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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.05.2013 52.2011.586

6 mai 2013·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,473 mots·~7 min·4

Résumé

Divieto a tempo indeterminato di tenere animali da reddito e sequestro di tutti gli animali presenti in azienda

Texte intégral

Incarto n. 52.2011.586  

Lugano 6 maggio 2013  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente, Flavia Verzasconi, Giovan Maria Tattarletti

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 13 dicembre 2011 di

RI 1  patrocinata da: PA 1   

contro  

la decisione 23 novembre 2011 (n. 6459) del Consiglio di Stato che accoglie parzialmente l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 6 dicembre 2010 del CO 1, in materia di prote zione di animali da reddito;

viste le risposte:

-    21 dicembre 2011 del Consiglio di Stato;

-    23 gennaio 2012 del CO 1 (di seguito: UVC);

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

A.  a. RI 1 gestisce un'azienda agricola nel comune di __________, dedicandosi per lo più all'allevamento bovino. Dopo vicissitudini che non occorre qui rievocare, l'UVC, con decisione 5 marzo 2010, le ha ordinato diverse misure di adeguamento nella gestione e nella cura degli animali volte a ripristinare una situazione di conformità alla legislazione vigente in materia. Nel contempo ha pure disposto che "da subito" il numero degli animali doveva essere "ridotto ed adeguato alle capacità strutturali della stalla". L'ordine è stato impartito con la comminatoria che, qualora non fosse stato ottemperato, l'UVC avrebbe sequestrato tutto il bestiame presente in azienda e disposto un divieto di tenuta di animali nei suoi confronti.

b. Con giudizio 15 settembre 2010 (ris. n. 4630) il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato da RI 1 avverso la suddetta determinazione, in quanto tardivo.

B.  Il 6 dicembre 2010 l'UVC, richiamata la precitata risoluzione 5 marzo 2010, ha vietato a tempo indeterminato a RI 1 di tenere animali da reddito e ha posto sotto sequestro tutto il bestiame presente in azienda. Nel contempo esso ha pure precisato che il divieto emesso avrebbe potuto essere revocato a precise condizioni, che non occorre qui rievocare, specificando nel contempo che "in ogni caso il numero di animali tenuto non potrà superare quello originariamente previsto con l'approvazione del progetto della stalla".

C.    Con decisione 23 novembre 2011 (ris. n. 6459) il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto l'impugnativa presentata da RI 1 avverso la precitata determinazione. In particolare, il Governo ha annullato e riformato la decisione avversata nel senso che a "RI 1 è fatto ordine di ridurre il numero di animali presenti in azienda a 20 mucche, 5 manze, 5 manzette, 1 toro, 8 vitelli e 5 vitelloni". In sunto, esso ha accertato che, pur non ricorrendo più gli estremi per vietare all'insorgente la detenzione di animali, permaneva il problema di sottocapacità della stalla. Ha quindi tutelato la risoluzione litigiosa laddove disponeva che il numero di animali tenuto non poteva superare quello originariamente previsto con l'approvazione del progetto della stalla, così come risultante dalla relazione tecnica 17 aprile 2001 e dal rapporto di collaudo 8 ottobre 2002. Da ultimo, ha pure precisato che detta misura era confermativa di quella già ordinata con decisione 5 marzo 2010, cresciuta in giudicato e non più discutibile.  

D.    Contro la predetta decisione RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che la stessa venga annullata e che le sia riconosciuta la facoltà di detenere tutti gli animali attualmente presenti nella propria azienda agricola a __________. In sunto, essa rileva che, grazie alla presenza di una tettoia esterna (chiusa su due lati), già alla fine del 2002 erano presenti in azienda più di 50 bovini. A torto, il Governo non avrebbe tenuto conto di tale area che, secondo il rapporto di controllo 13 novembre 2011 della __________ SA (ovvero di un organismo indipendente e competente in materia), sarebbe più che sufficiente per ospitare gli animali che non trovano spazio nella stalla. A questo proposito precisa che a giorni verrà posato un telo frangivento in modo da chiudere anche il terzo lato della tettoia, per adeguarla alle normative federali attualmente in vigore e renderla perfettamente utilizzabile per il ricovero degli animali all'aperto. Per questo motivo ritiene che non si giustifica la vendita degli animali in esubero. Da ultimo, puntualizza che un'even-tuale riduzione del bestiame avrebbe conseguenze catastrofiche per la sua attività visto che non disporrebbe più dei capi necessari a garantire un sufficiente andamento dell'azienda agricola.

E.  All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni, sia l'UVC, con motivi che verranno ripresi all'occorrenza nei considerandi seguenti.

F.   Su richiesta di questo Tribunale, il 22 aprile 2013 il municipio di __________ ha prodotto la licenza edilizia n. 28/2001 del 3 luglio 2001 rilasciata a RI 1 per la "stalla per bovini (variante ) al mappale 5493 "__________"". Copia di tale documento è stata trasmessa alle parti per informarle dell'avvenuta acquisizione agli atti del medesimo.

Considerato,                  in diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 8 cpv. 2 della legge di applicazione alla legge federale sulla protezione degli animali del 10 febbraio 1987 (LALPAn; RL 8.3.1.1). La legittimazione della ricorrente, destinataria della decisione qui contestata, è certa (art. 9 cpv. 1 LALPAn e art. 43 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). Di conseguenza il gravame, tempestivo (art. 46 LPamm), è ricevibile in ordine. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, integrati dalla licenza edilizia citata in narrativa pervenuta dal comune (art. 18 cpv. 1 LPamm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge in modo sufficiente dalle carte processuali e dalla documentazione fotografica presente nell'incarto. Il sopralluogo sollecitato dall'insorgente non appare idoneo a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

2.Preliminarmente occorre rilevare che la presente vertenza trae origine dalla decisione adottata il 6 dicembre 2010 dell'UVC nei confronti della ricorrente. In questa sede litigiosa è dunque unicamente la questione relativa all'ordine di riduzione del numero di animali presenti nell'azienda agricola di RI 1 ivi contenuto, avendo il Consiglio di Stato con il suo giudizio annullato il divieto pronunciato in quella stessa occasione dall'UVC di tenere animali da reddito come pure il relativo ordine di sequestro del bestiame.

3.Fatta questa premessa, va detto che, per costante giurisprudenza, i gravami inoltrati contro provvedimenti che si limitano a confermare precedenti risoluzioni rimaste inimpugnate vanno respinti in ordine siccome inammissibili. Ammettere il contrario significherebbe rendere illusoria la disciplina dei termini di ricorso, pregiudicando senza ragionevole motivo la sicurezza del diritto. A maggior ragione vanno dichiarati irricevibili le impugnative proposte contro decisioni che si limitano a ribadire il contenuto di precedenti risoluzioni già passate al vaglio delle autorità di ricorso e cresciute in giudicato formale (RDAT I-1998 n. 40; STA 52.2010.382 del 27 gennaio 2011, consid. 1.3). Orbene, come esposto in narrativa, nel caso concreto, con decisione 5 marzo 2010, l'UVC aveva disposto che il numero degli animali tenuto dall'insorgente doveva essere da subito ridotto ed adeguato alle capacità strutturali della stalla mentre con decisione 6 dicembre 2010 ha specificato che esso non poteva in ogni caso superare quello originariamente previsto con l'approvazione del progetto della stalla. Con la decisione avversata l'UVC ha dunque sostanzialmente ribadito quanto già statuito con la precedente determinazione 5 marzo 2010, ovvero che il numero di animali presenti nella struttura agricola doveva essere ridotto ed adeguato alle capacità strutturali della stalla e, quindi, a quanto originariamente previsto con l'approvazione del progetto della stalla. Sotto questo profilo pertanto la seconda decisione, per rapporto alla prima, era sostanzialmente di mera natura confermativa e non conteneva alcun ulteriore aggravio a carico dell'interessata. La prima decisione era inoltre da tempo cresciuta in giudicato, visto che il ricorso presentato da RI 1 avverso la stessa era stato dichiarato irricevibile con risoluzione governativa n. 4630 del 15 settembre 2010, rimasta incontestata. Nel giudizio qui avversato il Consiglio di Stato ha correttamente rilevato quanto precede ma, invece di dichiarare il ricorso irricevibile, seppur limitatamente a questo aspetto, ha a torto ritenuto che la decisione 6 dicembre 2010 fosse impugnabile in toto per cui si è confrontato anche con la questione inerente alla limitazione del numero di animali presenti nella stalla della ricorrente, tutelando quanto disposto dall’UVC. Ora, tale circostanza non giustifica di annullare su questo specifico punto la querelata decisione governativa, ma determina semplicemente che il presente gravame debba essere respinto già in virtù di detta ragione, senza che si renda necessario in questa sede entrare nel merito delle censure addotte da RI 1 con il suo gravame.

4.Visto l’esito, la tassa di giustizia e le spese seguono l’integrale soccombenza della ricorrente (art. 28 LPAmm). 

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.- sono poste a carico della ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                                   4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                      Il segretario

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