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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 13.10.2011 52.2011.384

13 octobre 2011·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,965 mots·~10 min·2

Résumé

Pubblico concorso. Programma lavori inattendibile per rapporto alle maestranze disponibili ed alla durata di esecuzione degli interventi previsti. Ricorrente a giusto titolo esclusa dalla gara

Texte intégral

Incarto n. 52.2011.384  

Lugano 13 ottobre 2011  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Stefano Bernasconi, vicepresidente, Matteo Cassina, Flavia Verzasconi

segretaria:

Paola Passucci, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 26 agosto 2011 della

RI 1, ,  

contro  

la decisione 12 agosto 2011 del municipio di CO 2, che ha escluso la ricorrente dal concorso per la sistemazione del parco giochi della scuola dell'infanzia T__________ a __________ e aggiudicato la commessa alla ditta CO 1 di __________;

vista la risposta 9 settembre 2011 del municipio di CO 2;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 13 maggio 2011 il municipio di CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere da giardiniere relative alla sistemazione del parco giochi della scuola dell'infanzia T__________ a __________ (FU n. __________ pag. __________).

                                         Il bando di concorso (cifra 4) e la documentazione di gara (pos. 224.100) stabilivano che le opere sarebbero state aggiudicate al miglior offerente, tenendo conto dei seguenti criteri e fattori di ponderazione:

1.      minor costo                                                                   65%

2.      referenze per lavori analoghi                                     30%

3.      formazione apprendisti                                                 5%

Le modalità di valutazione erano partitamente indicate nel capitolato d'appalto.

Quest'ultimo, alla posizione 252.131, chiedeva ai concorrenti di allegare all'offerta un programma lavori di dettaglio e numero maestranze per l'esecuzione delle opere di sottostruttura, arredo e pavimentazione che contenga almeno 4 tappe principali di lavoro e di compilare la tabella relativa ai tempi di esecuzione indicando il numero totale di giorni lavorativi previsti, rispettivamente il numero di maestranze sul cantiere (apprendisti esclusi). Con riferimento ai giorni lavorativi precisava inoltre che la STA prenderà in considerazione solo una durata attendibile e appropriata all'entità dei lavori e veritiera. Dichiarazioni insostenibili o sospette saranno oggetto d'indagine e se il caso trovasse conferma, il concorrente verrebbe escluso dalla gara d'appalto. Se accettato dalla STA, il numero di giorni lavorativi indicati divengono vincolanti per il contratto d'appalto.

La posizione 630 delle disposizioni particolari definiva le scadenze come segue:

632 Inizio dei lavori

R632.090             I lavori dovranno essere iniziati entro:

632.100                luglio 2011

635 Fine dei lavori

635.100                Al più tardi per:

635.110                novembre 2011

                                           Per ogni giorno di ritardo era inoltre prevista una penale di fr. 1'500.- (cfr. pos. 642.200).

B.   In tempo utile sono pervenute al committente le offerte di cinque ditte del ramo. Fra queste, v'erano quella della RI 1 (di seguito: RI 1), di fr. 260'724.35, e quella della CO 1 (di seguito: CO 1), di fr. 273'183.35 (importo corretto). Il Dicastero Servizi Urbani del municipio di CO 2, incaricato di valutare le offerte, ha allestito la seguente classifica:

Criteri

Peso

CO 1

RI 1

1. Minor prezzo

  65%

5.52

59.82

6.00

65.00

2. Referenze per lavori analoghi

  30%

6.00

30.00

6.00

30.00

3. Formazione apprendisti

    5%

6.00

  5.00

4.25

  3.54

Totale

100%

94.82

98.54

Il 27 luglio 2011 il municipio di CO 2 ha risolto di deliberare la commessa alla CO 1 e di escludere dalla gara la RI 1, che aveva già conseguito l'aggiudicazione delle opere da giardiniere per la sistemazione del parco giochi P__________ a __________ e non sarebbe stata quindi in grado di eseguire entrambi i lavori in parallelo.

C.   Contro questa decisione comunicata alle parti il 12 agosto seguente, la RI 1 è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo implicitamente che sia annullata e che la commessa le sia aggiudicata, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame.

       L'insorgente ha osservato di essere giunta prima in graduatoria, come si evince dalla tabella "valutazione offerte per delibera" annessa alla decisione dedotta in giudizio. Il Dicastero Servizi Urbani ha in buona sostanza ritenuto la sua offerta migliore di quella della CO 1.

A distanza di due mesi dall'inoltro dell'offerta la ricorrente ha d'altronde assunto altro personale, per cui sarebbe perfettamente in grado di eseguire in contemporanea le opere inerenti alla sistemazione di entrambi i parchi giochi.

D.   All'accoglimento del ricorso si è opposto il municipio di CO 2, mettendo anzitutto in evidenza le concomitanti tempistiche di realizzazione dei lavori oggetto dei concorsi ai quali l'insorgente ha preso parte. La committenza ha in particolare revocato in dubbio l'attendibilità delle dichiarazioni fornite dalla ditta RI 1 quo al programma lavori e al numero di maestranze impiegate per realizzare le opere della T__________. Ritenuto che per entrambi i concorsi cui ha partecipato la ricorrente ha indicato di voler mettere a disposizione gli unici 4 operai alle sue dipendenze, appare manifesto che i due programmi lavori contengono informazioni sospette, tali da far sorgere il dubbio che i termini di esecuzione esposti nelle offerte non siano attendibili. Donde la decisione di scartare la ricorrente e di deliberare la commessa alla ditta CO 1.

       Quest'ultima non ha presentato alcuna osservazione.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb.

                                         In quanto partecipante alla gara d'appalto, la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare la sua estromissione dalla procedura (art. 37 lett. b LCPubb e 43 legge di procedura per la cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). La potestà ricorsuale per impugnare l'aggiudicazione della commessa alla ditta CO 1 (art. 37 lett. d LCPubb) e rivendicarne il conseguimento potrà esserle invece riconosciuta solo in caso di accoglimento del ricorso rivolto contro la decisione di esclusione (STA 52.2010.11 del 15 marzo 2010).

                                         Con questa riserva il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è ricevibile in ordine.

                                         1.2. Il ricorso può essere evaso sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad atti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm). Il carteggio completo concernente il concorso prodotto dal committente e l'ulteriore documentazione esibita dalle parti con le memorie scritte bastano per statuire con cognizione di causa. I fatti decisivi sono noti.

                                   2.   2.1. Manifestamente, soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara possono conseguire l'aggiudicazione. Una diversa conclusione sarebbe contraria, oltre che al principio di legalità, anche ai principi della parità di trattamento e di trasparenza, che governano l'intero ordinamento delle commesse pubbliche. La conformità deve essere data sia per quanto riguarda il concorrente, che deve adempiere i criteri d'idoneità, sia per quanto concerne l'offerta stessa, che deve soddisfare le prescrizioni di gara.

                                         2.2. Giusta l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per iscritto, in modo completo e tempestivo. Il capitolato d'offerta, sottolinea l'art. 40 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6), deve essere compilato dal concorrente in ogni sua parte, con esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle eventuali analisi e di ogni altra indicazione complementare richiesta. Offerte incomplete o che non rispondono alle esigenze del capitolato devono di principio essere escluse (STA 52.2010.133 del 24 giugno 2010). Una diversa conclusione, che permettesse di aggiudicare la commessa ad offerte non conformi alle prescrizioni di gara o che permettesse ai concorrenti di modificare o completare le offerte dopo la loro apertura, sarebbe contraria al principio della parità di trattamento tra concorrenti, sancito dall'art. 1 lett. c LCPubb. Le offerte devono in altri termini essere formulate in modo tale da permettere al committente di procedere direttamente all'aggiudicazione, senza dover sollecitare il singolo concorrente a fornire completazioni, chiarimenti o precisazioni in merito all'offerta inoltrata (Jean-Baptiste Zuffe-rey/Corinne Maillard/ Nicolas Michel, Droit des marchés publics, Friborgo 2002, pag. 108-109).

Al momento della loro apertura devono pertanto risultare complete, corrette, nonché compilate in modo fedefacente, nel rispetto delle condizioni stabilite dal bando di concorso e della relativa documentazione di gara. Questo, in particolare, per permettere al committente di effettivamente raffrontare tra loro le varie proposte ricevute e di scegliere quella oggettivamente più vantaggiosa. La conformità dell'offerta per rapporto alle condizioni di gara costituisce dunque un presupposto dell'aggiudicazione di qualsiasi commessa pubblica.

                                   3.   3.1. In concreto, nel capitolato di appalto (pos. 252.131) il committente si è chiaramente riservato la facoltà di escludere dalla procedura i concorrenti che avessero presentato un programma lavori inattendibile per rapporto alle maestranze disponibili ed alla durata di esecuzione degli interventi previsti.

Come richiesto dai documenti di gara (pos. 252.160), la ricorrente ha allegato all'offerta una lista completa dei propri dipendenti, specificando di avere alle proprie dipendenze 2 giardinieri paesaggisti, 2 aiuto giardinieri, una segretaria e un apprendista. Quanto al programma lavori, la ditta RI 1 ha previsto di realizzare le opere sull'arco di 20 settimane e 4 giorni (104 giorni lavorativi), impiegando da 2 a 4 uomini (apprendista escluso) e meglio:

      -  2 il primo giorno e 4 tutti i giorni seguenti per ognuna delle 4 fasi di esecuzione degli interventi (zone A-D);

      -  3 durante le 4 giornate dedicate alle cinte.

                                         Valutate le informazioni pervenutele, la committenza ha risolto per finire di escludere la RI 1, reputando in pratica che la ditta non sarebbe stata in grado di eseguire la commessa contemporaneamente alla sistemazione del parco giochi P__________ di __________, oggetto di un altro concorso vinto dalla ricorrente.

                                         In sostanza, l'ente banditore ha ritenuto il programma prodotto dall'insorgente del tutto inattendibile laddove indica - al pari di quello presentato per il ripristino del parco giochi P__________ - la messa a disposizione delle uniche 4 maestranze facenti parte del suo organico. La decisione del committente deve essere tutelata.

                                         La ricorrente ha infatti dichiarato di impiegare 4 operai (tutte le sue maestranze) in entrambi i cantieri, aperti pressoché in parallelo. Operazione, questa, impossibile. Non potendo delegare parte dell'esecuzione della commessa a terzi (il subappalto essendo esplicitamente escluso dalla cifra 7 del bando di concorso), la ditta RI 1 non è evidentemente in grado di fornire le prestazioni richieste per la T__________ con i soli 4 uomini già occupati nella sistemazione del parco giochi P__________. Non vi riuscirebbe nemmeno facendo capo ad un prestito di manodopera, dato che così facendo potrebbe tutt'al più aumentare di appena un'unità il numero degli addetti ai lavori (cfr. in particolare art. 37 cpv. 2 lett. c RLCPubb/CIAP).

                                         Sta di fatto che il giorno in cui la ricorrente ha presentato la sua offerta non aveva le risorse umane necessarie per svolgere anche i lavori oggetto del presente concorso. A nulla giovano le assunzioni operate dall'insorgente posteriormente all'inoltro degli atti. Ciò che conta è la situazione esistente al momento della scadenza del termine per l'insinuazione delle offerte, non già quella presente il giorno dell'aggiudicazione o addirittura soltanto al momento dell'esecuzione del contratto. Approdando a conclusione opposta, si disattenderebbe palesemente il principio della parità di trattamento tra concorrenti (art. 1 lett. c LCPubb).

3.2. A giusto titolo l'insorgente è stata dunque esclusa dalla gara in applicazione della pos. 252.131 del capitolato. Pertanto essa non può aggravarsi contro la decisione di aggiudicazione, in mancanza della necessaria legittimazione ricorsuale (cfr. sopra, consid. 1.1).

Il fatto che l'offerta della ricorrente sia stata comunque esaminata, giudicata e inserita in graduatoria è del tutto ininfluente. Nulla impedisce al committente di valutare tutte le offerte pervenutegli, comprese quelle da escludere (cfr. STA 52.2006. 219 dell'8 settembre 2006 consid. 4.2).

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va respinto nella misura in cui è ricevibile.

                                         L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa.

                                   5.   La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 LPamm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Nella misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico della ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

                                   4.   Intimazione a:

; ; .

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                      La segretaria

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