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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 28.11.2012 52.2011.482

28 novembre 2012·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,781 mots·~9 min·2

Résumé

Sussidio per l'assunzione di disoccupati problematici

Texte intégral

Incarto n. 52.2011.482  

Lugano 28 novembre 2012  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Stefano Bernasconi, vicepresidente, Matteo Cassina, Flavia Verzasconi

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 18 ottobre 2011 della

RI 1 patrocinata da PA 1  

contro  

la risoluzione 27 settembre 2011 (n. 5328) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 28 gennaio 2011 del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione del lavoro, Ufficio delle misure attive, in materia di sussidio per l'assunzione di disoccupati problematici;

viste le risposte:

-    25 ottobre 2011 dell'Ufficio delle misure attive,

-     9 novembre 2011 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

esperita un'istruttoria;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   a. La RI 1 è una società a garanzia limitata iscritta a registro di commercio dall'11 maggio 2010. Il 30 novembre 2010, essa ha presentato all'Ufficio delle misure attive della Sezione del lavoro del Dipartimento delle finanze e dell'economia (in seguito: UMA) una domanda volta a ottenere il sussidio per l'assunzione di disoccupati il cui collocamento è problematico. L'aiuto richiesto riguardava D__________, unico dipendente della società, il cui impiego sarebbe iniziato il giorno successivo in qualità di promotore finanziario del progetto __________ con uno stipendio di fr. 10'500.- al mese.

b. Il 28 gennaio 2011, l'UMA ha respinto la domanda. L'autorità dipartimentale ha ritenuto che D__________, con l'importante carica ricoperta, il ruolo rilevante che egli avrebbe avuto in seno alla società in quanto unico dipendente della medesima e il suo ragguardevole stipendio garantitogli, non potesse essere considerato quale persona disoccupata difficilmente collocabile.

La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 5, 15 lett. b della legge cantonale sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997 (L-rilocc; RL 10.1.4.1) e 8 del relativo regolamento del 4 febbraio 1998 (R-rilocc; RL 10.1.4.1.1).

                                  B.   Con giudizio 19 gennaio 2011, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione dell'UMA, respingendo l'impugnativa contro di essa presentata dalla RI 1.

In sostanza, l'Esecutivo cantonale ha ribadito i motivi addotti dall'autorità dipartimentale nella decisione impugnata.

                                  C.   Contro la predetta pronunzia governativa, la RI 1 insorge ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando la concessione del sussidio.

La ricorrente sostiene che il collocamento di D__________ è problematico, essendo disoccupato da circa 3 anni, e critica le autorità inferiori per non avere tenuto conto delle difficoltà del suo collocamento, dovute all'attuale situazione del mercato dell'impiego. Adduce inoltre che nell'ambito della vertenza relativa alla richiesta per l'ottenimento dell'assegno per il periodo d'introduzione (API), il 16 agosto 2001 il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha rinviato gli atti all'UMA per nuovi accertamenti, dando per scontato che D__________ sarebbe difficilmente collocabile.

                                  D.   All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato che il dipartimento, quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.

                                  E.   In fase istruttoria, il giudice delegato preposto alla causa ha acquisito agli atti, per il tramite della ricorrente, la decisione su opposizione emanata dall'UMA il 16 novembre 2011 a seguito del giudizio 16 agosto 2011 di rinvio del Tribunale cantonale delle assicurazioni relativo alla richiesta per l'API, e la successiva sentenza 20 marzo 2012 (n. 38.__________) di quella Corte, che la conferma.

L'UMA ha rinunciato a formulare osservazioni sugli atti richiamati.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 30 cpv. 4 L-rilocc. Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona (giuridica) senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, integrati dal complemento istruttorio esperito in questa sede dal giudice delegato (art. 18 cpv. 1 LPamm).

                                   2.   2.1. La legge cantonale sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati ha quale scopo di prevenire e combattere la disoccupazione, di favorire il reinserimento dei disoccupati, di alleviarne le difficoltà economiche e di promuovere il rilancio dell'occupazione (art. 1 L-rilocc).

Tra le principali misure volte a rilanciare l'impiego vi è, per quanto qui interessa, l'assunzione di disoccupati problematici.

Sotto questo aspetto, l'art. 5 cpv. 1 L-rilocc dispone che lo Stato può versare sussidi alle aziende che assumono disoccupati, residenti nel Cantone, che hanno esaurito il diritto alle prestazioni previste dalla LADI o che non ne hanno diritto, e il cui collocamento è problematico. Il sussidio ammonta, soggiunge il capoverso 2 della medesima norma, ad un massimo del 60% del salario d'uso per una durata fino a 12 mesi ed è cumulabile con l'incentivo all'assunzione.

2.2. Il Consiglio di Stato ha disciplinato le modalità d'applicazione della norma in questione mediante l'adozione dell'art. 8 R-rilocc. Secondo il capoverso 1 di tale disposizione, il contributo finanziario viene versato al termine del periodo sussidiato sulla base dei giustificativi richiesti dall'autorità cantonale e a condizione che il rapporto di lavoro non sia stato sciolto per motivi economici. Tali documenti devono essere inoltrati entro 2 mesi dopo la scadenza del periodo sussidiato.

                                   3.   3.1. Come accennato in narrativa, il 28 gennaio 2011, l'UMA ha respinto la domanda della RI 1 volta a ottenere il sussidio all'assunzione di disoccupati il cui collocamento è problematico in favore del proprio e unico dipendente D__________, reclutato in qualità di promotore finanziario del progetto__________, ritenendo che con l'importante carica ricoperta, il suo ragguardevole stipendio garantitogli nonché il ruolo rilevante che egli avrebbe avuto in seno alla società in quanto unico dipendente della medesima, l'interessato non potesse essere considerato come difficilmente collocabile.

L'insorgente contesta per contro tale conclusione, evidenziando

che D__________ è disoccupato da circa 3 anni e che l'autorità di prime cure non ha valutato, tenuto conto della situazione del mercato dell'impiego, né la sua particolare situazione personale né la difficoltà del suo collocamento.

3.2. In concreto, i primi due requisiti previsti dall'art. 5 L-rilocc (persona disoccupata residente nel Cantone e che ha esaurito il diritto alle prestazioni previste dalla LADI o che non ne ha diritto) non sono contestati. Controversa è unicamente la questione di sapere se D__________ possa essere considerato una persona disoccupata, il cui collocamento è problematico. Sotto questo aspetto, può essere senz'altro applicato, per analogia, quanto previsto dall'art. 90 cpv. 1 dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione del 31 agosto 1983 (OADI; RS 837.02). Ora, secondo tale disposizione, un assicurato è considerato difficilmente collocabile se, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, ha difficoltà particolarmente gravi per trovarsi un impiego poiché è in età avanzata (a); è impedito fisicamente, psichicamente o mentalmente (b); ha requisiti professionali insufficienti (c); ha già riscosso 150 indennità giornaliere (d); dispone di scarsa esperienza professionale in un periodo di elevata disoccupazione (e). La lista delle condizioni previste all'art. 90 cpv. 1 OADI non è esaustiva. Bisogna anche tenere conto, segnatamente, della situazione personale dell'assicurato e valutare la difficoltà del collocamento secondo la situazione del mercato dell'impiego (FF 1980 III 543).

Tornando al caso in esame, va rilevato che D__________ (1964) non rientra in nessuna delle categorie di disoccupati difficilmente collocabili previste dall'OADI. Infatti egli non è in età avanzata, non è affetto da handicap fisici o psichici, ha buoni requisiti professionali e dispone di un'ottima esperienza lavorativa. Oltre a ciò, bisogna anche tenere conto che egli ha acquisito una formazione commerciale (ragioniere) ma anche universitaria giuridica presso l'Università __________, benché quest'ultima non sia stata completata, e che in seguito ha conseguito il diploma federale d'esperto in finanza e investimenti per consulenti finanziari __________ presso __________. Professionalmente qualificato come procuratore con diritto di firma collettiva a due, vanta una lunga esperienza nel campo bancario, segnatamente nel private banking e nell'inserimento di ordini di borsa. Egli ha lavorato alle dipendenze della __________ dal 1988 al 1991, per poi passare alla __________ fino all'anno successivo. Nel 1994 è stato assunto dalla __________, dove è rimasto fino al 2008 (curriculum vitae 18 dicembre 2009, agli atti). La ricorrente ha quindi riconosciuto le piene capacità professionali di D__________, ritenendolo all'altezza di ricoprire un ruolo importante in seno alla società e assegnandogli compiti e responsabilità di tutto rilievo, nonostante il suo lungo periodo trascorso in disoccupazione. Lo dimostra peraltro il fatto che l'azienda non aveva altri dipendenti al momento della sua assunzione e che ha pattuito con lui un ragguardevole stipendio di fr. 10'500.- mensili lordi, il quale è significativamente maggiore a quello conseguito durante la disoccupazione, quando il suo guadagno assicurato era di circa fr. 7'600.-.

L'insorgente evidenzia comunque che nell'ambito della vertenza relativa alla richiesta per l'ottenimento dell'assegno per il periodo d'introduzione (API) in favore di D__________ (doc. 4), il 16 agosto 2011 il Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) avrebbe dato per scontato che il dipendente in parola sarebbe difficilmente collocabile: sarebbe quindi contrario al principio della buona fede ammettere, in una decisione, l'esistenza di un determinato presupposto (qualifica di disoccupato difficilmente collocabile come sancito dal TCA), concludendo invece per il contrario in un'altra decisione come quella qui impugnata.

La tesi non può essere condivisa. In quella sentenza, il TCA ha accolto il ricorso della RI 1 e rinviato gli atti all'UMA per nuovi accertamenti allo scopo di approfondire se si era in presenza soltanto di un abituale periodo di inserimento nel nuovo ambiente lavorativo a carico del datore di lavoro e non della LADI (STCA 38.__________ del 16 agosto 2011, consid. 2.7). Ora, dagli atti richiamati dal giudice delegato preposto alla causa risulta che dopo avere esperito diversi accertamenti, il 16 novembre 2011 l'UMA ha respinto la richiesta della RI 1 volta a ottenere l'assegno API in favore di D__________. Tale decisione è stata in seguito confermata dal TCA con sentenza

20 marzo 2012 (n. 38.__________), che ha lasciato aperta la questione di sapere se l'assicurato debba essere considerato disoccupato difficilmente collocabile (consid. 2.5. in fine). Di conseguenza non si può ritenere che in quella vertenza, nel frattempo definitivamente conclusasi, il Tribunale cantonale delle assicurazioni avesse riconosciuto che il dipendente in parola è difficilmente collocabile.

3.3. In siffatte circostanze, bisogna pertanto concludere che il collocamento di D__________ non può essere considerato come problematico e che a ragione quindi l'autorità dipartimentale ha respinto la domanda della RI 1 volta a ottenere il sussidio per la sua assunzione.

                                   4.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere pertanto respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 LPamm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.-, sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                                   4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                      Il segretario

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