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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 25.08.2010 52.2010.36

25 août 2010·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,525 mots·~8 min·3

Résumé

Divieto di accesso a un ristorante - ripetibili a avvocato che agisce in causa propria

Texte intégral

Incarto n. 52.2010.36  

Lugano 25 agosto 2010  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente, Damiano Bozzini, Flavia Verzasconi

segretario:

Fulvio Campello, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 18 gennaio 2010 dell'

avv. RI 1  

contro  

la decisione 22 dicembre 2009 (n. 6696) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dal ricorrente avverso la decisione 6 novembre 2009 (n. 47) dell'Ufficio dei permessi, che ha confermato il divieto d'accesso al "Ristorante __________ " di __________, pronunciato nei suoi confronti da D__________ responsabile della sicurezza della __________, negozio di pertinenza della __________, __________, gestrice dell'esercizio pubblico;

viste le risposte:

-    25 gennaio 2010 dell'Ufficio dei permessi,

-    1° febbraio 2010 della CO 1,

-    3 febbraio 2010 del Consiglio di Stato;

visto lo scritto di puntualizzazione 28 gennaio 2010 del ricorrente;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

A.     La CO 1 di Lugano è titolare dell'autorizzazione alla gestione dell'esercizio pubblico "Ristorante __________ ", ubicato in via__________ a __________.

B.     Il 3 giugno 2009 D__________, responsabile della sicurezza della __________, negozio della citata società, ha notificato brevi manu all'avv. RI 1 una diffida, dal seguente tenore:

con la presente le comunichiamo la nostra decisione di vietarle l'ingresso nel nostro Grande Magazzino e nell'annesso ristorante __________, perché mette in disordine il negozio e disturba.

La invitiamo a voler rispettare questo divieto di frequenza con effetto immediato e per un periodo di un anno!

(…)

C.    Contro la diffida appena riportata, limitatamente al divieto d'accesso al ristorante, l'avv. RI 1 è insorto davanti all'Ufficio dei permessi. Esso ha contestato sia la validità formale del divieto, in riferimento a chi lo ha pronunciato, sia il comportamento addebitatogli.

D.    Dopo aver esperito una breve istruttoria, segnatamente interrogando l'avv. RI 1 e D__________, con decisione 6 novembre 2009 (n. 47) l'Ufficio ha respinto la contestazione e confermato il divieto d'accesso. Esso ha infatti ritenuto giustificato il provvedimento poiché l'avv. RI 1 aveva creato a più riprese dei perturbamenti della quiete, per cui la sua presenza nell'esercizio pubblico era atta a provocare una situazione oggettivamente e ragionevolmente insostenibile.

E.     Contro la decisione dell'Ufficio, il 3 dicembre 2009 l'avv. RI 1 è insorto davanti al Consiglio di Stato che, con risoluzione 22 dicembre 2009 (n. 6696), ha disatteso l'impugnativa. Esso ha infatti considerato che l'avv. RI 1 aveva tenuto un comportamento inurbano e compiuto atti idonei a turbare direttamente o indirettamente il buon andamento dell'esercizio pubblico in narrativa, agendo quale perturbatore. Secondo l'Esecutivo cantonale egli non contestava l'accaduto, ma si limitava unicamente a dargli un'altra lettura.

F.     Contro la decisione appena descritta, l'avv. RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo il suo annullamento, oltre a quello della diffida che ha protetto. Con questo scritto, redatto in toni talora poco rispettosi, il ricorrente contesta nuovamente i fatti alla base del provvedimento e la facoltà di D__________ a firmare il querelato provvedimento.

G.    Il Consiglio di Stato e l'Ufficio chiedono che il ricorso sia respinto, senza formulare particolari osservazioni. D__________, a nome dei Grandi Magazzini __________, succursale di __________, dichiara di voler mantenere "valida e legittima" la diffida, benché si rimetta al giudizio del Tribunale.

Considerato,                  in diritto

1.      1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 71 cpv. 3 legge sugli esercizi pubblici, del 21 dicembre 1994; Les pubb; RL 11.3.2.1), la legittimazione attiva del ricorrente è certa (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1) e il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm).

1.2. L'impugnativa, ricevibile in ordine, può essere decisa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm), e questo benché, come si vedrà, l'operato delle due prime istanze sia carente.

2.      L'esercizio dell'attività di ristoratore è subordinata a regime autorizzativo (art. 3 Les pubb). Al titolare dell'autorizzazione alla gestione di un esercizio pubblico compete, in relazione alla funzione che è chiamato a svolgere, un insieme di diritti e di doveri. L'art. 45 Les pubb limita la libertà contrattuale dell'esercente, dichiarando liberi a chiunque l'accesso e la permanenza in un esercizio pubblico, fatte salve le eccezioni previste dalla legge. Il legislatore ha quindi ritenuto necessario imporre agli esercenti un obbligo di contrarre, che in sostanza restringe la libertà economica (art. 27 Costituzione federale della Confederazione Svizzera, del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101) di cui altrimenti goderebbero. Il gerente, rispettivamente il gestore, possono cionondimeno vietare l'accesso all'esercizio pubblico alle persone indesiderate (art. 46 cpv. 1 Les pubb e 90 cpv. 1 regolamento della legge sugli esercizi pubblici; Res pubb; RL 11.3.2.1.1; cfr. STA 51/80-DP del 30 maggio 1980, consid. C, non pubblicato in: RDAT 1981 n. 78), ossia a chi ha cagionato scandali (turbando il buon costume), o ha provocato disordini (turbando in modo significativo l'ordine o la quiete), oppure è ritenuto indesiderabile per fondate ragioni dal gerente o dal gestore. Indesiderabile per fondati motivi è colui che, senza cagionare scandalo o provocare disordini, crea nondimeno con il suo comportamento una situazione oggettivamente insostenibile per il gestore o il gerente; in altre parole può essere escluso dal diritto di frequentare liberamente un esercizio pubblico chi, con la sua condotta, perturba direttamente o indirettamente in modo qualificato l'ordinato andamento dell'attività del pubblico esercizio (RDAT 1988 n. 86; STA 199/80-DP del 10 febbraio 1981 consid. B). L'Ufficio dei permessi (l'Ufficio) dirime le contestazioni (art. 56 cpv. 1 Les pubb e 1 cpv. 1 Res pubb).

3.      La competenza a vietare l'accesso all'esercizio pubblico spetta quindi esclusivamente al gerente, rispettivamente al gestore. Nel caso concreto, sin dagli albori della vertenza il ricorrente ha contestato la facoltà del responsabile della sicurezza a emettere il divieto a nome della società gestriceCO 1. Non occorre tuttavia approfondire questa pregiudiziale, dato che il provvedimento dev'essere comunque sia annullato.

4.      Il ricorrente impugna anche da un punto di vista materiale il divieto, segnatamente contesta recisamente i fatti rimproveratigli.

4.1. Le costatazioni operate dal gerente o dal gestore che intende vietare l'accesso a un esercizio pubblico non fruiscono di per sé di una presunzione di veridicità o di fedefacenza. Tanto più che la determinazione di tale divieto si configura piuttosto come una dichiarazione di volontà che non come una vera e propria decisione dell'autorità, non sussistendo alcun rapporto di subordinazione tra l'esercente e l'avventore (STA 199/80-DP cit. consid. C). Il Tribunale esamina liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore del divieto, valutando la pertinenza della descrizione dei fatti e tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal destinatario del provvedimento.

4.2. Nel caso concreto i fatti alla base del divieto non possono essere ritenuti accertati. Difatti, entrambi gli episodi non sono suffragati da alcuna testimonianza se non quella diametralmente contrapposta delle parti. È vero che la deposizione del responsabile della sicurezza appare lineare e credibile, tuttavia dev'essere altresì considerato che egli, autore o quantomeno firmatario del querelato provvedimento, non ha portato alcuna ulteriore prova (e nemmeno ne ha offerte al Tribunale - o alle precedenti istanze - perché le assumesse) a sostegno della sua tesi, limitandosi in questa sede a ribadire le sue dichiarazioni. Chiamato a giustificare una propria decisione, esso ha dovuto fornire la sua versione dei fatti quando oramai la questione era già stata dedotta davanti all'Ufficio, preposto a dirimere la contestazione. Di fronte alla decisa e antitetica posizione del ricorrente, che non ammette né la gravità (e a ben vedere nemmeno le modalità) dell'episodio del distributore di bibite né, tantomeno, il furto del pasticcino (episodio per il quale non risulta nemmeno sia stata inoltrata una denuncia da parte del gerente o del gestore), stupisce che le precedenti istanze abbiano pedissequamente dato fede a una versione piuttosto che all’altra, tanto più che esse non spiegano i motivi per i quali quella dell'autore del divieto sia preferibile a quella del ricorrente. Le due testimonianze, infatti, si elidevano a vicenda.

5.      Per i motivi che precedono il ricorso dev'essere accolto e la decisione impugnata annullata, al pari della decisione dell'Ufficio che essa ha protetto, così come la diffida 3 giugno 2009, limitatamente al ristorante.

6.      La tassa di giustizia e le spese devono essere poste a carico della CO 1, resistente e quindi soccombente nella presente procedura. Al ricorrente non vengono inoltre riconosciute delle ripetibili (art. 31 LPamm). Il fatto che egli sia un avvocato (non iscritto nel registro cantonale), che ha agito in causa propria, nulla muta al riguardo (Hansjörg Seiler, in: Hansjörg Seiler/ Nicolas von Werdt/ Andreas Güngerich, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Berna 2007, n. 16 ad art. 68 e giurisprudenza ivi citata).

Per questi motivi,

visti gli art. 45, 46, 71 Les pubb, 28, 31, 43 e 46 LPamm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza sono annullate:

1.1.   la decisione 22 dicembre 2009 (n. 6696) del Consiglio di Stato;

1.2.   la decisione 6 novembre 2009 (n. 47) dell'Ufficio dei permessi;

1.3.   la diffida 3 giugno 2009 a firma D__________, limitatamente al ristorante.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico dei CO 1. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                                   4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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