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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 03.05.2011 52.2011.131

3 mai 2011·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,002 mots·~5 min·3

Résumé

Ricorso dichiarato irricevibile per difetto di una decisione impugnabile secondo l'ordinamento delle commesse pubbliche

Texte intégral

Incarto n. 52.2011.131  

Lugano 3 maggio 2011  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo

Stefano Bernasconi, vicepresidente

assistito dalla segretaria:

  Paola Passucci, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 11 marzo 2011 della

RI 1  

contro

la decisione 7 febbraio 2011 con cui il municipio di CO 1 ha risolto di chiedere delle offerte in vista del conferimento di incarichi diretti per la progettazione elettrotecnica degli interventi di prevenzione antincendio da effettuare in 25 stabili comunali suddivisi in tre lotti;

viste le risposte:

-    24 marzo 2011 del Dipartimento del territorio, Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti (ULSA);

-    1° aprile 2011 del municipio di CO 1;

preso atto della replica 19 aprile 2011 della ricorrente e della duplica 27 aprile 2011 del municipio di CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il municipio di CO 1 si è riproposto di far eseguire degli interventi di prevenzione antincendio in 25 stabili comunali;

                                         che intenzionati ad aggiudicare correttamente i necessari mandati di progettazione, il 27 gennaio 2011 i Servizi urbani comunali hanno chiesto all'ULSA se era possibile suddividere gli edifici in tre blocchi comportanti ognuno onorari d'ingegneria inferiori a 150'000.- fr., sollecitare tre offerte per lotto e procedere poi all'assegnazione delle commesse tramite incarichi diretti;

                                         che il 1° febbraio 2011 l'ULSA ha risposto che era lecito ripartire gli stabili in tre blocchi, ma che per conferire degli incarichi diretti nel rispetto della legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) occorreva richiedere una sola offerta per lotto;

                                         che alla luce di questa presa di posizione, il 7 febbraio 2011 il municipio di CO 1 ha risolto di autorizzare i Servizi urbani comunali a chiedere a tre studi della regione un'offerta di onorario per la progettazione elettrotecnica degli interventi di prevenzione antincendio previsti nei 25 stabili da risanare; ogni studio ha ricevuto il capitolato relativo al lotto destinatogli;

che ritenendo che il municipio avesse assegnato mandati per oltre 500'000.- fr. in esito ad una procedura ad invito, l'11 marzo 2011 la RI 1 - società attiva nel campo dell'ingegneria - è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, contestando l'aggiudicazione siccome lesiva dell'art. 6 cpv. 1 LCPubb;

che a mente della ricorrente, disattendendo la predetta norma di legge il municipio avrebbe indebitamente suddiviso la commessa in tre lotti al fine di eludere la procedura di pubblico concorso;

che l'autorità comunale si è opposta all'accoglimento dell'impugnativa, rilevando di aver agito sulla scorta delle indicazioni fornitele dall'ULSA e di non aver ancora operato alcuna delibera;

che dal canto suo l'ULSA ha confermato di aver preavvisato favorevolmente la procedura scelta dal municipio di CO 1 in quanto conforme alla legislazione sulle commesse pubbliche;

                                         che con la replica e la duplica le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive posizioni, puntualizzandole con argomentazioni di cui si dirà - per quanto necessario nei considerandi seguenti;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb; la materia del contendere, con riserva di quanto si dirà in appresso, si concentra infatti sulla controversa, corretta applicazione di questa specifica legge;

che non ponendo questioni di principio né di rilevante importanza ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1.) il gravame può essere evaso da un giudice unico;

                                         che in quanto operante professionalmente nel campo specifico di attività oggetto della commessa di servizio in discussione, la RI 1 è direttamente e personalmente toccata dal provvedimento impugnato; è quindi legittimata a ricorrere (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1);

che la tempestività del gravame si avvera per contro assai dubbia; nulla prova infatti che la ricorrente abbia agito nel termine di 10 giorni previsto dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;

che non occorre tuttavia accertare puntualmente la sussistenza di quest'ultimo presupposto processuale, poiché il ricorso va comunque dichiarato irricevibile per le ragioni seguenti;

                                         che giusta l'art. 37 LCPubb, sono considerate decisioni impugnabili:

-    gli elementi del bando;

-     l'esclusione dell'offerente;

-     la scelta dei partecipanti nell'ambito della procedura selettiva;

-     l'aggiudicazione, l'interruzione o l'annullamento della procedura;

che il 7 febbraio 2011 il municipio di CO 1 ha autorizzato i Servizi urbani a chiedere a tre studi d'ingegneria della regione un'offerta di onorario per la progettazione elettrotecnica degli interventi di prevenzione antincendio previsti nei tre lotti di stabili comunali destinati ad essere risanati;

che implicitamente l'esecutivo comunale ha stabilito di procedere all'aggiudicazione delle commesse mediante incarico diretto;

che ciò non toglie che una simile determinazione - a prescindere dalla sua valenza meramente preparatoria e strumentale rispetto all'aggiudicazione - non rientra nel novero di quelle deferibili per giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo in base all'art. 37 LCPubb (STA 52.2005.111 del 2 maggio 2005);

che il ricorso proposto dall'insorgente va quindi dichiarato irricevibile per difetto di una decisione impugnabile secondo l'ordinamento delle commesse pubbliche;

                                         che resta inteso che la ricorrente potrà riproporre le sue censure non appena la committenza avrà reso pubblica la sua decisione - qualora venisse effettivamente adottata - di assegnare le tre commesse agli studi prescelti (Jean-Baptiste Zufferey/Corinne Maillard/Nicolas Michel, Droit des marchés publics, Friborgo 2002, pag. 207 e 277);

                                         che il municipio stesso ha infatti anticipato che i mandati di progettazione saranno assegnati solo se il valore soglia di fr. 150'000.- previsto dalla legge (art. 13 cpv. 1 lett. a LCPubb) non sarà superato ed il consiglio comunale avrà stanziato i crediti necessari;

che la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 LPamm).

Per questi motivi,

viste le norme di legge citate,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 500.- è posta a carico della ricorrente.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

                                   4.   Intimazione a:

Il giudice delegato                                                La segretaria

del Tribunale cantonale amministrativo

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