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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 08.05.2012 52.2012.178

8 mai 2012·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,136 mots·~6 min·3

Résumé

Ricorso contro il preventivo del committente reso noto in occasione dell'apertura delle offerte. Cambiamento di giurisprudenza. Sono considerate decisioni autonomamente impugnabili solo quelle puntualmente indicate nella legge

Texte intégral

Incarto n. 52.2012.178  

Lugano 8 maggio 2012  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo

Stefano Bernasconi, vicepresidente

assistito dalla segretaria:

  Paola Passucci, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 7 maggio 2012 della

RI 1, patrocinata da: PA 1,  

contro  

il preventivo del committente reso noto in occasione dell’apertura delle offerte nell’ambito del concorso indetto dal Consiglio di Stato, tramite il Dipartimento delle finanze e dell’economia, per aggiudicare le opere da costruzione in elementi prefabbricati di calcestruzzo e muratura occorrenti alla Scuola media di __________;

letti ed esaminati gli atti;

richiamato l'art. 48 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1);

ritenuto,                           in fatto

                                         che il 14 marzo 2012 il Dipartimento delle finanze e dell’econo-mia ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere da costruzione in elementi prefabbricati di calcestruzzo e muratura occorrenti alla Scuola media di __________ (FU n. __________ pag. __________);

      che il bando di concorso (lett. d) e la documentazione di gara (pos. 224.110) stabilivano che le opere sarebbero state aggiudicate al miglior offerente, tenendo conto dei seguenti criteri e fattori di ponderazione:

1.      economicità-prezzo                                                     50%

2.      attendibilità delle offerte                                             20%

3.      qualità dell’imprenditore                                            15%

4.      termini                                                                            10%

5.      formazione apprendisti                                                 5%

che il capitolato d'appalto precisava tutti i parametri che sarebbero stati utilizzati per la valutazione di ogni singolo criterio di aggiudicazione; in particolare, specificava che il punteggio per l’attendi-bilità del prezzo sarebbe stato assegnato sulla scorta di un calcolo basato in parte sul preventivo del committente;

che il preventivo, reso noto in occasione dell’apertura delle offerte, avrebbe anche permesso di escludere dall’aggiudicazione le offerte superiori alle cifre prospettate dalla stazione appaltante (pos. 259.110 capitolato);

che alla gara hanno partecipato quattro ditte del ramo; le loro offerte sono state aperte in seduta pubblica alle ore 14.00 del 26 aprile 2012, come previsto nel bando;

che all’inizio della seduta è stata pure aperta la busta contenente il preventivo del committente, ammontante a fr. 500'000.-;

che contro il preventivo massimo della committenza la ditta RI 1 di __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando che previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame ne venga accertata l’illiceità, con conseguente annullamento dell’intera procedura concorsuale;

che l'insorgente ritiene in sostanza che in alcune posizioni determinanti il preventivo sia sottocosto e nel complesso si avveri insostenibile;

che non sono state chieste osservazioni alle controparti stante la manifesta inammissibilità dell’impugnativa (art. 48 LPamm);

considerato,                   in diritto

      che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;

che non ponendo questioni di principio né di rilevante importanza ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1.) il gravame può essere evaso da un giudice unico;

                                         che in quanto partecipante al concorso, la è senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm);

                                         che entro questi limiti, il ricorso, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è dunque ricevibile in ordine;

                                         che giusta l'art. 37 LCPubb, sono considerate decisioni impugnabili:

a)  gli elementi del bando;

b)  l'esclusione dell'offerente;

c)  la decisione sulla scelta dei partecipanti nell'ambito della procedura selettiva;

d)  l'aggiudicazione, l'interruzione o l'annullamento della procedura;

                                         che analoga disciplina è contemplata dal concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 7.1.4.1.3); in effetti, l'art. 15 cpv. 1 bis CIAP configura alla stregua di decisioni impugnabili unicamente gli elementi del bando, l'inserimento di un offerente in una cosiddetta lista permanente, la scelta dei partecipanti nell'ambito della procedura selettiva, l'esclusione dell'offerente, l'aggiudicazione, la relativa revoca, nonché l'interruzione o l'annullamento della procedura;

                                         che questa puntuale elencazione degli atti soggetti a ricorso contenuta nella legge permette di individuare le tappe salienti che caratterizzano la gara di appalto, dando nel contempo dei precisi punti di riferimento circa lo svolgimento della procedura concorsuale sia ai concorrenti che al committente; fissando chiaramente quali decisioni sono impugnabili, si evitano continui e disordinati interventi ricorsuali suscettibili di paralizzare ripetutamente il procedimento, da un lato, e si garantisce ai concorrenti la facoltà di far valere le proprie contestazioni nel contesto di un unico gravame rivolto contro la decisione cronologicamente più vicina alla violazione eccepita, dall'altro (Vincent Carron/Jacques Fournier, La protection juridique dans la passation des marchés publics, Fribourg 2002, pag. 56 segg.);

                                         che con l'apertura delle offerte e l'iscrizione a verbale dei relativi importi si rende noto il nominativo di chi ha concorso e si conferma la ricezione delle offerte inoltrate; si attesta inoltre che l'importo offerto corrisponde a quello effettivamente proposto, scongiurando manipolazioni o negoziazioni ex post (Carron/ Fournier, op. cit., pag. 7 segg.);

che in caso di deposito di un preventivo di riferimento, la sua pubblicazione al momento dell’apertura delle offerte impedisce ai concorrenti di eccepire che il documento è stato allestito a posteriori per giustificare un determinato risultato (RtiD II-2011 n. 20);

                                         che, in sostanza, il verbale di apertura delle offerte certifica quanto avviene durante tale operazione, contraddistinta dall'apertura vera e propria delle buste contenenti le offerte e, all’oc-correnza, del preventivo, dalla lettura degli importi offerti, rispettivamente prospettati, e da una prima verifica sommaria degli atti pervenuti; il rapporto ha valore probatorio e garantisce il rispetto del principio della trasparenza, il quale a sua volta assicura ai concorrenti un'adeguata protezione giuridica (Martin Beyeler, Ziele und Instrumente des Vergaberechts, Zürich-Basel-Genf 2008, n. 23 segg.);

che tuttavia i verbali di apertura delle offerte non sono impugnabili (STA 52.2011.246 del 7 giugno 2011);

che nonostante il tenore della pos. 259.110 del capitolato non lo è neppure il contenuto del preventivo massimo della stazione appaltante, reso noto durante l’apertura delle offerte e quindi estraneo al concetto di elemento del bando di cui all’art. 37 lett. a LCPubb;

che lo statuto di decisione impugnabile è conferito dalla legge, non dal capitolato di appalto o da altri atti emananti dal committente;

che il ricorso proposto dalla RI 1 va quindi dichiarato irricevibile per difetto di una decisione impugnabile secondo il vigente ordinamento delle commesse pubbliche;

                                         che resta inteso che l'insorgente potrà riproporre le sue censure non appena il Consiglio di Stato avrà aggiudicato la commessa o emanato altre decisioni parimenti soggette a ricorso;

                                         che l'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa;

che la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 LPamm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 500.- è posta a carico della ricorrente.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

                                   4.   Intimazione a:

Il giudice delegato                                                La segretaria

del Tribunale cantonale amministrativo

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