Incarto n. 52.2012.297
Lugano 25 settembre 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, vicepresidente, Matteo Cassina, Flavia Verzasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 27 luglio 2012 del
Comune di RI 1, rappresentato dal suo municipio,
contro
la decisione 3 luglio 2012 (n. 3809) del Consiglio di Stato, che respinge il gravame del ricorrente avverso la risoluzione con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, approvando il nuovo regolamento organico dei dipendenti del comune di RI 1, ha apportato delle modifiche d'ufficio all'art. 78 del medesimo;
viste le risposte:
- 7 agosto 2012 della Sezione degli enti locali;
- 22 agosto 2012 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Con risoluzione del 12 dicembre 2011 il consiglio comunale di __________ ha approvato il nuovo regolamento organico dei dipendenti comunali (ROD), comprendente anche, per quanto qui più interessa, l'art. 78 del seguente tenore:
"Art. 78 – Corpo pompieri 1. I capi squadra, gli operai, gli addetti alla manutenzione dei servizi esterni e del Centro sportivo e balneare sono tenuti a prestare servizio nel Corpo pompieri di __________. 2. Gli altri dipendenti possono far parte del medesimo corpo a titolo volontario con l'autorizzazione del Municipio. 3. L'obbligo di appartenenza cade con il compimento del 50esimo anno d'età e con un minimo di 15 anni di servizio attivo."
La decisione del legislativo comunale è quindi stata pubblicata agli albi e non è stata oggetto né di ricorsi, né di referendum. Di conseguenza, il 2 febbraio 2012 il municipio di __________ ha sottoposto al Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, una domanda di approvazione del nuovo ROD, giusta quanto previsto dall'art. 188 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2).
B. Con decisione 26 marzo 2012 quest'ultima autorità ha approvato la nuova normativa comunale, apportandovi alcune modifiche d'ufficio. Per quanto concerne in particolare l'art. 78 ROD, essa lo ha modificato nel seguente modo:
"Art. 78 – Corpo pompieri I dipendenti possono far parte del corpo pompieri di __________, a titolo volontario con l'autorizzazione del Municipio."
Mediante giudizio del 3 luglio 2012 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto dal comune di RI 1 avverso la modifica d'ufficio apportata all'art. 78 ROD dalla Sezione degli enti locali. Il Governo ha in sostanza ritenuto che l'attuale regolamentazione cantonale in materia di lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura è concepita in funzione del principio secondo cui l'attività pompieristica è basata sul volontariato, ragione per la quale non sarebbe possibile prevedere a livello di regolamentazione comunale delle disposizioni che istituiscono l'obbligatorietà dell'appartenenza al corpo pompieri per certe categorie di dipendenti.
C. Avverso quest'ultima pronuncia il comune di RI 1 insorge ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che lo stesso sia annullato e che l'art. 78 ROD venga ratificato così come approvato dal consiglio comunale il 12 dicembre 2011. Il ricorrente lamenta la violazione della sua autonomia comunale. Contesta che la norma litigiosa contrasti con il diritto cantonale, il quale non conterrebbe alcun divieto circa la possibilità di prevedere per certe categorie di dipendenti comunali l'obbligo di prestare servizio nel corpo pompieri. A questo proposito rileva inoltre che nelle procedure di assunzione questa particolarità viene esplicitamente indicata, ragione per la quale le persone che postulano per un simile posto sono perfettamente consce dell'onere di servizio che incombe loro in caso di assunzione. Domanda quindi che al ricorso sia concesso l'effetto sospensivo.
D. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni. Da parte sua la Sezione degli enti locali non prende posizione sul gravame.
Considerato, in diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e discende dall'art. 60 cpv. 2 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1). La legittimazione a ricorrere del comune è certa (art. 43 LPamm). Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
2.Il comune disciplina mediante regolamenti le materie che rientrano nelle proprie competenze (art. 186 cpv. 1 LOC).
Una volta approvati dall'organo legislativo, i regolamenti comunali devono essere esposti al pubblico, previo avviso sugli albi comunali (art. 187 LOC). Trascorsi i termini di esposizione, i regolamenti devono essere sottoposti al Consiglio di Stato per approvazione (art. 188 cpv. 1 LOC). Nella procedura di approvazione dei regolamenti comunali quest'ultimo, valendosi dei poteri di vigilanza conferitigli dall'art. 194 LOC può apportare d'ufficio modificazioni o aggiunte al regolamento per metterlo in consonanza con le norme della costituzione e delle leggi, approvare il regolamento ritenuto lo stralcio delle disposizioni non conformi alle leggi o sospendere l'approvazione del regolamento o di singole sue disposizioni, con invito al comune a procedere alle modificazioni e completazioni del caso, assegnando a tale scopo un termine adeguato (art. 189 cpv. 1 LOC).
Con l'approvazione del Consiglio di Stato i regolamenti diventano esecutivi, ciò che non estingue comunque il diritto di ricorso in ogni caso di sua applicazione (art. 190 LOC).
3.3.1. Come esposto in narrativa, il Governo cantonale ha tutelato la modifica d'ufficio dell'art. 78 ROD apportata in sede di approvazione della nuova normativa comunale dalla Sezione degli enti locali, ritenendo in sostanza che, così come era stata adottata dal consiglio comunale di __________, la disposizione fosse contraria al diritto cantonale. Il comune ricorrente contesta in questa sede le conclusioni a cui è giunto il Governo, sostenendo che in verità non sussisterebbe alcuna incompatibilità con il diritto di rango superiore, ragione per la quale, disponendo e confermando la modifica d'ufficio in parola, la Sezione degli enti locali e, rispettivamente, il Consiglio di Stato avrebbero leso la sua autonomia comunale. Le tesi del comune appaiono fondate e come tali vanno accolte.
3.2. In Ticino, l'organizzazione dei corpi pompieri esistenti sul territorio è disciplinata dalla legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura del 5 febbraio 1996 (LLI; RL 9.2.2.1) e dal relativo regolamento del 7 aprile 1998 (RLLI; RL 9.2.2.2). L'art. 10 cpv. 1 LLI attribuisce ai comuni la competenza di istituire, organizzare e se del caso sciogliere i corpi pompieri urbani e di montagna, con riserva di ratifica da parte del Governo cantonale. Nella misura in cui la legislazione cantonale non istituisce alcun obbligo per i cittadini di prestare servizio nei corpi pompieri, si deve ammettere che l'attuale organizzazione del settore è sostanzialmente fondata sul volontariato per quanto attiene perlomeno alla formazione dell'ossatura di base della struttura. Fatto, questo, che comunque non ha impedito negli ultimi anni, soprattutto nei Centri di soccorso cantonali di categoria A (art. 6, 7 lett. a e 8 cpv. 1 RLLI), di reclutare dei professionisti, vale a dire dei dipendenti comunali assunti per svolgere completamente o parzialmente la funzione di pompiere.
3.3. Ora, tenuto conto di quanto precede, non è oggettivamente dato di vedere in che modo la regolamentazione cantonale attualmente in vigore possa impedire al comune di RI 1 di continuare ad avere nel proprio ROD una disposizione che preveda, come già avveniva sotto il regime del vecchio ROD del 7 aprile 2003 (cfr. art. 76 vROD), che determinati dipendenti, quali segnatamente i capi squadra, gli operai, gli addetti alla manutenzione dei servizi esterni e del Centro sportivo e balneare di __________, siano tenuti, al fianco delle loro usuali mansioni, a prestare servizio quali pompieri nel corpo locale. Innanzitutto occorre considerare che la LLI non sancisce alcun obbligo assoluto per i comuni di organizzare l'attività pompieristica facendo affidamento esclusivamente su degli effettivi di milizia reclutati su base volontaria, dovendo un simile sistema servire unicamente a costituire l'ossatura di base dei singoli corpi (cfr. in proposito: messaggio del Consiglio di Stato n. 4393 del 22 marzo 1995 concernente la legge sulla lotta contro gli incendi, cap. III). A prescindere da questo importante aspetto, va comunque detto che la controversa disposizione comunale non introduce una sorta di obbligo generalizzato di prestare servizio, il quale effettivamente potrebbe porre dei problemi dal profilo di una sua compatibilità con il diritto di rango superiore. Essa si rivolge infatti ad una cerchia ristretta e ben definita di dipendenti comunali. Inoltre, come giustamente rilevato dal ricorrente, occorre considerare che le persone che postulano per uno dei posti di lavoro contemplati dall'art. 78 cpv. 1 ROD, nella versione approvata dal consiglio comunale, sono perfettamente consapevoli che, in caso di assunzione, i loro compiti, oltre a quelli direttamente legati alla funzione messa a concorso, comprendono anche l'impegno di servire quali pompieri nel corpo comunale. In questo senso, si deve considerare che in sostanza anche per queste persone la partecipazione all'attività pompieristica avviene su base volontaria, in quanto chi non è disposto a svolgere un simile compito semplicemente non ha che da astenersi dal concorrere per una delle posizioni che comportano un simile onere accessorio. Per quanto attiene invece ai dipendenti già in carica, la loro situazione non cambia rispetto al passato, visto che già il precedente ROD del 2003 contemplava all'art. 76 una norma del tutto analoga a quella oggetto dell'odierno contendere, ragione per cui si deve ritenere che essi avevano già espresso in forma tacita il loro assenso a svolgere questo servizio al momento in cui hanno accettato l'assunzione. Riguardo infine alle ragioni che hanno indotto il legislativo di __________ a riprendere dal vecchio ROD la soluzione normativa qui in discussione, è sufficiente in questa sede rilevare come le stesse, diffusamente illustrate negli allegati processuali inoltrati dal comune, risultino del tutto sostenibili e pertinenti, ragione per la quale non prestano il fianco a nessuna critica. Ne discende dunque che l'art. 78 ROD, nella versione adottata dal consiglio comunale il 12 dicembre 2011, non si pone in contrasto con il diritto cantonale e prevede delle disposizioni che rientrano ancora nel margine di autonomia che l'art. 10 LLI lascia ai comuni in merito all'organizzazione del servizio pompieristico. Pertanto non sussistevano le condizioni previste dall'art. 189 cpv. 1 LOC per procedere ad una modifica d'ufficio di questa disposizione. Avendolo fatto, la Sezione degli enti locali, dapprima, e il Consiglio di Stato, in seguito, hanno violato l'autonomia comunale di __________.
4. 4.1. Stante tutto quanto precede, il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata annullata unitamente a quella del 26 marzo 2012 della Sezione degli enti locali, limitatamente alla modifica d'ufficio apportata all'art. 78 ROD. Con l'emanazione del presente giudizio la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al gravame diviene priva d'oggetto. 4.2. Visto l'esito, non si prelevano né tasse, né spese (art. 28 LPamm) e non si aggiudicano ripetibili (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza sono annullate:
1.1. la decisione 3 luglio 2012 (n. 3809) del Consiglio di Stato;
1.2. la decisione 26 marzo 2012 della Sezione degli enti locali, limitatamente al punto in cui dispone la modifica d'ufficio dell'art. 78 ROD di __________.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il segretario