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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 19.02.2013 52.2012.112

19 février 2013·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·6,544 mots·~33 min·4

Résumé

Licenza edilizia per uno stabile plurifamiliare

Texte intégral

Incarto n. 52.2012.112  

Lugano 19 febbraio 2013  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente, Stefano Bernasconi, Flavia Verzasconi

segretaria:

Sarah Socchi, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 20 marzo 2012 della

RI 1 patrocinata daPA 1  

contro  

la decisione 29 febbraio 2012 del Consiglio di Stato (n. 1084) che ha accolto l'impugnativa presentata da CO 1, avverso la risoluzione 16 giugno 2011 con cui il municipio di Lugano ha concesso all'insorgente la licenza edilizia per costruire uno stabile d'appartamenti (part. 1036);

viste le risposte:

-      3 aprile 2012 del Consiglio di Stato;

-    25 aprile 2012 del municipio di Lugano;

-    25 aprile 2012 di CO 1;

-    14 maggio 2012 dell'Ufficio delle domande di costruzione;

preso atto della replica 6 giugno 2012 della ricorrente e delle dupliche:

-    12 giugno 2012 del municipio di Lugano;

-    22 giugno 2012 di CO 1

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   RI 1RI 1), qui ricorrente, è proprietaria di un terreno in pendio (part. 1036) situato a Pregassona, a monte di via Arbostra, appartenente alla zona residenziale R3.

b. Con domanda di costruzione 10 marzo 2011, l'insorgente ha chiesto al municipio di Lugano il permesso di edificare sul suo terreno uno stabile plurifamiliare, articolato su quattro livelli, sul quale sono distribuiti tre appartamenti (P1, P2 e P3), tre relativi vani destinati a lavanderia, cantina e locale tecnico (P1) e un'autorimessa interrata con cinque posteggi (PT).

c. Nel termine di pubblicazione, la domanda ha tra l'altro suscitato l'opposizione di CO 1, qui resistente, proprietaria del terreno edificato a monte (part. 1037). Il 19 maggio 2011, i Servizi generali del Dipartimento del territorio hanno espresso il proprio avviso (n. 75047) favorevole al rilascio del permesso, subordinandolo ad una serie di condizioni di cui si dirà, per quanto occorre, nel seguito. Richiamato tale avviso, il 16 giugno 2011 il municipio ha concesso alla RI 1 la licenza edilizia richiesta, respingendo l'opposizione della resistente.

                                  B.   Con giudizio 29 febbraio 2012, il Consiglio di Stato ha accolto l'impugnativa interposta da CO 1 avverso il suddetto provvedimento che ha annullato. Disattese le censure riferite alla completezza della domanda di costruzione, all'indice di sfruttamento, all'area verde e alle distanze dalla strada, il Governo ha per contro ritenuto che l'edificio progettato non rispettasse l'altezza massima (m 10.50) fissata per la zona di situazione rispettivamente non potesse beneficiare dell'abbuono previsto dall'art. 13 cpv. 6 delle norme di attuazione del piano regolatore di Lugano, sezione Pregassona (NAPR). Neppure l'altezza delle opere di cinta, ha aggiunto, rispetterebbe quella massima consentita. Tre posteggi nonché il corridoio d'accesso all'autorimessa non sarebbero inoltre conformi alla norma VSS 641 291a. Carente sarebbe poi l'esame sulla conformità degli impianti tecnici dal profilo della legislazione ambientale. Analoga conclusione varrebbe per l'evacuazione dell'aria viziata dall'autorimessa. Immuni da critiche sarebbero invece i provvedimenti di protezione dell'aria e di prevenzione dal rumore imposti dall'autorità dipartimentale per la fase di cantiere.

                                  C.   Con ricorso 20 marzo 2012, la soccombente impugna ora il predetto giudizio dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento assieme al ripristino della licenza edilizia rilasciatale dal municipio. In via subordinata, postula che gli atti siano rinviati all'autorità di prime cure per nuova decisione, previo avviso dell'autorità dipartimentale. Ripercorsi i fatti salienti, la ricorrente afferma che l'edificio potrebbe beneficiare della facilitazione sulle altezze prevista dall'art. 13 cpv. 6 NAPR, poiché presenterebbe una pendenza superiore al 20%. Anche l'altezza delle opere di cinta sarebbe conforme alle NAPR. I posteggi non sarebbero tenuti a rispettare la norma VSS menzionata dal Governo; con pochi accorgimenti, precisa in via subordinata sulla scorta di un ulteriore piano, la potrebbero comunque rispettare. Errate sarebbero infine le conclusioni in merito agli impianti tecnici e all'evacuazione dell'aria viziata tratte dal Governo, che non si sarebbe compiutamente confrontato con l'avviso dipartimentale.

                                  D.   All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. Ad opposta conclusione perviene il municipio. L'Ufficio delle domande di costruzione (UDC), si riconferma nella propria posizione allegando le ulteriori osservazioni espresse dagli uffici preposti all'esame dei controversi aspetti ambientali. CO 1 postula dal canto suo la reiezione del ricorso, contestando puntualmente le censure sollevate dalla RI 1e riproponendo quelle respinte dal Governo riferite alla completezza della domanda di costruzione, all'indice di sfruttamento e alle distanza dalla strada (pubblica e privata). Delle loro motivazioni si dirà, per quanto occorre, nel seguito.

                                  E.   Con la replica e le dupliche, la RI 1rispettivamente il municipio e la vicina opponente si riconfermano sostanzialmente nelle rispettive conclusioni e domande di giudizio.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). Certa è la legittimazione attiva della ricorrente, istante in licenza, personalmente e direttamente toccata dal provvedimento impugnato (art. 21 cpv. 2 LE; art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). Non occorre assumere le prove (sopralluogo, perizia relativa alla pendenza) sollecitate dalle parti. Ad eventuali carenze istruttorie potrà semmai essere posto rimedio rinviando gli atti all'istanza inferiore affinché, esperiti gli accertamenti mancanti, si pronunci nuovamente (art. 65 cpv. 2 LPamm).

2.Completezza della domanda di costruzione

2.1. Giusta l'art. 4 LE, la domanda di costruzione deve essere corredata della documentazione necessaria. Secondo l'art. 11 cpv. 1 del regolamento d'applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 7.1.2.1.1), i progetti devono fornire tutte le indicazioni atte a rendere chiaramente comprensibili la natura e l'estensione delle opere oggetto della domanda. L'autorità, soggiunge la norma (cpv. 3), può all'occorrenza chiedere infor-mazioni o completamenti.

2.2. 2.2.1. Secondo l'art. 12 cpv. 1 RLE, i progetti per gli edifici devono tra l'altro comprendere una o più sezioni per ogni corpo dell'edificio, da cui si possa dedurre l'altezza dell'edificio e quella dei singoli piani, il livello del terreno naturale e quello delle strade pubbliche adiacenti (lett. b).

2.2.2. Nel caso concreto, alla domanda di costruzione erano annesse due sezioni del geometra - una (1) tracciata in corrispondenza della facciata nord dell'edificio, l'altra (2) parallela che lo taglia a metà circa - dalle quali si possono dedurre le indicazioni esatte dall'art. 12 cpv. 1 lett. b RLE. Dinnanzi al Governo l'insorgente ha prodotto un piano sezioni (doc. 10), che riprende il terreno naturale tracciato dalle prime due sezioni unitamente ad una terza, che lo riproduce lungo il confine sud. In questa sede, l'insorgente ha prodotto infine una verifica pendenza, fondata sui medesimi dati che scaturiscono dal predetto piano sezioni. Questi documenti esaudiscono di per sé le esigenze imposte dall'art. 12 cpv. 1 lett. b RLE. Come si vedrà tuttavia (cfr. infra, consid. 3.2.2), dal profilo dell'art. 13 cpv. 6 NAPR che permette di concedere un supplemento d'altezza nel caso di terreni in pendio, tali piani sono insufficienti poiché non consentono di determinare la pendenza del terreno naturale in corrispondenza di tutte le facciate, segnatamente quella sud.

2.3. 2.3.1. I progetti per gli edifici devono contenere l'indicazione del volume del materiale di scavo e/o delle demolizioni, del materiale riportato in loco e della destinazione del materiale esuberante (cfr. art. 12 lett. c RLE). La norma non impone un piano degli scavi, né esige che a questo stadio venga già debitamente compilata la dichiarazione di smaltimento secondo il concetto smaltimento dei rifiuti di cantiere (edizione settembre 2010) elaborato nell'ambito del progetto Guida allo smaltimento (Entsorgungswegweiser) promosso dai Cantoni in collaborazione con l'UFAM, l'ADSR e l'ASIR (cfr. www.rifiuti.ch; cfr. anche il relativo foglio informativo sugli obbiettivi e il contenuto di tale concetto). Formulario che, peraltro, stando al suo stesso testo, deve di regola essere presentato prima dell'inizio dei lavori. Ai sensi dell'art. 12 lett. c RLE, basta che la domanda di costruzione fornisca le indicazioni richieste, ovvero volume del materiale proveniente dallo scavo e dalle demolizioni, volume del materiale riportato in loco e destinazione del materiale esuberante (cfr. STA 52.2008.269 del 8 ottobre 2008, consid. 4). La disposizione rientra tra quei provvedimenti volti a incentivare la riduzione degli scarti alla fonte, segnatamente dei materiali da depositare in discarica (cfr. anche Piano gestione dei rifiuti (PGR), capito C: rifiuti edili, ad 3.2.1). Tra questi va ricordato anche l'art. 34 LE, secondo cui qualora la costruzione o l'impianto richiedano lo scavo dell'ordine di almeno mc 10'000, il Dipartimento può subordinare la concessione della licenza edilizia alla condizione che, prima dell'inizio dei lavori, sia fornita la prova delle possibilità di deposito dei materiali conformemente alle prescrizioni legali vigenti. Tale norma - limitata al solo materiale di scavo - prevede che in casi di scavi di una certa importanza l'istante fornisca la prova riguardante le possibilità di messa a dimora del materiale; prova che deve essere fornita al più tardi prima dell'inizio dei lavori ed è equiparata ad un progetto tecnico [art. 17 LE; cfr. rapporto della Commissione speciale per la pianificazione del territorio sui messaggi 25 ottobre 1988 e 19 dicembre 1990 concer-nenti la modifica della legge edilizia del 19 febbraio 1973 (..), ad art. 34 LE, in RVGC 1990, sessione ordinaria autunnale, pag. 2794 segg.)].

2.3.2. In concreto, dagli atti annessi alla domanda di costruzione è possibile dedurre che è previsto un volume di materiale di scavo di 800 m3 che verrà smaltito presso una discarica di __________. Queste indicazioni rispettano quanto richiesto dall'art. 12 lett. c RLE. Cade dunque nel vuoto la relativa censura della resistente.

2.4. Da respingere è poi l'eccezione sollevata da CO 1 in merito al cantiere. Di regola, dalla procedura di rilascio del permesso esulano questioni che attengono alla progettazione esecutiva dell'opera (cfr. RDAT I-1998 n. 37 in fine), come pure problematiche legate all'esecuzione dell'opera (metodo di costruzione, impiego di determinate installazioni, ecc.) che, a questo stadio della progettazione, sono generalmente ancora sconosciute (cfr. DTF 121 II 378 consid. 14; STA 52.2011.520 del 9 luglio 2012, consid. 2.5). In tal senso, anche gli art. 9 segg. RLE che stabiliscono il contenuto della domanda di costruzione e dei progetti non contemplano l'obbligo per l'istante in licenza di presentare un piano di cantiere (con indicazioni sulla posizione dei diversi macchinari, ecc.). L'art. 23 cpv. 2 RLE prevede dal canto suo che informazioni che attengono la fase di cantiere (nominativo dell'impresa di costruzione esecutrice dei lavori, modi di esecuzione, macchine impiegate, provvedimenti previsti per la tutela della quiete dei rumori, modalità d'uso o di smaltimento di sostanze, materiali o prodotti potenzialmente pericolosi o nocivi per la salute) vanno notificate al municipio solo prima dell'inizio dei lavori. Considerato tuttavia che l'impianto e l'esercizio di un cantiere richiama comunque il rispetto di diverse disposizioni, segnatamente dal profilo della protezione dell'ambiente, non di rado già nel quadro di questa procedura l'autorità valuta e fissa nella licenza edilizia delle disposizioni a questo riguardo. Ciò permette, ad esempio, di rendere vincolanti determinate direttive o richiamare l'istante in licenza all'obbligo di rispettare, nella fase esecutiva dell'opera, talune prescrizioni ambientali [come le direttive emanate dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), in particolare la Direttiva sui provvedimenti di costruzione e d'esercizio per limitare il rumore dei cantieri (Direttiva sul rumore dei cantieri) in vigore dal 2 febbraio 2000 (versione aggiornata al 24 marzo 2006), rispettivamente la Direttiva concernente le misure funzionali e tecniche per la limitazione delle emissioni di inquinanti atmosferici dai cantieri (Direttiva aria cantieri) in vigore dal 1° settembre 2002 (edizione attualizzata del 1° gennaio 2009)]. In questo contesto, l'autorità procede di regola ad una valutazione che tiene conto, tra l'altro, della grandezza complessiva del cantiere, della zona di situazione, della durata dei lavori (cfr. STA 52.2011.520 citata, consid. 2.5). Aspetti, questi, con cui l'autorità dipartimentale si è invero confrontata nel caso concreto; essa ha in particolare imposto in sede di avviso cantonale il rispetto dei provvedimenti appartenenti ai gruppi B (rumore dei lavori di costruzione), C (lavori di costruzione molto rumorosi) e A (trasporti edili), in applicazione della Direttiva sul rumore dei cantieri, e quelli appartenenti al gruppo A ai sensi della Direttiva aria cantieri. Provvedimenti della cui correttezza non vi è motivo di dubitare. Analoga riflessione vale per le questioni sollevate in merito alle vibrazioni, tenuto conto delle ulteriori considerazioni e misure imposte - a completamento dell'avviso cantonale - dall'Ufficio per la prevenzione dei rumori (cfr. suo scritto 30 settembre 2011 annesso alla risposta dell'UDC al Governo).

2.5. Carente risulta invece la documentazione riferita alle termopompe, di cui si dirà più avanti (cfr. infra, consid. 8.2).

3.Altezza dell'edificio

3.1. Secondo l'art. 44 cpv. 3 NAPR, nella zona residenziale semiestensiva (R3) l'altezza massima alla gronda di un fabbricato è pari a m 10.50, quella al colmo a m 12.50. L'art. 13 cpv. 1 NAPR, che ricalca l'art. 40 cpv. 1 LE, dispone che l'altezza di un edificio alla gronda è misurata dal terreno sistemato a valle al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto. L'altezza di un edificio al colmo, precisa il cpv. 2, è misurata dal terreno sistemato a valle al punto più alto del tetto. L'art. 13 cpv. 6 NAPR dispone inoltre che nel caso di terreni con pendenza superiore al 20% può essere concessa, a titolo eccezionale, una maggiore altezza dell'edificio di 1 m rispetto alle prescrizioni delle singole zone. La pendenza è misurata in corrispondenza del tratto di facciata riferito alle sezioni ufficiali del terreno naturale allestite dal geometra. Nel caso della creazione di rampe e di piazzali d'accesso ad autorimesse o a locali sotterranei, conclude la norma (cpv. 8), l'altezza dell'edificio non è misurata dalla trincea scavata nel terreno, bensì dal terreno sistemato al servizio della costruzione, a condizione che la trincea si sviluppi su un fronte pari al massimo alla metà della lunghezza della relativa facciata.

3.2. 3.2.1. Nel caso concreto, dai piani agli atti risulta cha la facciata nord (angolo nord-ovest) è alta meno di m 8.00 dal terreno sistemato (cfr. piano 19, sezione 1 geometra). Essa rispetta dunque abbondantemente il limite massimo (m 10.50) ammesso. Sul fronte sud, l'edificio presenta invece un'altezza di almeno m 11.02 dal terreno sistemato (da quota -0.04 a +10.98, cfr. piano prospetto est annesso alla domanda di costruzione). Essa non rispetta dunque la quota massima (m 10.50) fissata dall'art. 44 cpv. 3 NAPR.

3.2.2. Controverso è se l'edificio possa tuttavia essere autorizzato in base all'art. 13 cpv. 6 NAPR, norma che introduce un regime giuridico secondario dipendente dalla pendenza del terreno. La disposizione permette infatti di concedere un supplemento (+ m 1.00) sulle altezze massime degli edifici, quando il terreno presenti una pendenza superiore al 20%. Nel caso concreto, contrariamente a quanto assunto dal Governo, gli atti non permettono di chiarire tale quesito. Esso non può in particolare essere risolto facendo capo alla pendenza del terreno naturale riscontrabile ai piedi della facciata nord o lungo il confine sud, come ritengono Consiglio di Stato e insorgente (cfr. anche doc. E prodotto in questa sede, verifica pendenza punti 3C-5A), pervenendo peraltro a due risultati opposti. A giusta ragione la resistente sostiene che alle tavole manca una sezione ufficiale del terreno naturale, tracciata in corrispondenza della controversa facciata sud. L'art. 13 cpv. 6 NAPR, impone infatti chiaramente che la pendenza deve essere misurata in corrispondenza del tratto di facciata determinante. Da questo profilo, il giudizio governativo non può pertanto essere confermato per mancanza di accertamenti. Si giustifica pertanto un rinvio degli atti all'autorità di prime cure - a cui devono comunque essere retrocessi per altri motivi, come si vedrà nel seguito - affinché, assunti gli elementi mancanti e sentite le parti, si pronunci nuovamente al riguardo. 

4.Indice di sfruttamento

4.1. Giusta l'art. 37 cpv. 1 LE, l'indice di sfruttamento (i.s.) è il rapporto tra la superficie utile lorda degli edifici (SUL) e la superficie edificabile del fondo. Secondo l'art. 38 cpv. 1 LE, quale SUL si considera la somma della superficie dei piani sopra e sotto terra degli edifici, incluse le superfici dei muri e delle pareti nella loro sezione orizzontale. Dal computo della SUL sono escluse tutte le superfici non utilizzate o non utilizzabili per l'abitazione o il lavoro, come le cantine, i solai, le lavanderie e gli essiccatoi delle abitazioni, i locali per i macchinari, i locali comuni per lo svago nelle abitazioni plurifamiliari, i vani destinati al deposito di biciclette e carrozzine per bambini, al posteggio anche sotterraneo di veicoli a motore, i corridoi, le scale e gli ascensori che servono unicamente all'accesso di locali non calcolabili nella SUL, i porticati aperti, le terrazze coperte dei tetti ma non chiuse lateralmente, i balconi e le logge aperte che non servono come ballatoi, i rifugi di protezione civile, le piscine familiari, gli archivi e i magazzini sotterranei, non accessibili al pubblico e che non servono per il lavoro (cfr. art. 38 cpv. 1 LE, art. 40 cpv. 1 regolamento di applicazione delle legge edilizia del 9 dicembre 1992; RLE; RL 7.1.2.1.1 e rinvio di cui all'art. 9 NAPR). Decisiva ai fini del computo della superficie di un locale non è l'indicazione fornita dai piani circa la sua destinazione, ma l'og-gettiva possibilità di utilizzare la superficie di un determinato va-no a fini abitativi o lavorativi (RtiD II-2008 n. 22, consid. 3.1; RDAT I-1994 n. 30, consid. 2.2; RDAT I-1993 n. 34 consid. 3.1; STA 52.2006.20 dell'1 marzo 2006, consid. 5.2.2; Adelio Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 38 LE, n. 1126). Anche la superficie dei ripostigli, sgabuzzini e locali deposito di mercanzie di ogni genere, integrati in singole unità abitative, va di principio conteggiata nella superficie utile lorda (cfr. STA 52.2010.171 del 22 giugno 2010, consid. 3.4). Esclusi sono solo archivi e magazzini sotterranei, ovvero vani che non sono direttamente accessibili dalle unità abitative, e che non servono per il lavoro. 

4.2. Nel caso concreto, il progetto prevede di realizzare al 1° piano tre vani destinati a lavanderia, cantina e locale tecnico, uno per ciascun appartamento, aventi una superficie di ca. 15-20 mq ciascuno, accessibili dal corpo scale e lift, attraverso un piccolo atrio. Il calcolo dell'indice di sfruttamento allegato alla domanda di costruzione considera una superficie utile lorda massima di 407.23 mq (581.75 mq x 0.7), tenuto conto delle quantità edificatorie trasferite dal fondo attiguo (part. 1039). Secondo questo stesso calcolo - che esclude l'area dei vani di cui si è detto in ingresso - la SUL complessiva del progetto (399.19 mq) rispetterebbe tale limite. Il Governo ha avallato questa conclusione, limitandosi a correggere quest'ultimo conteggio (399.19 mq + 4.04 mq = 403.23 mq) che non aveva inglobato due piccoli ripostigli (2.02 mq x 2) previsti negli appartamenti al 2° e al 3° piano. A giusta ragione. I controversi vani, chiaramente separati dai tre appartamenti che sono destinati a servire (sia come lavanderia che cantina), non presentano dimensioni straordinarie. I locali si prestano ad essere utilizzati per gli scopi indicati. Priva di rilievo è la circostanza che al piano terreno vi sia un locale disponibile, che avrà comunque altri scopi, secondo quanto dichiarato dall'insorgente (deposito attrezzi per la manutenzione interna e esterna nonché altre installazioni, cfr. ricorso, pag. 7). La circostanza che siano dotati di finestre non è sufficiente per computare la loro superficie nella SUL. Una volta arredate con le macchine da lavare e da asciugare, le lavanderie non si prestano in particolare ad essere utilizzate per l'abitazione. Prima di essere utilizzate per il soggiorno di persone devono essere trasformate con interventi di una certa importanza, che non passano inosservati (cfr. STA 52.2009.137 del 7 settembre 2009 consid. 2.2.; 52.2003.287 del 20 ottobre 2003, consid. 5.2). Ai fini di meglio assicurare la loro destinazione, l'eventuale licenza edilizia (cfr. infra, consid. 10.2) dovrà comunque essere subordinata alla condizione di ridurre a m 0.60 x m 0.55 (h) la finestra del vano in questione che si affaccia sul fronte est rispettivamente a m 2.00 x m 0.55 (h) i due serramenti dei locali che si aprono sul lato ovest [cfr. per tale altezza, le due finestre sulla facciata nord]; serramenti, questi, che sono in effetti attualmente uguali a quelli dei sovrastanti locali abitabili (cfr. piani prospetto ovest e prospetto est).

5.Muro di sostegno, terrapieno, scala esterna

5.1. Secondo l'art. 7 cpv. 1 NAPR, (..) la sistemazione del terreno può essere ottenuta con la formazione di muri di sostegno o di terrapieni di un'altezza non superiore a m 1.50. In casi eccezionali, per necessità tecniche o costruttive e segnatamente per terreni in forte pendenza (oltre il 20%), il municipio può concedere una deroga all'altezza summenzionata fino ad un'altezza massima di m 2.50 (..). In base all'art. 8 cpv. 1 NAPR, sia verso la proprietà pubblica che la proprietà privata le opere di cinta non devono superare l'altezza massima di m 1.60; verso la proprietà pubblica l'altezza è misurata dalla quota dell'area pubblica a contatto con il fondo oggetto della domanda di licenza edilizia. Al fine di salvaguardare la visuale per il traffico, soggiunge il cpv. 3, il municipio ha la facoltà di imporre le misure opportune limitando in particolare le altezze delle opere e stabilendo degli arretramenti particolari. 

I muri di sostegno e i terrapieni artificiali che li sorreggono possono essere alti di regola fino a m 1.50 rispettivamente m 2.50 per terreni che presentano una pendenza superiore al 20%. In assenza di una disposizione contraria, i muri di sostegno possono sorgere anche a confine - segnatamente con l'area pubblica al pari dei muri di cinta (cfr. art. 8 cpv. 1 NAPR). Ai muri di cinta sono infatti di regola assimilati i muri di sostegno eretti sul confine, unitamente ai terrapieni artificiali che li sorreggono (cfr. STA 52.2011.230 del 3 aprile 2012, consid. 2.2.2; 52.2008.34 del 2 febbraio 2010 consid. 4.2.2). Nella misura in cui si affacciano sull'area pubblica, i muri di sostegno non possono tuttavia superare l'altezza massima prevista per queste opere (m 1.60) - riservato quanto dispone l'art. 8 cpv. 3 NAPR, a tutela della sicurezza della circolazione stradale. Identica conclusione vale per i terrapieni situati a monte dei muri di sostegno. Nella fascia determinata dalla distanza degli edifici dal confine con la strada, i terrapieni non possono pertanto superare l'altezza massima prescritta per i muri di cinta, misurata dal terreno naturale situato sulla verticale del punto superiore preso in considerazione (cfr. STA 52.2011.230 citata, consid. 2.3 con rinvii).

5.2. Nel caso concreto, il muro di sostegno a valle della costruzione che sorregge il terrapieno artificiale a confine con la via Arbostra - in corrispondenza dell'area d'ingresso - è alto fino a m 1.66 dall'area pubblica [m 358.62 (ovvero m 356.32, quota progetto 0.00) + 2.30 (quota relativa terrapieno, cfr. piano prospetto sud) - 356.96 (quota strada deducibile dal piano sezione trasversale B2, doc. 9 prodotto dalla ricorrente al Governo) = m 1.66] rispettivamente fino a ca. m 2.30-2.50 tenendo conto dell'ulteriore cinta (parapetto) che lo sovrasta (h = ca. 0.80/0.90 m; cfr. citata sezione B2 e piano prospetto sud). Esso non rispetta dunque l'altezza massima (m 1.60) applicabile ai muri di sostegno che si affacciano sull'area pubblica. Anche la cinta che lo sovrasta supera la quota massima prevista dall'art. 8 cpv. 1 NAPR. Il difetto riscontrato non giustifica tuttavia il diniego del permesso. Alla carenza può infatti essere posto rimedio, subordinando il permesso alla condizione di eliminare quest'ultima cinta e di abbassare il muro in questione di 6 cm.

5.3. La controversa scala esterna (ca. m 1.00 x 4.50; cfr. pianta piano terreno) interrata nel terrapieno a valle dell'edificio - sorretto dal muro a confine con la via Arbostra di cui è appena detto - va considerata parte integrante di questa opera di sistemazione. La scala, contrariamente a quanto pretende la resistente, non richiama dunque il rispetto delle distanze dalle strade; la stessa non è appoggiata sul terreno, né da questo profilo determina ingombri particolari. Dagli atti non è tuttavia chiaro se il terrapieno in questione, nella fascia determinata dalla distanza degli edifici dalla strada comunale (m 3.00, cfr. art. 10 cpv. 9 NAPR) rispetti l'altezza massima di m 1.50 (cfr. art. 7 cpv. 1 NAPR) oppure, nella misura in cui il terreno dovesse presentare una pendenza superiore al 20%, ossequi la quota di m 1.60 dal terreno naturale perpendicolarmente sottostante (cfr. supra, consid. 5.1 in fine). Considerato che gli atti devono comunque essere rinviati al municipio (cfr. supra e infra), quest'ultimo, assunti gli elementi di giudizio mancanti, si pronuncerà nuovamente anche su questo punto.

6.Distanza da confine

Le distanze da confine non si applicano alle costruzioni interrate che non sporgono più di m 1.50 dal terreno (cfr. art. 42 cpv. 1 RLE). In concreto, l'autorimessa interrata non deve dunque rispettare alcuna distanza dal limite con il terreno della resistente, oltre il quale vi è il suo accesso. Accesso che, contrariamente a quanto incredibilmente afferma la resistente, deve essere senz'altro considerato come tale (cfr. art. 59 NAPR; cfr. anche la descrizione risultante dal registro fondiario) e non quale strada privata che richiama le distanze applicabili a questa particolare categoria di opere (cfr. art. 60 cpv. 3 NAPR). Su questo punto, va dunque esente da critiche il giudizio del Governo.

7.Posteggi

7.1. Ai sensi dell'art. 61 cpv. 1 NAPR, per costruzioni, ricostruzioni e riattazioni è obbligatoria la formazione di posteggi o autorimesse, dimensionate secondo le norme VSS (..). La norma in questione impone di realizzare un numero di posteggi adeguatamente commisurato al numero di appartamenti rispettivamente alla superficie utile lorda (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. a NAPR). Essa rinvia inoltre alle norme VSS (Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti) per quanto attiene al loro dimensionamento. Tali norme, richiamate solo in modo generico, hanno essenzialmente valore di direttive (cfr. STA 52.2005.334 del 7 dicembre 2005 consid. 2.1; RDAT I-1996 n. 25). Più in generale, anche secondo l'art. 30 RLE, queste normative (al pari di altre prescrizioni tecniche emanate dalle associazioni professionali indicate in tale disposto) non assurgono a disposizioni di diritto pubblico ma fungono comunque da raccomandazioni, ovvero da regole volte a codificare una prassi e ad orientare l'apprezzamento dell'autorità (cfr. RDAT I-1995 no. 39, consid. 2.2; STA 52.2011.419 dell'11 novembre 2011, consid. 2.2; 52.1996.83 del 26 luglio 1999, consid. 2 con rinvii).

7.2. Nel caso concreto, il progetto prevede di realizzare nell'autorimessa interrata 5 posteggi (2 per l'appartamento P3, di ca. m 2.90 x 5.50 nonché 3 per i due appartamenti P1 e P2, di ca. m 2.30/2.40 x 5.50, cfr. piano pianta piano terreno annesso alla domanda di costruzione, valori dedotti per misurazione), perpendicolarmente al corridoio d'accesso. Quest'ultimo presenta una larghezza di ca. m 3.00, che si riduce a ca. m 2.70 in corrispondenza del corpo scale e lift (cfr. piano citato). Controversa è in particolare la conformità di queste superfici con le norme VSS a cui rinvia l'art. 61 cpv. 1 NAPR. Determinante ai fini della valutazione è la normativa VSS 640 291a ("parcheggio, geometria") valida dal 1° febbraio 2006. Considerato che le NAPR non la recepiscono in modo esplicito, ma si richiamano genericamente alle norme VSS, la citata normativa non è vincolante, ma riflette comunque le regole dell'arte, a cui occorre orientarsi. Nella misura in cui i relativi parametri non sono pienamente rispettati, deve dunque essere valutato che siano comunque garantite la sicurezza e l'uso appropriato degli impianti, secondo le finalità perseguite da queste disposizioni (cfr. norma VSS citata, ad A n. 3). Ferme queste premesse, in concreto è certo che i tre posteggi (appartamenti P1 e P2) oltre il corpo scale e lift, unitamente alla via di circolazione - ovvero la superficie di circolazione che serve per accedere ai posteggi e per manovrare (cfr. ad punto A, n. 4.6, pag. 3) - si scostano ampiamente dai parametri fissati dalle citate norme VSS (cfr. ad D, n. 12, tabella 3) per stalli di livello confort A. Per posteggi larghi solo m 2.35 è infatti richiesta una via di circolazione di m 6.50, rispettivamente parcheggi larghi m 2.80 devono di principio disporre di una superficie di accesso e di manovra minima di m 3.00. A maggior ragione si giustifica questa conclusione se si considera che fra gli stalli vi sono dei pilastri o pareti che rendono difficili la manovra. Da questo profilo, corretta è dunque la conclusione a cui è pervenuto il Governo. Ai difetti non è stato posto rimedio con la modifica (doc. G, pianta piano terreno in scala 1:100) proposta dalla ricorrente in questa sede, se si considera oltretutto che la larghezza (insufficiente) indicata per i posteggi (m 2.56) e per la via di circolazione (m 3.00) non trova riscontro nel medesimo piano (da cui si deduce, per misurazione, una larghezza di m 2.40 ca. per i primi rispettivamente di ca. m 2.70 per la seconda). La variante proposta dall'insorgente è oltretutto carente perché comporta un leggero spostamento a valle del corpo scale e lift, che si ripercuote anche sui piani sovrastanti, senza che però la stessa ne tenga conto. Dagli atti non è invero possibile dedurre se siano eventualmente date altre possibilità di emendare i difetti di cui si è detto, sopprimendo per esempio il vano disponibile moto/bici e disponendo i posteggi perpendicolarmente alla facciata nord (invece che ovest). Considerato che gli atti devono comunque essere rinviati all'istanza inferiore per gli accertamenti di cui si è detto in precedenza, alla ricorrente resta riservata la facoltà di presentare un'ulteriore modifica in tal senso, dimostrando in particolare che sia garantito lo spazio di manovra e un uso appropriato di tutti i posteggi. Aspetti, questi, con cui le autorità inferiori - segnatamente quella di prime cure - non si sono confrontate.

8.Pompe di calore

8.1. Secondo l'art. 11 della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01), gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitate da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni; cpv. 1). Indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche (cpv. 2). Le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, divengano dannosi o molesti (cpv. 3).

Le emissioni foniche di un impianto fisso nuovo, precisa l'art. 7 cpv. 1 OIF, devono essere limitate secondo le disposizioni del-l'autorità esecutiva (a) nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico, e (b) in modo che le immissioni foniche prodotte da detto impianto non superino i valori di pianificazione (VP).

La costruzione di impianti fissi, dispone dal canto suo l'art. 25 cpv. 1 LPAmb, è autorizzata solo se le immissioni foniche da essi prodotte non superano, da sole, i VP nelle vicinanze. L'autorità che rilascia i permessi procede ad una valutazione preventiva del rumore. Se ha motivo di ritenere che i valori limite d'esposizione al rumore di detti impianti siano o potrebbero essere superati, determina o fa determinare le immissioni foniche (art. 36 cpv. 1 OIF) in base a calcoli o misurazioni (art. 38 OIF; STA 52.2008.255 del 22 agosto 2008 consid. 3.1). Per quel che concerne la valutazione delle immissioni, l'OIF fissa negli allegati 3 e seguenti i valori limite d'esposizione al rumore, in particolare, i valori di pianificazione ed i valori limite d'immissione (VLI), a seconda del tipo d'impianto ed in funzione del gra-do di sensibilità (GdS) assegnato alle singole zone di utilizzazione. I limiti di esposizione al rumore dell'industria e delle arti e mestieri sono fissati dall'allegato 6 all'OIF, che per le zone destinate all'abitazione, nelle quali non sono previste aziende moleste fissa un valore di pianificazione (Lr) di 55 dB(A) per il giorno, rispettivamente di 45 dB(A) per la notte.

8.2. Nel caso concreto, il progetto prevede di installare sul tetto tre termopompe aria-acqua (con potenza termica nominale 22 kW), una per ogni appartamento (cfr. formulario domanda di costruzione e pianta piano tetto). La domanda di costruzione non è stata corredata da alcuna scheda sui dati tecnici degli impianti, né sulle loro ripercussioni foniche. In sede di avviso cantonale, invece di chiedere i dati mancanti, l'Ufficio per la prevenzione dei rumori (UPR) si è in sostanza limitato ad imporre la loro ubicazione e insonorizzazione in modo che i valori di pianificazione diurni e notturni applicabili alle zone con GdS II [45dB(A)/55 dB(A)] fossero rispettati. Al proposito - mediante verifiche a ritroso - ha stabilito che la pompa di calore che verrà scelta dovrà avere una potenza sonora massima di Lw = 56 dB(A), riservate ulteriori verifiche e adeguamenti dopo l'installazione dell'impianto, in caso di lamentele da parte del vicinato. In questa sede, lo stesso Ufficio ha precisato che se ogni singolo impianto avrà una potenza sonora uguale o inferiore al valore di Lw = 56 dB(A) il valore limite d'esposizione al rumore notturno (limite più restrittivo) fissato dall'OIF per una zona con grado di sensibilità II sarà ampiamente rispettato Lr = 39.2 dB(A) su un limite di 45 dB(A) (..). Questo modo di procedere, come rilevato dal Governo e più volte evidenziato da questo Tribunale, non può essere tutelato. Nel quadro della procedura di rilascio del permesso l'autorità è sempre chiamata a valutare preventivamente il rumore riferito ad un determinato impianto. L'istante è anzitutto tenuto a fornire all'autorità tutte le indicazioni necessarie al suo esame (cfr. art. 46 LPAmb; art. 11 cpv. 3 RLE). Quest'ultima a richiederle, qualora mancassero. Peraltro anche dallo stesso formulario della domanda di costruzione risulta chiaramente che - segnatamente per le pompe di calore - l'istante in licenza deve allegare la relativa scheda tecnica, con l'indicazione della potenza o pressione sonora espressa in dB(A), nonché la previsione di funzionamento nel periodo diurno e notturno (cfr. ad punto 17, n. 4 in fine). Assodata la necessità di posare una determinata pompa di calore, l'autorità deve valutare se essa rispetti i valori di pianificazione concretamente applicabili e quali provvedimenti (ad esempio, silenziatori, cappe o altri elementi fonoassorbenti) possano eventualmente essere imposti - per quella specifica installazione - nell'ambito del principio di prevenzione (art. 11 cpv. 2 LPAmb), per ridurre ulteriormente le emissioni (cfr. STA 52.2011.556 del 15 novembre 2012, consid. 6.2). Per contro, prescindere da qualsiasi accertamento e determinare la potenza sonora di un indefinito impianto in modo astratto affinché i valori di pianificazione siano rispettati e raffrontarla ad un normale rumore di fondo di una zona residenziale tranquilla - peraltro non meglio chiarito [in questa sede l'UPR ha indicato un valore di Leq = 35 dB(A), in altri casi di 30-32 dB(A), cfr. STA 52.2011.330 del 22 giugno 2012, consid. 3.3] - significa da un lato fare astrazione delle concrete necessità di un progetto, dall'altro eludere il principio di prevenzione. Per principio, la legislazione ambientale non vieta infatti di installare un nuovo impianto necessario, qualora i valori di pianificazione siano rispettati (art. 25 cpv. 1 LPAmb). Per legge, le sue emissioni devono tuttavia essere limitate nella misura massima possibile, indipendentemente dal carico inquinante esistente (cfr. art. 11 cpv. 2 LPAmb), e ciò anche in casi di emissioni di poca importanza (cfr. sog. Bagatellfällen). Poco conta dunque che i valori d'immissione sarebbero comparabili a quelli di un normale rumore di fondo. Né la LPAmb, né l'OIF fissano in modo generale e astratto un simile valore soglia al di sotto del quale non è necessario imporre ulteriori provvedimenti. Un simile parametro - peraltro non stabilito in modo univoco neppure dall'UPR - è dunque inapplicabile (cfr. STA 52.2011.330 citata, consid. 3.3). Determinante è invece se, conformemente al principio di proporzionalità, possano essere adottate delle misure che permettono di ottenere una riduzione importante delle emissioni, con un dispendio relativamente basso (cfr. DTF 133 II 169, consid. 2.2. e 3.2).

8.3. Confrontato con simili disattenzioni, anziché annullare il permesso, il Governo deve di principio dare la possibilità all'istante in licenza di fornire tutte le indicazioni mancanti, raccogliere il preavviso dell'UPR e sentire le parti oppure rinviare gli atti all'istanza inferiore affinché proceda in tal senso. Considerato che nel caso concreto gli atti devono essere rinviati per i motivi di cui si è detto in precedenza, l'autorità dipartimentale, assunti gli elementi mancanti e sentite le parti, formulerà un nuovo avviso all'attenzione del municipio che si pronuncerà nuovamente anche su questo punto.

9.Ventilazione dell'autorimessa

In base all'art. 2 cpv. 1 lett. d dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt; RS 814.318.142.1) sono considerati impianti stazionari gli impianti di ventilazione che convogliano i gas di scarico dei veicoli e li immettono nell'ambiente come aria di scarico. In concreto, come ribadisce l'istante in licenza, il progetto non prevede alcun impianto di ventilazione forzata dell'autorimessa (cfr. al riguardo anche risposta 3 aprile 2012 dell'Ufficio dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili); presuppone dunque un'areazione naturale, verosimilmente solo attraverso l'apertura della porta durante l'entrata e l'uscita delle automobili. In generale, un'appropriata evacuazione dei gas di scarico è necessaria affinché agli utenti di un'autorimessa non possano derivare danni alla salute attraverso gli scarichi degli autoveicoli. Al proposito in sede di avviso cantonale (pag. 5), l'autorità dipartimentale ha infatti rilevato che deve essere garantito un ricambio dell'aria (naturale o meccanico) adeguato; concentrazione di monossido di carbonio (CO) tollerata per al massimo 30 minuti: 100 ppm. Così facendo l'autorità cantonale non si è tuttavia confrontata concretamente con il progetto. Non ha indicato se essa è progettata secondo le regole dell'arte, segnatamene se la ventilazione effettivamente prevista (naturale) risponda alle esigenze di sicurezza e di igiene (cfr. art. 24 cpv. 2 LE, art. 30 cpv. 1 RLE, cfr. al riguardo anche la direttiva 96-1 sugli impianti di ventilazione per garages collettivi, emanata dall'associazione svizzera degli ingegneri termici e climatici, SWKI/SICC/SITC) ed eventualmente quali provvedimenti debbano essere ossequiati. Su tale aspetto, come giustamente concluso dal Governo e censurato dalla resistente, occorrono dunque maggiori approfondimenti e si giustifica un rinvio degli atti all'autorità di prime cure. L'autorità dipartimentale, assunti gli elementi mancanti e sentite

le parti, formulerà al riguardo un nuovo avviso all'attenzione del municipio che si pronuncerà anche su questo punto.

10. 10.1. Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere parzialmente accolto, con conseguente annullamento della decisione impugnata e di quella municipale. Gli atti sono rinviati al municipio affinché, esperiti gli accertamenti mancanti (così come indicato ai consid. 3.2.2, 5.3 e 7.2) e raccolto un nuovo avviso dall'autorità dipartimentale per gli aspetti di sua competenza (ai sensi dei consid. 8.2, 8.3 e 9), sentite le parti, si pronunci nuovamente. Nell'eventuale decisione di rilascio del permesso, l'autorità comunale dovrà inoltre far proprie le condizioni espresse ai consid. 4.2 e 5.2. 

10.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 28 LPamm) è posta a carico delle parti, proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza. Nella misura in cui non sono compensate, la ricorrente verserà inoltre un adeguato importo alla resistente a titolo di ripetibili (art. 31 LPamm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.   la decisione 29 febbraio 2012 del Consiglio di Stato (n. 1084) e la risoluzione 16 giugno 2011 con cui il municipio ha rilasciato alla RI 1 la licenza edilizia per costruire uno stabile d'appartamenti (part. 1036) sono annullate;

1.2.   gli atti sono rinviati al municipio affinché proceda così come indicato al considerando 10.1.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 3'000.- è posta a carico RI 1nella misura di fr. 1'000.- e della RI 1 per la parte restante (fr. 2'000.-). Quest'ultima rifonderà inoltre a CO 1 fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                                   4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

52.2012.112 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 19.02.2013 52.2012.112 — Swissrulings