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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 07.06.2011 52.2011.246

7 juin 2011·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,055 mots·~5 min·2

Résumé

I verbali di apertura delle offerte non sono impugnabili. Ricorso dichiarato irricevibile per difetto di una decisione impugnabile secondo il vigente ordinamento delle commesse pubbliche

Texte intégral

Incarto n. 52.2011.246  

Lugano 7 giugno 2011  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo

Stefano Bernasconi, vicepresidente

assistito dalla segretaria:

  Paola Passucci, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 6 giugno 2011 della

RI 1 patrocinata da:PA 1  

contro  

il verbale di apertura delle offerte inoltrate nel concorso ad invito relativo alla sostituzione di tutte le sirene d'allarme della protezione civile sul territorio del Canton Ticino;

letti ed esaminati gli atti;

richiamato l'art. 48 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1);

ritenuto,                           in fatto

                                         che il 15 aprile 2011 la Sezione del militare e della protezione civile ha invitato quattro ditte specializzate a presentare un'offerta per la sostituzione di tutte le sirene d'allarme della protezione civile sul territorio del Canton Ticino;

                                         che la documentazione trasmessa agli invitati specificava tra l'altro che le offerte, munite del contrassegno esterno indicante l'oggetto del concorso, dovevano essere inoltrare entro il 27 maggio 2011 e che quelle pervenute sarebbero state aperte in pubblica seduta il 30 maggio seguente;

                                         che in tempo utile tre ditte hanno risposto all'invito;

                                         che le offerte sono state aperte come previsto il 30 maggio 2011;

                                         che nel relativo verbale è stato iscritto quanto segue:

No

ditta

Importo

Osservazioni/lotti

1

RI 1 __________

Fr. 4'979'847.60

Mancante dicitura esterna e per questo la ditta deve essere es-clusa dall'appalto (secondo art. 42 cpv. 1 lett. b RLCPubb/CIAP e come indicato a pag. 11 punto 6.2 del capitolato)

2

A__________

Fr. 5'027'788.80

Lotto 1: 2'142'612.- Lotto 2: 1'292'911.20 Lotto 3: 1'592'265.60

3

N__________

Fr.

Rinunciato all'appalto

4

S__________

Fr. 5'002'349.40

Lotto 1: 2'152'176.48 Lotto 2: 1'315'083.60 Lotto 3: 1'535'089.32

                                         che il giorno stesso il suddetto verbale è stato trasmesso in via informale a tutti i concorrenti;

che avverso questa comunicazione la RI 1 __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando che l'esclusione dalla gara in essa sancita venga annullata previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame;

che l'insorgente ritiene in sostanza che l'estromissione della sua offerta per aver omesso di applicare il prescritto contrassegno esterno integri gli estremi di un eccesso di formalismo; donde la necessità di riammetterla nel concorso e di valutare anche la sua offerta in vista dell'aggiudicazione;

che non sono state chieste osservazioni alle controparti stante la manifesta inammissibilità del gravame (art. 48 LPamm);

considerato,                   in diritto

                                         che in base alla scarna documentazione prodotta dalla ricorrente il concorso parrebbe rientrare per natura e valore della commessa tra quelli assoggettati al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 7.1.4.1.3);

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo si fonda quindi sugli art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 del 6 febbraio 1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 7.1.4.1.4);

che non ponendo questioni di principio né di rilevante importanza ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1.) il gravame può essere evaso da un giudice unico;

                                         che in quanto partecipante al concorso, la RI 1 è senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm);

                                         che entro questi limiti, il ricorso, tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è dunque ricevibile in ordine;

                                         che dal profilo dei predetti presupposti processuali il gravame risulterebbe ricevibile anche nel caso in cui, contrariamente alle apparenze, il concorso fosse retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1); in tale evenienza, la competenza del Tribunale, la legittimazione attiva della ricorrente e la tempestività dell’impugnativa sarebbero infatti date dagli art. 36 cpv. 1 LCPubb e 43 LPamm;

                                         che giusta l'art. 15 cpv. 1 bis CIAP, sono considerate decisioni impugnabili:

-     gli elementi del bando;

-     l'inserimento di un offerente in una cosiddetta lista permanente;

-     la scelta dei partecipanti nell'ambito della procedura selettiva;

-     l'esclusione dell'offerente;

-     l'aggiudicazione, la relativa revoca, nonché l'interruzione o l'annullamento della procedura;

                                         che analoga disciplina è contemplata dalla LCPubb; in effetti, l'art. 37 di tale legge configura alla stregua di decisioni impugnabili unicamente gli elementi del bando, l'esclusione dell'offerente, la scelta dei partecipanti nell'ambito della procedura selettiva, così come l'aggiudicazione, l'interruzione o l'annullamento della procedura;

                                         che con l'apertura delle offerte e l'iscrizione a verbale dei relativi importi si rende noto il nominativo di chi ha concorso e si conferma la ricezione delle offerte inoltrate; si attesta inoltre che l'importo offerto corrisponde a quello effettivamente proposto, scongiurando manipolazioni o negoziazioni ex post (Vincent Carron/Jacques Fournier, La protection juridique dans la passation des marchés publics, Fribourg 2002, p. 7 segg.);

                                         che, in sostanza, il verbale di apertura delle offerte certifica quanto avviene durante tale operazione, contraddistinta dall'apertura vera e propria delle buste contenenti le offerte, dalla lettura degli importi offerti e da una prima verifica sommaria degli atti pervenuti; il documento ha valore probatorio e garantisce il rispetto del principio della trasparenza, il quale a sua volta assicura ai concorrenti un'adeguata protezione giuridica (Martin Beyeler, Ziele und Instrumente des Vergaberechts, Zürich-Basel-Genf 2008, n. 23 segg.);

che tuttavia i verbali di apertura delle offerte non sono impugnabili;

che nonostante il tenore delle osservazioni in esso contenute non lo è neppure quello avversato dalla ricorrente;

che nel documento in discussione non è infatti ravvisabile una decisione di esclusione; in esso è unicamente riconoscibile l'intenzione di scartare l'offerta dell'insorgente per i vizi descritti nel verbale stesso;

che il ricorso proposto dalla RI 1 va quindi dichiarato irricevibile per difetto di una decisione impugnabile secondo il vigente ordinamento delle commesse pubbliche;

                                         che resta inteso che l'insorgente potrà riproporre le sue censure non appena il Consiglio di Stato l'avrà formalmente esclusa dalla procedura o avrà emanato una decisione di aggiudicazione includendo nella medesima il provvedimento da essa paventato;

che la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 LPamm).

Per questi motivi,

viste le norme di legge citate,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 500.- è posta a carico della ricorrente.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

                                   4.   Intimazione a:

Il giudice delegato                                               

del Tribunale cantonale amministrativo                   La segretaria

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