Direttive della Conferenza universitaria svizzera per il rinnovamento coordinato dell'insegnamento nelle università svizzere nell'ambito del processo di Bologna del 4 dicembre 2003 (Direttive di Bologna; RS 414.205.1), in vigore dal 1. gennaio 2004. Tali indirizzi fanno appunto stato, per università e politecnici federali, dei cicli di studio suddivisi in due livelli: il primo, dopo l'ottenimento di 180 punti di credito (studio di bachelor) e il secondo, con 90-120 punti di credito (studio di master; cfr. art. 1 cpv. 1 Direttive di Bologna). Lo studio di bachelor e lo studio di master insieme sostituiscono l'attuale studio di diploma o di licenza (art. 1 cpv. 2 Direttive di Bologna). Accanto a tali disposizioni, l'art. 6a, in vigore dal 1. febbraio 2006, precisa, quale norma transitoria tendente ad armonizzare il passaggio dal vecchio modello di studi e quello attuale secondo il sistema attuato con la riforma di Bologna, che le licenze e i diplomi universitari equivalgono a un diploma di master.
3.2. A seguito di queste riforme scolastiche, anche per le scuole universitarie professionali, come il CSI, è stato introdotto il medesimo sistema di studi su due livelli, di cui il primo si conclude con l'ottenimento del diploma di bachelor e il secondo con il diploma di master (cfr. art. 4 cpv. 1 della legge federale sulle scuole universitarie professionali del 6 ottobre 1995; LSUP; RS 414.71). Secondo le disposizioni transitorie B cpv. 1 LSUP la Confederazione provvede a organizzare le necessarie conversioni dei titoli conferiti secondo il diritto anteriore. A questo proposito, l'ordinanza sull'istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali dell'11 settembre 1996 (OSUP; RS 414.711) prevede che i titolari di un diploma di una scuola universitaria professionale ottenuto di regola dopo tre anni di studio - prima dell'entrata in vigore del nuovo sistema di studi possono portare, in aggiunta al titolo protetto della rispettiva materia, il titolo supplementare bachelor (Disposizioni transitorie B cpv. 1 lett. b). Tale normativa è stata oggetto di ulteriori approfondimenti da parte di un gruppo di lavoro istituito a livello federale per valutare l'equivalenza del curriculum di determinati studi, tra cui quello della musica, non solo al diploma di bachelor, come previsto nella menzionata OSUP, bensì a quello superiore di master. Sulla base del Rapporto concernente il diritto di portare il titolo di master per i titolari di un diploma SUP stilato dal gruppo di lavoro il 31 ottobre 2009, l'UFFT ha quindi dato atto (…) del livello superiore e delle ulteriori competenze maturate dai titolari di un diploma SUP di diritto previgenti - rispetto ai titolari di diploma bachelor - nei settori musica, linguistica applicata, psicologia applicata e arte. Nel settore musica ciò avverrà mediante l'attestato di equivalenza del diploma master. (…) i titolari di un diploma SUP previgente possono richiedere alla SUPSI un attestato di equivalenza del diploma di master (cfr. scritto 10 gennaio 2011 dell'UFFT al DECS). Concretamente, ciò significa che le competenze acquisite con la precedente formazione (prima della riforma di Bologna) sono equivalenti alla nuova e attuale formazione nella sua integralità, sia in riferimento al livello di bachelor che a quello di master. E questo indipendentemente dal fatto che il percorso scolastico precedente non poteva essere valutato con il sistema attuale dei crediti ECTS (cfr. anche email 6 settembre 2012 UFFT al CSI, in particolare punti n. 2-5). L'equivalenza deve essere ritenuta siccome riferita a tutto il percorso formativo che ora porta al titolo di master.
3.3. Giusta l'art. 1a cpv. 1 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 (LStip; RL 2.5.4.4) la pianta e la classificazione degli impiegati dello Stato e dei docenti e le relative modificazioni sono stabilite dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo, sulla base della descrizione e della valutazione di ogni singola funzione o categoria di funzioni. Richiamata quest'ultima disposizione, il Governo ha emanato il regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello Stato del 21 dicembre 2010 (BU 2010, 573), il quale distingue i dipendenti per funzione, separandoli in distinti capitoli per ciascun Dipartimento al quale appartengono. A ciascuna funzione è attribuita una classe di organico esattamente definita, unica o con possibili alternative indicate. Per quanto concerne i docenti di scuola media, il menzionato regolamento prevede tre differenti classificazioni, rettamente riprese anche nel bando di concorso: 30-31 (con titolo accademico), 29-30 (con titolo intermedio) e 28-30 (senza titolo specifico). Il regolamento non definisce le nozioni di titolo accademico e titolo intermedio. Tali concetti sono esplicitati nella risoluzione governativa 20 giugno 2006 (n. 2972) a seguito dei ricordati cambiamenti intervenuti nella formazione universitaria e nella diversa denominazione dei titoli di studio con la riforma di Bologna. Per "titolo accademico" si definisce quindi la licenza universitaria, attualmente sostituita dal master universitario (270/300 crediti ECTS), mentre per "titolo intermedio" si intende una formazione triennale attualmente indicata con il nome bachelor (180 crediti ECTS; cfr. ris. gov. citata, n. 1 e 2).
4. Nel caso concreto il ricorrente ha seguito la sua formazione professionale prima dell'entrata in vigore della riforma di Bologna. Ha dapprima frequentato lo Studio di base, conclusosi con successo nel 2002, e in seguito il Corso di Studio I (Pedagogia musicale) nel 2004, ottenendo il diploma di pedagogia musicale quale insegnante di fisarmonica. Tale formazione non prevedeva, come quella attuale, dei percorsi formativi predisposti in due livelli (bachelor e master), sconosciuti a quel momento. Formalmente il ricorrente non dispone quindi di un bachelor (rilasciato ora di regola dopo tre anni di studi) e di un master (ottenuto dopo ulteriori due anni) secondo gli attuali canoni scolastici. Ciò non significa tuttavia che il diploma da esso conseguito sia divenuto privo di valore con l'entrata in vigore della riforma di Bologna. In effetti, come appena ricordato, per il contenuto delle materie apprese e i temi approfonditi, le competenti autorità federali hanno riconosciuto l'equivalenza di tale diploma con l'attuale diploma di master, ossia un diploma di ulteriore qualificazione professionale che attesta conoscenze degli studenti maggiormente approfondite, specializzate e fondate sulla ricerca (art. 4 cpv. 3 LSUP). Contrariamente a quanto sostenuto dall'autorità dipartimentale prima e dal Consiglio di Stato poi, il diploma del ricorrente deve dunque essere considerato alla stessa stregua dell'attuale titolo di studio completo (master preceduto da bachelor) e non solo al diploma di master (non ottenibile senza previo diploma di bachelor; cfr. art. 5 cpv. 4 LSUP). Tra l'altro, le autorità inferiori cadono in una palese contraddizione laddove sostengono che il diploma di pedagogia musicale del ricorrente sarebbe paragonabile ad un solo master non preceduto da bachelor per poi considerarlo, ai fini della determinazione dello stipendio, un titolo intermedio che, secondo la definizione data dal medesimo Consiglio di Stato nella risoluzione governativa del 20 giugno 2006 (n. 2972), corrisponderebbe ad una formazione triennale indicata con il nome di bachelor. Di conseguenza, il diploma in pedagogia musicale quale insegnante di fisarmonica del ricorrente, in quanto equivalente all'attuale diploma (completo) di master, deve essere considerato quale titolo accademico ai sensi della risoluzione governativa che definisce la natura dei titoli ai fini della determinazione dello stipendio dei docenti di scuola media. Il ricorso deve quindi essere accolto, con l'annullamento della decisione impugnata e delle decisioni dipartimentali da questa protette.
5. Visto quanto precede, non si preleva tassa di giustizia. Al ricorrente, che solo in questa sede si è avvalso del patrocinio di un legale, viene riconosciuta un'indennità per ripetibili (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 3 luglio 2012 (n. 3828) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. le decisioni 15 settembre 2011 dell'Ufficio dell'insegna-mento medio e 11 gennaio 2012 della Divisione della scuola sono annullate;
1.3. il diploma di pedagogia musicale quale insegnante di fisarmonica rilasciato dal CSI al ricorrente è riconosciuto quale titolo accademico.
2. Non si preleva tassa di giustizia. Lo Stato rifonderà al ricorrente fr. 1'000.- per ripetibili di questa sede.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La segretaria