Incarto n. 52.2010.66
Lugano 25 maggio 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo
Stefano Bernasconi
assistito dalla segretaria:
Luisa Vassalli Zorzi, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 16 febbraio 2010 di
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 3 febbraio 2010 (n. 510) del Consiglio di Stato, che ha respinto l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la risoluzione 30 settembre 2009 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di cinque mesi;
viste le risposte:
- 23 febbraio 2010 della Sezione della circolazione;
- 2 marzo 2010 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è nato il __________ ed ha conseguito la licenza di condurre nell’ottobre del __________.
Nel 2005 gli è stata revocata la patente per un mese (dal 1° dicembre al 31 dicembre 2005) a seguito di un eccesso di velocità considerato alla stregua di un'infrazione medio grave ai sensi dell’art. 16b della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01). L'anno seguente ha subito una revoca della licenza di condurre di cinque mesi (dal 1° dicembre 2006 al 30 aprile 2007) per lo stesso genere di reato, questa volta però costitutivo di un’infrazione grave (art. 16c LCStr).
B. Il 5 febbraio 2009, verso le ore 16.00, RI 1 è uscito da un posteggio immettendosi sulla strada cantonale in territorio di __________ senza concedere la precedenza ad un veicolo prioritario sopraggiungente dalla sua destra, con il quale è entrato in collisione.
A seguito di tali fatti, il 17 aprile 2009 la Sezione della circolazione gli ha inflitto una multa di fr. 400.-, che è passata in giudicato incontestata.
Il 30 settembre 2009 la stessa autorità gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di cinque mesi (dal 2 novembre 2009 al 1° aprile 2010), autorizzando comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali G e M. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16b cpv. 1 lett. a e 16b cpv. 2 lett. b LCStr, nonché 33 cpv. 1 dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51), con la facoltà di ridurre la durata del provvedimento a quattro mesi previa partecipazione ad un corso di aggiornamento.
C. Con giudizio 3 febbraio 2010 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l’impugnativa contro di esso presentata da RI 1.
Ricordato che l’autorità amministrativa è di principio vincolata all’accertamento dei fatti compiuto in sede penale, il Governo ha ritenuto di non potersi scostare dai contenuti della risoluzione di multa emanata nei confronti dell’insorgente. Da cui l’assodata sussistenza di un’infrazione medio grave ai sensi dell’art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr, tale da imporre una revoca della patente della durata di cinque mesi in funzione del precedente grave occorso nel 2006.
D. Contro il predetto giudizio governativo RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone la riforma nel senso di ridurre ad un mese il periodo di revoca inflittogli.
Il ricorrente ripropone sostanzialmente le tesi sollevate davanti all’istanza inferiore, rimproverandole innanzi tutto di non aver considerato e valutato in modo corretto la fattispecie, né tutto il materiale probatorio agli atti. A mente dell’insorgente, da una corretta disamina delle tavole processuali sarebbe emerso che per l’incidente del __________ non gli è imputabile responsabilità di sorta, che semmai è da ascrivere totalmente al comportamento tenuto dalla conducente del veicolo prioritario. In simili evenienze, negli accadimenti del __________ è ravvisabile tutt'al più un'infrazione lieve alle norme della circolazione stradale giusta l'art. 16a cpv. 1 lett. a LCStr, per cui tenuto conto delle circostanze personali, segnatamente della sua buona reputazione quale conducente e della necessità professionale di condurre veicoli a motore, l’autorità amministrativa avrebbe dovuto limitare ad un mese la durata della revoca.
E. All’accoglimento del ricorso si sono opposti il Consiglio di Stato e la Sezione della circolazione, riconfermandosi nel giudizio impugnato il primo e nelle conclusioni contenute nel provvedimento adottato la seconda.
Considerato, in diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 7.4.2.1).
La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato, è certa (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).
Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e art 46 cpv. 1 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e non ponendo questioni di principio né di rilevante importanza ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1.) può essere evaso da un giudice unico sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm).
2.Posto che RI 1 non contesta i fatti e non ha nemmeno impugnato la risoluzione di multa __________ della Sezione della circolazione, con la conseguenza che gli accertamenti contenuti in quella decisione vincolano l’autorità amministrativa (DTF 123 II 97 consid. 3c/aa, 121 II 214 consid. 3a), ai fini del giudizio occorre soltanto chiedersi se la fattispecie è stata qualificata in modo giuridicamente corretto (STF 1C_87/2009 dell’11 agosto 2009) e se la durata della controversa revoca è conforme ai principi fissati all'art. 16 cpv. 3 LCStr.
3. 3.1. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari del 24 giugno 1970 (LMD; RS 741.03) comportano la revoca della licenza di condurre, oppure l’ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell’interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).
La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell’importanza dell’infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti dell’interessato. In particolare, commette un’infrazione medio grave colui che violando le norme della circolazione cagiona un pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, se nei due anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un'infrazione grave o medio grave, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno quattro mesi (art. 16b cpv. 2 lett. b LCStr).
3.2. In una giurisprudenza recente (DTF 135 II 138 consid. 2.2.2), il Tribunale federale ha avuto modo di spiegare che l’infrazione medio grave così come definita dall’art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr è data in pratica per esclusione, qualora in essa non siano racchiusi tutti gli elementi costitutivi per considerarla lieve giusta l’art. 16a cpv. 1 lett. a LCStr (colpa leggera + pericolo minimo per la sicurezza altrui) o grave ai sensi dell’art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr (colpa grave + grave messa in pericolo della sicurezza altrui).
3.3. In concreto, dagli atti risulta che il 5 febbraio 2009 RI 1 ha lasciato il parcheggio del negozio __________ a __________ intenzionato a dirigersi verso __________. Si è quindi immesso sulla cantonale svoltando verso sinistra grazie ad un autocarro che nel frattempo si era fermato per facilitargli la manovra, allorquando è entrato in collisione con un’autovettura che circolava regolarmente sulla propria corsia di marcia proveniente da __________. A causa dell'urto entrambi gli autoveicoli sono andati a cozzare contro l’autocarro ancora fermo sulla corsia __________. Al momento del sinistro la strada, pianeggiante, era bagnata perché pioveva, ma la visibilità era buona. A seguito dell’incidente non sono state riscontrate tracce di frenata sul campo stradale. La conducente del veicolo prioritario procedeva ad una velocità dichiarata di 40 km/h, mentre il ricorrente ha affermato di essersi inoltrato lentamente su via __________. La carreggiata presentava dei restringimenti a causa di un cantiere stradale, ma era permesso l’attraversamento (vedi rapporto di polizia: linea di sicurezza 6.01 da cantiere interrotta per consentire il passaggio). Immettendosi sulla corsia __________, il ricorrente ha dichiarato di non aver visto l’autovettura proveniente da __________. A mente della conducente del veicolo prioritario, l'investitore, senza rispettare la sua precedenza, si sarebbe immesso sulla strada principale ostruendole il passaggio, in modo repentino e senza possibilità per la stessa di frenare o di effettuare una manovra di spostamento sulla destra per evitare l'impatto e ciò a motivo del restringimento della carreggiata.
Nel comportamento del ricorrente è in linea di massima ravvisabile una violazione degli art. 26 cpv. 1, 36 cpv. 2 a 4, 90 cifra 1 LCStr, nonché 15 cpv. 3 dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale del 13 novembre 1962 (ONC; RS 741.11).
3.3.1. Dal profilo oggettivo, il mancato rispetto della precedenza altrui e l'incidente che ne è scaturito costituisce una messa in pericolo concreta della sicurezza del traffico, che a sua volta si traduce nel rischio elevato di ferite per le persone coinvolte (vedi Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 pag. 369). In un simile contesto, è già escluso che ci si possa trovare in presenza di un'infrazione lieve giusta l’art. 16a cpv. 1 lett. a LCStr, caratterizzata da un pericolo minimo per la sicurezza del prossimo.
3.3.2. Dal profilo soggettivo, l'insorgente tenta di attribuire tutta la responsabilità dell'incidente alla conducente del veicolo prioritario. Inutilmente, poiché in materia di circolazione non esiste notoriamente compensazione di colpa, salvo per gli aspetti di natura civilistica; in ambito penale e amministrativo ognuno risponde di principio per i suoi atti e/o le sue omissioni.
In realtà, il ricorrente si è immesso sulla cantonale senza prestare la debita attenzione al traffico che proveniva dalla sua destra e per sua stessa ammissione non ha scorto il veicolo beneficiario della precedenza che si stava avvicinando, andando a collidere con il medesimo. Poste queste premesse non v'è dubbio che per l'accaduto gli sia imputabile una colpa medio grave (a quest'ultimo proposito cfr. Cédric Mizel, op. cit., pag. 377). Anche volendo benevolmente attribuirgli una colpa solo leggera, nulla muterebbe dal profilo della gravità complessiva dell'infrazione commessa, che con ogni certezza integra gli estremi del caso medio grave previsto all'art. 16b LCStr (cfr. consid. 3.2.).
3.4. Contrariamente a quanto sostiene nel gravame, il ricorrente non gode di una buona reputazione quale conducente. I due provvedimenti adottati in passato non solo hanno macchiato irrimediabilmente il suo registro delle sanzioni amministrative, ma fanno sì che nella commisurazione dell'odierna misura si debba applicare l'art. 16b cpv. 2 lett. b LCStr, che prevede la revoca della licenza di condurre per almeno quattro mesi se nei due anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per una infrazione grave o medio grave.
Se ne deve concludere che la revoca di cinque mesi tutelata dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermata da questo giudice. Una misura di tale ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è che nonostante la sussistenza di ben due precedenti sotto l'egida del nuovo diritto si pone solo leggermente al di sopra della soglia minima prevista dal più volte citato art. 16b cpv. 2 lett. b LCStr. Sotto questa durata non si potrebbe scendere neppure se all'assicuratore RI 1 si dovesse riconoscere la necessità professionale di condurre veicoli a motore invocata nell'impugnativa (cfr. art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 123 II 572 consid. 2c).
4. Stante quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza dell'insorgente (art. 28 LPamm).
Per questi motivi,
visti gli art. 16, 16b, 36, 90 LCStr, 33 OAC, 15 ONC, 49 LOG;10 LALCStr, 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 e 70 LPamm,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
Il giudice delegato del
Tribunale cantonale amministrativo La segretaria