Incarto n. 52.2011.575
Lugano 22 dicembre 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo
Raffaello Balerna, presidente
assistito dal segretario:
Fulvio Campello, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 6 dicembre 2011 di
RI 1
contro
la decisione 17 novembre 2011 novembre 2011 del Servizio incassi dell'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS), Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, rispettivamente per denegata giustizia, non avendo l'autorità evaso il suo scritto 24 novembre 2011;
richiamato l'art. 48 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
e considerato in fatto e in diritto
che con scritto 17 novembre 2011 il Servizio incassi dello IAS, Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, rilevato che RI 1 non aveva ossequiato all'impegno assunto il 20 ottobre 2010 in merito alla rateazione dei suoi contributi personali per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2008, per cui risultava un arretrato di fr. 1'849.65, ha invitato l'assicurato a voler provvedere al loro saldo entro il 27 novembre 2011, indicando che, in caso contrario, avrebbe proceduto all'incasso per via esecutiva;
che il 24 novembre 2011, RI 1 ha reagito a suddetto scritto, spiegando di aver regolarmente soluto le gli importi dovuti e che, dopo verifica, non gli risultavano altre polizze non corrisposte relative alla dilazione di pagamento ricordata più sopra; egli ha quindi chiesto alla Servizio di procedere a una verifica, ritenuto come gli fosse impossibile provvedervi direttamente; l'assicurato ha quindi soggiunto di confermare la sua "disponibilità a versare le mensilità, regolarmente notificatemi ed ancora non corrisposte per cause indipendenti da me, nei mesi successivi alla 12° rata di fr. 609.65";
che, con ricorso 6 dicembre 2011, RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento della decisione 17 novembre 2011 e che sia ordinato all'assicuratore di "dar seguito alla chiesta misura, ossia di procedere all'invio delle polizze di versamento per le mensilità risultate mancanti";
che, secondo l'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria, del 10 maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1), il Tribunale cantonale amministrativo può decidere nella composizione di un giudice unico le cause che non pongono questioni di principio o che non sono di rilevante importanza, evenienza che si realizza in concreto;
che in applicazione dell'art. 48 LPamm, giusta il quale l'autorità di ricorso può - immediatamente o dopo aver richiamato gli atti - respingere con breve motivazione i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati, l'atto non è stato intimato per la risposta;
che, prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso, l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 LPamm);
che, notoriamente, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo non è data per clausola generale, ma secondo il sistema
enumerativo (art. 60 cpv. 1 LPamm); la recente modificazione del cpv. 2 della norma ha tuttavia introdotto una competenza generale sussidiaria per quanto attiene alle decisioni prolate dal Governo;
che, nel caso concreto, la decisione non è stata pronunciata dal Consiglio di Stato; entra pertanto in linea di conto unicamente l'ipotesi di cui all'art. 60 cpv. 1 LPamm;
che, tuttavia, in concreto, nessuna norma di legge prevede la possibilità di dedurre davanti a questo Tribunale le decisioni emanate dal Servizio incassi dello IAS;
che l'art. 49 cpv. 1 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, del 6 ottobre 2000 (LPGA; RS 830.1), prevede che, nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l'interessato, l'assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni;
che queste decisioni formali possono essere impugnate dall'assicurato presso l'autorità stessa che le ha emanate mediante un'opposizione formulata entro trenta giorni dalla loro notifica (art. 52 LPGA);
che, giusta l'art. 56 cpv. 1 LPGA, le decisioni su opposizione emanate dall'assicuratore possono poi essere impugnate mediante ricorso; questo può essere interposto, soggiunge la norma (cpv. 2), anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione; l'impugnativa va insinuata presso il Tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l'assicurato è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (art. 58 cpv. 1 LPGA);
che RI 1, con l'allegato in rassegna, dichiara di aggravarsi contro la decisione 17 novembre 2011 descritta in ingresso; egli inoltre spiega che intende ricorrere per denegata giustizia, poiché l'autorità amministrativa non avrebbe evaso il suo scritto 24 novembre 2011;
che, pertanto, il ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo si appalesa irricevibile, mentre il ricorrente avrebbe dovuto piuttosto adire il Tribunale cantonale delle assicurazioni; che, infatti, detto Tribunale è competente a evadere l'impugnativa di RI 1 sia nella misura in cui essa è rivolta contro la decisione 17 novembre 2011, in applicazione dell'art. 1 cpv. 1 della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni, del 23 giugno 2008 (Lptca; RL 3.4.1.1), sia nella misura in cui il rimedio esperito debba essere considerato un ricorso per denegata giustizia, in relazione alla mancata evasione del suo scritto 24 novembre 2011, come previsto dall'art. 2 Lptca;
che, pertanto, in applicazione dell'art. 4 LPamm, il ricorso dev'essere trasmesso al Tribunale cantonale delle assicurazioni;
che data la particolarità della fattispecie, questo Tribunale rinuncia a percepire una tassa di giustizia (art. 28 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile. §. Di conseguenza gli atti sono trasmessi, per competenza, al Tribunale cantonale delle assicurazioni.
2. Non si preleva una tassa di giustizia.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.Intimazione a:
Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo
Il segretario