Incarto n. 52.2011.212
Lugano 24 luglio 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, vicepresidente, Flavia Verzasconi, Giovan Maria Tattarletti
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 11 maggio 2011 del
Comune di RI 1, rappr. dal suo municipio,
contro
la decisione 20 aprile 2011 (n. 2335) del Consiglio di Stato, che respinge il ricorso del comune di RI 1 avverso la decisione 21 febbraio 2011 del Dipartimento delle istituzioni in materia di aiuto agli investimenti;
viste le risposte:
- 23 maggio 2011 del Dipartimento delle istituzioni;
- 25 maggio 2011 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 7 dicembre 2010 il comune di RI 1 ha presentato alla Sezione degli enti locali del Dipartimento del territorio un'istanza volta ad ottenere un aiuto agli investimenti a parziale finanziamento delle opere di pavimentazione di via __________ e via __________ in territorio comunale. Il preventivo di spesa per tali opere ammontava a fr. 450'000.- netti. Il 26 gennaio 2011 il comune ha provveduto a completare la richiesta con l'invio di ulteriore documentazione.
B. Il 27 gennaio 2011 l'ispettore dei comuni di circondario si è espresso in termini positivi sulla richiesta di aiuto, ritenendo dati i presupposti per il finanziamento parziale delle opere preventivate nella misura del 33% del costo netto dell'investimento, ma al massimo fr. 150'000.-. Il Dipartimento delle istituzioni, dopo che la Commissione per la perequazione finanziaria intercomunale (in seguito CPI) aveva rilasciato, il 16 febbraio 2011, un preavviso negativo, con decisione 21 febbraio 2011 ha tuttavia respinto l'istanza comunale, in quanto l'investimento in parola era sostenibile da un punto di vista finanziario.
C. Avverso la suddetta decisione dipartimentale, il 7 marzo 2011 il comune di RI 1 ha adito il Consiglio di Stato con la richiesta di riconoscergli il postulato contributo. Il 20 aprile 2011 il Governo ha respinto il gravame, sostanzialmente per i motivi addotti in precedenza dal Dipartimento.
D. Il comune di RI 1 ha impugnato la decisione del Governo dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo con ricorso 11 maggio 2011, chiedendone l'annullamento. Ha ribadito la situazione finanziaria precaria del comune, confermata anche dall'ispettore dei comuni nel suo rapporto all'indirizzo della CPI e ha contestato le motivazioni di alcuni membri della CPI, contenute nel preavviso negativo 16 febbraio 2011 di tale commissione.
Al ricorso si oppongono sia il Dipartimento delle istituzioni, sia il Consiglio di Stato, con motivazioni che verranno riprese, se del caso, nei considerandi di diritto.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale è data dall'art. 60 cpv. 2 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1). La legittimazione attiva del ricorrente è certa (art. 43 LPamm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 LPamm), è quindi ricevibile in ordine, fatta riserva di quanto verrà rilevato al consid. 4, e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
2. Scopo della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002 (LPI; RL 2.1.2.3) è quello di garantire a tutti i comuni ticinesi che hanno una sufficiente dimensione demografica e territoriale le risorse finanziarie necessarie per assicurare alla popolazione la giusta dotazione di servizi, come pure di contenere le differenze tra i moltiplicatori d'imposta (art. 1 cpv. 1 LPI). Gli strumenti previsti dalla legge per l'attuazione di tale scopo sono elencati all'art. 1 cpv. 2 LPI, ossia:
a) il livellamento della potenzialità fiscale;
b) la compensazione verticale;
c) l'aiuto agli investimenti e il contributo ricorrente per gli oneri legati alla localizzazione geografica.
Per quanto riguarda l'aiuto agli investimenti, l'art. 14 LPI, nella versione in vigore dal 1. gennaio 2011, dispone che l'aiuto è versato prioritariamente per il finanziamento di investimenti in infrastrutture di base quali acquedotti, canalizzazioni, stabili scolastici, strade o opere o spese di investimento obbligatorie in forza del diritto superiore, che causerebbero al comune un carico finanziario eccessivo; gli investimenti per i quali si chiede l'aiuto devono essere progettati rispettando i principi della parsimonia e dell'economicità (cpv. 1). È legittimato a richiedere l'aiuto agli investimenti il comune che applica un moltiplicatore politico pari o superiore al 90% e che abbia risorse fiscali inferiori al 90% della media cantonale (cpv. 3) e l'aiuto massimo è pari al 90% dell'onere netto a carico del comune (cpv. 4). Per investimenti di poca entità, per contro, non viene versato alcun aiuto (cpv. 5). Il Consiglio di Stato e per esso il Dipartimento delle istituzioni, sentito il preavviso della Commissione della perequazione, decide e commisura l'aiuto tenendo conto dell'ammontare dell'inve-stimento, al netto dei sussidi federali e cantonali, degli eventuali contributi di miglioria e di ogni altra entrata di cui l'opera beneficia, e dell'ammontare dell'autofinanziamento potenziale globale (art. 14a cpv. 1 LPI). Il regolamento sulla perequazione finanziaria intercomunale del 3 dicembre 2002 (RLPI; RL 2.1.2.3.1) specifica ulteriormente le condizioni e le modalità di determinazione dell'aiuto. In particolare, per quanto riguarda gli investimenti di poca entità, l'art. 20 RLPI stabilisce che, di principio, sono prese in considerazione le richieste di aiuto per investimenti che, al netto di sussidi e contributi, comportano un'uscita residua superiore all'autofinanziamento potenziale annuo e superiore a fr. 200'000.-, laddove l'autofinanziamento potenziale annuo è definito come il 15% delle risorse fiscali (art. 22 cpv. 2 RLPI).
3. Il ricorrente non contesta i dati relativi alla forza finanziaria e fiscale del comune che il Consiglio di Stato ha posto a fondamento della propria decisione di reiezione del ricorso. Esso avanza più che altro contestazioni del tutto generiche, riferite alla situazione delle finanze comunali che si limita a definire come non florida e alla necessità - peraltro mai contestata da nessuna istanza inferiore - di procedere con la sistemazione viaria in oggetto fondandosi, da un lato, sulla bontà delle considerazioni espresse dall'ispettore dei comuni e contestando, dall'altro, le argomentazioni di alcuni membri della CPI riportate nel suo preavviso e riprese dal Dipartimento nella propria decisione. A dispetto del giudizio governativo, che ha confermato il diniego dipartimentale con specifiche e puntuali giustificazioni, con le quali il ricorrente non si confronta affatto, ci si potrebbe invero chiedere se, in queste condizioni, il ricorso adempie i requisiti di motivazione di cui all'art. 46 cpv. 2 LPamm. Il quesito non va ulteriormente approfondito, poiché, prescindendo dall'inconsistente - se non inesistente - motivazione del ricorso, la decisione impugnata è immune da lesioni del diritto. Il Tribunale rinvia alle pertinenti considerazioni, di ordine generale e particolare, svolte dall'istanza inferiore. In particolare, la decisione merita conferma nella misura in cui ha accertato che l'investimento che il comune intende attuare è da considerarsi di poca entità ai sensi degli 14 cpv. 5 LPI e 20 RLPI e, di conseguenza, non finanziabile. In effetti, a fronte di una popolazione residente nel 2007 di 1620 abitanti (cfr. i dati statistici pubblicati sul sito del Cantone Ticino __________) e delle risorse fiscali pro capite, sempre riferite a quell'anno, di fr. 2'291.-, l'auto-finanziamento potenziale annuo risulta essere di circa fr. 560'000.- (15% di 1620 x 2291). Ritenuto che l'investimento previsto e per il quale il comune ha postulato l'aiuto cantonale (fr. 450'000.-) è inferiore a quella cifra, esso non rientra tra quelli che di regola vengono presi in considerazione per l'aiuto cantonale (art. 20 RLPI). Il comune non fa del resto valere, né tantomeno dimostra come sarebbe stato suo dovere, che vi sia una situazione eccezionale tale da poter derogare a questi principi che, pertanto, hanno piena valenza nella fattispecie.
Già solo per questo motivo, l'aiuto agli investimenti sollecitato dal comune ricorrente non poteva essere accordato e a ragione il Consiglio di Stato ha quindi confermato la decisione negativa del Dipartimento delle istituzioni.
4. Da ultimo, non si entra nel merito della censura ricorsuale di violazione della parità di trattamento. L'insorgente, in effetti, si limita a chiedere al Tribunale di verificare se la decisione impugnata non sia anche lesiva del principio della parità di trattamento, disattendendo in tal modo il suo obbligo di motivare le censure (art. 46 cpv. 2 LPamm) e di fornire al Tribunale gli elementi a sostegno della specifica critica ricorsuale.
5. Visto quanto precede, nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto. La tassa di giustizia (art. 28 LPamm) è posta a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il segretario