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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 07.05.2012 52.2012.116

7 mai 2012·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,297 mots·~6 min·3

Résumé

Esclusione dal concorso. Per un errore redazionale, nella versione tedesca del capitolato è stato inserito un indirizzo di rimessa delle offerte diverso da quello contemplato in tutti gli altri documenti concorsuali. Offerta giunta tardivamente nelle mani della committenza. Buona fede negata

Texte intégral

Incarto n. 52.2012.116  

Lugano 7 maggio 2012  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretaria:

Paola Passucci, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 19 marzo 2012 della

RI 1  

contro  

la decisione 15 marzo 2012 dell'CO 1, che ha escluso in quanto giunta tardivamente l'offerta presentata dall'insorgente nell'ambito del concorso indetto per lo smaltimento e la valorizzazione dei fanghi idrossidi prodotti dall'__________ di __________;

vista la risposta 5 aprile 2012 dell'CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il 13 gennaio 2012 l'CO 1 (in seguito: CO 1) ha indetto un pubblico concorso, retto dal concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 7.1.4.1.3) ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare lo smaltimento e la valorizzazione dei fanghi idrossidi prodotti dall'__________ di __________ (FU n. __________ pag. __________);

                                         che il bando faceva obbligo ai concorrenti di inoltrare le loro offerte all'CO 1, C.P. __________, CH-__________ G__________, entro le ore 11.00 di giovedì 8 marzo 2012;

                                         che tale prescrizione era ribadita nel riassunto in francese del bando e nel capitolato di appalto (pos. 236.100);

                                         che l'ente banditore ha messo a disposizione dei committenti di lingua tedesca un capitolato in questo idioma, con l'avvertenza - debitamente evidenziata a pag. 2 - che "Diese deutsche Version der Ausschreibung gilt nur als Information. Die italienische Version ist gesetzlich relevant"; identico avviso era contenuto nel bando di concorso apparso sul FU (cifra 12);

                                         che per un errore redazionale, nel capitolato tedesco è stato inserito un indirizzo di rimessa delle offerte diverso da quello contemplato in tutti gli altri documenti concorsuali ("CO 1, via __________, CH-__________ B__________ ", in luogo del recapito di G__________);

                                         che il 17 gennaio 2012 la RI 1 di __________ (in seguito: RI 1) ha scritto all'CO 1, chiedendo la documentazione di gara; il 23 gennaio 2012 l'ente banditore ha trasmesso alla richiedente 4 copie del capitolato d'appalto, di cui due in tedesco;

                                         che il 6 marzo 2012 la RI 1 ha spedito la propria offerta all'indirizzo di B__________ dell'CO 1 indicato nel capitolato in lingua tedesca; il giorno seguente la posta ha ritornato il plico al mittente con la menzione "traslocato, termine di rispedizione scaduto";

                                         che chiarito l'equivoco, alle ore 12.40 dell'8 marzo 2012 la RI 1 ha spedito nuovamente la propria offerta tramite invio espresso; il pacco, indirizzato alla sede dell'CO 1 di G__________, è giunto negli uffici del committente alle ore 08.00 del 9 marzo 2012;

                                         che il 15 marzo 2012 l'CO 1 ha comunicato alla RI 1 di aver escluso la sua offerta conformemente all'art. 42 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6) in quanto pervenuta dopo il termine di scadenza della gara;

                                         che avverso la predetta decisione la RI 1 è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento con conseguente riammissione nel concorso; in sostanza, la ricorrente adduce di aver presentato la sua offerta nei termini stabiliti, inviandola in buona fede all'indirizzo precisato nella versione tedesca del capitolato di appalto;

                                         che in sede di risposta il committente si è opposto all'accoglimento dell'impugnativa, rilevando che l'indirizzo di G__________ dell'CO 1 quale luogo di recapito delle offerte è stato rettamente indicato in tutti gli atti gara, ad eccezione del capitolato in tedesco, che tuttavia - come chiaramente evidenziato sul documento stesso - non ha alcuna rilevanza giuridica essendo stato redatto a mero scopo informativo;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 del 6 febbraio 1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 7.1.4.1.4);

                                         che in quanto partecipante al concorso, la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare la decisione con cui l'CO 1 ha estromesso la sua offerta dalla gara (art. 15 cpv. 1bis lett. d CIAP e 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm, RL 3.3.1.1);

che il ricorso, tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad atti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm); il carteggio concernente il concorso prodotto dal committente e l'ulteriore documentazione esibita dalla ricorrente bastano per statuire sull'impugnativa con cognizione di causa;

                                         che secondo l'art. 3 CIAP, le autorità competenti di ogni cantone promulgano le disposizioni di esecuzione, che devono essere conformi al Concordato;

                                         che in tema di esclusione delle offerte, l'art. 42 RLCPubb/CIAP prevede tra l'altro (lett. a) che vanno scartate quelle giunte in busta aperta o dopo il termine di scadenza della gara;

                                         che l'estromissione dal concorso delle offerte giunte tardivamente nelle mani della committenza è una delle tante regole imperative contenute nell'ordinamento sulle commesse pubbliche; la sua disattenzione lederebbe in modo inammissibile il principio della parità di trattamento tra concorrenti (Peter Galli/ André Moser/ Elisabeth Lang/Evelyne Clerc, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, vol. I, 2. ed., Zurigo 2007, n. 307 segg.);

                                         che nel caso di specie non v'è dubbio che l'offerta della RI 1 spedita al recapito di G__________ è stata impostata dopo il termine di scadenza del concorso fissato alle ore 11.00 di giovedì 8 marzo 2012 ed è quindi giunta ampiamente in ritardo negli uffici dell'CO 1;

                                         che a giusto titolo dunque l'offerta della ricorrente è stata scartata in applicazione dell'art. 42 lett. a RLCPubb/CIAP;

                                         che l'insorgente non può avvalersi dell'affidamento che afferma in sostanza di aver riposto nell'indirizzo errato di B__________ contenuto nel capitolato d'appalto redatto in tedesco;

che a prescindere dal fatto che l'indirizzo corretto dell'CO 1, quello di G__________, era ripetutamente citato nel bando (cifra 1, 10, 11 e 14) ed era perfettamente a conoscenza della ricorrente, la quale vi ha fatto capo per iscriversi alla gara ed ottenere i relativi documenti, decisiva ai fini del giudizio risulta la chiara avvertenza contenuta nel bando e negli atti in tedesco circa la validità giuridica attribuita al testo della sola versione originale in lingua italiana del capitolato d'appalto;

che accanto a tale informazione, nel bando e nel capitolato in tedesco era peraltro segnalato che quest'ultimo aveva valenza prettamente informativa;

che tali avvisi non potevano sfuggire alla RI 1 se avesse consultato gli atti concorsuali con la diligenza imposta dalle circostanze; parimenti, l'insorgente poteva facilmente accorgersi dello sbaglio insinuatosi nella versione tedesca del capitolato dando prova di un minimo di attenzione (cfr. DTF 127 II 198 consid. 2c in tema di errata indicazione di un rimedio giuridico);

che in simili evenienze la ricorrente non può invocare con successo il principio della buona fede per rimediare all'esclusione dal concorso provocata dall'inoltro tardivo della sua offerta alla sede effettiva del committente;

che, d'altra parte, l'offerta è un atto soggetto a ricezione e deve pertanto pervenire alla committenza prima della scadenza della gara; dal profilo legale si avvera pertanto determinante il momento in cui l'offerta arriva alla stazione appaltante, non quando viene spedita;

                                         che sulla scorta delle considerazioni che precedono, il gravame va senz'altro respinto siccome infondato;

                                         che la tassa di giustizia (art. 28 LPamm), commisurata al lavoro occasionato dall'impugnativa ed ai valori in discussione, è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza.

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico della ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti ed alle condizioni enunciate dall'art. 83 lett. f LTF.

                                   4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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